Acquisizione immobili per pubblico interesse - Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1955 del 16.04.2015
Pubblico
Domenica, 19 Aprile, 2015 - 02:00
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n. 1955 del 16 aprile 2015, su acquisizione beni per pubblico interesse
N. 01955/2015REG.PROV.COLL.
N. 06903/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6903 del 2012, proposto da:
Comune di Villa di Serio, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Anania, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14;
contro
Lucia Corna e Rosa Lazzarini, rappresentate e difese dagli avv.ti Ernesto Tucci e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, Via degli Scipioni, 268/A;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II, n. 00200/2012, resa tra le parti, concernente l’acquisizione di beni utilizzati per pubblico interesse.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lucia Corna e di Rosa Lazzarini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Petretti e Pafundi (su delega di Anania);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il contenzioso introdotto dal ricorso in esame trae origine da una procedura espropriativa svoltasi “sine titulo” avente ad oggetto un suolo di proprietà delle sig.re Corna e Lazzarini, per la realizzazione di una strada comunale da parte del Comune di Villa di Serio (prov. di Bergamo).
1.- Con sentenza n. 2420 del 2009 il Consiglio di Stato ordinava la restituzione del suolo ai legittimi proprietari, fatta comunque salva l’emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 43 TU espropri (allora ancora vigente).
2.- L’amministrazione emetteva il provvedimento di acquisizione ex art. 43, disponendo il risarcimento del danno per complessivi €.30.993,79, cifra che i proprietari ritenevano illegittima, rivolgendosi perciò al TAR Lombardia per la corretta liquidazione del danno, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria. Le interessate impugnavano inoltre il decreto di acquisizione limitatamente al “quantum” indennitario, ed il TAR, constatato che nel frattempo l’art. 43 cit. era stato dichiarato incostituzionale e che il nuovo art. 42-bis conteneva disposizioni di carattere innovativo, annullava integralmente l’atto impugnato, ordinando all’amministrazione di emanare un nuovo provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis, che tenesse conto dei nuovi e più favorevoli criteri di liquidazione dell’indennizzo, contestualmente declinati e precisati dalla sentenza con riferimento al caso concreto, comprensivi anche del ristoro del danno non patrimoniale.
3.- La sentenza è stata gravata dal Comune, col ricorso in epigrafe,il quale ha dedotto:
1) il “quantum” risarcitorio atteneva in realtà all’esatta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, quindi della questione avrebbe dovuto conoscerne il medesimo giudice, in sede di ottemperanza e non il TAR Brescia, adito dalle signore Lazzarini e Corna ma per dette ragioni incompetente; in particolare, avendo l’amministrazione esercitato il potere di cui all’art. 43 cit. (espressamente menzionato dal giudice nel contesto della condanna alla restituzione), il provvedimento di acquisizione costituirebbe una modalità di esecuzione del giudicato, della cui legittimità e correttezza avrebbe dovuto conoscere il giudice dell’ottemperanza (ossia il Consiglio di Stato) e non il giudice di primo grado in sede di legittimità;
2) l’applicazione dell’art. 42 bis non avrebbe potuto essere chiesta con semplice memoria nel corso del processo di primo grado, occorrendone quanto meno la previa notificazione;
3) la doverosa applicazione dell’art. 43 (e non del 42 bis) era imposta dal giudicato;
4) gli effetti della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 non avrebbero potuto comunque estendersi ai rapporti esauriti, quali quelli coperti da giudicato;
5) anche a voler sostenere l’applicazione dell’art. 42 bis, la liquidazione dell’indennizzo esulerebbe dalla giurisdizione del GA, trattandosi di fattispecie del tutto eterogenea rispetto al risarcimento del danno imposto dal vecchio art. 43, ed invece assimilabile all’indennità da atti espropriativi legittimi.
- In via del tutto subordinata, l’appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, rideterminarsi le modalità di liquidazione del risarcimento del danno, se del caso a mezzo di acquisizione di consulenza tecnica d’ufficio, con specifico riferimento alla natura dell’area, del tutto erroneamente - a dire dell’appellante - qualificata dal giudice di prime cure come edificabile.
