Accorpamento demanio stradale : ci vuole il consenso scritto del proprietario - Cons. Stato, sez. I, parere del 04.02.2015
Pubblico
Martedì, 17 Marzo, 2015 - 01:00
Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 4 febbraio 2015, accorpamento al demanio stradale
Deve risultare, per il CDS, e nel rispetto della legge 448/98 art.31, comma 21, il consenso scritto alla cessione da parte dei proprietari di strade o porzioni di strade
Numero 00768/2015 e data 16/03/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 4 febbraio 2015
NUMERO AFFARE 03436/2011
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalle signore Franca Cattani e Manrica Bartoletti per l’annullamento della deliberazione n. 21 del 28 aprile 2011 del Comune di Castel di Casio avente ad oggetto l’accorpamento al demanio stradale comunale di aree assoggettate ad uso pubblico ultraventennale.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 5114 in data 10 dicembre 2014 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso del 25 luglio 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.
Premesso:
Le ricorrenti impugnano la delibera consiliare del Comune di Castel di Casio n. 21 del 28 aprile 2011 con la quale è stato deciso, ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, di accorpare al demanio stradale comunale aree assoggettate ad uso pubblico ultraventennale.
Le ricorrenti sottolineano che, giusta la predetta norma legislativa, tale accorpamento può essere deliberato unicamente nei casi in cui i proprietari acconsentano e loro non hanno sottoscritto alcun atto unilaterale né hanno mai prestato il loro preliminare consenso all’accorpamento.
Il Ministero conclude per l’inammissibilità del ricorso perché il Comune di Castel di Casio ha sempre inteso acquisire solo la quota parte dei proprietari delle aree che hanno prestato il loro consenso lasciando impregiudicata la quota delle ricorrenti per la quale sarà, comunque, avviata la procedura di acquisizione dei terreni a titolo originario.
Considerato:
L’articolo 31, comma 21 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 dispone che in sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.
Dalla delibera impugnata non risultano i proprietari che hanno espresso con atto unilaterale il loro consenso all’accorpamento dei loro terreni al demanio stradale comunale e nella parte dispositiva può essere desunto che tale accorpamento riguarda tutto il tratto della strada comunale.
Per queste considerazioni il ricorso merita accoglimento con annullamento della deliberazione impugnata nella parte in cui non esclude dall’accorpamento i terreni delle ricorrenti.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei limiti definiti in parte motiva, con assorbimento dell’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Hans ZelgerGiuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa