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Danno da illegittima occupazione in caso di concessione

Privato
Sabato, 4 Novembre, 2023 - 10:30

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), sentenza n. 3112 del 20 ottobre 2023, su occupazioni illegittime e soggetto fallito

MASSIMA

In presenza di una concessione traslativa, la legittimazione passiva per il contenzioso in materia di esproprio spetterebbe all’Ente che ha materialmente curato le acquisizioni e gli espropri medesimi.

Deve distinguersi il danno dalla perdita della proprietà del bene - rispetto al quale non opera la prescrizione, stante la sua natura di illecito permanente - dal danno scaturente dalla perdita del godimento per il periodo di occupazione illegittima.

SENTENZA 

N. 03112/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00423/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 423 del 2013, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Scrofani, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Russotto, in Catania, via Rindone, 4;

contro

Consorzio I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Calabrese, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Sapuppo, in Catania, via G. Oberdan, 181;
Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ferrovie dello Stato S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'accertamento

dell'avvenuta trasformazione dell'immobile del ricorrente oggetto di occupazione, ai fini della realizzazione del progetto di soppressione del passaggio a livello esistente nel Comune di Ragusa e del diritto alla restituzione, previa riduzione in pristino, ovvero all' indennizzo e al risarcimento dei danni per occupazione illegittima in assenza di un decreto di esproprio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Ital.Co.Cer. e di Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza telematica del giorno 25 settembre 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 10.01.2013 e pervenuto in Segreteria in data 14.2.2013, OMISSIS adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, per chiedere la condanna degli Enti evocati in giudizio (Ferrovie dello Stato S.p.A. e Consorzio I.):

1) alla riduzione in pristino e alla restituzione di parte di un terreno di sua proprietà, sito nel Comune di Ragusa e identificato in catasto al foglio 98, particella 172, coinvolto nella realizzazione di un’opera pubblica su cui amplius infra; o, in alternativa, all’acquisizione del bene, al pagamento dell’indennità nella misura quantificata nel corso del giudizio, secondo i criteri di legge, tenuto conto del valore della superficie espropriata e della diminuzione di valore subita dall’immobile a seguito dell’occupazione parziale;

2) nonché al risarcimento dei danni conseguenti al mutamento della destinazione d’uso e a quelli per l’occupazione senza titolo dell’immobile, dalla data del 12.4.2001 fino al momento dell’adozione del provvedimento di acquisizione, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal 12.4.2001 alla data della pubblicazione della sentenza.

In sintesi, evidenziava in fatto che spirato il termine quinquennale di efficacia dell’occupazione d’urgenza, il Concessionario affidatario dei lavori non avrebbe adottato il decreto di esproprio, sicché la presenza delle opere realizzate sul terreno di sua proprietà sarebbe divenuta ex se illegittima.

L’opera realizzata sul terreno del ricorrente, avendo comportato una riduzione della superficie utilizzabile, avrebbe deprezzato il valore del terreno impedendo il mantenimento delle precedenti capacità di conservazione e movimentazione dei carichi ortofrutticoli, cui era antecedentemente adibito.

Entrando più nel dettaglio nella cronologia degli eventi, con delibera n. 211 del 18 luglio 1995, la società Ferrovie dello Stato S.p.A. approvava la realizzazione del progetto per le opere di soppressione del passaggio a livello esistente nel comune di Ragusa, sulla linea Ispica - Licata - Canicattì.

Con la medesima delibera le opere suddette venivano dichiarate di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

L’occupazione dell’area del ricorrente si rendeva necessaria per la realizzazione dell’intervento di soppressione del passaggio a livello e per la costruzione delle opere sostitutive, ossia del cavalcavia al km 302+381 nel Comune di Ragusa sostitutivo del detto passaggio a livello, sito al km 302+541 sulla linea ferroviaria Ispica - Licata - Canicattì (lavori approvati con delibera delle Ferrovie dello Stato n. 211 del 18.7.1995).

Con decreto del 16 gennaio 1996, il Prefetto della Provincia di Ragusa autorizzava la I. quale consorzio concessionario della società Ferrovie dello Stato (si veda la Convenzione di regolazione della concessione, prodotta in atti in data 12.09.2022) - in nome e per conto delle Ferrovie medesime - ad occupare in via d’urgenza, per la durata di cinque anni, l’immobile del ricorrente, identificato in catasto al foglio 98, particella 172, per una superficie di mq 339.

In data 12 aprile 1996 la I. occupava l’immobile del ricorrente dando esecuzione al decreto del Prefetto.

