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Occupazione illegittima - art. 42 bis TUE

Pubblico
Venerdì, 12 Maggio, 2017 - 17:47

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Ter), sentenza n. 3330 del 9 marzo 2017, sull’occupazione illegittima ed art. 42-bis
 
 
N. 03330/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10252/2007 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10252 del 2007, proposto dalla omissis Valeri Lucia, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Costa, Luca Graziani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Michele Costa in Roma, Via Bassano del Grappa, 24; 
contro
Provincia di Rieti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Serani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Tito Festa in Roma, v.le dell'Oceano Atlantico, 37/H; 
per il riconoscimento
del diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dell’indennità risarcitoria connessa all’acquisizione da parte della Provincia di Rieti del predetto sito nel Comune di Stimigliano, per consentire l’esecuzione dei lavori di ammodernamento della strada provinciale “ Lambruschina”, di cui era stata disposta l’occupazione, con Deliberazione della Giunta Provinciale di Rieti n. 126 del 17 marzo 1998 e la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme a totale titolo dovute previo annullamento della determinazione n. 224 in data 22 ottobre 2013 del Dirigente VIII Settore Opere Pubbliche Edilizia Scolastica Espropri della Provincia di Rieti nonché di ogni atto ad esso presupposto.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Rieti;
Vista l’ordinanza collegiale n. 149 del 2016 con cui sono stati disposti incombenti istruttori, eseguiti con nota depositata in data 18 aprile 2016;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2016 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
1.La signora omissis riferisce di aver attivato nel 2007 la controversia per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla Provincia di Rieti che con Decreto n. 3 del 30 luglio 2007 aveva disposto l’acquisizione al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001, dell’area di proprietà della medesima ricorrente sita nel comune di Stimigliano. Fa presente che tale area peraltro era stata già occupata dalla Provincia di Rieti sin dal 1998 con Decreto di occupazione di urgenza, per consentire l’esecuzione dei lavori di ammodernamento della strada provinciale “Lambruschina”, senza però successivo decreto di esproprio, nei termini di legge.
Con sentenza di questa sezione n. 8051 del 2009 il ricorso proposto è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del g.o.. Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 1114 del 2015 ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo e ha rinviato la causa a questo giudice.
Parte ricorrente ha riassunto il giudizio ed ha esposto che in sede di appello con ord.29 agosto 2013, n. 4318 il Consiglio di Stato ha rilevato l’inapplicabilità dell’art.43 del testo unico espropri, medio tempore, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n.293 del 2010, ai rapporti giuridici rispetto ai quali risultava rilevante come quello in questione e che, trattandosi di prestazione patrimoniale a carico dell'Amministrazione per il caso dell'acquisizione dell'immobile avente natura risarcitoria, la giurisdizione spettava al giudice amministrativo, per effetto dell'art. 34, comma 1, del d.l. n.98 del 2011, conv. con mod. nella legge n.111 del 2011, che ha introdotto nel testo unico espropri l’art. 42bis, con il riconoscimento di una indennità e non più del risarcimento dei danni collegato al provvedimento di acquisizione del bene. Inoltre nella relazione istruttoria depositata successivamente nel giudizio di appello la provincia di Rieti ha evidenziato la definitività degli effetti acquisitivi derivanti dal decreto di acquisizione n.3 del 2007, adottato ai sensi del predetto art.43, perché non impugnato sul punto, e la possibile applicazione dei criteri dettati dall'art. 42 bis del t.u. per il calcolo dell'indennità risarcitoria; tale indennità è stata rideterminata con atto n.224 del 22 ottobre 2013 dalla stessa Provincia nell'importo di euro 19.730,93, derivante dalla somma degli importi rispettivamente dovuti a titolo di indennizzo patrimoniale, indennizzo non patrimoniale e indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo. Avverso tale nuova determinazione sono stati proposti motivi aggiunti in data 5 dicembre 2013 deducendo l’errata determinazione degli importi riconosciuti e sono state contestate le modalità applicative dei criteri di cui all'art 42 bis del testo unico da parte della Provincia, con richiesta di parte ricorrente di un importo maggiore (36.000 € ad ettaro in via principale o in subordine 27.667,20 per il valore venale del terreno oltre all'indennizzo non patrimoniale e all'indennizzo per occupazione senza titolo). Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1114 del 2015 ha accolto l'appello proposto dalla ricorrente riconoscendo, alla luce della recente e costante giurisprudenza, che la fattispecie come quella in esame relativa al riconoscimento di indennità richiesta dal privato collegata ad un fatto illecito, avente quindi natura risarcitoria e non indennitaria, a prescindere dal nomen, rientra nell’alveo della giurisdizione del g.a., esulando dalla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. g del cpa e pertanto ha annullato la decisione impugnata con rinvio a questo tribunale.
