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Art.42-bis diversi principi affermati dal CDS

Pubblico
Sabato, 14 Maggio, 2016 - 02:00

 
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n. 1465 del 13 aprile 2016, afferma diversi principi sul 42-bis
 
N. 01465/2016REG.PROV.COLL.
 
N. 09450/2015 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato
 
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 9450 del 2015, proposto da: 
Mazza Adele, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Anna Bei in Roma, Via Ovidio N.10 c/o Studio Rosati; 
contro
Provincia di Napoli, Regione Campania, Comune di Caivano; 
Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge; 
nei confronti di
società Fibe s.p.a., Fisia Italiampianti s.pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica,rappresentati e difesi dagli avv. Ennio Magri', Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Guido D'Arezzo N.18; 
società Sapna s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Erra, con domicilio eletto presso Roberta Niccoli in Roma, Via Alberico II, 4; 
Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Napoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli; 
per la riforma della sentenza del T.A.R. della CAMPANIA – Sede di NAPOLI - SEZIONE V n. 04348/2015, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto alla restituzione del terreno occupato per la realizzazione di un impianto di produzione di cdr - acquisizione sanante ex art. 43 bis dpr 327/2001 - risarcimento danni;
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidente del Consiglio dei Ministri e di Fibe Spa e di Sapna Spa e di Fisia Italiampianti Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Adinolfi, Erra e Marangi su delega dell'avvocato Magrì e l'Avvocato dello Stato D'Avanzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe appellata il T.a.r. della Campania, - Sede di Napoli- ha in parte dichiarato improcedibile, in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, ed in parte respinto il ricorso (corredato da motivi aggiunti) proposto dall’odierna parte appellante Mazza Adele.
2. L’odierna appellante aveva proposto il ricorso introduttivo del giudizio chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla restituzione dei terreni in Caivano, censiti al catasto al foglio 1 mapp. 361 e 362, occupati per la realizzazione di un impianto di produzione di c.d.r. ovvero per il risarcimento dei danni subiti a vario titolo.
Con ordinanza collegiale n. 2484/2013 il T.a.r. aveva conferito incarico di consulenza tecnica d’ufficio all’ing. Cesare Solimene, al fine della quantificazione dei danni a vario titolo lamentati dalla originaria ricorrente (il deposito della consulenza tecnica era stato sollecitato, senza esito, con successive ordinanze collegiali n. 1024/2014, n. 3945/2014 e n. 966/2015).
Medio tempore, era stato emesso il provvedimento ex art. 42 bis, del TU Espropriazione, che era stato gravato dalla odierna appellante con motivi aggiunti, chiedendosene l’annullamento, e ribadendo il petitum risarcitorio.
3. Nella sentenza gravata il T.a.r. dopo avere ripercorso anche cronologicamente le principali tappe –anche infraprocedimentali - del risalente contenzioso, ha:
a) evidenziato ( in accoglimento della eccezione formulata dalla Fibe s.p.a.) che l’intervenuto provvedimento di acquisizione sanante, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile – Unità tecnica amministrativa, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., aveva determinato l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per sopravvenuto difetto di interesse; ed ha poi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda diretta a contestare la quantificazione della indennità di occupazione legittima, in quanto, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
b) dato atto del mancato adempimento da parte del c.t.u. all’incarico conferito: ed ha in proposito osservato che i numerosi rinvii accordati, senza esito, imponevano di ritenere che il c.t.u avesse rinunciato all’incarico;
c) ritenuto la superfluità di tale incombente istruttorio in considerazione dell’intervenuto provvedimento di acquisizione sanante e della infondatezza delle censure dedotte nel ricorso per motivi aggiunti;
d) disatteso tutte le censure volte a contestare nell’an il provvedimento di acquisizione sanante in quanto infondate alla luce del recente dictum della Corte Costituzionale (decisione del 30 aprile 2015 n. 71).
