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Istanza 42-bis e silenzio

Privato
Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 10:15

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Settima), sentenza n. 442 del 16 gennaio 2024, istanza 42-bis TUE e silenzio

MASSIMA

La giurisprudenza amministrativa riconosce l'obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla p.a. affinché avvii il procedimento di acquisizione; l'inadempimento dell'obbligo legittima colui che ha presentato l'istanza ad esperire l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 4696 del 15 settembre 2014).

L'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l’amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino.

Inoltre, fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa all’amministrazione sulla possibilità di procedere all’acquisizione c.d. sanante, non v'è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo poiché altrimenti l'inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente.

Pertanto, sebbene l’art. 42 - bis non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la p.a. ad avviare il relativo procedimento e che quest’ultima abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (cfr., da ultimo, Cons. St., A.P., n. 2 del 9.2.2016).

SENTENZA

N. 00442/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05965/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5965 del 2022, proposto da
OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Lipani, Giampiero Manzo e Giuseppe Di Lazzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Lipani in Napoli, piazza Carità, n. 32;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso la sede dell’Avvocatura municipale;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Napoli a seguito della notifica, effettuata via P.E.C. in data 11.11.2022, dell'atto con cui i ricorrenti lo hanno diffidato “a) a restituire agli istanti, che ne sono proprietari, gli immobili illegittimamente occupati, siti in Napoli alla Via San Giacomo dei Capri – riportati in catasto al Foglio 70, P.lla 662 e 889, per una superficie complessiva di mq. 500, previa l'integrale rimozione di quanto su di essi realizzato, corrispondendo agli stessi le somme dovute quale indennità di occupazione legittima ed illegittima dalla data di occupazione e fino al soddisfo nonché il valore dei manufatti e delle opere presenti sul suolo al momento dell'occupazione nonché il controvalore del manufatto stradale successivamente realizzato; b) in alternativa, disporre ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2000, l'acquisizione dei detti immobili al suo patrimonio indisponibile corrispondendo ai comproprietari istanti l'indennizzo da tale norma previsto per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, comprensivo dell'indennizzo per occupazione legittima e sine titulo, nonché il valore dei manufatti e delle opere presenti sul suolo al momento dell'occupazione nonché il controvalore del manufatto stradale realizzato”; nonché

per la declaratoria dell'obbligo del Comune intimato di provvedere in ordine alla detta istanza e la conseguente condanna della stessa A.C. a concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, con il quale, come previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, si preveda la restituzione dell'immobile ovvero l'acquisizione non retroattiva dello stesso nonché, in ogni caso, la corresponsione degli indennizzi e risarcimenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 29 novembre 2023 la dott.ssa Anna Abbate, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I tre ricorrenti - che affermano di essere comproprietari dei terreni siti in Napoli alla via San Giacomo dei Capri, riportati in catasto al Foglio 70, p.lle 662 e 889, interessati, in epoca remota, da una procedura espropriativa mai conclusa e, in particolare, occupati d’urgenza per anni tre in esecuzione del decreto sindacale n. 200 del 13.12.1980, in esecuzione della delibera di G.M. n. 181 dell’8.10.1980, concernente l’occupazione dei cespiti destinati alla sistemazione viaria e fognaria della Via S. Giacomo dei Capri a seguito dell’approvazione di progetto di opera pubblica e relativa dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di cui alle delibere di G.M. n. 97 del 10.8.1977 e n. 6 del 12.1.1980 - con ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a., notificato il 12/12/2022 e depositato in giudizio il 16/12/2022, chiedono la dichiarazione di illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Napoli sull’atto del 9/09/2022, notificato via P.E.C. l’11/11/2022, con cui gli stessi hanno diffidato il Comune di Napoli “a) a restituire agli istanti, che ne sono proprietari, gli immobili illegittimamente occupati, siti in Napoli alla Via San Giacomo dei Capri – riportati in catasto al Foglio 70, P.lla 662 e 889, per una superficie complessiva di mq. 500, previa l’integrale rimozione di quanto su di essi realizzato, corrispondendo agli stessi le somme dovute quale indennità di occupazione legittima ed illegittima dalla data di occupazione e fino al soddisfo nonché il valore dei manufatti e delle opere presenti sul suolo al momento dell’occupazione nonché il controvalore del manufatto stradale successivamente realizzato; b) in alternativa, disporre ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2000, l’acquisizione dei detti immobili al suo patrimonio indisponibile corrispondendo ai comproprietari istanti l’indennizzo da tale norma previsto per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, comprensivo dell’indennizzo per occupazione legittima e sine titulo, nonché il valore dei manufatti e delle opere presenti sul suolo al momento dell’occupazione nonché il controvalore del manufatto stradale realizzato”, nonché la declaratoria dell'obbligo del Comune resistente di provvedere in ordine alla detta istanza e la conseguente condanna dello stesso a concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, con il quale si disponga la restituzione degli immobili ovvero, come previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'acquisizione non retroattiva degli stessi, nonché, in ogni caso, la corresponsione degli indennizzi e risarcimenti richiesti. Chiedono, altresì, di nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta che provveda in vece dell’Amministrazione inadempiente.

