Occupazione illegittima: calcolo danno
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), sentenza n.591 del 8 aprile 2021, sulle occupazioni illegittime
MASSIMA
L’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica non fa venir meno l’obbligo della P.A di restituire al privato il bene illegittimamente appreso, dovendosi ritenere superata l’interpretazione che riconnetteva alla costruzione dell’opera pubblica effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato operata in relazione al diritto comune europeo.
I meri solleciti alla conclusione del procedimento espropriativo, non integrano i requisiti della messa in mora del debitore e, dunque, sono inidonei ad interrompere la prescrizione.
La domanda di risarcimento da perdita del valore venale del bene, ancorché formulata in via subordinata è inammissibile. Difatti, il privato, il cui bene sia stato illegittimamente occupato dall'Amministrazione, ne rimane in ogni caso proprietario (non potendosi attribuire efficacia abdicativa della proprietà neppure all'eventuale domanda risarcitoria per equivalente), sicché il risarcimento del danno subito dovrà coprire non già il valore venale del bene, bensì, come anzidetto, il solo valore d'uso del bene medesimo, dal momento della sua illegittima occupazione fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ovvero fino al momento in cui l'Amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell'area, o con il consenso della controparte mediante contratto, ovvero mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42 bis, d.p.r. .327/01 (in termini, T.a.r. Roma, sez. III, 06/04/2020, n.3803).
La richiesta risarcitoria dell’affittuario coltivatore di un’area va provata secondo i normali canoni.
SENTENZA
N. 00591/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01487/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1487 del 2016, proposto da Immobiliare Federica S.r.l. (già Saba-Industria Laterizi S.r.l., già A.P.I. - Agricola Pugliese Immobiliare S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, e dalla sig.ra M. L. C., entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Natale Clemente e Federica Fantini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Natale Clemente in Bari, via Dante Alighieri n. 193;
contro
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l’accertamento e la condanna
di ANAS s.p.a.: A) alla restituzione del terreno espropriato, previa riduzione in pristino dei luoghi, per mancata emissione nei termini del decreta d'esproprio; B) al risarcimento dei danni per indisponibilità del bene dal momento in cui è scaduta l'occupazione legittima sino all'effettiva restituzione; C) per la condanna altresì della convenuta sia in caso di restituzione che in caso di risarcimento del danno per equivalente al risarcimento dei danni cagionati alle cose ed impianti preesistenti, nonchè alla parte residua del fondo pari ad euro 15.000,00 oltre interessi legali ovvero in quella somma maggiore o minore determinata dal Tribunale ovvero condannare la medesima ad eseguire - a propria cura e spese - le opere necessarie per il ripristino di un regolare utilizzo ed accesso al fondo residuo; D) per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'affittuario dei suoli illegittimamente occupati e quantificati in euro 61.738,89, per perdita dei contributi da integrazione comunitaria calcolati dal 01.01.89 sino al 2016, oltre alla perdita delle integrazioni per gli anni successivi, rivalutazione ed interessi; in subordine per la condanna: al risarcimento del danno per equivalente pari al valore venale del bene espropriato indicato in euro 725.882,01 ovvero in quella somma maggiore o minore che questo Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione - monetaria dal 07/2/91 sino all'effettivo soddisfo;
-al risarcimento del danno per indisponibilità del bene dal momento in cui è scaduta l'occupazione legittima sino all'effettiva acquisizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anas S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020, tenutasi da remoto, la dott.ssa Rosaria Palma;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Le ricorrenti, Immobiliare Federica S.r.l. e sig.ra M. L. C., agiscono rispettivamente nella qualità di proprietaria e di affittuaria di un terreno posto nel Comune di Lucera, individuato in catasto ai fogli 82 e 84 , p.lle 259 (ex 89), 261 (ex 90), 263 (ex 91), 265 (ex 92), 257 (ex 13), 271(ex 116), 273 (ex 117), 267 (ex 106), 277 (ex 138).
