Giurisdizione risarcimento danni occupazioni illegittime - Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2089 del 27.04.2015
Pubblico
Sabato, 20 Giugno, 2015 - 02:00
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), sentenza n.2089 del 27 aprile 2015, sulla giurisdizione in materia di risarcimento danno per occupazioni illegittime
N. 02089/2015REG.PROV.COLL.
N. 06735/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6735 del 2006, proposto da Angelo Rozza, Angela Rozza e Gianluca Rozza, tutti in qualità di eredi del sig. Giuseppe Rozza, rappresentati e difesi dall’avvocato Luca Capecchi, con domicilio eletto presso l’avvocato Arturo Antonucci in Roma, corso Trieste, 87;
contro
Città Metropolitana di Firenze (già Provincia di Firenze), rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca De Santis, con domicilio eletto presso Giovanni Pasquale Mosca in Roma, corso Italia 102;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA, SEZIONE III, n. 2680/2005, resa tra le parti, concernente una domanda di risarcimento dei danni per acquisizione del diritto di proprietà di terreni per effetto di accessione invertita
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Angelo, Angela Rozza e Gianluca Rozza, in prosecuzione dell’appello, e della Città Metropolitana di Firenze, in sostituzione dell’appellata Provincia di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2015 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Luca Capecchi, Giovanni Pasquale Mosca, su delega dell'avvocato Francesca De Santis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al TAR Toscana il sig. Giuseppe Rozza chiedeva che la Provincia di Firenze fosse condannata a risarcirgli i danni derivanti dall’irreversibile trasformazione del terreno di sua proprietà nel Comune di Bagno a Ripoli (censito a catasto al foglio n. 14, particella 734, ex 29/b), conseguente ai lavori di adeguamento di un tratto della strada provinciale n. 34 “di Rosano”.
2. Il giudice di primo grado adito declinava la propria giurisdizione, ritenendo che la controversia fosse devoluta al giudice ordinario.
Ciò in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte Costituzionale 26 luglio 2004, n. 204) della norma attributiva al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia di cui all’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, come riformulato dalla legge di riforma della giustizia amministrativa n. 205/2000.
3 Con il presente appello il sig. Rozza ha contestato la declinatoria di giurisdizione e riproposto tutte le domande già formulate in primo grado.
4. Si è costituita in resistenza la Provincia di Firenze e, in seguito alla soppressione di questa in virtù della l. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”), la Città Metropolitana di Firenze.
5. In seguito al decesso dell’appellante si sono costituiti in prosecuzione gli eredi di questo, sig.ri Angelo, Angela e Gianluca Rozza.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dall’amministrazione, essendo fondato ed assorbente il motivo d’appello nel quale si contesta la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal TAR.
In conseguenza di ciò la pronuncia di primo grado deve infatti essere annullata con rinvio allo stesso TAR, ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., disposizione processuale applicabile al momento della presente decisione (peraltro all’epoca della proposizione dell’appello, in cui vigeva l’art. 35 l. Tar, questo era pacificamente interpretato nel senso che l’errata declinatoria di giurisdizione desse luogo alla rimessione al giudice di primo grado). Pertanto sarà lo stesso TAR Toscana ad esaminare tutte le questioni preliminari e di merito hinc et inde dedotte e riproposte nel presente grado di giudizio, nel pieno rispetto del principio costituzionale del doppio grado valevole per il processo amministrativo.
2. Decisiva è la circostanza, risultante dagli atti e dalle concordi deduzioni delle parti, che l’occupazione d’urgenza dei terreni del sig. Rozza è stata disposta nell’ambito di un procedimento espropriativo conseguente alla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di adeguamento della strada provinciale n. 34 “di Rosano” (delibera del consiglio provinciale del 10 settembre 1980, n. 677). Più precisamente le doglianze dell’originario ricorrente si appuntano sul fatto che alla successiva occupazione d’urgenza dei terreni (decreto del presidente della Provincia n. 1287 dell’11 ottobre 1980) non è seguita l’emissione del decreto di esproprio. In conseguenza di ciò, dopo avere rifiutato l’indennizzo offertogli dall’amministrazione, il sig. Rozza ha quindi chiesto il risarcimento dei danni «per l’avvenuta accessione invertita» (così la sentenza del TAR), con ricorso notificato nel 2003.
3. Pertanto, deve farsi applicazione dell’incontrastato orientamento delle Sezioni unite della Cassazione secondo cui sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per l’occupazione appropriativa iniziate dal 10 agosto 2000, data in cui è entrata in vigore la legge di riforma della giustizia amministrativa n. 205/2000, la quale ha riformulato l’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, attribuendo al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia (Cass., Sez. un., 17 febbraio 2014, n. 3660; negli stessi termini le Sezioni unite si sono espresse in precedenza con le ordinanze 25 giugno 2010, n. 15319, 27 giugno 2007, n. 14794; su posizioni convergenti si attesta anche la IV Sezione di questo Consiglio di Stato: sentenze 12 marzo 2015, n. 1318 e 2 dicembre 2011, n. 6375).
4. Nell’ambito di questo indirizzo la Suprema Corte pone in rilievo la circostanza che i suoli privati vengono appresi in esecuzione di un procedimento espropriativo a sua volta traente titolo da una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la quale consente di ricondurre all’esercizio di poteri di carattere pubblicistico la causa petendi azionata, sebbene questa abbia natura meramente risarcitoria. In particolare, come precisato dalle Sezioni unite, la riconducibilità ad una manifestazione di potere amministrativo legittima sul piano costituzionale la concentrazione delle tutele tipica della giurisdizione amministrativa esclusiva, poiché anche le pretese risarcitorie traggono comunque fondamento da comportamenti amministrativi, vale a dire da atti comunque espressivi del pubblico potere, ancorché male esercitato (come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale nella sentenza 6 luglio 2004, n. 204, citata dal giudice di primo grado, e dalla successiva dell’11 maggio 2006, n. 191, invocata invece dall’appellante).
5. Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, ne può essere disposta la compensazione in ragione del carattere controverso del riparto di giurisdizione in materia di espropriazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara la giurisdizione amministrativa sulla presente controversia, annullando la sentenza di primo grado, con rinvio al TAR.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello,Presidente
Manfredo Atzeni,Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,Consigliere
Doris Durante,Consigliere
Fabio Franconiero,Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)