Con l’atto in esame di riassunzione parte ricorrente ha chiesto, previo annullamento della determinazione della Provincia n.224 del 22 ottobre 2013, l’accertamento dell’entità dei danni patiti a seguito dell’acquisizione al patrimonio indisponibile della Provincia del fondo di sua proprietà in assenza di un valido provvedimento ablatorio, con condanna della Provincia al pagamento ex art. 42 bis testo unico degli specifici importi, come di seguito indicati.
Parte ricorrente ha allegato all’atto di riassunzione quali motivi di impugnazione: la violazione e falsa applicazione dell'articolo 42 bis del d.p.r. 327 del 2001 nonché l'eccesso di potere per omessa motivazione sull'iter seguito per arrivare alla determinazione dell'indennità da erogare alla parte privata e travisamento dei fatti: nella relazione depositata nel giudizio di appello la provincia di Rieti ha precisato che la determinazione dell'indennità risarcitoria dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri: valore venale del terreno, indennizzo non patrimoniale, indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo. Lamenta parte ricorrente però la erronea determinazione dell'importo da parte dell’Ufficio provinciale che, pur individuando il terreno in questione in zona agricola, non avrebbe precisato la tipologia dell’agricoltura ivi svolta né indicato i dati ed elementi presupposti a tale determinazione. L’inquadramento del terreno nella regione Agraria n.5-Seminativo sarebbe in palese contrasto con le risultanze documentali della Provincia, con riferimento all'atto di immissione, laddove il terreno occupato - distinto al catasto rustico del Comune partita 825 foglio 9 particella 98 - come dalla planimetria allegata al verbale di immissione risulterebbe collocato al confine con il fiume Tevere, con conseguente erronea qualificazione del terreno espropriato come seminativo, invece che classificato come seminativo irriguo. Inoltre dai dati risultanti dall'Agenzia del territorio il valore ad ettaro del terreno agricolo seminativo nell'anno 2005 era di euro 26.400, mentre nell'anno 2013 era di euro 28.800 e pertanto l'indennità risarcitoria da corrispondere alla ricorrente dovrebbe valutarsi sul predetto valore di euro 26.400 e non come affermato dalla Provincia sul valore di euro 12.261,60. Aggiunge altresì ad ulteriore conferma della illegittimità della determinazione 224/2013 della Provincia che il corrispettivo stabilito risulterebbe uguale a quello già determinato nel decreto di acquisizione del bene (decreto n.3 del 2007): la determinazione del valore del bene oggetto dell'occupazione irreversibile ai sensi del comma 3 dell'art. 42 bis non potrebbe essere uguale a quella determinata nel caso di espropriazione. Pertanto risulterebbe congrua la valutazione del tecnico geometra (allegato 10) in complessivi euro 36.000 per ettaro o comunque in via subordinata l'importo dovrebbe essere determinato sulla base dei valori medi per la Provincia dei terreni agricoli seminativi irrigui, pari ad euro 26.400, e così in totale euro 27.667,20 per la superficie espropriata (mq. 10.480). Inoltre sarebbe irrilevante la circostanza che al momento dell'occupazione il terreno fosse a riposo, circostanza ricorrente nei terreni seminativi che vengono messi a riposo a rotazione proprio per consentire la rigenerazione del terreno. Alla modificata valutazione dell'indennità di esproprio conseguirebbe anche l’adeguamento degli indennizzi conseguenti e cioè l'importo del 10% determinato sul danno liquidato per l'indennizzo non patrimoniale (art. 42 bis comma 1) e l'indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo, determinato nella misura del 5% annuo dell'ammontare del danno liquidato (art. 42 bis, comma 3, ultimo periodo). Infine sull'importo sopra quantificato sulla base dei criteri predetti e sugli importi da determinare per gli indennizzi accessori per il danno non patrimoniale e per l'occupazione senza titolo, chiede il riconoscimento degli interessi legali integrali fino alla data dell'aprile dell'anno 2009, data di erogazione dell’importo di euro 13.698,91 alla ricorrente, accettato a titolo di acconto, e gli interessi sull'importo residuo per il periodo successivo fino alla data dell'integrale pagamento.
