Obbligo provvedere su silenzio inadempimento art. 42-bis
Pubblico
Giovedì, 4 Gennaio, 2018 - 16:15
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, (Sezione Prima), sentenza n. 4 del 4 gennaio 2018
Nella sentenza n. 4 del 4 gennaio 2018 il TAR Basilicata afferma che per autorità che utilizza il bene per scopi di interesse pubblico, ex art. 42 bis del testo unico sugli espropri, deve intendersi l’Ente proprietario dei beni e non quello concessionario del diritto di superficie, e, comunque, le decisioni in materia di utilizzazione senza titolo di beni immobili per scopi di interesse pubblico devono essere assunte dalle autorità che hanno occupato i terreni.
il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001, richiesto dai ricorrenti, non è una mera facoltà, ma costituisce l’esercizio un potere discrezionale, che comporta l’obbligo di pronunciarsi sulla relativa istanza dei soggetti privati, proprietari dei terreni sui quali è stata realizzata illecitamente l’opera pubblica (cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 4696 del 15.9.2014; TAR Basilicata Sent. n. 383 del 24.5.2017; TAR Lecce Sez. III Sent. n. 328 del 23.2.2017; TAR Palermo Sez. III Sent. n. 1027 del 27.4.2016; TAR Lazio Sez. II bis Sent. n. 43 del 4.1.2016; TAR Bologna Sez. II Sent. n. 505 del 29.5.2015; TAR Latina Sent. n. 410 del 5.6.2014).
N. 00004/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2017, proposto da:
omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Brienza, con domicilio eletto in Potenza Via Del Popolo n. 6;
contro
-Comune di Albano di Lucania, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carmela Gentile, con domicilio eletto in Potenza Via Addone n. 2;
-Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Potenza (d’ora in poi ATER di Potenza), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marilena Galgano, in Potenza Via Manhes n. 33 presso l’Ufficio legale dell’Ente;
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Comune di Albano di Lucania e dall’ATER di Potenza sull’atto di significazione e diffida del 25/26.7.2017, con il quale il omissis, nella qualità di comproprietario per 1/3 dei terreni, siti nel Comune di Albano di Lucania, foglio di mappa n. 29, particelle nn. 625 e 626, ha chiesto in alternativa la restituzione nello status quo ante dei predetti terreni ed il pagamento di quanto dovuto per l’illegittima loro occupazione oppure l’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 di tali terreni;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo dei suddetti Enti di riscontrare il suindicato atto di significazione e diffida del 25/26.7.2017 e di nominare contestualmente un Commissario ad acta ai sensi del comma 3 dello stesso art. 117 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Albano di Lucania e dell’ATER di Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Luca Di Mase, per delega dell'avv. Daniela Brienza, Marilena Galgano e Carmela Gentile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In via preliminare, va precisato che sul suindicato atto di significazione e diffida del 25/26.7.2017, con il quale il ricorrente ha chiesto in alternativa la restituzione nello status quo ante dei citati terreni ed il pagamento di quanto dovuto per l’illegittima loro occupazione oppure l’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001, deve pronunciarsi il Comune di Albano di Lucania, in quanto dalla suddetta Del. C.C. n. 79 del 14.12.1979 si evince che i terreni, sui quali sono stati realizzati 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono stati concessi, ai sensi dell’art. 34, comma 4, L. n. 865/1971, in superficie all’ATER di Potenza.
Al riguardo, va rilevato che – secondo l’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, commi 1 e 5 - in assenza di un provvedimento di espropriazione, le decisioni di acquisizione sanante devono essere assunte “dall’autorità che utilizza il bene per scopi di interesse pubblico” e che, in caso di terreni utilizzati “per finalità di edilizia residenziale pubblica”, le predette decisioni sono “di competenza dell’autorità che ha occupato i terreni”.
Per “autorità che utilizza il bene per scopi di interesse pubblico” deve intendersi l’Ente proprietario dei beni e non quello concessionario del diritto di superficie, e, comunque, le decisioni in materia di utilizzazione senza titolo di beni immobili per scopi di interesse pubblico devono essere assunte dalle autorità che hanno occupato i terreni, cioè, nella specie, il Comune di Albano di Lucania, in quanto con la citata Del. C.C. n. 79 del 14.12.1979 lo IACP di Potenza, al quale è subentrato l’ATER di Potenza, era stato soltanto delegato, ai sensi dell’art. 60 L. n. 865/1971, “a procedere in nome e per conto del Comune alle espropriazioni” dei terreni.
Pertanto, l’ATER di Potenza va estromessa dal giudizio.
Non può del resto aver rilievo, avuto riguardo alla fattispecie in esame, il fatto che l’art. 4, comma 2, L.R. 60/1995, richiamato dall’ATER, che attribuiva il potere espropriativo in materia di edilizia residenziale ai Comuni, sia stato abrogato dall’art. 22 della L.R. n. 19/2007 e che l’art. 3, comma 2, di tale Legge Regionale, entrata in vigore il 10.11.2007, abbia statuito che “costituiscono autorità espropriante la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni, i Consorzi per lo Sviluppo Industriale ed ogni altro ente pubblico o società a partecipazione pubblica, competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”. Si tratta infatti di disposizioni che hanno efficacia con decorrenza dal 10.11.2007 e non possono dunque trovare applicazione nel caso in esame, concernente alloggi costruiti all’inizio degli anni ’80 dello scorso secolo.