La più volte menzionata I. effettuava tutti i lavori previsti nel progetto e in data 22 aprile 1999 il cavalcavia sostitutivo del passaggio a livello km 302+541 veniva consegnato al Comune di Ragusa.

Per l’occupazione d’urgenza dei 339 mq di sua proprietà il ricorrente chiedeva un ristoro economico maggiore rispetto alle valutazioni fornite dall’U.T.E.: quest’ultimo - tenuto conto del catastale uso seminativo della superficie occupata - aveva determinato l’indennità in lire 8.475.000, laddove la relazione redatta dal tecnico incaricato dal ricorrente stimava, invece, l’indennizzo dovuto in euro 205.617,00.

Non trovandosi accordo sulla vicenda, nel 2001 il Consorzio I. provvedeva a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria Provinciale di Ragusa l’indennità ritenuta dovuta.

Con memoria del 2 ottobre 2013 il Consorzio I. si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, previo accertamento:

- della conformità dell’indennità offerta per l’espropriazione dei mq 339 di proprietà del ricorrente e depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria Provinciale di Ragusa;

- dell’impossibilità di rimodulare l’indennizzo offerto, tenuto conto dei valori espressi dall’U.T.E., per l’intervenuta prescrizione;

In data 17 giugno 2020 si costituiva formalmente in giudizio Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per poi successivamente depositare i seguenti documenti:

1) una relazione di stima dell’indennità determinata secondo i parametri dell’art. 42 bis del T.U.E., così quantificata:

a) acquisizione del diritto di proprietà per pregiudizio non patrimoniale ex comma 1:

€ 35.244,00 x 10% = € 3.524,40. Somma determinata sulla scorta del valore di mercato della zona (circa 38,00 €/mq) a cui è stata operata una decurtazione di circa 18 euro a mq in considerazione della presenza del cavalcavia + il valore delle opere rimosse (muro di recinzione e la tettoia) pari a € 29.142,00, considerato secondo l’importo esposto dal ricorrente nella perizia allegata al ricorso.

b) acquisizione del diritto di proprietà per occupazione senza titolo ex comma 3: euro 35.244,00 x 14,9863 anni x 5% = € 26.408,86. Ai fini dell’occupazione illegittima, la valutazione di stima teneva conto della data di notifica del ricorso. Assumendo che si fosse trattato di occupazione illegittima, quindi di responsabilità extracontrattuale, il termine di prescrizione sarebbe stato di cinque anni. Avendo notificato il ricorso nel 2013, si erano valutati i danni dal 2008 (fino a cinque anni prima della notifica), perché antecedentemente la domanda era stata considerata prescritta;

le articolate valutazioni sopra sintetizzate conducevano ad un indennizzo totale astrattamente spettante pari a € 35.244,00 + 3.524,40 + € 26.408,86 = € 65.177,26;

2) era stata poi depositata la convenzione fra Ferrovie dello Stato e il Consorzio I., recante le regole di dettaglio sulla realizzazione delle opere affidate al consorzio concessionario.

Di particolare rilevanza risultava l’articolo 28 della predetta convenzione, a tenore del quale il concessionario era tenuto a provvedere a proprie spese e responsabilità all’occupazione temporanea e all’acquisizione dei beni immobili. All’acquisizione il concessionario provvedeva per nome e per conto di Ferrovie dello Stato, attraverso espropriazione, svolgendo tutti gli adempimenti previsti dalla legge, compresi quelli relativi alle eventuali vertenze con conseguente legittimazione attiva o passiva nei relativi giudizi. Il concessionario si obbligava ad applicare le norme vigenti al momento dell’espletamento della procedura per quanto concerneva l’indennità di espropriazione e la sua determinazione.

Al comma 4 del medesimo articolo 28 era previsto infine che le eventuali vertenze connesse alle procedure espropriative (comprese quelle relative alla congruità dell’indennizzo e al risarcimento dei danni connessi all’espropriazione) venissero assunte dal Concessionario e restassero a carico dello stesso, quale unico legittimato a costituirsi in giudizio.

Con “ricorso in riassunzione” depositato in data 21.05.2020 il ricorrente segnalava che il resistente Consorzio I. era stato dichiarato fallito con sentenza n. 3/2020 emessa dal Tribunale di Roma, ed insisteva quindi nelle richieste e conclusioni già rassegnate in precedenza.

In data 19.09.2022 il ricorrente depositava una memoria con la quale dichiarava di accettare le conclusioni della relazione di stima depositata da R.F.I. S.p.A., circa l’importo da corrispondere per l’acquisizione sanante delle aree irreversibilmente modificate a seguito della realizzazione delle opere pubbliche da parte del Consorzio I.; in caso di accordo sulla corresponsione di detta somma dichiarava altresì di rinunciare alla richiesta di nomina di C.T.U., a quella di risarcimento dei danni per il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, nonché alla richiesta di riduzione in pristino delle aree trasformate.

