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Art. 42-bis a favore di privati - limiti alla operatività

Pubblico
Sabato, 21 Novembre, 2015 - 01:00

 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), sentenza n.510 del 26 marzo 2015, sull’art.42-bis a favore di privati 
 
 
N. 00510/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2013 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2013, proposto da: 
omissis rappresentati e difesi dagli avv. Aldo Starace, Domenico Romano e Giovanni Allodi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 
contro
Comune di Sant'Agata di Puglia; 
nei confronti di
I.V.P.C.- Italian Vento Power Corporation S.r.l., rappresenta e difesa dagli avv. Andrea Abbamonte e Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, Via Q. Sella, n.120; 
per l'annullamento
- del decreto di acquisizione ex art.42 bis D.P.R. n.327/2001, prot. n. 8666, del 22.11.2012 del "Responsabile dell'U.T.C. Responsabile del Procedimento - Ufficio Espropri" del Comune di Sant'Agata di Puglia, con il quale è stata disposta l'acquisizione non retroattiva al patrimonio della I.V.P.C. S.r.l. dei terreni di proprietà dei ricorrenti siti nel Comune di Sant'Agata di Puglia e riportati in catasto al fol. n.53, p.lle n.242, 303, 313, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 e 355;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e conseguenziali, richiamati o meno nel provvedimento impugnato e di cui non si ha piena conoscenza, che comunque incidano su diritti ed interessi dei ricorrenti.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.V.P.C.- Italian Vento Power Corporation S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Filippo Colapinto e Alice Paccione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Iavarone Emilia e Tommaso (unitamente alla sorella Maria che non propone ricorso assieme ai germani), attuali ricorrenti, sono proprietari di alcuni terreni siti nel Comune di Sant’Agata di Puglia ed identificati in catasto al foglio n.53, particelle n.242, 303, 313, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 e 355.
Tali fondi sono stati ereditati dalla dante causa Rossi Giacomina (madre dei sig.ri Iavarone), la quale, in virtù di due contratti stipulati, rispettivamente, in data 16.11.1995 e 24.4.1997 con la Italian Vento Power Corporation s.r.l. (d’ora in poi I.V.P.C. srl), ha costituito un diritto di superficie sugli stessi, per la istallazione di un impianto di produzione di energia eolica.
Alla scadenza dei suddetti contratti, aventi durata quindicennale, gli attuali ricorrenti hanno comunicato alla società di non voler procedere al rinnovo degli stessi.
Hanno, inoltre, chiesto la rimozione di tutti gli impianti eolici istallati.
La I.V.P.C. srl non ha accolto detta richiesta, sicchè i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Napoli affinchè fosse condannata al rilascio dei fondi ed alla rimozione delle opere.
In seguito, su richiesta della stessa società, dopo aver inizialmente avviato il procedimento di esproprio (mai sfociato in alcun atto autoritativo), il Comune di Sant’Agata, il 22.11.2012, ha emanato un decreto di acquisizione non retroattiva - ai sensi dell’articolo 42 bis, del d.P.R. n. 327/2001, di questi terreni al patrimonio della medesima, preceduto da regolare comunicazione di avvio del relativo provvedimento ai tre comproprietari.
Il provvedimento reca in motivazione la necessità di acquisire coattivamente i summenzionati fondi, stante la pubblica utilità degli impianti di energia eolica ivi ubicati, il cui esercizio costituisce l’interesse pubblico prevalente su quello dei ricorrenti.
Insorgono contro tale decreto due dei comproprietari.
Con cinque articolati motivi di ricorso, ne deducono l’illegittimità:
1) per incompetenza, in quanto spetterebbe solo al Consiglio comunale di deliberare in merito, mentre il provvedimento è stato emanato dal Responsabile dell’ufficio espropri;
2) Inoltre, difetterebbe un presupposto necessario per l’adozione del provvedimento ex 42 bis cit.
L’applicazione della disposizione richiederebbe, secondo la tesi di parte ricorrente, l’esistenza di una procedura espropriativa (anche annullata) che, nel caso di specie, invece, difetterebbe del tutto, non essendo stati mai adottati atti autoritativi.
3) Osterebbe, altresì, all’applicazione di questa disposizione, il trasferimento del terreno al patrimonio della società, atteso il chiaro dettato normativo che legittimerebbe esclusivamente una acquisizione coattiva al patrimonio pubblico.
4) Non vi sarebbe poi una congrua e sufficiente motivazione in riferimento agli interessi privati sacrificati.
5) Oltre a questo, l’indennità quantificata sarebbe palesemente inferiore a quella dovuta in base al reale valore dei fondi.
