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Comunicazione avvio procedimento acquisizione ed illegittimità costituzionale del vecchio art. 43 TUE. MASSIMATA

Pubblico
Venerdì, 2 Novembre, 2018 - 18:54

 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima Quater), sentenza n. 10436 del 29 ottobre 2018, sulla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 43 TUE. In alcuni casi non necessaria.  Sugli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 43 TUE. 
 
MASSIMA 
 
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma non incide sugli effetti irreversibili già prodottisi. Ciò in quanto la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità incontra un limite negli effetti che la stessa, ancorché successivamente rimossa dall'ordinamento, abbia irrevocabilmente prodotto qualora resi intangibili dalla preclusione nascente o dall'esaurimento dello specifico rapporto giuridico disciplinato dalla norma espunta dall'ordinamento giuridico, oppure dal maturare di prescrizioni e decadenze ovvero, ancora, dalla formazione del giudicato. 
 
Non è necessario il presidio partecipativo allorquando la possibilità di un provvedimento di acquisizione sia stato già prefigurato in sede giudiziale, essendo in simile ipotesi il privato reso edotto dell'eventuale avvio del relativo iter, con conseguente possibilità di attivarsi facendo constare all'Amministrazione gli elementi che - a suo dire- condizionerebbero negativamente l'esercizio di tale facoltà, ovvero i parametri cui l'Amministrazione (sempre ad avviso del privato) dovrebbe conformarsi.
 
SENTENZA 
N. 10436/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01704/2011 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1704 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Doria, Silvano Tozzi, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Doria in Roma, via Cola di Rienzo, 28; 
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Commissario Delegato ex O.P.C.M. 11.02.94 e 7.10.94, Conservatoria Rrii di Salerno non costituiti in giudizio; 
per l'annullamento
del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 489/10 di acquisizione ex art. 43 d.p.r. 327/01 della proprieta' dell'immobile della Società ricorrente sito nel Comune di Montecorvino Pugliano;
- del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1.12.2010 n. 905 con cui è stato emesso ordinativo di pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.045.409,17 a titolo di indennizzo.
 