In particolare, la Immobiliare Federica S.r.l., che succede a Saba-Industria Laterizi S.r.l. (già A.P.I.-Agricola Pugliese Immobiliare S.r.l.), giusta atti di fusione e di incorporazione depositati, assume di essere tutt’ora spossessata sine tutulo dei predetti suoli.
2. Deducono che con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1211/C.592PSD del 29.3.88 veniva approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto relativo ai lavori di costruzione di uno svincolo a livelli sfalsati al Km 320 +100 della S.S 17 Tronco Motta- Montecorvino – Lucera, mentre, con decreto n. 8238 /AES/1^ del 21.12.88 il Prefetto della Provincia di Foggia autorizzava l’ANAS spa ad occupare d’urgenza per la durata di due anni i predetti suoli.
3. Significano che i lavori sono stati realizzati, ma che la predetta procedura espropriativa non è mai stata regolarizzata nei termini di legge con il decreto di esproprio, che, invece avrebbe dovuto essere adottato entro il 07.02.91, data di scadenza del provvedimento di occupazione legittima.
4. Soggiunge parte ricorrente che con missive del 16.1.1997, del 18.6.1997, del 5.8.1997 e del 25.11.1997 la proprietà ed il suo consulente sollecitavano l’Ente intimato alla conclusione del procedimento ed alla liquidazione dell’indennità di esproprio, e che con raccomandata A.R del 11.11.1998 il predetto Ente comunicava l’ammontare dell’indennità, senza fare alcun riferimento al diritto all’indennità aggiuntiva spettante all’affittuaria ex art. 17 L. n. 865/1971.
5. Precisa, infine, che in data 11.12.1998 veniva introdotto giudizio di opposizione alla stima presso la Corte di appello di Bari che si concludeva con sentenza n. 551 del 7.2.2006 (confermata in appello) a mezzo della quale era riconosciuta l’indennità da occupazione legittima.
6. Di poi, veniva adito il T.a.r. Bari (ricorso rg. n. 530/2009) ai fini dell’accertamento dell’illegittimità della procedura espropriativa e per la condanna dell’Amministrazione intimata alla restituzione dei suoli illegittimamente occupati previa rimessione in pristino e comunque per il risarcimento dei danni come dedotti in ricorso.
Il predetto giudizio innanzi al T.a.r., tuttavia, veniva dichiarato perento con decreto n. 180/2015 del 16.4.2015.
7. Con il ricorso in trattazione notificato in data 6.12.2016, e depositato il successivo 21.12.2016, la Immobiliare Federica S.r.l. e la sig.ra C. M. L. nelle qualità predette ripropongono nuovamente domanda di accertamento dell’illegittimità della procedura espropriativa per mancata conclusione della stessa nei termini di legge. Ciò ai fini della condanna di ANAS spa alla restituzione dei terreni illegittimamente occupati, previa rimessione in pristino degli stessi, nonché, in subordine, per il risarcimento dei danni patiti per la perdita della proprietà (stimati in euro 725.882,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 7.2.1991 fino all’effettivo soddisfo e di quelli conseguenti al mancato godimento del bene da quantificarsi eventualmente anche in base ai parametri previsti dall’articolo 42 bis d.p.r. 327 del 2001); e, infine, per la condanna dell’Ente intimato al risarcimento dei danni ulteriori agli impianti preesistenti ed alla parte residua del fondo pari ad euro 15.000,00 oltre interessi legali.
L’atto introduttivo del presente giudizio contiene altresì domanda di condanna di ANAS spa al pagamento, in favore della affittuaria, del risarcimento del danno conseguente alla mancata percezione dell’indennità prevista dall’art. 17 della L. 865/1971 (applicabile ratione temporis), quantificati in euro 61.738,89, e dei danni conseguenti alla perdita dei contributi ed integrazione comunitarie calcolati dal 1.1.1989 fino al 2016, oltre rivalutazione ed interessi.
