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Occupazioni illegittime ed usucapione della PA - Il Tribunale di Pescara l'accoglie!

Pubblico
Lunedì, 19 Gennaio, 2015 - 01:00

 

USUCAPIONE DELLA PA: UNA LEGALE VIA D’USCITA PER LE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME - IL TRIBUNALE DI PESCARA ACCOGLIE LA DOMANDA RICONVENZIONALE SPIEGATA DALL'AVV. MARCO MORELLI PER CONTO DEL COMUNE DI SPOLTORE
 
Una normalissima richiesta di risarcimento danni da presunta illegittima occupazione di aree da parte di un ente, avanzata da alcuni privati, si traduce in un giudizio di accertamento di avvenuta usucapione per l’amministrazione pubblica con conseguente pesante condanna alle spese per la parte attrice. 
 
Il percorso è tracciato chiaramente da una recente lineare ed esemplificativa sentenza del Tribunale di Pescara che, dinanzi ad un giudizio per la condanna di un ente al pagamento di danni da illegittima occupazione proposto da alcuni privati, ha accolto la domanda riconvenzionale avanzata dall’ente convenuto, riconoscendo l’avvenuta usucapione del diritto di proprietà delle aree a proprio favore e condannando alle spese processuali parte attrice. 
 
Al di là del dato processuale del richiamato pronunciamento, rileva  il principio di fondo: dinanzi a richieste risarcitorie di privati per casi di illegittime occupazioni, gli enti convenuti possono, anzi debbono, ricorrendone i presupposti, eccepire in via riconvenzionale la richiesta di usucapione, avanzando apposita domanda, certo suffragata da prove effettive a riscontro. 
 
A rilevare è il possesso ininterrotto, non violento, non clandestino ed inequivoco, da parte di enti pubblici, capace di superare ogni e qualsivoglia richiesta risarcitoria di privati cittadini. 
 
Anche in altre occasioni, pure in questa rubrica di OggiPA, abbiamo avuto modo di soffermarci sulla doverosità, piuttosto che facoltatività, per le PA, di agire in via principale o riconvenzionale per l’accertamento della usucapione. 
 
Il dato è obbligatorio giacchè, diversamente, si verrebbe ad innestare il rischio, oggettivo, di danno erariale da parte dell’ente che, dinanzi a pretese di acquisto proprietà di immobili a titolo gratuito, rischierebbe il pagamento di somme di denaro niente affatto dovute. 
 
Difatti l’usucapione rappresenta un modo di acquisto della proprietà a titolo originario e gratuito, tale da scongiurare il rischio di pagamento di somme di denaro per illegittima occupazione avanzabile da privati, che porterebbe solo a risarcimenti esosi.
 
Resta, allora, come punto di riferimento, quanto esemplificato nella richiamata sentenza, pure come monito per i privati cittadini a non intentare inutili contenziosi che rischiano solo di procurare sonore condanne alle spese. 
 
 
 
 
IL TRIBUNALE DI PESCARA
 
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente 
 
SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al n.2534/2010 R.A.C.C. 
 
TRA
 
Febo Luigi (nato a Spoltore il 25.2.1939), Febo Ileana (nata a Spoltore il 8.2.1933), Febo Maria Edda (nata a Spoltore il 11.9.1931), e Febo Pia (nata a Spoltore il 18.12.1934), rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe De Dominicis, giusta procura in atti; 
-ATTORI-
 
Comune di Spoltore, in persona del Sindaco pt, rappresentato difeso dall’Avv. Marco Morelli, come da mandato in atti; 
-CONVENUTO-
Febo Domenico (nato a Spoltore il 4.11.2936), rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe De Dominicis, come da procura in atti; 
-TERZO CHIAMATO-
Oggetto: occupazione senza titolo-usucapione. 
Conclusioni delle parti: all’udienza del 11.12.2013, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale. 
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Febo Luigi, Ileana, Maria Edda e Pia evocavano in giudizio il Comune di Spoltore, deducendo di essere proprietari, ciascuno per un quinto, unitamente al fratello Febo Domenico, dell’appezzamento di terreno situato in Spoltore, identificato al catasto al foglio 5, p.lla 866, e che da vario tempo il Comune aveva illegittimamente occupato l’area con opere fisse. 
Tanto premesso, chiedevano la condanna del Comune al pagamento, a titolo di danni ed indennità, del valore venale del bene, con rivalutazione ed interessi. 
Si costituiva in giudizio l’Ente, che, previa chiamata in causa dell’altro comproprietario, Febo Domenico, eccepiva, preliminarmente il difetto di giurisdizione del g.o. sulla domanda di 
risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, nonché la prescrizione del diritto invocato, e formulava riconvenzionale di usucapione. 
Nel corso del giudizio, venivano espletate le prove orali ammesse. 
Ora, la domanda riconvenzionale appare fondata. 
Ed invero, premesso che nelle ipotesi di occupazione sine titulo, in assenza di qualunque presupposto dell’esercizio del potere ablativo da parte della p.a., come nel caso (non v’è dichiarazione di pubblica utilità dell’opera o altro, ma solo la comunicazione di avvio del procedimento ablatorio, in data 11.3.2008), la p.a. resta assoggettata alla disciplina comune, con il diritto di far valere l’intervenuta usucapione (cfr. Cass. 4.7.2012, n. 11147), deve rilevarsi che gli esiti dell’istruttoria hanno acclarato il possesso incontestato uti dominus del Comune sull’area in questione a far data, almeno, dal 1979: in particolare, i testi (Di Paoloemilio e Rapposelli) hanno precisato che quell’area veniva da sempre utilizzata come pertinenza dell’edificio scolastico di Villa Raspa, e che mai i Febo avevano reclamato la proprietà della stessa o comunque erano intervenuti a contrastare quella situazione di possesso. 
Infatti, la tesi degli attori, circa la loro reiterata -nel tempo- domanda di pagamento del corrispettivo per l’occupazione illecita, da parte dell’Ente, è rimasta completamente sguarnita di prova, avendo dichiarato tali fatti solo gli stessi attori in sede di interrogatorio, e, dunque, con asserzioni prive di effetti sul piano probatorio. 
È in atti, in proposito, solo una lettera inviata dagli attori al Sindaco del Comune in data 28.6.2007, nella quale si comunica che, da accertamenti effettuati presso l’Agenzia del Territorio, gli stessi attori erano risultati comproprietari della particella 866 del foglio 5, e che, pertanto, era loro intendimento ottenere il rilascio dell’area. 
Senonchè, posto che alcuna altra attività risulta essere stata espletata dagli intestatari in relazione a quell’immobile, è evidente che la lettera cennata è intervenuta quando già si era compiuto il ventennio per l’acquisto a titolo di usucapione dell’area in favore dell’Ente. 
Pertanto, la domanda degli attori va rigettata. 
In accoglimento della riconvenzionale di usucapione, va dichiarato l’avvenuto acquisto a titolo originario del terreno da parte del convenuto. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Ai sensi dell’art. 2651 c.c., va effettuata la trascrizione della presente sentenza. 
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 
 
dichiara che è stata acquistata per usucapione dal Comune di Spoltore l’area sita nello stesso Comune, identificata al foglio 5, p.lla 866 del catasto. 
rigetta le altre domande; 
condanna gli attori ed il terzo chiamato, in solido, alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 3.971,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15 %, iva e cap; 
ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari. 
 

 

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