L’Amministrazione provinciale si è costituita in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso e alla pretesa risarcitoria, ritenendo adeguato il risarcimento indennitario già liquidato, composto legalmente secondo i criteri di cui all’art. 43, comma 4, lett.a) del Testo unico. Parte ricorrente ha depositato un prospetto recante il conteggio degli importi dovuti dalla Provincia, articolato in una ipotesi principale e in ipotesi subordinata.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2015 la causa, alla presenza del difensore della ricorrente avv. Costa, è stata introitata per la decisione e con ordinanza collegiale n. 149 del 2016 il Collegio ha disposto nei confronti della Provincia di Rieti l’acquisizione di una dettagliata e documentata relazione relativa alla vicenda con riferimento anche ai criteri seguiti per determinare l’indennità dovuta all’interessata.
La Provincia di Rieti si è costituita in giudizio e ha depositato documentazione in ottemperanza alla predetta ordinanza collegiale n. 149 del 2016, con la precisazione che il provvedimento di acquisizione da parte dell’Amministrazione del 30.7.2007 avrebbe prodotto la cessazione dell’illecito permanente con tutte le conseguenze e che i terreni della ricorrente risultavano comunque non coltivati, ciò ai fini dell’applicazione del valore.
Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 24 maggio 2016 e la decisione è stata riservata. Sciolta la riserva definitivamente nella successiva Camera di consiglio riconvocata del 13 dicembre 2016, la causa è stata, quindi, decisa.
2. La complessa vicenda contenziosa - attivata dalla ricorrente nel 2007 per ottenere dalla Provincia di Rieti il risarcimento dei danni causati a seguito del Decreto n. 3 del 30 luglio 2007 che aveva disposto l’acquisizione al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 43 del testo unico sugli espropri approvato con il d.P.R. n. 327 del 2001, dell’area di proprietà della medesima ricorrente sita nel comune di Stimigliano, occupata in via d’urgenza con decreto nel 1998, per l’ammodernamento di una strada provinciale – si è articolata, come descritto in premessa, in un complesso giudizio, proseguito in appello e all’odierno esame in riassunzione.
2.1. Rileva il Collegio che nel corso dell’iter giudiziario la normativa in materia si è modificata, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del predetto art. 43 del testo unico (con sentenza della Corte Costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293), assunto a presupposto per l’adozione del provvedimento originariamente impugnato dalla ricorrente (Decreto n. 3 del 2007 di acquisizione), con conseguente cessazione della sua efficacia erga omnes e inapplicabilità quindi ai rapporti giuridici per essi risultante rilevante (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2012, n. 2553).
Come osservato dal Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 4318 del 2013, pronunciata nel corso del giudizio, l’anzidetta “disciplina legislativa non solo non risulta ad oggi vigente, ma la stessa non può comunque essere più assunta a presupposto per normare, anche con riferimento all’epoca pregressa, i rapporti tra le parti” e la domanda originaria proposta dalla ricorrente “non atteneva ad una contestazione circa un credito indennitario spettante in rispondenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario discendente da un provvedimento ablativo, ma ad un illecito permanente che dava - per l’appunto - diritto al risarcimento del danno”.
Va evidenziato, quindi, che l’assetto normativo è radicalmente mutato, a seguito della citata sentenza n. 293 del 2010 della Corte Costituzionale, recante la rimozione dall’ordinamento dell’art. 43 del testo unico, nonché dopo l’entrata in vigore dell’art. 42 bis del medesimo testo unico, disposto per effetto dell’art. 34, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con mod. nella l. 15 luglio 2011, n. 111, nell’ipotesi di utilizzo di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità: la pubblica amministrazione ha in ogni caso l’obbligo di far venir meno l’occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, dovendo scegliere a tal fine – alternativamente - tra l’emanazione di un provvedimento adottato in base alla disciplina ivi contenuta e – per l’appunto – sanante la situazione di illegittimità determinatasi, ovvero l’immediata restituzione del bene la cui occupazione si sia protratta contra ius previo ripristino dell’area e il pagamento dei danni da illegittima occupazione, senza che l’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica precluda l’una o l’altra via.
In particolare l’art. 42-bis dispone al comma 1 che “valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”, con l’espressa precisazione che l’idoneo “atto di acquisizione” del bene “può essere emanato anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio” (cfr. comma 2).