A sostegno del ricorso deducono le seguenti censure:

Violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione EDU – Difetto assoluto di istruttoria.

Il 29/12/2022, si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, depositando, all’uopo, un atto di costituzione in giudizio per resistere al ricorso, chiedendo il rigetto ed eccependone l’inammissibilità, l’improcedibilità o, comunque, l’infondatezza.

Nella Camera di Consiglio del 29/11/2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

0. - Il ricorso, regolare in rito, è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei sensi di seguito precisati.

1. - Osserva il Collegio che la domanda di declaratoria dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Napoli sull’atto di invito e diffida del 9.09.2022 degli odierni ricorrenti, notificato via P.E.C. l’11.11.2022 (tendente a sollecitare la restituzione dei terreni in questione, previa riduzione in pristino stato, ovvero l’acquisizione “sanante” ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. degli stessi, con la corresponsione dei relativi indennizzi e risarcimenti richiesti), rientra nella giurisdizione dell’adito G.A. e va accolta, sussistendo, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile, l’obbligo della A.C. intimata di riscontrarla esplicitamente (cfr. T.A.R. Lecce, Sezione III, 26/01/2018, n. 97).

In particolare, “La giurisprudenza amministrativa riconosce l'obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla p.a. affinché avvii il procedimento di acquisizione; l'inadempimento dell'obbligo legittima colui che ha presentato l'istanza ad esperire l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 4696 del 15 settembre 2014).

L'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l’amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino.

Inoltre, fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa all’amministrazione sulla possibilità di procedere all’acquisizione c.d. sanante, non v'è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo poiché altrimenti l'inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente.

Pertanto, sebbene l’art. 42 - bis non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la p.a. ad avviare il relativo procedimento e che quest’ultima abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (cfr., da ultimo, Cons. St., A.P., n. 2 del 9.2.2016).

La stessa Corte Costituzionale, nel ritenere infondati, tra gli altri, i dubbi di costituzionalità relativi all’art. 42-bis per mancanza di un termine, ha richiamato il descritto orientamento della giurisprudenza amministrativa che consente al privato di ottenere comunque una decisione da parte dell’Amministrazione entro un termine giudizialmente stabilito (Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 30 aprile 2015)” (Cfr.: T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 05/06/2017, n. 6597).

2. - Per le ragioni innanzi brevemente illustrate, il ricorso deve, quindi, essere accolto, con accertamento/declaratoria dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dall’Amministrazione Comunale resistente sull’atto di invito e diffida del 9.09.2022 degli odierni ricorrenti, notificato via P.E.C. l’11.11.2022, e con condanna della stessa A.C., ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., a concludere il procedimento, pronunciandosi espressamente sulla predetta istanza/diffida entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

3. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Napoli.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., ordina al Comune di Napoli di provvedere espressamente sull’istanza/diffida dei ricorrenti sopra indicata nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.

In caso di inerzia, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega all’interno della struttura, il quale provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente; determina in euro 1.000,00 (mille/00) l’importo del compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, ponendolo a carico dell’Amministrazione inottemperante.

Condanna il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), di cui euro 100,00 per esborsi presumibili, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 2 co. 8 L. 241/1990, dispone che, a cura della Segreteria, la presente decisione, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in via telematica alla Procura regionale della Corte dei Conti competente per territorio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Viviana Lenzi, Consigliere

Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Anna Abbate

Michelangelo Maria Liguori

 

 

 

 

 

 

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