Sempre in via preliminare, va specificato che, poiché l’atto di significazione e diffida del 25/26.7.2017 prevede che spetta alla competente autorità scegliere se restituire nello status quo ante i terreni in questione, oppure adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001, la predetta richiesta alternativa può essere presentata anche da uno solo dei tre comproprietari.
Va, altresì, sottolineato che il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001, richiesto dai ricorrenti, non è una mera facoltà, ma costituisce l’esercizio un potere discrezionale, che comporta l’obbligo di pronunciarsi sulla relativa istanza dei soggetti privati, proprietari dei terreni sui quali è stata realizzata illecitamente l’opera pubblica (cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 4696 del 15.9.2014; TAR Basilicata Sent. n. 383 del 24.5.2017; TAR Lecce Sez. III Sent. n. 328 del 23.2.2017; TAR Palermo Sez. III Sent. n. 1027 del 27.4.2016; TAR Lazio Sez. II bis Sent. n. 43 del 4.1.2016; TAR Bologna Sez. II Sent. n. 505 del 29.5.2015; TAR Latina Sent. n. 410 del 5.6.2014).
Al riguardo, va rilevato che questo Tribunale con la recente Sentenza n. 699 del 7.11.2017 ha precisato che: 1) il fatto illecito dell’occupazione sine titulo di un terreno e la realizzazione su tale bene di un’opera pubblica, senza aver emanato un provvedimento di dichiarazione della pubblica utilità o un provvedimento di espropriazione entro il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità oppure senza aver stipulato il contratto di cessione volontaria, non costituisce un titolo di trasferimento della proprietà, ma un illecito permanente, che può essere sanato o con l’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 oppure con la restituzione ai proprietari dei beni illecitamente occupati nel loro stato originario; 2) il proprietario di un immobile illecitamente occupato ed irreversibilmente trasformato non può obbligare l’Amministrazione alla stipula di un contratto di vendita o chiedere la corresponsione del suo valore economico, se continua ad essere formalmente proprietario del bene; né il Giudice può condannare l’Amministrazione all’emanazione del provvedimento ex art. 42 bis DPR n. 327/2001, in quanto di natura discrezionale, ma può solo imporre l’obbligo di provvedere sulla relativa istanza dei proprietari privati; 3) pertanto, i proprietari dei terreni illecitamente occupati e trasformati - salvo che non decidano di abdicare al loro diritto e di chiedere il risarcimento del danno per equivalente (v. ad esempio, da ultimo, Cass., I, 7 marzo 2017, n. 5686; C.S., A.P., 9 febbraio 2016, n. 2) - possono chiedere o l’emanazione di un provvedimento ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 - ed impugnare il silenzio eventualmente formatosi su tale istanza- o la restituzione di tali terreni nel loro stato originario.
Ciò posto, il presente ricorso va accolto.
Infatti, sebbene i 67 mq. delle particelle nn. 625 e 626 di cui è causa non siano stati occupati dalla sagoma di ingombro dei 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati, dalla documentazione acquisita in giudizio (cfr. soprattutto la planimetria e la fotografia, depositate dall’ATER) si evince che i predetti 67 mq. fanno parte dell’area pertinenziale ai suddetti 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Ne discende che questo Tribunale deve dichiarare l’obbligo di provvedere del Comune di Albano di Lucania a pronunciarsi sul suindicato atto di significazione e diffida del 25/26.7.2017, che chiede in alternativa la restituzione nello status quo ante dei citati terreni ed il pagamento di quanto dovuto per l’illegittima loro occupazione oppure l’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001.
Il Comune dovrà pronunciarsi sul suddetto atto di significazione e diffida del ricorrente del 25/26.7.2017 entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente Sentenza.
Ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm., per il caso di inadempimento del predetto obbligo, il Collegio nomina fin d’ora Commissario ad acta, il Prefetto di Potenza o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà nei 60 giorni successivi, con la facoltà di utilizzare tutte le risorse finanziare disponibili.
Al Commissario ad acta, ove chiamato ad intervenire, dovrà essere liquidato il compenso di € 2.000,00, da porre a carico del Comune di Albano di Lucania.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato nella misura versata, il quale va posto a carico del Comune di Albano di Lucania.
Ai sensi dell’art. 42 bis, comma 7, DPR n. 327/2001 si trasmette la presente Sentenza alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata , previa estromissione dal giudizio dell’ATER di Potenza, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate, con la condanna del Comune di Albano di Lucania al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Manda alla Segreteria di trasmettere la presente Sentenza alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pasquale Mastrantuono Giuseppe Caruso
IL SEGRETARIO