In data 22.09.2022, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. depositava un’ulteriore memoria con la quale premessa una ricostruzione dei fatti, deduceva:

- in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che dovendosi applicare ratione temporis la legge n. 2359/1865 (v. art. 48 T.U.E.), la competenza ad adottare l’atto di esproprio sarebbe spettata al Prefetto. In subordine, la legittimazione passiva dell’Amministrazione resistente sarebbe stata comunque da escludere a tenore dell’art. 28 della Convenzione tra il Consorzio e Ferrovie dello Stato S.p.A., sopra citato, secondo il quale il Consorzio sarebbe stato tenuto a farsi carico - con esclusiva legittimazione passiva e attiva dei relativi giudizi - di tutte le vertenze sorte dalle procedure di esproprio. In tesi, anche la più recente giurisprudenza avrebbe previsto che (cfr. Cass., Sez. I civile, n. 16606 del 23.05.2022) in caso di occupazione illegittima, risponde l’Ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell’opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene stesso, potendo solo residuare, qualora il medesimo (come delegato, concessionario od appaltatore) abbia solo curato la realizzazione dell'opera di pertinenza di altra Amministrazione, la responsabilità concorrente di quest'ultima, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte.

Nella specie sarebbe stata, in tesi, provata per tabulas la carenza di legittimazione passiva di R.F.I. S.p.A., poste le attività materiali compiute da I., sulla base della convenzione in atti.

Ferma l’eccezione pregiudiziale sopra spiegata, RFI eccepiva in via preliminare e principale, anche la maturata prescrizione della domanda risarcitoria con riguardo al fatto che la costruzione del cavalcavia sostitutivo del passaggio a livello al km 302+541, oggetto del presente contenzioso, si sarebbe conclusa e sarebbe stata consegnata al Comune di Ragusa in data 22 aprile 1999, come emerso dal verbale di consegna già in atti (cfr. doc. 5 depositato il 12.09.2022).

Posto che il ricorrente avanzava richiesta, tra l’altro, del risarcimento del danno da occupazione illegittima delle aree di sua proprietà, a far data dal 12.4.2001 e fino al momento di adozione di un provvedimento di acquisizione, doveva rilevarsi, in via principale ed assorbente, la prescrizione della pretesa del ricorrente per il risarcimento del danno da occupazione illegittima.

Difatti, per sua stessa ammissione, l’irreversibile trasformazione dell’area in questione, di titolarità dello stesso, si sarebbe perfezionata in data 12 aprile 2001.

Il ricorso introduttivo del presente giudizio era stato promosso nell’anno 2013, quindi ben oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto per la proposizione della domanda risarcitoria basata sull’occupazione contra ius, che nel caso di specie avrebbe dovuto, pertanto, essere totalmente respinta.

Sempre in via preliminare e rigorosamente subordinata a quanto dedotto in precedenza eccepiva prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione.

Fermo restando quanto sopra dedotto, nell’ipotesi di non accoglimento delle spiegate eccezioni pregiudiziali e preliminari principali, in subordine R.F.I. S.p.A. rilevava che, avendo il ricorrente promosso il gravame nel 2013 e non essendo intervenuti precedenti atti interruttivi della prescrizione, al più il medesimo avrebbe avuto diritto al suddetto risarcimento a far data dall’anno 2008 e non, come preteso, dall’anno 2000.

Nel merito, alla luce delle censure pregiudiziali e preliminari per come sopra eccepite, R.F.I. S.p.A. precisava che l’area del ricorrente, avente una consistenza complessiva di 339 mq, ricadeva nella zona urbanistica “Ambito perequativo - Contesti produttivi esistenti”.

Come analiticamente indicato nella relazione di stima dell’indennità depositata in data 12 settembre 2022, la somma complessiva che avrebbe potuto essere riconosciuta al ricorrente, calcolata in base ai criteri fissati dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, al più sarebbe stata pari a € 65.177,26, ma la stessa avrebbe dovuto rigorosamente essere rimodulata alla luce della sopra spiegate eccezioni.

Precisava, inoltre, che la predetta indicazione di valore non avrebbe potuto costituire riconoscimento delle ragioni altrui, anche in considerazione delle spiegate eccezioni di cui sopra e della effettiva individuazione dell’autorità, al più, competente per l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante che, come noto, ex art. 42-bis T.U.E. spetta all’Ente che effettivamente lo utilizza.