Il gravame conclude per il suo accoglimento limitatamente alla parte della decisione impugnata che ha annullato il provvedimento del Comune laddove quantifica la somma da corrispondere alle ricorrenti a titolo di indennizzo.
3.1.- Le sig.re Corna e Lazzarini, hanno controdedotto analiticamente su ciascuno dei motivi d’appello e proposto altresì ricorso incidentale:
1) in relazione alle statuizioni del TAR nella parte in cui prevedono lo scomputo della somma di £. 28.000.000 (asseritamente versata in forza di accordo bonario sottoscritto dalle parti, ma mai formalizzato in atto pubblico) da quella da liquidare a titolo risarcitorio, nonché nella parte in cui non liquidano, o comunque diminuiscono il valore del mappale 2266 in forza della presenza della fascia di rispetto;
2) in relazione, ancora, alla mancata liquidazione del danno provocato dalla fascia di rispetto legata alla realizzazione della nuova strada, alla parte di proprietà già edificata dalle sig.re Corna e Lazzarini;
3) in relazione all’erronea individuazione del periodo di illecita occupazione (che farebbe data dal 13 maggio 1983 e non dal 1988);
4) in relazione alla mancata e definitiva liquidazione del danno.
Le ricorrenti incidentali hanno concluso per il riconoscimento di un indennità complessiva di Euro 1.386.718, chiedendo in subordine l’assunzione di una CTU che, previo scioglimento dei nodi urbanistici, quantifichi definitivamente il danno complessivamente subito.
- Nelle more la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata (ord. n. 4118/2012).
3.2.- Con la sentenza n. 993/2014, la Sezione, riaffermata la giurisdizione amministrativa, ha respinto tutti i motivi d’appello, fatta eccezione per quello sulla determinazione dell’indennità acquisitiva, per la cui decisione ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 del c.p.a, incaricando la Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo della Regione Lombardia (e stabilendo il versamento di un anticipo sul compenso spettante all’organismo di verificazione, nella misura di €.1.500,00, posto provvisoriamente a carico delle sig.re Lucia Corna, Rosa Lazzarini, originarie ricorrenti). Con l’ordinanza di verificazione, a fronte delle censure mosse dal Comune contro la sentenza, l’organismo verificatore è stato incaricato di:
“stabilire il valore di mercato dell’immobile ad oggi, così come influenzato dalle previsioni di zonizzazione, non considerando la sussistenza dei vincoli preordinati all’esproprio per la realizzazione dell’opera stradale”;
-“sulla base della documentazione di causa, e sentite le parti, ricostruire l’evoluzione della vicenda anche al fine di accertare l’eventuale versamento di somme in forza di accordi, nonché descrivere la consistenza dei beni reliquati e l’eventuale pregiudizio ad essi derivanti dall’opera pubblica.
- “proporre, sulla base della ricostruzione operata, un prospetto liquidatorio che tenga conto di tutti i fattori e criteri previsti dall’art. 42-bis, eccezion fatta per il danno non patrimoniale, avendo cura di evidenziare le componenti di danno su cui insistono contestazioni delle parti, annotando, in particolare, le conclusioni, in termini quantitativi, cui le stesse giungono”.
Prorogato il termine inizialmente assegnato (ord. n.4721/2014), la relazione del verificatore (recante in allegato le relazioni dei due consulenti di parte) è stata depositata in atti (14.11.2014), concludendo per un importo complessivo dell’indennizzo di Euro 215.133; sulla relazione stessa sono state riproposte osservazioni sia da parte del Comune che della parte appellata. Il verificatore ha altresì depositato in atti richiesta di competenze ai sensi dell’art. 66 comma 4 del c.p.a..
