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Art.42-bis ipotesi particolari

Pubblico
Sabato, 21 Novembre, 2015 - 01:00

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n.1237 del 13 marzo 2014, sull'applicazione di provvedimento acquisitivo ex art.42-bis in assenza di un titolo iniziale e se c'è l'uso del privato
 
N. 01237/2014REG.PROV.COLL.
N. 02201/2013 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2201 del 2013, proposto da: 
Bruno Dal Maso, Flavia Dal Maso, Luisa Dal Maso, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Ferretto, con domicilio eletto presso Adolfo Zini in Roma, via Crescenzio N. 2;
contro
Comune di Posina in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni N. 238; 
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 01553/2012, resa tra le parti, concernente acquisizione diritto di proprietà terreno su cui insiste serbatoio idrico asservito all'acquedotto comunale – risarcimento danni
 
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Posina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Antonio Ferretto e Nicola Zampieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
I sigg.ri Dal Maso hanno impugnato dinanzi al TAR Veneto il provvedimento con il quale il Comune di Posina ha acquisito al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 42–bis del D.P.R. 327/01, una porzione di terreno di proprietà dei ricorrenti (mapp. 759 fg. 21), già utilizzata quale sede per un serbatoio idrico asservito all’acquedotto comunale per consentire l’approvvigionamento delle contrade circostanti.
Il Comune aveva in precedenza, pur senza averne titolo, concesso ad un primo gestore di telefonia mobile, e poi ad un secondo, l’uso della superficie superiore del manufatto, circostanza che aveva provocato la reazione in sede giurisdizionale dei proprietari concretizzatasi in una negatoria servitutis.
Il Tribunale di Vicenza, sez. distaccata di Schio, in accoglimento della domanda dei sigg.ri Dal Maso, aveva condannato l’amministrazione alla rimozione dell’impianto di telefonia installato sul fondo di proprietà dei medesimi, sicché, in esito alle dette statuizioni giudiziarie, il Comune di Posina aveva attivato il procedimento di cui all’art. 42 bis ed emanato il decreto di acquisizione di cui si dibatte nel presente giudizio.
Il TAR ha respinto il ricorso per l’annullamento del decreto, affermando, in sintesi, che la negatoria servitutis (esperita in relazione ad antenna di telefonia collocata sul sito su autorizzazione del comune ma senza il consenso del proprietario) e la sentenza civile che l’aveva accolta, non potevano incidere sull’utilizzazione a fini pubblici del serbatoio idrico, che di per sé giustifica l’acquisizione sanante.
Propongono ora appello i sigg.ri Dal Maso. Il TAR non avrebbe dato la giusta valenza alla sentenza del Tribunale di Vicenza, la quale avrebbe riconosciuto il loro diritto di proprietà del fondo e, per accessione, anche del serbatoio: l’accertata proprietà privata dell’area e del manufatto avrebbe l’effetto di escludere la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del 42 bis; il TAR avrebbe altresì errato nel ritenere esistente la possibilità di giungere ad un accordo bonario per il trasferimento della proprietà; avrebbe erroneamente disatteso il motivo relativo all’incompetenza del Comune in quanto non utilizzatore dell’opera; ulteriore errore risiederebbe nel ricomprendere nell’esproprio sanante, anche la strada di accesso all’opera, in realtà utile solo per i gestori dell’impianto di telefonia; il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della mancata risposta dell’amministrazione alle osservazioni presentate ex art. 10 l. 241/90; avrebbe omesso ogni statuizione sulla violazione del termine di conclusione del procedimento;
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 26 novembre 2013.
L’appello non è fondato.
Gli appellanti insistono nel porre in rilievo gli effetti della sentenza del Tribunale di Vicenza. L’avere, il Tribunale, accolto la negatoria servitutis, riconoscendo la proprietà privata, non solo del terreno ma anche, per accessione, del serbatoio, sancirebbe il venir meno della pubblicità dell’opera e con esso i presupposti per l’applicazione dell’art. 42 bis, dovendo, semmai, l’amministrazione attivare un ordinario procedimento di esproprio.
L’assunto non è condivisibile. Non è revocabile in dubbio che il serbatoio idrico in muratura sia stato realizzato dal Comune, sebbene in assenza di una valido titolo, così com’è pacifico che il serbatoio serve l’acquedotto comunale che raggiunge alcune frazioni del comune di Posina. La natura pubblica dell’opera, l’assenza di un valido titolo e l’attualità dell’utilizzo per fini di interesse pubblico sono elementi sufficienti per giustificare l’esercizio del potere di cui all’art. 42 bis.
Per altro verso, la pronuncia che ha condannato l’amministrazione a rimuovere le opere (private) erette sopra l’estradosso della copertura del serbatoio, non ha fatto altro che constatare l’assenza di un valido titolo fondante la proprietà pubblica od altro diritto reale di godimento, ma non ha certo negato l’origine pubblica dell’opera e la natura parimenti pubblica della sua funzione.
Ciò basta per legittimare e giustificare l’emanazione del decreto di acquisizione.
Nessun rilievo assumono in proposito i tentativi di raggiungere un accordo bonario per il trasferimento dell’area, né i motivi del loro fallimento, atteso che essi nulla tolgono alle ragioni di interesse pubblico che giustificano l’acquisizione dell’area (a tacere della speciale disciplina indennitaria di cui all’art. 42 bis che ha ormai eliminato qualsivoglia pregiudizio economico rispetto ad una libera contrattazione).
Parimenti infondato è il motivo incentrato sull’incompetenza dell’amministrazione comunale, per non essere essa il soggetto gestore dell’acquedotto. L’affidamento a terzi della gestione non implica cessione dell’acquedotto, ed in ogni caso aver affidato a terzi un servizio cd “a rete” è comunque una forma di utilizzo dell’infrastruttura non incompatibile con l’utilizzazione alla quale fa riferimento l’art. 42 bis.
Anche l’estensione dell’acquisizione alla porzione di suolo adibito a strada di accesso appare del tutto ragionevole.
Prive di pregio sono infine i motivi relativi alla conduzione del procedimento. E’ noto che la violazione dei termini di conclusione del procedimento non refluisce sulla legittimità del provvedimento. Quanto all’omessa considerazione delle osservazioni presentata in sede endoprocedimentale dagli appellanti, in disparte l’ampia e diffusa motivazione del provvedimento, basti osservare che le questioni prospettate non erano tali inficiare od incidete sul contenuto dello stesso.
L’appello è dunque respinto.
Avuto riguardo alle peculiarità delle questioni giuridiche trattate, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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