Con ordinanza collegiale in data 22.12.2022, acquisita la notizia del dichiarato fallimento, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe dava atto dell’interruzione del processo.

Con ricorso in riassunzione pervenuto in data 16.01.2023, il ricorrente riassumeva effettivamente il processo ribadendo le conclusioni già assunte.

Con memoria di costituzione in data 3.02.2023, R.F.I. S.p.A. si costituiva nel giudizio riassunto, anch’essa reiterando le proprie argomentazioni.

Previo scambio di memoria conclusiva e di replica, all’udienza del 25.09.2023 il ricorso veniva definitivamente trattenuto in decisione.

Tutto ciò premesso, occorre, antecedentemente all’analisi del merito della questione, esaminare le plurime eccezioni preliminari sollevate in atti.

Quanto al difetto di legittimazione passiva di R.F.I. S.p.A., l’eccezione non è fondata.

In linea generale ed astratta, in presenza di una concessione traslativa, la legittimazione passiva per il contenzioso in materia di esproprio spetterebbe all’Ente che ha materialmente curato le acquisizioni e gli espropri medesimi.

Nel caso di specie tale legittimazione spetterebbe dunque al Consorzio I.

In questo senso deporrebbe anche la convenzione accessiva alla concessione di lavori, depositata in atti ed ampiamente citata supra.

Tuttavia, essendosi determinato in concreto il fallimento del detto Consorzio e risultando la vicenda non ancora definita all’attualità, deve necessariamente individuarsi in R.F.I. S.p.A. il soggetto legittimato passivo alla gestione degli esiti della vicenda espropriativa in esame, essendo evidente come sia interesse di quest’ultimo la definitiva chiarificazione degli assetti proprietari formali e sostanziali scaturenti dall’incompleta espropriazione di fatto determinatasi.

Si veda, in proposito, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 20.09.2021, n. 2865, secondo cui “l'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 (ma in tal senso anche il previgente art. 43, sia pur dichiarato, sotto altro profilo, costituzionalmente illegittimo) individua in capo all'“autorità che utilizza” un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio, il potere di decidere in ordine alla sua restituzione o alla sua acquisizione, con ogni conseguenza sotto il profilo risarcitorio; tale norma radica ad avviso del Collegio la legittimazione passiva in capo al Consorzio A.S.I. di Catania, quale soggetto che ha continuato ad occupare l'immobile dopo la scadenza del termine di occupazione di legittima ed è, a detto consorzio che, in veste di autore materiale della radicale trasformazione del bene deve imputarsi l'illecito aquiliano risultante dal concorso di tale trasformazione e dall'illegittimità dell'occupazione in ragione del perdurare senza titolo di questa, ricadendo su di esso l'onere di attivarsi affinché il decreto di esproprio intervenisse tempestivamente e la fattispecie venisse mantenuta entro la sua fisiologica cornice di legittimità.”.

Il Collegio condivide integralmente questa impostazione, trattandosi, nel caso in esame, di un illecito permanente che deve essere sanato a cura e spese del soggetto che beneficia degli effetti utili dell’attività espropriativa, nel caso in esame da ravvisarsi, come già evidenziato, in R.F.I. S.p.A. già chiaramente e ancora attualmente interessato alla rimozione di passaggi a livello lungo la linea ferroviaria e, conseguentemente, onerato del compito di chiarire e definire gli assetti proprietari relativi all’attività espropriativa svolta per realizzare le relative opere.

L’eccezione di difetto di legittimazione passiva deve pertanto essere recisamente respinta.

Quanto all'eccezione di prescrizione parziale formulata da R.F.I. S.p.A. essa è fondata.

Deve in proposito preliminarmente osservarsi che la descritta occupazione di fondo privato per come concretizzatasi nel caso di specie costituisce illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., di per sé riconducibile, come detto, all'ambito degli illeciti permanenti ed ascrivibile in origine alla condotta colpevole del consorzio intimato che ha avviato il procedimento di espropriazione delle aree in questione senza portarlo al suo regolare epilogo.

Deve, peraltro, distinguersi il danno dalla perdita della proprietà del bene - rispetto al quale non opera la prescrizione, stante la sua natura di illecito permanente - dal danno scaturente dalla perdita (parziale) del godimento per il periodo di occupazione illegittima, rispetto al quale il ricorrente ha avanzato la relativa domanda solo con il ricorso introduttivo del giudizio, domanda che, pertanto, potrà essere accolta solo entro il quinquennio dalla notifica del gravame (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 20.09.2021, n. 2865) con la conseguenza che l'obbligazione risarcitoria per l'occupazione illegittima, con rivalutazione ed interessi, risulta utilmente ottenibile a far data dal 10.01.2008.