3.3.- Le parti hanno riepilogato in memoria le proprie tesi e, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2015, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Il Comune appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR in epigrafe specificata, formulando una serie di censure come in fatto rubricate e che la sentenza n. 993/2014 ha respinto, eccezione fatta per quelle subordinate ed inerenti la determinazione del “quantum indennitario” correlato all’acquisizione, sulle quali ha disposto la verificazione in fatto precisata. Giova comunque qui rapidamente riassumere le problematiche già definite dalla Sezione nel respingere i motivi formulati dall’appellante diversi dalla giurisdizione e non inerenti alla determinazione del danno.
a)- in ordine ai motivi 2, 3 e 4, come in fatto riepilogati, la decisione ha statuito che l’annullamento del provvedimento di cui all’art. 43 pronunciato dal primo giudice è giustificato dalla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma citata, e non impedito dalla mancata notificazione della memoria che ne ha argomentato la rilevanza;
b)- in merito alla doglianza sub 1 (che sosteneva come il quantum risarcitorio attenesse all’esatta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sicchè della questione avrebbe dovuto conoscere il medesimo giudice, in sede di ottemperanza), la detta decisione ha affermato che sia l’art. 43 che l’art. 42 bis “attribuiscono all’amministrazione un potere che affonda le sue radici nella situazione di illiceità sopra citata, in vista di un equo e peculiare contemperamento degli interessi idoneo a preservare il pregnante interesse pubblico all’utilizzo del bene, elidendo, al contempo, qualsivoglia pregiudizio per ciò prodottosi nella sfera giuridica del proprietario”.
2.- Il Collegio deve ora pronunziarsi , nel quadro del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis (confermato dalla cennata decisione interlocutoria) , sulla determinazione della somma spettante a titolo di risarcimento.
Vengono anzitutto in rilievo la valutazione del valore venale delle aree e l’ultteriore indennizzo per l’occupazione dei terreni, nella misura del 5% (ai sensi dell’art. 42-bis del t.u. espropri); su questo punto il Comune contesta in subordine il non riconoscimento della prescrizione, eccepita in primo grado, e che il primo giudice ha ritenuto non opposta dall’amministrazione per il periodo di cinque anni antecedente alla data del ricorso.
Quanto al primo profilo il verificatore ha correttamente determinato (v. p. 39 della relazione) il valore venale delle aree interessate sulla base delle destinazioni indicate dal PRG al momento del loro utilizzo, ravvisando la loro edificabilità e conseguentemente escludendo la vocazione meramente agricola (se non limitatamente alle aree destinate ad impianti sportivi).
In ordine alla seconda questione, è indubbio che l’indennizzo debba comprendere il danno da occupazione illegittima (quindi a partire dalla scadenza del quinquennio), di cui al comma 3 dell’art. 42-bis, correttamente quantificato dal verificatore in Euro 4.184 e con speculare esclusione quindi di indennizzo per il precedente quinquennio di occupazione invece legittima (1983-88 preteso dalle ricorrenti incidentali). Riguardo alla sostenuta prescrizione dell’indennizzo in parola, non riconosciuta dal TAR, che afferma essere mancata la eccezione (v. p. 15 della sentenza), va comunque rilevato che l’indennizzo di che trattasi è stato richiesto dalle appellate con ricorso del 2010 a fronte di un diritto all’indennità che, sia nel previgente art.43 che nel successivo art. 42-bis che lo regolano, sorge comunque solo contestualmente all’emanazione del provvedimento acquisitivo; ma nella fattispecie le appellate avevano impugnato il provvedimento ex art. 43 datato 28 gennaio 2010 con ricorso dello stesso anno. Pertanto anche ove sollevata in prime cure, l’eccezione prescrizionale, qui riproposta, si conferma priva di fondamento .
