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Conseguenze di una sentenza passata in giudicato sull’art.42-bis TUE

Pubblico
Mercoledì, 29 Ottobre, 2014 - 01:00

Conseguenze di una sentenza passata in giudicato sull’art.42-bis TUE
 
E’ vero, l’atto di acquisizione di cui all’art.42-bis del d.P.R. n. 327/01, è un atto a totale discrezionalità dell’ente agente che, può disporre o meno la acquisizione al proprio patrimonio indisponibile di un bene modificato in assenza di valida ed efficace dpu o in assenza di valido ed efficace decreto di esproprio. 
In quanto atto discrezionale, il provvedimento di cui all’art.42-bis necessita, e ci mancherebbe altro, della previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della legge n.241/90. 
La norma non lo richiede espressamente, ma è chiaro che, trattandosi di atto di natura eminentemente discrezionale, lo stesso non può non essere anticipato dalla comunicazione di avvio del procedimento. 
Al riguardo non può nemmeno ritenersi invocabile la disposizione di cui all’art.21-octies della legge sul procedimento, ossia la “sanatoria” dinanzi a mancate comunicazioni di avvio del procedimento, giacchè tale disposizione si applica solo e soltanto nel caso di atti di natura vincolata e tale non è il provvedimento di cui all’art.42-bis. 
Ora, posto quanto detto, va segnalata una eccezione, invero importante dal punto di vista pratico. 
Nel caso, infatti, in cui, il provvedimento acquisitivo dovesse sorgere come conseguenza di una sentenza passata in giudicato, lo stesso perderebbe il tratto distintivo che, tipicamente, lo contraddistingue, per assumere un valore, diciamo pure, vincolato in senso lato. 
I margini di discrezionalità, nel momento in cui dovesse essere adottato un provvedimento acquisitivo in esecuzione di una sentenza passata in giudicato, verrebbero demoliti, con la conseguenza che il contenuto in concreto dell’atto non potrebbe risultare diverso da quello adottato. 
In altri termini, laddove fosse esistente un obbligo di adeguamento ad una sentenza, non adottare l’art.42-bis significherebbe che l’attività in concreto seguita dalla PA, diverrebbe nulla per contrasto evidente con un giudicato, il che non può essere. 
A quel punto sarebbe inutile l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non più necessaria, posta l’assenza di ragionevoli impulsi partecipativi dei proprietari interessati. 
La presenza di una sentenza passata in giudicato che impone alla PA l’adozione di un atto acquisitivo ex art.42-bis TUE, allora, fa si che non sia necessaria la previa comunicazione di avvio del relativo procedimento in quanto un atto diverso sarebbe nullo. 
Inoltre, a rigore, una sentenza che disponesse in tal modo, avrebbe una incidenza anche sull’organo competente alla sua adozione, poiché lo stesso potrebbe essere, senza ombra di dubbio, il dirigente, senza il necessario, diversamente, passaggio in consiglio comunale. 
Laddove, infatti, l’atto di cui all’art.42-bis dovesse intervenire per effetto di una esecuzione di una sentenza passata in giudicato, non sarebbe necessario, a rigore, il passaggio in consiglio comunale, organo competente per l’art.42 TUEL alle acquisizioni immobili PA, ma sarebbe sufficiente il decreto di acquisizione del dirigente. 
Infine, si deve anche ricordare che, laddove ci fosse una sentenza passata in giudicato che imponesse l’adozione di un provvedimento ex art.42-bis, non sarebbe necessaria neppure una specifica motivazione da parte dell’organo agente, ben potendo ritenere assolto l’obbligo relativo, invero particolarmente stringente negli altri casi di applicazione della norma, dal rinvio alla decisione giudiziale. 
Alcuni dei principi sopra esposti vengono richiamati nella sentenza del TAR Campania, Napoli, n. 4694 del 3 settembre scorso. 
Di seguito il citato pronunciamento. 
 
