Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

Illegittima occupazione e giudicato

Pubblico
Mercoledì, 22 Maggio, 2019 - 08:30

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda), sentenza n. 5687 del 6 maggio 2019, sulla illegittima occupazione e precedente giudicato

N. 05687/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03914/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3914 del 2013, proposto dai sigg.ri OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Sanino, Nicolo' Paoletti e Ginevra Paoletti, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonchè in Roma, via Barnaba Tortolini, 34; 

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonchè in Roma, via Tempio di Giove, 21; 
Universita' degli Studi di Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Moscati, Guido Corso e Francesco Cardarelli , con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonchè in Roma, via L. Mancinelli, 65; 

per la condanna

alla restituzione del terreno di mq 5.467,65 sito in Roma, zona Ostiense, distinto in catasto alla partita n. 47201, foglio 841, particella 181/P e 81/P, illegittimamente occupato dall’amministrazione comunale e dall’Università degli Studi Roma 3 nonché per il risarcimento dei danni per il mancato godimento e dei danni morali ovvero in alternativa, in caso di esercizio da parte dell’amministrazione della facoltà di cui all’art. 42 bis DPR n. 327/01, per il pagamento delle somme spettanti ai sensi del riferito articolo del TU Espropri.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Universita' degli Studi di Roma 3;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.I ricorrenti, in qualità di comproprietari dell’immobile descritto in atti, agiscono contro l’amministrazione comunale nonché contro l’Università di Roma 3, al fine di sentire accogliere le conclusioni trascritte in epigrafe, sulla base delle seguenti premesse in fatto ed in diritto, come esposte nell’atto introduttivo del giudizio.

Il terreno di cui è causa, già di proprietà del defunto genitore dei ricorrenti OMISSIS, è stato occupato d’urgenza sulla base del provvedimento reso dal Prefetto di Roma in data 14 marzo 1969, onde realizzarvi un edificio scolastico.

Il 31 marzo 1969 è avvenuta l’immissione in possesso e in data 19 giugno 1971 sono stati ultimati i lavori di costruzione dell’Istituto Statale d’arte Silvio D’Amico.

L’amministrazione non ha emanato alcun decreto di esproprio e l’irreversibile trasformazione del fondo è avvenuta in difetto di una definita e regolare procedura ablativa.

Nessun indennizzo e/o risarcimento è stato versato in favore della parte proprietaria.

In data 25 luglio 1987, il padre dei ricorrenti ha dunque adito il Tribunale Civile di Roma, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’occupazione del terreno e dell’irreversibile trasformazione dello stesso mediante la costruzione dell’opera pubblica.

Il giudizio si è concluso definitivamente con la sentenza della Corte di Cassazione n. 7583 del 6 giugno 2000, con la quale, in conferma delle sentenze del Tribunale di Roma e della Corte d’ Appello di Roma, il diritto dei ricorrenti è stato dichiarato prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c., in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal Comune.

Nel frattempo, nel 1999 la scuola è stata demolita e il terreno dei ricorrenti è tornato nelle condizioni originarie.

Successivamente il terreno è stato concesso in favore dell’Università di Roma 3 e sullo stesso è stata eretta una porzione appartenente all’ateneo.

In data 17 novembre 2000, i ricorrenti hanno presentato un ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo affinchè la stessa accertasse e dichiarasse, nella fattispecie de qua, la violazione da parte dello Stato italiano dell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e di conseguenza accertasse e dichiarasse il diritto ad ottenere la restituzione del loro terreno nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della lesione del loro diritto di proprietà.

Con sentenza del 15 luglio 2005, la Corte Europea ha affermato che l’ingerenza da parte dell’amministrazione fosse incompatibile con il principio di legalità e che avesse violato il diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti, con conseguente violazione da parte dello Stato italiano del riferito art. 1 del Primo Protocollo Addizionale (sentenza divenuta definitiva in data 30 novembre 2005).

Sulla base di tali circostanze, i ricorrenti sollecitano l’adita Sezione ad adeguarsi alla sopra indicata sentenza definitiva della Corte Europea, coma da argomentazioni esposte in ricorso ove viene richiamata anche la giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia.