8. In prossimità della trattazione del merito i ricorrenti hanno documentato l’avvio, da parte dell’ANAS s.p.a., del procedimento ex art. 42 bis del DPR 327/01: con memorie ex art. 73 cod. proc. amm., previa nuova quantificazione della domanda risarcitoria, hanno, quindi, invitato l’ANAS s.p.a. ad esprimere in giudizio la volontà di pervenire alla definizione del relativo procedimento.
9. Con memoria di replica l’Azienda intimata ha confermato l’intenzione di addivenire alla conclusione del procedimento di acquisizione sanante, contestando le pretese risarcitorie che sarebbero a suo dire, prescritte.
10. Con note di udienza del 6.11.2020 parte ricorrente ha chiesto lo stralcio delle predette memorie di replica della controparte, che si assumono tardive, eccependo comunque l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione ivi formulata.
11. All’udienza pubblica del 18.11.2020, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Va immediatamente rilevato che ai sensi dell'art. 133, lett. g) cod. proc. amm. la controversia appartiene alla giurisdizione del G.A., in quanto la contestata occupazione dell'immobile costituisce comportamento certamente riconducibile all'esercizio di un potere pubblico (cfr. dichiarazione di pubblica utilità e provvedimento di occupazione d’urgenza) e che non è contestata dall’Ente resistente la legittimazione della società Immobiliare Federica.
13. Va, altresì, osservato che la perenzione del precedente giudizio n.r.g. 530/2009 non osta all’ammissibilità delle domande di restituzione e di risarcimento da illegittima occupazione riproposte nel presente giudizio. La controversia, invero, non afferisce alla tutela di interessi legittimi incisi da provvedimenti consolidatisi per effetto della perenzione, quanto piuttosto alla tutela del diritto di proprietà (per sua natura imprescrittibile) che si assume leso dall’occupazione illegittima dei suoli stante la mancata conclusione del procedimento di esproprio.
14. Ancora, in via preliminare, il Collegio ritiene che non sussistono i presupposti per disporsi lo stralcio della memoria di replica depositata dall’ANAS. Le repliche della resistente, infatti, sono state provocate dalla necessità di dedurre alla memoria conclusionale con la quale i ricorrenti non solo hanno notiziato il Collegio che in epoca successiva all’introduzione del giudizio l’ANAS spa aveva avviato (ma non concluso) il procedimento ex art. 42 bis d.p.r. 327/01 - quantificando anche la relativa indennità- ma ha sollecitato la stessa Anas spa a chiarire l’effettiva volontà di addivenire alla conclusione del procedimento di acquisizione sanante.
Le contestate difese dell’Ente intimato (che ha confermato l’intenzione di adottare il provvedimento di acquisizione sanante) presuppongono, quindi, e sono costituite, in funzione di contrasto delle difese svolte complessivamente nella memoria conclusionale avversaria.
In merito, in particolare, alla prescrizione eccepita dalla difesa erariale, va osservato da un lato, che la stessa, nell’ambito del processo amministrativo, non soggiace alle preclusioni proprie del processo civile, dall’altro, che parte ricorrente si è comunque avvalsa della facoltà di dimettere brevi note d'udienza ex art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70), applicabile alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, ex art. 25, comma 1, del D.L 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificato dall'art. 1, comma 17, del D.L 31 dicembre 2020, n. 183). In tale sede, tuttavia, gli odierni istanti non hanno chiesto un differimento della causa al fine di depositare documentazione e/o controdedurre in merito all’esistenza di fatti interruttivi della prescrizione ulteriori rispetto a quelli già dedotti, come si dirà nel prosieguo, in giudizio.
Per tali complessivi motivi il contraddittorio deve considerarsi integro.