e) escluso che l’omessa emissione del decreto di esproprio viziasse il detto provvedimento di acquisizione sanante (ché anzi, tale evento ne costituiva condizione legittimante);
f)negato che il detto provvedimento fosse viziato ex art. 7 e ss. della l. n. 241/1990, alla stregua del disposto dell’art. 21- octies, 2° comma, ultimo periodo, della l. n. 241/1990 n. 241 e s.m.i.;
g)quanto alla determinazione del valore del fondo ivi contenuta, ha escluso la dedotta incongruità del valore venale dell’area occupata e conseguentemente dell’indennizzo determinato dalla amministrazione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
Ha in proposito rammentato che, ad avviso della originaria ricorrente, la quantificazione dell’area acquisita (nella misura di € 8,50 a mq) si fondava sulla erronea qualificazione della predetta area come agricola non tenendo conto delle sue potenzialità edificatorie (sulla base di una perizia di parte, essa aveva sostenuto che il valore dell’area in questione fosse pari a € 65,00 a mq, in conformità con la quantificazione di aree aventi caratteristiche analoghe).
In contrario senso, il primo giudice (ritenuta espressamente la propria giurisdizione sul detto petitum) ha ritenuto invece condivisibile la relazione istruttoria dell’ Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Napoli, (nota del 26 marzo 2013); di converso, ha ritenuto non condivisibile quanto affermato dal perito della parte odierna appellante che, sulla base della (astratta) qualificazione dei terreni della ricorrente come edificabili (e dunque senza tener conto delle possibilità effettive di edificazione), si era limitato a richiamare gli indennizzi liquidati dalla T.A.V. (Treno alta velocità) oltre che nel Comune di Caivano, anche nei Comune di Afragola, Casalnuovo e Gricignano e il contratto di cessione volontaria stipulato con riferimento ad un terreno sito nel Comune di Gricignano, senza dimostrare l’omogeneità dei terreni oggetto di comparazione, pervenendo alla apodittica conclusione che il valore di mercato dei terreni della ricorrente deve essere quantificato in € 65,00 a mq e il valore commerciale dei predetti terreni è di € 440.050,00.
Il ricorso è stato, quindi, in parte qua, disatteso.
4. La odierna parte appellante ha gravato la detta decisione con riferimento alla affermata immunità da vizi del provvedimento di acquisizione sanante ribadendo che quest’ultimo era viziato ex art. 7 della legge n. 241/1990 (primo motivi di censura).
Quanto alla determinazione del valore del fondo ivi contenuta, ha poi sostenuto che:
a) il T.a.r. aveva errato nel non decidere sulla base di una ctu, eventualmente sostituendo il consulente;
b)la determinazione dell’Agenzia delle Entrate sottesa nel quantum al provvedimento di acquisizione sanante era viziata ed errata, come dimostrato dal fatto che nella bozza di CTU inviata alle parti, sebbene non depositata dal CTU, il valore veniva fissato in Euro 46,00 al mq;
c)la decisione di compensare le spese era immotivata ed errata.
5. In data 17.12.2015 si è costituita la società Sapna s.p.a. depositando atto di stile;
6.In data 22.12.2015 si è costituita la intimata Amministrazione centrale depositando atto di stile;
7.In data 13.1.2016 la odierna parte appellante ha depositato una memoria in seno alla quale ha ritrascritto le conclusioni contenute nella stesura finale della relazione di CTU non depositata in primo grado, chiedendo l’accoglimento del proprio appello.
8)In data 14.1.2016 l’appellata società Fibe s.p.a. si è costituita depositando atto di stile.
9.In data 19.2.2016 la società Sapna s.p.a. ha depositato una breve memoria chiedendo la propria estromissione dal processo, in quanto estranea al contenzioso.
10. In data 14.1.2016 l’appellata società Fibe s.p.a. ha depositato una memoria chiedendo la propria estromissione dal processo, in quanto estranea al contenzioso; nel merito ha fatto presente che il primo motivo di appello era infondato in quanto non esistevano ragionevoli alternative alla emissione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del TU Espropriazione e la inammissibilità ed inutilizzabilità della “bozza di consulenza tecnica d’ufficio” depositata da parte appellante (in quanto tale documento mai aveva avuto ingresso nel giudizio di primo grado).
10. Alla odierna pubblica udienza del 10 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.L’appello è infondato e deve essere respinto quanto alla prima censura, mentre vanno per il resto disposti incombenti istruttori in quanto la causa non è matura per la decisione nel merito.