Nel merito, il ricorso è fondato.

È invero incontestato che le opere pubbliche sono state realizzate, che non è mai cessata l'occupazione del terreno dei ricorrenti, malgrado sia divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità in quanto al decreto di occupazione d'urgenza non ha mai fatto seguito il tempestivo decreto di esproprio o altro atto equipollente (cessione bonaria/decreto di acquisizione).

Deve dunque, ritenersi accertata, l’avvenuta occupazione del fondo di proprietà del ricorrente e la sua trasformazione mediante la realizzazione delle opere pubbliche descritte, mai seguite, tuttavia, dall’emissione del necessario provvedimento di espropriazione.

Ciò posto, la risoluzione dell’odierna controversia deve tener conto della circostanza che la fattispecie oggi è normata, come già evidenziato, dall’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, che “ha definito in maniera esaustiva la disciplina della fattispecie, con una normativa autosufficiente, rispetto alla quale non trovano spazio elaborazioni giurisprudenziali che, se forse giustificate in assenza di una base legale, non si giustificano più una volta che intervenga un’esplicita disciplina normativa, ritenuta conforme al diritto europeo e alla Costituzione, che viene a costituire la base legale espressa della fattispecie in questione” (cfr. Cons Stato, Ad. Pl. n. 2/2020).

La domanda originaria di risarcimento del danno, pertanto, va riqualificata alla stregua della sopravvenuta normativa e dei nuovi orientamenti giurisprudenziali.

Tale riqualificazione è conforme ai principi dell’Adunanza Plenaria n. 2/2020, secondo cui “l’ordinamento processuale amministrativo offre un adeguato strumentario per evitare, nel corso del giudizio, che le domande proposte in primo grado, congruenti con quello che allora appariva il vigente quadro normativo e l’orientamento giurisprudenziale di riferimento assurto a diritto vivente, siano di ostacolo alla formulazione di istanze di tutela adeguate al diverso contesto normativo e giurisprudenziale vigente al momento della decisione della causa in appello, quali la conversione della domanda ove ne ricorrano le condizioni, la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 Cod. proc. amm. o l’invito alla precisazione della domanda in relazione al definito quadro giurisprudenziale, in tutti i casi previa sottoposizione della relativa questione processuale, in ipotesi rilevata d’ufficio, al contraddittorio delle parti ex art. 73, comma 3, Cod. proc., a garanzia del diritto di difesa di tutte le parti processuali. Resta poi fermo che la qualificazione delle domande proposte in giudizio passa attraverso l’interpretazione dei relativi atti processuali, rimessa al giudice investito della decisione della controversia nel merito”.

A tutto quanto sopra consegue che la domanda di parte ricorrente va riqualificata, ai sensi dell’art. 32, co. 2, cod. proc. amm., nei seguenti termini, avendo riguardo alla circostanza che la fattispecie soggiace oggi alla disciplina dell’art. 42 bis T.U.E.

In particolare, nel caso di occupazione non seguita da un tempestivo provvedimento di esproprio, e pertanto divenuta sine titulo (a decorrere dalla scadenza del termine quinquennale - e quindi della perdita di efficacia - del provvedimento di occupazione temporanea), l’illecito permanente dell’Autorità verrà meno solo nei casi da tale norma previsti (cioè in dipendenza dell’acquisizione del bene o della sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, anche a natura transattiva (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, sentenze n. 2030 e n. 2033 del 22 luglio 2022).

Pur emergendo dagli atti di causa l’attuale interesse del ricorrente al pagamento delle somme a titolo di indennizzo - piuttosto che alla materiale restituzione del bene nello stato di fatto in cui si trova, stante l’impossibilità del suo ripristino (cfr. memoria depositata in atti in data 11.07.2023) - deve evidenziarsi come sul punto non sia intervenuto alcun accordo fra le parti.

Il ricorso va dunque accolto, prendendo atto dell’intervenuta accettazione di massima da parte del ricorrente della stima delle somme dovute, per come offerte da R.F.I. S.p.A. e fatte salve le minime correzioni che si renderanno necessarie in forza del riconoscimento della parziale prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima per come sopra delineato.

Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina a RFI S.p.A. di adottare un provvedimento di restituzione o di acquisizione ex articolo 42 bis TUE, con i conseguenti obblighi di pagamento dell’indennizzo o del risarcimento, secondo i criteri indicati in motivazione.

Condanna Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore di omissis, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila,00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Massimiliano Balloriani, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore

Antonino Scianna, Primo Referendario

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Alfredo Giuseppe Allegretta

Massimiliano Balloriani

IL SEGRETARIO

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