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Istanza art. 42-bis TUE: obbligo di pronunciarsi

Privato
Mercoledì, 20 Settembre, 2023 - 09:00

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, (Sezione Quarta), sentenza n. 1626 del 27 giugno 2023, sul silenzio inadempimento istanza 42-bis TUE

MASSIMA

Sebbene l'art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001 non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il privato possa sollecitare la p.a. ad avviare il relativo procedimento e che quest'ultima abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cons. St., Ad.Plen., n. 2 del 9.2.2016).

L’amministrazione ha, dunque, l'obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all'art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e facendo comunque venir meno la situazione di occupazione "sine titulo" dell'immobile con il ripristino della legalità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.9.2014, n. 4696; Ad. Plen. 9 febbraio 2016 n. 2).

SENTENZA

N. 01626/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00601/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 601 del 2023, proposto da
OMISSIS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Dede', Alessandra Ercoli e Pierantonio Ercoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, via Podgora 12/B;

contro

Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio tenuto dall’Anas rispetto alla diffida trasmessa a mezzo pec il 13 gennaio 2023, nonché dell'obbligo dell’Anas di pronunciarsi con provvedimento espresso sull'istanza del ricorrente;

dell'illegittimità dell'occupazione dei terreni in Comune di Secugnago (LO) catastalmente distinti 6, mapp. 131, 133, 455, 458, 460, attualmente destinati a sedime della S.S. 9 Via Emilia in Comune di Secugnago (LO);

dell'obbligo dell’Anas, in qualità di ente gestore della S.S. 9 via Emilia, di porre fine alla situazione di illegittima occupazione, provvedendo ad acquisire le aree di proprietà del ricorrente Istituto ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001;

nonché per la condanna dell’Anas al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente per effetto della occupazione illegittima dei terreni ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, per il periodo intercorso dall'occupazione dei sedimi sino alla cessazione dell'illecito

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anas s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il OMISSIS ha esposto:

- di essere divenuto proprietario, nel 1983, delle aree situate nel Comune di Secugnago censite in catasto al foglio 6, mappali 131, 133, 455, 458, 460;

- che tali aree sono state occupate 40 anni fa’ dall’Anas s.p.a., in qualità di concessionario del Ministero dei trasporti, ed irreversibilmente trasformate, senza che sia stato emanato un decreto di esproprio;

- di avere intimato l’Anas, con note trasmesse il 4 ottobre 2022 e il 13 gennaio 2023, ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante delle aree, ai sensi dell’art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001.

2. Il ricorrente ha, quindi, domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Anas s.p.a. sulle due istanze, per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. n. 241/1990, dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, dell’art. 117 Cost.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto; violazione del principio di buona andamento della p.a.

3. Ha altresì domandato la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento del danno subito.

4. L’Anas s.p.a. si è costituita in giudizio con memoria di mero stile.

5. Alla camera di consiglio del 14 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio è fondata e va conseguentemente accolta, nei termini e nei limiti di seguito precisati.

L'art. 2 della L. 241 del 1990 reca il principio generale in forza del quale, se il procedimento consegue obbligatoriamente dalla presentazione di un'istanza da parte del privato ovvero deve essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione a ciò competente ha l'obbligo di concluderlo, mediante l'adozione di un provvedimento espresso nei termini di legge.

Sebbene l'art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001 non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il privato possa sollecitare la p.a. ad avviare il relativo procedimento e che quest'ultima abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cons. St., Ad.Plen., n. 2 del 9.2.2016).

L’amministrazione ha, dunque, l'obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all'art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e facendo comunque venir meno la situazione di occupazione "sine titulo" dell'immobile con il ripristino della legalità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.9.2014, n. 4696; Ad. Plen. 9 febbraio 2016 n. 2).

Resta, comunque, fermo che la valutazione comparativa degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all'acquisizione o alla restituzione del bene rimane riservata alla sfera di discrezionalità dell'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514), sulla scorta di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/2015, secondo cui il giudice amministrativo, nel caso di ricorso avverso il silenzio ex art. 117 cod.proc.amm., non può condannare la p.a. all'adozione di un atto specifico, dovendosi limitare all'accertamento dell'obbligo generico di provvedere entro il termine fissato.

In applicazione di questi principi, deve essere quindi dichiarato l’obbligo dell’Anas s.p.a. di riscontrare l’istanza presentata dal ricorrente, adottando una determinazione espressa con cui decida se acquisire le aree ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ovvero se procedere alla restituzione delle stesse al ricorrente, previa riduzione in pristino, ferma restando la possibilità per le parti di addivenire ad una cessione volontaria, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

7. Ai sensi dell'art. 117 comma 3 cod.proc.amm., per il caso di ulteriore inerzia, viene fin da ora nominato, quale commissario ad acta, il dirigente cui è conferita la direzione del Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia, con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, previo accertamento della perdurante inadempienza dell'Anas s.p.a., entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, ad esercitare i poteri di cui all'art. 42-bis, o nel senso della acquisizione o nel senso della restituzione del bene (cfr. Cons. Stato, Ad.Plen., sent. n. 3/2020).

8. Non si provvede invece sulla domanda risarcitoria. Come affermato dalla giurisprudenza in più occasioni “qualora il proprietario del suolo abbia lamentato la sussistenza di una occupazione sine titulo ed abbia chiesto al giudice amministrativo l'emanazione dei rimedi di tutela previsti dall'ordinamento (e, dunque, dall'art. 42 bis del testo unico sugli espropri), la sentenza di accoglimento del ricorso di cognizione si deve limitare a disporre che l'amministrazione emani il provvedimento di acquisizione o di restituzione del terreno, mentre le pretese di carattere patrimoniale (riguardanti la spettanza di un indennizzo o di un risarcimento) possono essere esaminate (dal giudice avente giurisdizione, a seconda dei casi) solo dopo che si sia chiarito quale sia il regime proprietario del terreno e, di conseguenza, quale sia il titolo in base al quale sono formulate le medesime pretese” (Cons. Stato, sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4025; Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2021, n. 8559).

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

10. Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, va disposta la comunicazione della presente decisione – una volta passata in giudicato – alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:

- ordina all’Anas s.p.a. di provvedere sull’atto di diffida del 13.01.2023, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;

- nomina, fin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, commissario ad acta il dirigente cui è conferita la direzione del Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’Anas al pagamento delle spese di giudizio, a favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.

Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei Conti Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Valentina Caccamo, Referendario

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Silvia Cattaneo

Gabriele Nunziata

 

 

 

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