1.1.Va anzitutto rilevata, in via preliminare, la incontestabilità della spettanza della giurisdizione a questo Plesso giurisdizionale, ex art. 9 del cpa.
1.1.2.Invero il Collegio non ignora i recenti arresti dalla giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione (Sezioni unite civili Ordinanza 29 ottobre 2015, n. 22096) e della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, 19/10/2015, n. 4777) che affermano che il ristoro previsto dall'art. 42 bis del t.u. espropr. configura un indennizzo da atto lecito, sicché le controversie inerenti alla sua quantificazione devono essere devolute alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 133, lett. g), c. proc. amm.
1.1.3.Senonchè, il Tar ha espressamente affermato (cfr. capo 9.2. della gravata sentenza) la propria giurisdizione sul punto (ha ciò espressamente sostenuto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 3 settembre 2014 n. 4501) e tale capo di decisione non è stato impugnato da alcuno.
1.1.4.E’ jus receptum in materia, quello per cui (ex aliis Consiglio di Stato, sez. VI, 03/06/2014, n. 2840) “nei giudizi d'impugnazione la carenza di giurisdizione è rilevabile solo se dedotta con specifico motivo dalle parti: è ben vero, che la sentenza è stata depositata il 04/09/2015, mentre il revirement della Corte regolatrice della giurisdizione risale all’ottobre 2015; ma ritiene il Collegio che tale circostanza non possa condurre ad un rilievo ex officio della carenza di giurisdizione di questo plesso, in quanto ciò contrasterebbe con la chiara prescrizione di cui all’art. 9 del c.p.a. siccome costantemente interpretata dalla giurisprudenza nei termini appena chiariti.
1.2. Va poi disposta l’estromissione del processo delle appellate società Fibe s.p.a. e Fisia Italiampianti s.p.a. siccome dalle stesse richiesto, per le ragioni di recente chiarite dalla Sezione nella decisione n. 138/2016 (capi da 3.3. a 3.5.) da intendersi integralmente trascritta nel presente elaborato.
Parimenti va disposta l’estromissione della società Sapna s.p.a nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda, ed evocata per mero tuziorismo.
2. Venendo al merito, come esposto in fatto l’appellante ha proposto due censure (oltre a quella in punto di ripartizione delle spese).
2.1. Quanto alla doglianza (primo motivo dell’appello) incentrata sul malgoverno dell’art. 7 dell’art. n. 241/1990, il Collegio non la ritiene persuasiva.
2.2. Il Collegio ha ben presente che qualificata giurisprudenza di primo grado (T.A.R. Bologna, -Emilia-Romagna-, sez. I, 09/11/2015, n. 980; TAR Abruzzo, -L’Aquila - 6 novembre 2014 n. 763) ha in passato ritenuto che l'atto ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 vada in ogni caso necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di consentire al privato di interloquire attivamente con l'Autorità pubblica per l'esercizio dei propri diritti partecipativi.
Senonchè il Collegio ritiene che tale presidio partecipativo non sia necessario allorchè la possibilità di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 sia stata già stata prefigurata in sede giudiziale, in quanto in simile ipotesi (che è, poi, quella ricorrente nel caso di specie) il privato è reso edotto dell’eventuale avvio del relativo iter, con conseguente possibilità di attivarsi facendo constare all’Amministrazione gli elementi che – a suo dire- condizionerebbero negativamente l’esercizio di tale facoltà, ovvero i parametri cui l’Amministrazione (sempre ad avviso del privato) dovrebbe conformarsi.
Non ricorre pertanto, in una simile ipotesi, la necessità di informare preventivamente il privato, dal che discende la reiezione della censura e la immunità da vizi –sotto tale profilo- del provvedimento di acquisizione sanante emesso dall’Amministrazione.
3.In ordine agli argomenti critici investenti la determinazione del valore impresso al fondo nel provvedimento di acquisizione sanante impugnato (seconda censura), come già in precedenza rilevato ritiene il Collegio che la causa non sia matura per la decisione e debbano essere disposti incombenti istruttori.