 
 
N. 04694/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04417/2013 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4417 del 2013, proposto da: 
Francesca Castaldo, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Perone, Chiara Guerriero, con domicilio eletto presso Rosario Piombino in Napoli, piazza Garibaldi N. 3; Decio Castaldo, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Guerriero, Lucio Perone, con domicilio eletto presso Rosario Piombino in Napoli, piazza Garibaldi N. 3; 
contro
Autostrade Per L'Italia S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto presso Felice Laudadio in Napoli, via Caracciolo N.15; Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Per Le Opere Pubbliche Campania e Molise, A.N.A.S. S.P.A - Comp. Viabilità Campania, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Prov. di Ce,Bn, Soprintendenza Per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta, U.T.G. - Prefettura di Caserta, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; 
per l'annullamento del decreto di acquisizione n.13349/2013 avente ad oggetto espropriazioni per pubblica utilità: procedimento per l'acquisizione di beni utilizzati per scopi di interesse pubblico
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade Per L'Italia S.p.A. e di Ministero dell'Interno e di Comando Provinciale Vigili del Fuoco e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Provveditorato Interregionale Per Le Opere Pubbliche Campania e Molise e di A.N.A.S. S.P.A - Comp. Viabilità Campania e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Prov. di Ce,Bn e di Soprintendenza Per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta e di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
Il ricorso – volto all’annullamento del decreto n.13349/2013, ex art. 42 bis TU espropri, di acquisizione per pubblica utilità in relazione al procedimento per l'acquisizione di beni utilizzati per scopi di interesse pubblico, dopo l’accertata illegittimità della relativa procedura (sent Tar Campania 4864/2009) – è in parte inammissibile ed in parte infondato per le ragioni che seguono.
Va premesso che, come noto, la Corte costituzionale con sentenza 8 ottobre 2010, n. 293 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 27 (c.d. testo unico dell'espropriazione di pubblica utilità), che conteneva le disposizioni poste alla base della sentenza impugnata; successivamente, nella medesima materia, il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111) ha introdotto il nuovo art. 42 bis t.u., il quale - al comma 1 - stabilisce che "valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene".
A norma del successivo comma 8, "le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo".
Nel caso di specie, come emerso dai precedenti segmenti processuali, - a seguito della sentenza resa da questa Sezione in sede cognitoria (sent. n. 4864/2009) con cui si è statuito che l'Amministrazione possa divenire proprietaria o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando, oppure quando, essendovi una patologia per cui il bene è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene emesso il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis - l’amministrazione ha per l’appunto disposto l'acquisizione dell'immobile controverso al proprio patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42 bis t.u.
Orbene, ferma restando l'evidente possibilità di impugnare, a seconda del grado di conformazione del precedente dictum giudiziale, in via autonoma il provvedimento, come avvenuto nel presente giudizio impugnatorio, ovvero di contestarne, come nel connesso giudizio, in sede di ottemperanza, l’asserito scostamento da precedenti giudicati - premesso che i dubbi sulla conformità a Costituzione dell'art. 42 bis citato, riproponendosi gli argomenti di merito non esaminati dalla Corte costituzionale nella sentenza 8 ottobre 2010, n. 293, che dichiarò l'illegittimità costituzionale del corrispondente art. 43 t.u. per eccesso di delega, in violazione dell'art. 76 Cost, si presentano come manifestamente infondati per le ragioni dettagliatamente esposte dal giudice amministrativo in altra decisione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1438 del 2012, cit., par. 3.3), alle quali in questa sede è sufficiente fare rinvio - occorre sottolineare come in questa sede le relative contestazioni, per un verso, risultino assorbite nella preliminare considerazione per cui l’emanazione dell’atto, più che costituire espressione dell’esercizio di un autonomo potere provvedimentale, si presenta quale doveroso