15. Posto quanto sopra è fondata la domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione e la conseguente condanna di ANAS spa alla restituzione dei suoli in proprietà della società ricorrente, essendo rimasto incontestato tra le parti il mancato perfezionamento della procedura ablatoria (mercè l'adozione del provvedimento finale di esproprio) nonostante la scadenza del termine di efficacia del provvedimento di occupazione d'urgenza.
E’ peraltro incontestato in giudizio che al momento del passaggio in decisione del ricorso non era intervenuta né la cessione volontaria delle aree oggetto di causa né, come anzi detto, il provvedimento di acquisizione sanante delle stesse, con il conseguente perdurare dell'occupazione illegittima.
Va, pertanto dichiarata l'illegittimità dell'occupazione dei suoli oggetto di causa, a partire dalla scadenza del termine di efficacia del decreto di occupazione e fino all'attualità, con condanna dell'ANAS spa alla restituzione agli aventi diritto dei beni ad oggi detenuti sine titulo. Invero l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica non fa venir meno l’obbligo della P.A di restituire al privato il bene illegittimamente appreso, dovendosi ritenere superata l’interpretazione che riconnetteva alla costruzione dell’opera pubblica effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato operata in relazione al diritto comune europeo (in termini, Tar Napoli, Sez. V, 10.4.2020, n.1372).
16. In alternativa, tenuto conto dell’attuale definitiva trasformazione dei suoli oggetto di causa e della volontà espressa nel corso del giudizio dalla resistente, resta salvo il potere discrezionale di ANAS spa di ripristinare la legalità ex art. 42 - bis del D.P.R. n. 327 del 2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, mediante l'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, secondo i parametri di legge, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e/o dalla notificazione, se anteriore, della presente decisione.
17. Ciò posto, è solo parzialmente fondata l’eccezione, formulata dalla difesa erariale, di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni (da mancato godimento del bene) decorrente dalla singola annualità (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 07/10/2020, n.21581).
17.1. Dai documenti di causa, infatti, emergono i seguenti atti interruttivi debitamente indicati da parte ricorrente:
a) comunicazione del 10.7.97 con cui ANAS spa, in riscontro alla nota del 18 giugno 1997, significava di aver chiesto alla Commissione Provinciale per Espropriazioni di Foggia la determinazione dell’indennità di espropriazione. La comunicazione predetta, infatti, riconoscendo in capo agli originari aventi diritto il diritto di proprietà sui suoli oggetto di causa è idonea ad interrompere la prescrizione dell’azione risarcitoria promossa dall’attuale proprietaria dei suoli;
b) notifica del ricorso n.r.g. 530/09 innanzi al T.a.r. Bari (che ha interrotto la prescrizione fino all’emissione del relativo decreto di perenzione in data 16.4.2015).
c) riproposizione della domanda risarcitoria con la notifica dell’odierno ricorso (in data 6.12.2016).
17.2. Pertanto, il risarcimento del danno, nei confronti della proprietaria dei suoli, tenuto conto che l’inizio dell’occupazione legittima risale al 7.2.1991, può essere riconosciuto solo a decorrere dal quinquennio anteriore alla data del primo atto interruttivo, coincidente, nel caso in esame, con la comunicazione dell’ente espropriante del 10.7.1997, giacché le note indirizzate da parte ricorrente all’ANAS (risalenti comunque al 1997), quali meri solleciti alla conclusione del procedimento espropriativo, non integrano i requisiti della messa in mora del debitore e, dunque, sono inidonei ad interrompere la prescrizione.
18. Sotto altro aspetto, la perenzione del primo ricorso innanzi al Tar ha contribuito ad aggravare il danno ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., in quanto la mancata coltivazione del predetto giudizio, integrando una omissione di una condotta processualmente diligente – nei sensi indicati dall’Ad. Plen. 3/11- ha procrastinato – di fatto – la definizione della vicenda contenziosa in esame, con i conseguenti effetti, come si dirà nel prosieguo, in ordine alla riduzione proporzionale del danno ristorabile.
