Art.42-bis: contiamo fino a 10 prima e mettiamoci una motivazione rafforzata!!
Pubblico
Giovedì, 14 Maggio, 2015 - 02:00
5. Art.42-bis salvo: Contiamo fino a 10 e mettiamoci una motivazione rafforzata!!
Dell’Avv. Marco Morelli
Il punto, invero, più rilevante, anche operativamente, in merito alla sentenza n.71/2015 della Corte Costituzionale, è quello proprio della motivazione che, necessariamente, deve rispettare il provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis.
Ebbene si! La motivazione dell’atto, già rinforzata secondo il testo di legge, rispetto al precedente art.43, non può non essere molto, molto, approfondita, proprio perché, nel ragionamento seguito e fatto proprio dalla Corte, il 42-bis deve costituire la extrema ratio del sistema.
Ed i Giudici costituzionali lo dicono senza giri di parole: “l'adozione del provvedimento acquisitivo presuppone, appunto, una valutazione comparata degli interessi in conflitto, qualitativamente diversa da quella tipicamente effettuata nel normale procedimento espropriativo. E l'assenza di ragionevoli alternative all'adozione del provvedimento acquisitivo va intesa in senso pregnante, in stretta correlazione con le eccezionali ragioni di interesse pubblico richiamate dalla disposizione in esame, da considerare in comparazione con gli interessi del privato proprietario”.
Non si tratta, ad avviso della Consulta, “soltanto, di valutare genericamente una eccessiva difficoltà od onerosità delle alternative a disposizione dell'amministrazione, secondo un principio già previsto in generale dall'art. 2058 cod. civ. Per risultare conforme a Costituzione, l'ampiezza della discrezionalità amministrativa va delimitata alla luce dell'obbligo giuridico di far venir meno l'occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, la quale ultima non risulta mutata neppure a seguito di trasformazione irreversibile del fondo. Ne deriva che l'adozione dell'atto acquisitivo è consentita esclusivamente allorché costituisca l'extrema ratio per la soddisfazione di "attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico", come recita lo stesso art. 42-bis del T.U. delle espropriazioni. Dunque, solo quando siano stati escluse, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, e non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietà.”
Capisce da solo, l’operatore di settore, da un lato che occorre evitare assolutamente le motivazioni apodittiche, quelle fondate su formule di mero stile, quelle che non dicono, nei fatti, nulla, quelle che richiamano pedissequamente il dettato normativo. Tali motivazioni non funzionano e basta.
Occorre una seria, effettiva analisi di tutti i parametri normativi indicati, escludendo che la PA possa, con facilità, giustificare il proprio operato in maniera superficiale e senza idonea e concreta base motivazionale.
E’ così che, lo ripeto, non riesco a trovare altra formula più esemplificativa per definire la situazione che emerge, rispetto al 42-bis, dalla lettura stessa della Corte Costituzionale: prima di adottare un atto acquisitivo ex 42-bis (non parlo mai di sanante!!) contiamo fino a 10.