Infine, in via subordinata, prospettano che il provvedimento avrebbe ad oggetto l’intera superficie dei terreni summenzionati, mentre, in base alla disposizione richiamata, avrebbe potuto riguardare esclusivamente la superficie effettivamente utilizzata, che ne rappresenterebbe solo una piccola parte.
La I.V.P.C.srl, costituitasi in giudizio, ha replicato che, trattandosi di un trasferimento di un immobile al patrimonio privato, non sarebbe necessaria una deliberazione di C.C., prevista solo per gli acquisti di immobili al patrimonio pubblico.
Non vi sarebbe, perciò, alcuna incompetenza del funzionario che ha emanato il provvedimento impugnato.
Sussisterebbero, altresì, tutti i presupposti per l’applicazione della norma in questione, in virtù dell’utilità pubblica degli impianti di energia rinnovabile che legittimerebbe di per sé il sacrificio degli interessi dei ricorrenti.
Inoltre, alcune disposizioni contenute nel d.P.R. n. 327/2001 consentirebbero il trasferimento di un’area funzionale al perseguimento di un interesse pubblico anche a favore di soggetti privati.
Il provvedimento sarebbe esente da censure per l’assenza di possibili alternative perseguibili, stante il rifiuto dei ricorrenti di rinnovare i contratti di costituzione del diritto di superficie a favore della società controinteressata.
In merito alla errata quantificazione dell’indennità, controdeduce sia l’erroneità dell’allegazione riguardante natura edificabile dei terreni, sia l’inammissibilità della relativa domanda per difetto di giurisdizione.
All’udienza del 26.2.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente precisato che il Collegio non ha ritenuto necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della ulteriore comproprietaria (Maria) , esclusa la sua natura di litisconsorte necessaria e verificato che l’azione esperita non appare in potenziale conflitto con il suo interesse, attesa la documentata opposizione, nella fase partecipativa (v. nota di osservazioni del 21.5.2012 indirizzata al Comune), al provvedimento di acquisizione sanante.
Nel merito sussiste, in primo luogo, il vizio di incompetenza
L’esercizio del potere di cui all’art. 42 bis cit., di cui ha fatto uso il Comune intimato, rinvia, sotto il profilo della competenza alla disposizione di cui all’art. 42, co 2, T.U.E.L. che sancisce, per gli acquisti immobiliari, la competenza consiliare.
Né convince la difesa della controinteressata giunta ad addurre che, trattandosi di acquisto in favore di un privato e non dell’Amministrazione, la competenza consiliare andrebbe esclusa.
Tale aspetto, infatti, ben lungi dal rappresentare una condivisibile difesa, rappresenta un ulteriore profilo di illegittimità del potere esercitato.
Recita l’art. 42 bis cit., rubricato “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”:
“1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile ……omissis”
Dall’esegesi letterale della norma appena trascritta si evince inconfutabilmente che sono presupposti necessari ai fini della sua applicabilità sia l’utilizzazione del bene da parte pubblica sia il trasferimento al “suo patrimonio indisponibile”.
Orbene, nel caso che ci occupa, il Comune di Sant’Agata non ha mai utilizzato i fondi dei ricorrenti.
Ciò è inconfutabilmente dimostrato dagli atti di causa, dai quali si evince che la società controinteressata ha istallato un impianto di produzione di energia eolica sui terreni in questione, a seguito dei summenzionati contratti di costituzione di diritti di superficie.
Inoltre, con il provvedimento impugnato, la P.A. ha disposto espressamente il trasferimento dei fondi in capo alla suddetta società, sicchè, non sussiste l’ulteriore presupposto di legge costituito dalla necessaria acquisizione del bene al patrimonio pubblico.
Né ricorrono le ulteriori eccezionali e tassative ipotesi contemplate nel comma 5 dell’art. scrutinato.
Conclusivamente, data la natura eccezionale e derogatoria dell’art. 42 bis cit, non può ipotizzarsene un’applicazione analogica.
Gli ulteriori motivi di gravame sono assorbiti.
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato parzialmente (trattasi, infatti, di atto plurimo, in quanto avente ad oggetto anche i terreni dei sig.ri Lorusso- Sciaraffa, esente da censure per tale parte).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla parzialmente (limitatamente all’acquisizione disposta in danno dei sigg.ri Iavarone Tommaso, Emilia e Maria) il decreto di acquisizione ex art.42 bis D.P.R. n.327/2001, prot. n. 8666, del 22.11.2012 del "Responsabile dell'U.T.C. Responsabile del Procedimento - Ufficio Espropri" del Comune di Sant'Agata di Puglia.
Condanna il Comune di Sant'Agata di Puglia nonché la I.V.P.C.- Italian Vento Power Corporation S.r.l., in solido, al pagamento delle spese processuali in favore degli odierni ricorrenti Iavarone Tommaso ed Emilia, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre IVA, CAP, spese generali in misura del 15% e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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