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2018 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
Con atto (n. 1704/2011)la OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’annullamento del decreto n. 489 del 10 dicembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile con cui, in base alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1762/2010, si è proceduto all’acquisizione, ex art. 43 del d.p.r. n. 327/2001 delle aree di proprietà della società ricorrente, in esso specificamente individuate, del decreto del Dipartimento anzidetto n. 905 del 1 dicembre 2010 con cui è stato emesso in suo favore un ordinativo di pagamento della somma di euro 1.045.409,17 a titolo di indennizzo, nonché della nota della Presidenza del Consigli dei Ministri con cui tali decreti sono stati trasmessi alla conservatoria di Salerno.
Espone, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 197/1988 di annullamento degli atti della procedura espropriativa volta alla realizzazione di una discarica di rifiuti presso le aree di sua proprietà site nel Comune di Montecorvino Pugliano, di aver proposto nei confronti dell’Amministrazione occupante un giudizio restitutorio/risarcitorio conclusosi con la sentenza di questo Tribunale n. 258/2009 la quale è stata parzialmente riformata con la succitata sentenza del Consiglio di Stato n. 1762/2010, resa in parziale riforma della pronuncia di primo grado.
Afferma che il giudice di appello ha statuito nella circostanza:
- l’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di adottare, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, l’atto di acquisizione ex articolo 43 del d.p.r. 327 del 2001 dell’immobile occupato di proprietà della società odierna ricorrente, stabilendo, nel contempo, quale condizione essenziale per esimere l’amministrazione dall’obbligo di restituire l’immobile de quo, l’adozione di detto atto; in caso di omessa acquisizione la ricorrente avrebbe potuto richiedere la restituzione del bene quale esecuzione del giudicato o in alternativa il risarcimento del danno per equivalente.
Precisa, altresì, la statuizione nella sentenza del Consiglio di Stato di parametri per la liquidazione di somme dovute in suo favore in caso sia di adozione del decreto di acquisizione, sia di restituzione dell’immobile legittimamente occupato.
Riferisce che la succitata sentenza 1762 del 2010 è stata acquisita dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 2 aprile 2010 e che nonostante ciò l’Amministrazione intimata, nel riferito termine di 90 giorni, non ha provveduto all’adozione di un provvedimento di acquisizione dell’immobile, circostanza comprovata dalla omessa comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’adozione del provvedimento acquisitivo unitamente alla mancanza di trascrizioni o annotazioni nei registri immobiliari.
La ricorrente, in virtù di tale inerzia, ha diffidato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a restituire, previa completa bonifica, l’immobile de quo, nonché a corrispondere l’indennità di occupazione in applicazione dei criteri fissati nella succitata sentenza d’appello, al fine di procedere alla realizzazione di un importante investimento industriale.
Afferma di aver proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 1762/2010 (r.g. n. 7998/2010), a seguito dell’inerzia mostrata dall’Amministrazione chiedendo la restituzione del terreno previa relativa bonifica.
Con decreto del 10 dicembre 2010, n. 489, in epigrafe indicato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato n. 1762/2010, nonostante fosse scaduto il termine di novanta giorni ivi indicato per l’adozione del decreto di acquisizione dell’area.
L’odierna istante afferma di aver dedotto già in tale giudizio l’inefficacia del provvedimento adottato mediante proposizione di motivi aggiunti.
Avverso tale decreto la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
A) Carenza assoluta di potere; violazione della legge n. 50/1999 e dell’art. 76 della Costituzione, essendo stati i decreti, in epigrafe indicati, adottati successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 dell’8 ottobre 2010 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 43 del d.p.r. n. 327/2001, ossia in data 10 dicembre 2010, con conseguente illegittimità derivata del provvedimento.
B) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, non essendo stata l’adozione dei decreti presidenziali preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
C) Violazione dell’art. 43 del d.p.r. n. 327/2001; eccesso di potere per travisamento, per omesso computo degli interessi moratori nella determinazione della somma liquidata dall’Amministrazione in sede di liquidazione sanante ed avendo preso a parametro il valore storico dell’area opportunamente rivalutato in luogo dell’attuale valore di mercato.
D) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 43 del d.p.r. n. 327/2001; difetto assoluto di motivazione ed eccesso di potere, per omessa indicazione di idonea motivazione a corredo dell’interesse prevalente dell’Amministrazione a conseguire la proprietà del bene, rispetto al diritto del proprietario alla sua restituzione per la realizzazione di un complesso industriale.
E) Eccesso di potere per sproporzionalità ed irragionevolezza, avendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri sotto quantificato in modo abnorme le somme dovute alla ricorrente in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, innanzi citata.