2.2. Nella ricostruzione dei fatti occorre rilevare che la predetta ordinanza collegiale del Cons. Stato,. n. 4318 del 2013, pronunciata nel corso del giudizio, ha disposto nei confronti dell’Amministrazione provinciale di far conoscere la eventuale determinazione medio tempore riaffermata di apprendere l’immobile di proprietà della ricorrente mediante l’adozione di un nuovo provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bisdel testo unico, a seguito della sopravvenuta caducazione di quello a suo tempo emanato ai sensi dell’art. 43 del medesimo testo unico, in dipendenza della pronuncia di incostituzionalità della relativa disciplina.
Va dato atto che l’Amministrazione provinciale non si è determinata con nuovo provvedimento acquisitivo e che la stessa ha rilevato nella relazione 2.10.2013 che il provvedimento acquisitivo ex art. 43 testo unico non è stato impugnato dalla ricorrente con riferimento agli effetti acquisitivi, con la conseguente definitività di tale pretesa, ritenendo applicabile l’art. 42 bis del testo unico limitatamente alla determinazione dell’indennità risarcitoria secondo il criterio del valore venale del terreno, dell’indennizzo patrimoniale e indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo. Con la Determinazione n. 224 del 22.10.2013 la Provincia ha determinato – dando atto della definitività degli effetti acquisitivi del decreto 3/2007 per mancata impugnazione e in quanto successivo alla sentenza della Corte costituzionale – in ottemperanza alla ordinanza del Consiglio di Stato, l’indennità risarcitoria in favore della ricorrente, ricalcolata secondo i criteri di cui all’art. 42 bis del testo unico, per un ammontare complessivo di euro 19.730,93 (con svincolo della somma di euro 13.698,91, depositata in Tesoreria provinciale con determina n. 107 del 10.3.2009 e impegno dell’ulteriore somma restante da corrispondere).
Al riguardo, rileva il Collegio che parte ricorrente in realtà ha gravato il provvedimento acquisitivo limitatamente alla parte relativa all’indennità risarcitoria (pari ad euro 13.698,91) ritenuta inadeguata: quindi, e prima della sentenza della Corte cost. n. 293 del 2010, l’atto è divenuto in parte qua inoppugnabile, risultando inciso dalla sentenza di questa sez. n. 8051 del 2009, non con riferimento al procedimento acquisitivo a alla derivante perdita della proprietà, ma con riferimento alla quantificazione dell’ammontare dell’indennità da liquidare, tra l’altro con dichiarazione del difetto di giurisdizione del G.A. su tale contestazione. La sentenza del Cons. Stato, sez. IV, n.1114 del 2015 ha riformato la predetta sentenza n. 8051 del 2009, con rinvio della causa a questo Giudice, ritenendo sussistente nella presente controversia la giurisdizione del G.A, trattandosi di indennità – comunque correlata ad un fatto illecito - che indipendentemente dal nomen ha natura risarcitoria e non indennitaria, che esula dalla previsione dell’art. 133, comma 1, lett. g), cpa (su cui sarebbe competente il G.O).
Ne discende da ciò che la norma di riferimento applicabile ai fini della determinazione dell’indennizzo in questione è l’art.42 bis del testo unico da corrispondere “ per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale” (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 13 dicembre 2016, n. 5227).
2.3. A tale riguardo occorre adottare i seguenti criteri ivi stabiliti:
- con riferimento alla prima voce - l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale – l’art. 42 bis, comma 3 stabilisce che lo stesso “e' determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7.”
Nella specie, il terreno in questione distinto al Catasto terreni alla partita 825, Foglio 9, part.98, mq 10170, risulta classificato agricolo seminativo (allo stato non coltivato), come indicato nel verbale di immissione in possesso (in data 29.4.1998); riguardo la classificazione del terreno “seminativo irriguo”, come sostenuto da parte ricorrente, va rilevato che tale qualificazione “irriguo” non risulta documentata e comprovata da idonei elementi da parte della ricorrente, tenuto conto che la stessa relazione di perizia estimativa redatta in data 9.11.2007 dal professionista incaricato dalla ricorrente indica il terreno in questione “seminativo” (e non seminativo irriguo), senza alcuna descrizione di specifiche coltivazioni in atto (“ma vocato per qualsiasi coltura”) e che la relazione del Direttore dei lavori in data 21.3.2003, in atti, riferisce che per due terreni del foglio 9 – part.lle n. 91 e 92 – (diversi da quello della ricorrente, part.lla 98) è riconosciuta la categoria seminativo irriguo come documentato nel verbale di consistenza. Inoltre va rilevato che l’area classificata agricola seminativo (non edificabile), in assenza di idonea e adeguata prova della momentanea messa a riposo della stessa riguardo la specifica tipologia di effettiva coltivazione tale da consentire di considerare altra valutazione del terreno.