Ripudiato il vieto orientamento in tema di accessione invertita ovvero ripudiata ogni altra forma di espropriazione “indiretta”, gli istanti chiedono al TAR, in linea con la normativa vigente, di condannare i resistenti alla restituzione dell’immobile, previo rispristino e risarcimento del danno ovvero in alternativa, laddove l’amministrazione ritenga di esercitare la facoltà ex art. 42 bis DPR 327/2001, di ottenere il pagamento delle indennità coma determinate dal predetto articolo.

Assumono di essere tutt’ora proprietari del bene e deducono che, allo stato attuale della normativa vigente e della migliore ermeneusi anche giurisprudenziale, dinanzi ad una occupazione illegittima (con trasformazione irreversibile del bene) di un immobile da parte della PA, l’unica via per adeguare lo stato di fatto a quello di diritto, in chiave di legalità, è per l’appunto quella richiesta nelle conclusioni dell’atto.

In via istruttoria hanno chiesto al TAR di disporre apposita CTU volta a determinare il valore venale del terreno illegittimamente occupato.

Si è costituita Roma Capitale, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ampie argomentazioni difensive.

In particolare la difesa dell’ente ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per la preclusione derivante dal giudicato; ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale; ha contestato nel merito la domanda proposta, reiterando l’eccezione di prescrizione sollevata dinanzi al giudice civile; ha dedotto la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti nonché l’estinzione del diritto di proprietà per avvenuta usucapione.

Ha concluso in ogni caso per il rigetto del ricorso.

Si è altresì costituita l’Università degli Studi di Roma 3, anch’essa contestando la domanda proposta sotto vari profili.

Preliminarmente l’ateneo ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; ha altresì dedotto l’avvenuta soddisfazione delle pretese dei ricorrenti per effetto del pagamento effettuato a titolo di risarcimento da parte dello Stato italiano; ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ha contestato nel merito il ricorso, anch’esso deducendo la preclusione del ne bis in idem, il quale avrebbe riconosciuto la proprietà pubblica del bene.

Nel corso del giudizio è stata depositata documentazione, tra cui la decisione del 15 novembre 2012 resa dalla CEDU nella vertenza tra gli odierni ricorrenti e lo Stato italiano, con la quale, la Corte ha ritenuto congruo l’indennizzo offerto dal Governo italiano in favore dei ricorrenti, quale ristoro derivante dalla lesione del diritto di proprietà, derivata da un’ingerenza pubblica incompatibile con il principio di legalità e con il diritto di proprietà (rectius al rispetto dei beni) dei ricorrenti; dando contestualmente atto della dichiarazione unilaterale proposta dallo Stato italiano di versare la somma complessiva di € 8.000.000,00 e contestualmente cancellando la causa dal ruolo.

All’udienza pubblica del 20 marzo 2019 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Tanto premesso in fatto, in primo luogo va confermata la giurisdizione dell’adìto TAR, posto che l’occupazione de qua comunque pare ricollegabile ad esercizio di potere pubblico, rappresentato dall’originario provvedimento prefettizio di occupazione d’urgenza.

Ciò posto, rileva il Collegio l’inammissibilità del ricorso.

Dall’esame sistematico degli atti di causa, dall’esame delle motivazioni delle sentenze rese dal giudice civile nonché dalla lettura delle sentenze della CEDU versate in atti emerge infatti quanto segue.

In primo luogo, va chiarito che il giudicato formatosi per effetto della sentenza della Cassazione n. 7583/2000, in disparte l’erroneità o meno della pronuncia, è tuttavia intervenuto su di una domanda conformata quale tendente ad ottenere il ristoro per la perdita della proprietà avvenuta per effetto della cd. accessione invertita ovvero per l’effetto comunque di un’occupazione appropriativa, in linea con le pur fluide interpretazioni della vicenda che all’epoca imperavano.

Il giudice civile ha ritenuto di rigettare la domanda sulla base di una discutibile ricostruzione della occupazione quale illecito aquiliano puro (e non già di un’azione connotata da tratti di realità) e, in accoglimento della relativa eccezione spiegata dalla difesa comunale ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento.