3.1. E’ ben vero che la “bozza incompleta “ di consulenza tecnica d’ufficio cui fa riferimento parte appellante in ultimo con la memoria del 13.1.2016 non può trovare ingresso nel presente processo d’appello, in quanto mai depositata in primo grado.
3.1.1. E’ vero altresì, però che:
a)in primo grado il Tar inizialmente ritenne necessario un approfondimento tecnico teso ad accertare il valore del fondo e poi, nel prosieguo della causa - rilevato che il Ctu nominato non aveva depositato l’elaborato- ritenne di potervi prescindere;
b) allo stato permane un frontale contrasto tra le parti in ordine a detto profilo, in quanto tra la stima di parte appellante (superiore a 50 euro al mq), quella contenuta nella bozza di CTU inviata alle parti (che pur non potendosi utilizzare a fini valutativi per le già chiarite ragioni costituisce comunque “dato storico” che il giudice può tenere in considerazione ed in cui il valore veniva fissato in Euro 46,00 al mq) e quello fatto proprio dall’Amministrazione nel provvedimento ex art. 42 bis (inferiore ad euro 10 al mq e pari a € 8,50 a mq) v’è una “forbice” amplissima, che solo in parte dipende dalla qualificazione da imprimere all’area;
3.2. Tenuto conto della detta alla frontale contrapposizione delle parti in ordine alla quantificazione del valore delle aree acquisite, ritiene quindi il Collegio che la causa non sia matura per la decisione nel merito di tale ultimo segmento contenzioso e risulti indispensabile procedere ad una ulteriore verificazione al fine di stabilire il valore delle aree espropriate e irreversibilmente trasformate per cui è causa.
3.3. Si ritiene pertanto di affidare al Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli – con facoltà di subdelega ad un professore di prima fascia dallo stesso individuato- una verificazione che, previo eventuale esame dello stato dei luoghi, e compulsazione degli atti processuali (appelli, memorie, relazioni di parte, precedenti relazioni di verificazione e comunque l’intero incartamento processuale) tenuto conto delle contrapposte argomentazioni delle parti in ultimo esposte nell’atto di appello e nelle memorie di replica, quantifichi il valore delle aree, ai sensi dell’art. 42bis, comma 3, del T.U. 8 giugno 2001, n. 327, in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, per il periodo di occupazione senza titolo, computando l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del suindicato comma.
Ciò anche giovandosi di informazioni che potranno essere acquisite presso uffici fiscali o da altri pubblici ufficiali in ordine ai prezzi ed alle valutazioni dei beni.
La relazione di verificazione determinerà il valore venale da attribuirsi al suolo nell’ipotesi in cui lo stesso dovesse qualificarsi qual agricolo, e quello da attribuirsi laddove lo stesso venisse considerato edificabile-industriale
All’esito delle operazioni di verificazione, da svolgersi in contraddittorio tra le parti, verrà depositata analitica relazione, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione a cura della Segreteria, ovvero dalla notificazione ove antecedente, della presente sentenza parziale.
Le spese della disposta verificazione ed il compenso dovuto al verificatore verranno liquidate in sede di definitiva decisione, mentre si anticipa l’importo di € 1000//00, che viene provvisoriamente posto a carico della parte appellante.
Ogni ulteriore statuizione in rito, sul merito e sulle spese resta riservata.
La udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione del presente procedimento verrà fissata con decreto del Signor Presidente della Sezione a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di deposito della relazione.
Ogni ulteriore statuizione in rito, sul merito e sulle spese resta riservata al definitivo.
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul primo motivo di appello lo respinge.
Dispone l’estromissione dal processo delle società Fibe s.p.a. Fisia Italiampianti s.p.a. e Sapna s.p.a.
Interlocutoriamente pronunciando sulle restanti censure, e riservata al definitivo ogni pronuncia in rito, sul merito e sulle spese, dispone gli incombenti istruttori di cui alla motivazione che precede.
La udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione del presente procedimento verrà fissata con decreto del Presidente della Sezione come indicato nella parte motiva della presente sentenza parziale.
Ogni ulteriore statuizione in rito, sul merito e sulle spese, resta riservata al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi,Presidente
Nicola Russo,Consigliere
Raffaele Greco,Consigliere
Fabio Taormina,Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti,Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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