Con atto propositivo di motivi aggiunti la Società ricorrente ha esteso l’impugnativa al decreto della Presidenza del Consiglio n. 133 del 9.3.2012 con cui sono stati comunicati gli importi ulteriormente dovuti da corrispondere in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1662/2010 ai fini dell’acquisizione ex art. 43 del d.p.r. n. 327/2001, liquidati in euro 9.705,30 a titolo di rivalutazione ed interessi moratori maturati sino alla data dell’effettivo pagamento, in luogo di euro 34.855,61 pretesi dall’odierna istante.
Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale controdeduce che con sentenza n. 5444/2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso (r.g. n. 7998/2010) proposto per l’ottemperanza della sentenza n. 1762/2010 a seguito dell’adozione dei decreti oggetto della presente impugnativa.
Chiede, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’illegittimità del decreto del 10 dicembre 2010, n. 489, nonché del decreto del 1 dicembre 2010, n. 905 con cui sono state rispettivamente disposti la acquisizione sanante del terreno in questione e l’ordinativo di pagamento della somma di euro 1.045.408,17 a titolo di indennizzo, in quanto adottati successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 dell’8 ottobre 2010 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 43 del d.p.r. n. 327/2001.
Giova premettere che l’art. 43, ora citato, (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico), dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 8 ottobre 2010, n. 293 ( pubblicata in Gazz. Uff., 13 ottobre 2010, n. 41) prevedeva che”
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.
2. L'atto di acquisizione:
a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;
b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;
f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.
6-bis. Ai sensi dell' articolo 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166 , l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia”.
Orbene, giova rilevare come la succitata sentenza della Corte costituzionale n. 293 dell'8 ottobre 2010 abbia inciso sulla validità ed efficacia delle determinazioni adottate nella vigenza dell' art. 43, tanto che il legislatore, per colmare il vuoto normativo creatosi ha dettato una nuova disciplina, l'art. 34 della l. 15 luglio 2011 n. 111, di conversione del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, inserendovi una norma, l'art. 42 bis, che ha reintrodotto, con modifiche, l'istituto della cd. acquisizione coattiva, prevedendo la corresponsione di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale sofferto per la perdita del bene, commisurato al valore venale, nonché di un ulteriore indennizzo, non patrimoniale, complessivamente determinato nella misura del 10% del valore di mercato; all'indennizzo così computato si aggiunge il risarcimento del danno per l'occupazione "sine titulo", relativo cioè al periodo precedente all'adozione del provvedimento acquisitivo, quantificato, in assenza della prova di un maggiore danno, nell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene.
I decreti oggetto d’impugnativa sono stati adottati , ai sensi della richiamata normativa, nonché in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1762/2010, depositata il 26 marzo 2010 - ossia antecedentemente alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 del d.p.r. n. 327/2001 - che, in parziale riforma della sentenza del TAR Lazio n. 258/2009 aveva accolto parzialmente l’appello proposto dalla ricorrente, “respingendo, allo stato, la domanda della società ricorrente di accertamento del diritto alla restituzione dei suoli in pristino stato, dichiarando però l’obbligo dell’Amministrazione di adottare nel termine di 90 giorni, l’atto di acquisizione dell’immobile occupato, ed accogliendo parzialmente la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla odierna istante, nella misura da determinarsi dalle parti sulla base dei criteri indicati in motivazione….” .
Per quanto premesso, la doglianza introdotta con il primo motivo di ricorso deve ritenersi priva di pregio, posto che la succitata pronuncia recante la dichiarazione di incostituzionalità del predetto art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 è intervenuta in epoca successiva alla formazione del giudicato sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 1762 del 2000 che, come innanzi riferito, ha respinto, allo stato, la domanda della società ricorrente di accertamento del diritto alla restituzione dei suoli in pristino stato, dichiarando così l’obbligo dell’Amministrazione di adottare nel termine di 90 giorni, l’atto di acquisizione dell’immobile occupato; ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente, nella misura da determinarsi dalle parti sulla base dei criteri indicati in motivazione….” .
Per quanto premesso, il Collegio ritiene applicabile alla controversia de qua, il consolidato principio (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2008, n. 2724) secondo il quale la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma non incide sugli effetti irreversibili già prodottisi, ossia, nel caso in esame, quelli di cui al dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 1762/2010.