19. Quanto, invece, alla destinazione dell’area, il Collegio è dell’avviso che siano vincolanti le statuizioni contenute nella sentenza, resa tra le parti, n. 138/2006 della Corte di Appello di Bari, che sconfessa la diversa prospettazione dell’odierna parte ricorrente, con riferimento, in particolare, alle valutazioni in merito alla c.d. fascia di rispetto.
20. Sussistono, pertanto, quanto alla domanda risarcitoria per indebita occupazione dei suoli, i presupposti per pronunciare sentenza di condanna ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. proc. amm, stabilendo i seguenti criteri generali:
a) l'Amministrazione soccombente dovrà proporre alla proprietaria dei suoli, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, il pagamento delle somme dovute per il periodo effettivamente ristorabile di occupazione illegittima, determinato nei sensi e nei limiti in precedenza indicati;
b) la suindicata voce di danno può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 c.c. e 1226 c.c., nell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, fino alla data dell’udienza di discussione del 18.11.2020 del presente giudizio, in linea col parametro fatto proprio dal legislatore con l’art. 42-bis, comma 3, D.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1.10.2019, n. 4687);
c) quanto alla determinazione del valore venale dei beni, da valutarsi unicamente per definire il parametro per la determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione (pari al 5% annuo), l'Ente intimato dovrà, tenuto conto della destinazione urbanistica dell'area come individuata dalla sentenza della Corte di appello di Bari n.138/2006 efficace inter partes:
- utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili), quanto all'accertamento del valore di mercato;
- devalutare e rivalutare annualmente i valori medi a mq indicati per il terreno interessato, secondo gli indici dell'andamento dei prezzi del mercato immobiliare pubblicati nei siti internet delle maggiori e più accreditate società di studi e di osservatori del mercato immobiliare;
- su tali ultimi valori, andranno, come detto, computati, a titolo di risarcimento del danno dovuto, gli interessi nella misura del 5% per ogni anno di occupazione illegittima fino alla data dell'udienza fissata per la discussione della causa in oggetto;
- le somme così determinate a titolo risarcitorio devono, infine, essere ridotte, in via forfettaria, del 10%, avendo questo Tribunale riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato in relazione all’aggravamento del danno per effetto della mancata coltivazione del primo giudizio innanzi al Tar n. 530/09.
21. Ciò chiarito, l’ANAS s.p.a., onde evitare il maturarsi di un ulteriore danno risarcibile in favore dell’attuale proprietaria, dovrà provvedere alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, mediante restituzione dei beni, previa integrale riduzione in pristino ovvero riattivando il procedimento ex art. 42 bis d.p.r. 327/01 nei sensi sopra precisati.
22. Non può accogliersi, invece, in quanto generica, la domanda di risarcimento del maggiore danno alle cose ed agli impianti ed alla parte residua del fondo.
In particolare, è infondata la domanda di risarcimento del danno per la realizzazione di un accesso più comodo ai terreni non occupati in quanto l’accesso ai suoli, come ammesso da parte ricorrente, era comunque assicurato.
23. La domanda di risarcimento da perdita del valore venale del bene, ancorché formulata in via subordinata è inammissibile, come, peraltro, eccepito dalla difesa erariale. Difatti, il privato, il cui bene sia stato illegittimamente occupato dall'Amministrazione, ne rimane in ogni caso proprietario (non potendosi attribuire efficacia abdicativa della proprietà neppure all'eventuale domanda risarcitoria per equivalente), sicché il risarcimento del danno subito dovrà coprire non già il valore venale del bene, bensì, come anzidetto, il solo valore d'uso del bene medesimo, dal momento della sua illegittima occupazione fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ovvero fino al momento in cui l'Amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell'area, o con il consenso della controparte mediante contratto, ovvero mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42 bis, d.p.r. .327/01 (in termini, T.a.r. Roma, sez. III, 06/04/2020, n.3803).
