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Giudicato su accessione invertita impedisce art. 42-bis

Pubblico
Mercoledì, 25 Maggio, 2016 - 02:00

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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n. 5898 del 19 maggio 2016, sul giudicato formato sulla vecchia accessione invertita

 

N. 05898/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04160/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4160 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Fed...., rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Casellato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le Regina Margherita, 290;

contro

il Comune di Monterotondo, in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Pepe e Clara Curreri, con domicilio eletto presso Alessio Malaspina in Roma, Via Fornovo, 3;

per l'annullamento,

con il ricorso introduttivo:

della determinazione del direttore generale del Comune di Monterotondo, del 16 aprile 2013, n. 15799;

con i motivi aggiunti, depositati il 28 ottobre 2013:

della determinazione del Responsabile del Servizio Entrate Patrimonio e Casa del Comune di Monterotondo n. 72 del 17.01.2007.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monterotondo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto

che con il ricorso in esame si chiede l’annullamento dell’atto del direttore generale del Comune di Monterotondo, del 16 aprile 2013, n. 15799, con la quale l’amministrazione comunale ha respinto l’istanza volta a sollecitare la restituzione, da parte del Comune, delle aree di proprietà del TEDESCHI oggetto di occupazione (divenuta) illegittima, sulle quali l’amministrazione ha realizzato opere di edilizia residenziale pubblica; ovvero, in riferimento alle predette aree, l’emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001;

che, come emerge dalla motivazione dell’atto impugnato, il diniego è basato sulla circostanza che la questione della proprietà delle aree di cui trattasi è stata definitivamente risolta a seguito del giudicato formatosi con la sentenza della Cassazione 17 dicembre 2011, n. 3909, che ha statuito in ordine all’acquisizione della proprietà in capo al Comune, per accessione invertita; pertanto, secondo l’amministrazione comunale, la vicenda “è stata giudizialmente definita prima dell’entrata in vigore dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001, introdotto dal comma 1 dell’art. 34 del D.L. n. 98/2011 …”;

che nei confronti della nota comunale sopra richiamata il ricorrente – con il ricorso introduttivo - deduce la violazione dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, nonché dell’art. 97 della Costituzione, oltre a eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e difetto di motivazione, in quanto la norma di cui all’art. 42 bis cit. troverebbe applicazione anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; mentre la definizione del giudizio conclusosi con la sentenza della Cassazione invocata dall’amministrazione comunale resistente ha riguardato esclusivamente il quantum del risarcimento per l’occupazione illegittima e non l’acquisizione del diritto di proprietà sulle aree di cui trattasi che, secondo la nota giurisprudenza della Corte Europea sui Diritti dell’Uomo, non può conseguire a una procedura espropriativa illegittima;

che con motivi aggiunti depositati il 28 ottobre 2013 il ricorrente estende l’impugnazione alla determinazione del 17 gennaio 2007, n. 72, con la quale il responsabile del servizio “Entrate e Patrimonio” del Comune di Monterotondo ha acquisito al patrimonio indisponibile le aree in questione;

che si è costituito in giudizio il Comune di Monterotondo, chiedendo che il ricorso sia respinto;

che alla camera di consiglio del 27 aprile 2016, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta dal ricorrente con istanza avviata alla notifica l’8 marzo 2016 – relativa alla nota dell’Avvocatura Comunale inerente il recupero della maggior somma corrisposta al ricorrente a titolo di risarcimento del danno - previo avviso alle parti costituite della possibile definizione nel merito con sentenza semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

che il ricorso è infondato, sulla scorta delle considerazioni di cui appresso;

che, infatti, il giudicato civile formatosi a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, sezione Prima, 17 febbraio 2011, n. 3909, copre anche la questione del trasferimento del diritto di proprietà sulle aree di cui trattasi, dal ricorrente al Comune di Monterotondo, secondo il meccanismo effettuale dell’accessione invertita (in specie, si vedano le pagine da 8 a 10 della sentenza citata; nonché, la sentenza del Tribunale civile di Roma, sez. III ter, 26 marzo 2001, n. 11730, in cui si statuisce che“alla data di proposizione(della domanda attrice)la proprietà degli immobili per cui è causa risulta senza dubbio passata in capo al convenuto Comune”);

che, come esattamente osservato dalla difesa del Comune resistente, il giudicato si è formato prima dell’entrata in vigore dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (introdotto dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); pertanto, secondo principi pacifici, non può comunque trovare applicazione retroattiva la norma contenuta nell’art. 42 bis cit. (secondo la quale“Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato …”) e ciò in quanto alla data di entrata in vigore di detta norma era già intervenuto il giudicato sulla questione inerente il trasferimento della proprietà in capo all’Amministrazione Comunale, dovendo quindi considerarsi ormai esauriti i relativi rapporti;

che, pertanto, correttamente il Comune di Monterotondo ha ritenuto non sussistere i presupposti per l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis cit.;

che, in conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti in esame debbono essere integralmente respinti;

che la disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di Monterotondo, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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