Ciò in quanto la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità incontra un limite negli effetti che la stessa, ancorché successivamente rimossa dall'ordinamento, abbia irrevocabilmente prodotto qualora resi intangibili dalla preclusione nascente o dall'esaurimento dello specifico rapporto giuridico disciplinato dalla norma espunta dall'ordinamento giuridico, oppure dal maturare di prescrizioni e decadenze ovvero, ancora, dalla formazione del giudicato. Quest'ultima è l'ipotesi ricorrente nel caso in esame, giacché gli effetti giuridici, ormai irreversibilmente prodottisi, sono per l'appunto consistiti nella perdita, da parte della ricorrente, di ogni diritto alla restituzione del bene, essendosi difatti formato il giudicato in ordine al riconoscimento in capo alla ricorrente di un diritto di credito di natura risarcitoria.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento prodromica all’adozione dei decreti oggetto della presente impugnativa.
La censura è insuscettibile di positiva definizione, dovendosi rilevare come i provvedimenti oggetto d’impugnativa siano attuativi di precise statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1762/2010.
Ed invero, in relazione a detta istanza partecipativa, pur in presenza di insegnamenti giurisprudenziali di primo grado che hanno ravvisato necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, al fine di consentire al privato di interloquire attivamente con l'Autorità pubblica per l'esercizio dei propri diritti partecipativi, il Collegio ritiene non necessario il presidio partecipativo evocato allorquando la possibilità di un provvedimento di acquisizione sia stato, come nel caso in esame, già prefigurato in sede giudiziale, essendo in simile ipotesi il privato reso edotto dell'eventuale avvio del relativo iter, con conseguente possibilità di attivarsi facendo constare all'Amministrazione gli elementi che - a suo dire- condizionerebbero negativamente l'esercizio di tale facoltà, ovvero i parametri cui l'Amministrazione (sempre ad avviso del privato) dovrebbe conformarsi.
Non ricorre pertanto, in una simile ipotesi, la necessità di informare preventivamente il privato, dal che discende la reiezione della censura e la immunità da vizi -sotto tale profilo- dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione.
Con il terzo motivo di ricorso la Società lamenta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe omesso il computo degli interessi moratori nella determinazione della somma liquidata in sede di liquidazione sanante, avendo preso a parametro il valore storico dell’area opportunamente rivalutato in luogo dell’attuale valore di mercato.
Anche tale doglianza non può considerarsi suscettibile di positiva definizione, tenuto conto delle statuizioni assunte in sede di appello con la sentenza n. 1762/2010 che ha ritenuto corretta la valutazione del primo giudice (quello della sentenza n. 258/2009) “in ordine al valore dell'immobile oggetto dell'occupazione, avente destinazione agricola, in quanto, in assenza di una diversa connotazione dell'immobile, il valore di esso - ai fini del risarcimento del danno da liquidarsi in misura pari al valore venale del bene – mancando altri riferimenti attendibili, non può che essere determinato in rapporto al prezzo stabilito per il suo acquisto, con i necessari aggiornamenti per gli anni a seguire, sulla base degli indici ISTAT. Va opportunamente precisato che il calcolo degli aggiornamenti dovrà essere effettuato - alla stregua di quanto sopra chiarito in ordine alla inapplicabilità della figura della “accessione invertita” - fino a quando intervenga il previsto atto di acquisizione della proprietà dell'immobile da parte dell'Amministrazione”, nonché relativamente sia
“all'obbligo di corresponsione degli interessi legali sulla somma via via rivalutata, a decorrere dal 1º settembre 1992, fino alla data dell'effettivo soddisfo”, sia alla “ statuizione relativa alla indennità di occupazione, per un importo pari ad 1/12 del valore del bene come sopra individuato, per ogni anno di occupazione e per tutto il periodo di illegittima occupazione dello stesso; a tal riguardo va precisato, però, che l’anzidetto periodo comprende tutto il tempo necessario per l’adozione, da parte dell’Amministrazione, del summenzionato atto formale di acquisizione.
Anche sulla somma dovuta a titolo di indennità di occupazione vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, fino alla data dell’effettivo soddisfo”.
Con il quarto motivo la Società ricorrente lamenta la omessa indicazione inerente alla sussistenza di un interesse pubblico all’acquisizione sanante del bene in luogo della relativa restituzione.
A tale riguardo, giova rammentare che il decreto n. 489 del 10 dicembre 2010, recando espressa menzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1762/2010 ed essendo pienamente attuativo del relativo giudicato, altro non può che considerarsi per quel che concerne il corredo motivazione adeguatamente corroborato “per relationem” e, dunque, sufficientemente esaustivo, anche per lo specifico profilo dedotto dalla ricorrente, delle statuizioni in essa contenute, in specie di quelle ivi espressamente assunte in merito alla sussistenza di un pubblico ed incomprimibile interesse pubblico alla acquisizione dell’area in luogo della restituzione del bene, vieppiù in ragione de fatto che la sentenza, nel dispositivo, “respinge, allo stato, la domanda della società ricorrente di accertamento del diritto alla restituzione dei suoli in pristino stato” e “dichiara l’obbligo dell’amministrazione di adottare, nel termine assegnato di 90 giorni, l’atto di acquisizione dell’immobile occupato”.