24. Si può a questo punto procedere all’esame delle domande di risarcimento formulate dalla sig.ra C. M. L. nella dedotta qualità di affittuaria dei suoli oggetto di causa.
25. In primis, va osservato che la domanda di indennità ex art. 17 L. n. 865 del 1971, stante il mancato perfezionamento della procedura espropriativa, deve intendersi quale domanda concernente il mancato godimento del fondo, e costituisce, pertanto, domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Tale domanda è infondata, potendosi quindi prescindere dall’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale.
In relazione ai danni dedotti, invero, non risulta soddisfatto il relativo onere probatorio (con la conseguente inammissibilità della richiesta c.t.u.) dal momento che la pretesa risarcitoria in esame si fonda unicamente sulle generiche deduzioni contenute nel ricorso introduttivo e nella stessa consulenza di parte allegata in atti, che si limitano ad asserire che la sig.ra C.sarebbe stata costretta ad abbandonare – senza neppure precisare quando- i suoli oggetto della procedura espropriativa.
Peraltro, i tre contratti di fitto (depositati in giudizio) hanno ad oggetto particelle diverse da quelle oggetto del procedimento espropriativo come indicate nell’atto introduttivo del presente giudizio, e, pertanto, non sono idonei a dimostrare l’esistenza di una relazione qualificata della sig.ra C.con il bene illegittimamente occupato dalla P.A.
26.Analogamente, è infondata la domanda di risarcimento del danno per mancata percezione degli aiuti comunitari, rispetto alla quale non è provata in giudizio la sussistenza di un diritto all’erogazione degli stessi, o, quanto meno, l’esistenza di una effettiva probabilità della erogazione con riferimento alla disciplina specifica delle predette contribuzioni pubbliche.
27. In conclusione, va disposta, in accoglimento della relativa domanda, la restituzione dei suoli oggetto di causa in favore della Immobiliare Federica srl, previa riduzione in pristino stato dei beni illegittimamente occupati nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e/o dalla notificazione, se anteriore della presente sentenza, condannando l’ANAS spa, ai sensi dell’art. 34 comma 4 cod. proc. amm, a risarcire, in favore della stessa, il danno patrimoniale da occupazione illegittima calcolato nei termini e nei limiti sopra specificati, fatta salva, in ogni caso, l’adozione, nel predetto termine di 90 giorni, dei provvedimenti di cui all’art. 42 bis d.p.r. 327/01.
Va, invece, dichiara inammissibile la domanda di risarcimento da perdita del valore venale del bene e respinta la domanda di risarcimento dei danni ulteriori formulata dalla predetta società.
Sono, infine, infondate, le domande risarcitorie proposte dalla sig.ra C.M. L..
28. L’esito complessivo della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- accerta l'illegittimità dell'occupazione dei suoli di proprietà della Immobiliare Federica srl dalla scadenza del termine di efficacia del decreto di occupazione fino all'attualità;
-condanna Anas spa alla restituzione, in favore della Immobiliare Federica s.r.l., dei suoli detenuti sine titulo, previa rimessione in pristino, nel termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente decisione;
-condanna Anas spa per il periodo di occupazione illegittima, come sopra delimitato, al risarcimento in favore della Immobiliare Federica srl del danno ingiusto, da quantificarsi ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. proc. amm., secondo i criteri indicati in motivazione;
- fa espressamente salva la facoltà di Anas spa di adottare il provvedimento di acquisizione sanante di cui all'art. 42 -bis del T.U. 327/2001 nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e/o, se anteriore, dalla notifica della presente decisione;
-respinge la domanda risarcitoria formulata dalla Immobiliare Federica s.r.l. dei danni ulteriori;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento da perdita del valore venale del bene;
- respinge le domande risarcitorie proposte dalla sig.ra C.M. L..
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Rosaria Palma, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Rosaria Palma
Orazio Ciliberti
IL SEGRETARIO