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Art. 42-bis TUE: i presupposti

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Mercoledì, 3 Febbraio, 2021 - 14:15

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima Quater), sentenza n. 648 del 18 gennaio 2021, sui presupposti per l’applicazione dell’art. 42-bis TUE

MASSIMA

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la normativa di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 è applicabile in presenza dei presupposti da essa previsti e cioè laddove una autorità utilizzi un bene immobile per scopi di interesse pubblico e tale bene sia stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità (Cons. Stato, Sez. IV, 30/01/2020, n. 753).

Per costante e condivisibile giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 19/10/2015, n. 4777) si prevede, al fine della valida adozione del provvedimento di acquisizione, una motivazione rafforzata, con l'esibizione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione (Corte Costituzionale, 30/04/2015, n. 71).

Il procedimento di acquisizione ex articolo 42 bis deve ritenersi autonomo rispetto al procedimento espropriativo ordinario, per cui i vizi del procedimento espropriativo non possono ricadere sul procedimento di acquisizione sanante, istituito dalla legge proprio al fine di ricondurre nei canoni della legalità un procedimento illegittimamente condotto.

SENTENZA 

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