ossequio ai precedenti dicta giudiziali, che ne hanno già perimetrato l’estensione e definito positivamente i presupposti di adozione; ne consegue che gli aspetti procedurali e competenziali invocati, pur astrattamente significativi, risultano privi di concreta portata invalidante in ragione della stringente doverosità della sua adozione ex art. 21 octies L. 241/1990, condividendo il Collegio il rilievo per cui - a prescindere dalla tesi in via generale prescelta circa la sua compatibilità con il vizio di incompetenza (sul punto la giurisprudenza è, invece, oscillante: in senso favorevole si vedano T.A.R., Firenze, Sez. III, 30 gennaio 2012, Consiglio di Stato, VI, 6 novembre 2006, n. 6521; 15 novembre 2005, n. 6350; TAR Latina, 17 gennaio 2007, n. 39; contra, fra gli altri, T.A.R. Veneto Sez. II, 9 febbraio 2010 n. 340) – il citato art.. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990 possa, comunque, trovare applicazione nel caso in esame, ove si discute della competenza (non già dell'organo, primo actu, titolare del potere decisionale bensì) di un organo con funzioni essenzialmente esecutivo-attuative di puntuali statuizioni giudiziali e, quindi, operante in ristretti ambiti decisionali e con valutazioni nella sostanza predefinite e per questo fortemente vincolate, per cui la denunciata violazione, ove in effetti sussistente, da un lato, non potrebbe aver comunque influito sull'esito della procedura (tanto è vero che parte ricorrente non ha mai sollevato la questione nel corso del procedimento, ma solo in occasione del presente giudizio) e, dall'altro lato, investirebbe norme inerenti il procedimento amministrativo, integrando così tutti i presupposti richiesti dall'art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Peraltro, nel merito, la sussistenza del documentato rapporto di delega nell’ambito della più generale relazione tra concessionario e concedente, unitamente ai profili concretamente utilizzatori sottesi al tenore della norma in esame, confermano la contestata competenza dell’Autostrada all’emanazione del provvedimento de quo.
In questi stessi termini deve ritenersi infondata la censura di difetto motivazionale atteso che, nel concreto contesto provvedi mentale prima delineato, per un verso l’obbligo motivazionale va perimetrato alla stringente situazione fattuale emergente dai precedenti sviluppi della vicenda e, per altro verso, risulta sufficientemente adempiuto in forza dei congrui richiami alla persistente ed attuale sussistenza dell’interesse pubblico all’utilizzazione del bene.
Su entrambi i citati profili formali-procedimetnali in fine non sussiste alcuno scostamento dal precedente dictum reso in sede cognitoria da questa Sezione in ragione dell’evidente elasticità sottesa alle relative prescrizioni, espressamente indicanti, come primaria, la soluzione ex art 42 bis cit.
Per altro verso, parte ricorrente si duole della misura dell'indennità, per non avere l’amministrazione preso in considerazione i parametri emersi nei precedenti giudizi cognitori, né valutato ulteriori poste di pregiudizio. In tal modo, si formula però una pretesa che non può essere qui esaminata, trattandosi di questione che - ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera g, c.p.a. - appartiene alla cognizione del giudice ordinario (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. VI, n. 1438 del 2012, cit., par. 3.2).
Ed, invero, l'art. 42 bis, d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, nel prevedere che a seguito del provvedimento di acquisizione al privato spetta un indennizzo per la perdita del diritto di proprietà, ha comportato un mutamento del titolo della pretesa che, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. f), c.p.a., deve intendersi sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Né rileva una diversa prospettazione in termini di inesatta e violativa esecuzione dei citati dicta giudiziali, con conseguente attrazione nella giurisdizione esclusiva di ottemperanza del G.A., attesi i profili ulteriori che vengono qui in contestazioni e che si pongono come autonome determinazioni sul quantum debeatur, non direttamente elusive delle pregresse statuizioni, ma frutto di distinte e successive valutazioni economico-patrimoniali non contestabili in questa sede.
Il definitiva il ricorso va in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo competente l’autorità giudiziaria ordinaria.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Sergio Zeuli, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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