Conclusivamente, a tale riguardo, il Collegio in questa sede ritiene dirimenti le valutazioni in tale senso formulate dal giudice d’appello ed ictu oculi a conoscenza della odierna ricorrente per le quali (cfr. punto 5.1 della sentenza n. 1762/2010) “…… il detto mutamento dello stato dei luoghi è stato attuato per preminenti ed insopprimibili esigenze di pubblico interesse, sulla base di provvedimenti amministrativi che risultavano, all’epoca, pienamente validi ed efficaci, e che le anzidette concrete esigenze di pubblico interesse non sono state successivamente contestate in modo persuasivo, mentre non possono ritenersi smentite neppure dalle sopravvenute statuizioni giurisdizionali di annullamento, atteso che gli atti relativi alla dichiarazione di pubblica utilità della progettata discarica sono stati annullati dal giudice unicamente per vizi attinenti alla legittimità formale degli atti medesimi. Va sottolineato, ancora, che proprio la persistenza delle ricordate esigenze di pubblico interesse si pone ora alla base dell’applicazione della norma sulla “acquisizione sanante” alla fattispecie in esame.”.
Ne consegue, pertanto, che la doglianza non può essere positivamente valutata.
Con il quinto motivo di ricorso la Società lamenta una abnorme sotto quantificazione delle voci risarcitorie e delle relative somme alla medesima spettanti, assumendo quanto alla voce “valore dell’area occupata” la fissazione del dies ad quem al settembre 2010 in luogo della data di adozione del provvedimento di acquisizione (10 dicembre 2010), e quanto alla voce “indennità di occupazione” la fissazione del dies a quo della irreversibile trasformazione dell’area occupata al 18 aprile 1996 in luogo del 13 ottobre 1995, giusta ordinanza in pari data del prefetto di Napoli prot. n. 15803, oltre che, quale dies ad quem la succitata data del 10 settembre 2010.
Lamenta, altresì, le medesime doglianze in merito alle voci risarcitorie relative alla cd. “argilla”.
Il Collegio, in relazione ai profili di censura inerenti al dies a quo ed al dies ad quem come innanzi delineati, si limita ad osservare come il giudice d’appello (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 5444/2011) abbia già statuito sullo specifico punto della decorrenza temporale delle pretese risarcitorie, odiernamente dedotte, con conseguente reiezione dell’attuale doglianza.
Quanto ai motivi aggiunti inerenti proposti per la via dei motivi aggiunti avverso i provvedimenti già gravati in sede principale riguardanti l’omessa specificazione della consistenza delle aree assoggettate alla acquisizione sanante il Collegio ritiene doverne dichiarare l’inammissibilità in quanto non tempestivamente proposti nell’atto di ricorso principale.
Parimenti, privo di pregio è il profilo di censura con cui la ricorrente lamenta l’adozione dei gravati provvedimenti successivamente alla scadenza del termine di novanta giorni dalla comunicazione della succitata sentenza n. 1762/2010, atteso che, proprio nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5444/2011 emessa su ricorso proposto dalla stessa “Fornaci 88” sull’ottemperanza della pronuncia n. 1762/2010, la scadenza del termine di 90 giorni non precludeva alla amministrazione di dare successiva esecuzione all'ordine di adottare il provvedimento acquisitivo; non si tratta, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, di termine perentorio, non essendo tale carattere espressamente indicato né desumibile dal complessivo tenore della motivazione, che, anzi, configura un termine di tipo ordinatorio sollecitatorio per l'amministrazione e dilatorio per la proposizione da parte della società di azione esecutiva, con le potenzialità prefigurate in motivazione (da valutarsi, peraltro, anche alla luce dell'inciso relativo alla corrispondenza a realtà della situazione di trasformazione dell'area "irreversibile o, comunque, eccessivamente onerosa").
Il giudice d’appello ha peraltro ulteriormente statuito che “Né un effetto preclusivo "ex iudicato" dell'emissione del provvedimento di acquisizione può ricollegarsi alla richiesta di restituzione formulata, una volta spirati i 90 giorni, dalla "Fornaci Marzo 88", e cosi alla sua scelta in tal senso, come sostenuto dalla ricorrente con richiamo all'art. 1287 c.c.; la norma invocata si riferisce a ipotesi di obbligato "condannato alternativamente a due prestazioni", non riscontrabile nella specie, stante il riferito dispositivo, che non prevede obblighi alternativi ma dichiara l'obbligo di una singola attività. La normativa specifica cui fa riferimento la sentenza, a pag. 20, è quella dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 80/1998.
Il provvedimento di acquisizione e la liquidazione delle corrispondenti somme intervenuti in corso di causa, dunque, non possono considerarsi elusivi della sentenza ma costituiscono piena attuazione di quanto indicato al punto d) del dispositivo (mentre esula dall'ambito del presente giudizio esecutivo l'aspetto della posteriorità del provvedimento rispetto alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, cui, infatti, la ricorrente si limita a far un accenno, tra parentesi, nei motivi aggiunti)”.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere in parte respinto, poiché infondato, in parte dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge, in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Mattei Salvatore Mezzacapo
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

 

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