Pertanto alla luce di quanto sopra, e aderendo sia pure con limiti alla ipotesi di conteggio prospettata da parte ricorrente, ai fini della determinazione dell’indennità (per il pregiudizio patrimoniale) occorre tener conto dei seguenti criteri:
- trattandosi di terreno (area agricola e non edificabile) non trova applicazione il criterio di determinazione di cui all’art. 40, comma 2 del testo unico (indennità commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, determinato dalla Commissione competente ex art. 41), per la dichiarata illegittimità costituzionale da parte della Corte. Cost. con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 181 ( e n. 187 del 2014), che ha considerato astratto tale criterio ed elusivo del ragionevole legame con il valore di mercato del bene, come prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente con il serio ristoro richiesto dalla giurisprudenza costituzionale; pertanto è “costituzionalmente necessario che la determinazione dell’indennità di stima avvenga avendo riguardo alle caratteristiche essenziali del bene ablato”, ossia al valore venale del bene in comune commercio con riferimento alle caratteristiche effettive del terreno e in relazione al periodo di riferimento, nella specie 2007, anno di emissione del decreto di acquisizione ex art. 43 t.u. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2014, n. 306; idem, 23 settembre 2016, n. 3929; idem, 13 dicembre 2016 n. 5227);
- per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio su tale valore venale del bene, da determinare come sopra, l’interesse del 5 per cento annuo per ogni anno di occupazione (art. 42 bis, comma 3 testo unico), non risultando dagli atti del procedimento la prova di diversa entità del danno. Al riguardo il periodo di occupazione senza titolo da individuare è quello dal 29 aprile 1998 al 30 luglio 2007, atteso che con Del. Giunta Provinciale n. 126 del 17.3.1998 esecutiva è stata autorizzata l’occupazione di urgenza per un periodo massimo di 5 anni dall’immissione in possesso (avvenuta il 29 aprile 1998) e con Del. di Giunta n. 72 del 19.4.2001 esecutiva è stata prorogata di 24 mesi l’occupazione di urgenza. In esecuzione di tali Deliberazioni, l’Amministrazione provinciale si è immessa nel possesso delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori in data 29.4.1998 e in data 14.6.2001.Infine con Decreto della Provincia di Rieti n. 3 del 30 luglio 2007 è stata disposta l’acquisizione dell’area al patrimonio indisponibile (previa corresponsione in via provvisoria della indennità risarcitoria (con Decreto 11.4.2003);
- con riferimento alla seconda voce - l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale – occorre tener conto del disposto dell’art. 42 bis, comma 1 testo unico che stabilisce la liquidazione dello stesso forfetariamente nella misura del 10 per cento del valore venale del bene (norma ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte Cost. con sent. 30 aprile 2015, n. 71 e di recente con ord. 6 maggio 2016, n.100);
- la prevista corresponsione dell’indennizzo, determinato in misura corrispondente al valore venale del bene e con riferimento al momento del trasferimento della proprietà di esso, attualizzato del 5 per cento per ogni anno di occupazione, fa sì che non vengono in considerazione somme che necessitano di una rivalutazione. Sul totale di tali somme, a far data dalla proposizione del ricorso e fino all'effettivo soddisfo, andranno computati gli interessi al tasso legale ma non la rivalutazione monetaria, in difetto di prova di aver subito un danno superiore rispetto all'importo corrispondente al saggio degli interessi legali (cfr. Tar Sicilia, Catania, sez. II 15 gennaio 2014, n. 18). A tali somme come sopra determinate devono essere scomputati gli importi già corrisposti in via provvisoria alla ricorrente.
Per tali premesse, il ricorso va accolto solo nei limiti indicati e cioè unicamente alla conseguenze che derivano dalla avvenuta determinazione dell’indennizzo da parte della Provincia, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti adottati dalla medesima.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Sussistono comunque - in ragione della reciproca soccombenza - giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e per l’effetto ordina all’amministrazione soccombente di liquidare alla parte ricorrente l’indennizzo risultante dall’applicazione dei parametri specificati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 24 maggio, 11 ottobre e 13 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore
Maria Laura Maddalena, Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti Pietro Morabito
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

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