- Ciò nondimeno l’appello è meritevole di accoglimento ove la sentenza non conduce a una effettiva determinazione dell’indennizzo.
a)- L’appello incidentale delle sig.re Corna e Lazzarini avversa le statuizioni del TAR anzitutto nella parte in cui prevedono lo scomputo della somma di £. 28.000.000 (asseritamente versata in forza di accordo bonario sottoscritto dalle parti, ma mai formalizzato in atto pubblico) da quella da liquidare a titolo risarcitorio relativamente alla svalutazione della parte residua. La censura si fonda però un presupposto ipotetico, poiché in proposito il primo giudice ha subordinato detto scomputo alla prova effettiva da parte del Comune del versamento, scomputo che peraltro il Comune non sembra aver richiesto nel giudizio di primo grado. Del resto, il riepilogo della relazione indica a detto titolo un importo “0”, sicché non sembra porsi questione sul punto.
b).- L’appello si duole poi della mancata valutazione del danno provocato dalla fascia di rispetto (in danno del mappale n. 2266), conseguente alla realizzazione della nuova strada. L’indennizzo si conferma non dovuto in ragione della natura non ablatoria del vincolo in questione, correttamente individuata dal primo giudice.
c).- In relazione al danno da illecita occupazione (la cui determinazione dovrebbe decorrere dal 13 maggio 1983 e non dal 1988). Ma in contrario deve osservarsi che l’occupazione diviene illecita col decorso del quinquennio in assenza del decreto di espropriazione; pertanto l’indennità non può essere riconosciuta per il periodo anteriore all’inizio dell’occupazione illecita.
- Nessuna deduzione, infine, le appellanti incidentali hanno formulato contro il capo della sentenza di primo grado che ha negato la spettanza di un danno non patrimoniale.
3.- Non possono essere presi in considerazione, infine, gli ulteriori rilievi formulati da entrambe le parti sulla relazione del verificatore, avendo la stessa già preso in esame nel compimento della fase istruttoria le relazioni dei due consulenti di parte, ed avendo il Collegio ritenuto esaustiva la relazione del verificatore che detta fase ha concluso. Va peraltro sul punto ricordato che la verificazione , pur dovendo correttamente prendere in esame anche le controdeduzioni dei consulenti delle parti, ben può divergere da quest’ultime. Inoltre è compito della relazione finale fornire al giudice punti fermi per la decisione delle questioni ad essa affidate. Si tratta in altri termini di un atto istruttorio il cui esito, se condiviso dal giudice nell’esercizio del suo potere di apprezzamento, non può essere posto in discussione dalle consulenze di parte già proposte ed esaminate nel corso del procedimento conclusosi con la relazione del verificatore.
4.- Conclusivamente:
a) l’appello del Comune in ordine all’annullamento ai criteri determinazione dell’indennità in controversia e come individuati dalla sentenza gravata è meritevole di accoglimento, con conseguente riforma, nella parte corrispondente, della sentenza gravata nella parte in cui non ha determinato il risarcimento spettante.
b) l’appello incidentale deve essere respinto.
c) L’indennizzo in questione va determinato in applicazione delle conclusioni indicate dalla relazione del verificatore, che ha esaustivamente riscontrato tutti i quesiti formulati dall’ordinanza istruttoria.
- Conseguentemente la somma da corrispondersi da parte del Comune di Villa di Serio alle sigr.re Corna e Lazzarini, nel quadro provvedimentale di cui all’art. 42-bis del t.u. n. 327/2001, resta determinata in Euro 215.133, oltre interessi legali, già riconosciuti dalla sentenza del TAR, sino al saldo effettivo.
5.-Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda.
5.1. - Le competenze dovute al verificatore sono ritenute congrue nella misura dallo stesso richiesta (Euro 5.810, ex nota 19.1.2014, in atti) e vanno ripartite al 50% tra le parti, ovviamente tenendo conto dell’anticipazione già versata dalle originarie ricorrenti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello principale nei termini di cui in motivazione e per effetto, in riforma della sentenza impugnata, determina l’indennizzo dovuto alle ricorrenti nella somma di Euro 215.133, oltre interessi legali sino al saldo effettivo.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Liquida il compenso del verificatore in Euro 5.800 (cinquemilaottocento) da accollarsi a ciascuna delle parti nella misura del 50%, nei termini di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi,Presidente
Nicola Russo,Consigliere
Raffaele Greco,Consigliere
Raffaele Potenza,Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi,Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)