Art.42-bis: Per favore non chiamatelo più acquisizione coattiva sanante!!
Pubblico
Giovedì, 14 Maggio, 2015 - 02:00
Art.42-bis salvo: per favore non chiamatelo più “acquisizione coattiva sanante”!!
Debbo dire che, letta e riletta la sentenza n.71/2015 della Corte Costituzionale (con la quale sono state rigettate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.42-bis), ho avuto una piacevole conferma di una immodesta lettura dell’art.42-bis data dalla sua entrata in vigore: la norma ha introdotto la possibilità, per le autorità che utilizzano un immobile modificato senza titolo legittimo, di adottare un atto acquisitivo nuovo, accelerato, semplificato rispetto al procedimento ablativo classico, ma non una sanatoria.
L’art.42-bis, in altri termini, ha dato vita al nuovo atto acquisitivo per le PA, giammai all’atto acquisitivo sanante.
Mi è sempre parso, infatti, che uno degli elementi di maggiore interesse dell’art.42-bis rispetto al precedente art.43, fosse che quest’ultimo dovesse essere ritenuto, a rigore, un vero atto di acquisizione coattiva sanante, una sanatoria rispetto al passato.
Così non doveva ( e non deve) essere per il nuovo art.42-bis: non una sanatoria ma un provvedimento autonomo che chiude un procedimento espropriativo semplificato. E così, anche alcuni pronunciamenti del Consiglio di Stato, in cui i Giudici di Palazzo Spada, a chiare note, confermavano che la norma introducesse un meccanismo espropriativo semplificato.
Eppure, nonostante le differenze marcate tra 42-bis e 43 (indennizzo in luogo del risarcimento, provvedimento non retroattivo il primo, solo per citare le più eclatanti), ho continuato, quasi incredulo, a confrontarmi con tante sentenze, oltre che con diversi commentatori, che candidamente definivano l’atto di cui all’art. 42-bis come un provvedimento coattivo sanante.
Si dirà: ma, ai fini pratici, cosa cambia per l’operatore di settore se, nell’oggetto del provvedimento acquisitivo viene indicato o meno l’aggettivo sanante? Scatta l’illegittimità dell’atto? Ci sono conseguenze pratiche?
Ovviamente, dal punto di vista operativo non può certo dirsi che l’eventuale atto di acquisizione ex art.42-bis adottato richiamando l’aggettivo sanante possa comportare l’illegittimità o l’irregolarità del provvedimento: non si arriverebbe a tanto giacchè, se correttamente adottato (preventiva comunicazione di avvio del procedimento, motivazione idonea, correttezza dei parametri di ristoro), l’atto non potrebbe essere annullato da un Giudice Amministrativo solo perché riportato, al proprio interno, il richiamo all’aggettivo sanante.
V’è un dato, però. Leggere dell’art.42-bis (non solo da parte di operatori di settore, ma anche da alcuna giurisprudenza e dottrina) come atto di acquisizione coattiva sanante, è come trovare un testo con la presenza di un errore di ortografia, è come trovarsi di fronte a casi di “a” senza “h” (laddove essa, ovviamente, è necessaria), o di parole scritte senza il necessario apostrofo.
E’, allora, con un certo compiacimento che, leggendo la sentenza n. 71/15, ho notato come i Giudici costituzionali non hanno mai, e dico mai, definito l’art.42-bis come atto di acquisizione coattiva sanante.
Al contrario, gli stessi hanno marcato la differenza tra lo stesso ed il precedente art.43, definendolo, a chiare note, come un procedimento espropriativo semplificato e non una sanatoria!!
In tutti i passi della motivazione della lunga sentenza in questione, allora, non si trova mai il richiamo all’aggettivo sanante ma, al contrario, viene rafforzato il dato che l’art.42-bis, per come costruito, debba essere valutato come un effettivo procedimento espropriativo, che unisce in sé la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (già esistente, quest’ultima) e decreto di esproprio finale (si legge, a chiare note che: “Tale atto sostituisce il regolare procedimento ablativo prefigurato dal T.U. sulle espropriazioni, e si pone, a sua volta, come una sorta di procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio, e quindi sintetizza uno actu lo svolgimento dell'intero procedimento, in presenza dei presupposti indicati dalla norma.”).
Per piacere, allora: non chiamatelo più atto di acquisizione coattiva sanante ma, semplicemente, “atto di acquisizione ex art.42-bis”. Anche la forma ha un suo perché.
Marco Morelli