Tuttavia, il giudicato si è formato, in ogni caso, sull’intero rapporto giuridico, coprendo il dedotto e il deducibile.

Il giudicato si è infatti formato sulla domanda quale è stata concretamente esercitata e sul fondamento dei fatti costitutivi allegati ovvero di tutti quei fatti che debbano intendersi inclusi nella causa petendi, incentrata sulla lesione da perdita della proprietà per occupazione del bene con irreversibile trasformazione dello stesso ad opera della mano pubblica.

Non vi è dubbio che l’originario titolare del bene abbia agito a difesa del proprio diritto di proprietà e, per così dire, nella logica della vecchia accessione invertita ovvero nella logica della dedotta lesione del proprio diritto dominicale da ristorare mediante compensazione pecuniaria e cioè mediante l’ottenimento del tantundem del bene perduto (sotto tale profilo, accessione invertita, occupazione appropriativa ovvero, secondo un recente discutibile orientamento, richiesta del risarcimento del danno con implicita rinuncia abdicativa al bene, sono fenomeni sostanzialmente equivalenti).

Né può dirsi che il giudicato si sia formato solo sulla domanda come giuridicamente qualificata dal giudice (e cioè come pura domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., soggetta a prescrizione quinquennale), restando impregiudicato l’assetto reale inerente il diritto di proprietà, come sembra sostenere la parte ricorrente, al fine di ottenere, oggi, la restituzione del bene, dopo aver già ricevuto il controvalore della res da parte dello Stato.

La lettura delle motivazioni delle sentenze in uno alla formulazione della domanda proposta con l’atto di citazione originario depongono, senza ombra di dubbio, nel senso di ritenere che il giudizio si sia svolto sull’intero rapporto giuridico controverso (attinente ad un diritto “autodeterminato”) e cioè su di una violazione della proprietà per occupazione ed irreversibile trasformazione della stessa cui doveva seguire il pagamento di una somma di denaro a titolo compensativo (secondo una logica pur diffusa nel diritto civile e sottesa ad esempio all’art. 948 c.c.).

Detto altrimenti, l’erroneità del decisum giudiziario, il quale ha in effetti fortemente limitato la tutela del proprietario tanto da essere stigmatizzato dalla Corte Europea, non tocca che il giudicato si sia formato sull’intero diritto controverso.

Del resto, è proprio sul presupposto della perdita della proprietà e del suo passaggio in mano pubblica (avvenute fuori da ogni canone di legalità) che la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, con la sentenza resa tra i ricorrenti e lo Stato italiano in data 15 luglio 2005, dopo aver ripercorso tutte le evoluzioni giurisprudenziali in materia, ha ravvisato una sorta di “espropriazione indiretta” del bene e dunque una violazione dell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale, posto che “i richiedenti sono stati privati del proprio bene” , così legittimando il pagamento di una “equa soddisfazione” in favore della parte lesa.

Precisato che l’importo stimato congruo dalla successiva sentenza CEDU del 2012, pari ad 8.000.000,00 di euro, è stato percepito dai ricorrenti, ne deriva che gli stessi non possono oggi, professandosi ancora proprietari, richiedere, sostanzialmente, lo stesso bene della vita, già di fatto ristorato per mezzo del pagamento ottenuto a titolo di risarcimento del danno dallo Stato italiano.

Diversamente ragionando, i ricorrenti otterrebbero una tutela duplicata, da una parte avendo già incassato una cospicua somma a titolo di compensazione per la res perduta, dall’altra, instando oggi per la restituzione della res medesima ovvero per il pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 42 bis T.U. Espropri (il quale integra una evidente misura anch’essa compensativa del bene passato in mano pubblica).

La preclusione derivante dal giudicato assorbe ogni altra questione, compresa quella di una ipotetica carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto non più proprietari (questione rilevabile d’ufficio come statuito dalle note SS.UU. 16 febbraio 2016 n. 2951 e dedotta anche negli scritti difensivi delle parti resistenti).

Resta naturalmente il problema della intestazione formale del bene, da risolvere tuttavia in altra e separata sede.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Filippo Maria Tropiano

Antonino Savo Amodio

 

IL SEGRETARIO

 

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.