Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

Occupazione illegittima e Corte dei Conti

Privato
Giovedì, 23 Maggio, 2024 - 09:00

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Quinta), sentenza n. 2146 del 2 aprile 2024, sulla esecuzione di sentenza che dispone restituzione o art. 42 bis TUE e sul sindacato della Corte Conti

MASSIMA

La fattispecie dell’illegittima occupazione di fondo di proprietà privata su cui sia stata realizzata un’opera pubblica è sottoposta ad una specifica disciplina secondo cui l’adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto si può avere (fermo restando il diritto al risarcimento del danno per il periodo di occupazione sine titulo) o con la restituzione dell’area o con l’emanazione di un provvedimento di acquisizione e la corresponsione a favore del proprietario di un indennizzo per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti, secondo quanto disposto dall’art 42-bis del T.U espropri.

Anche l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo le predette amministrazioni porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento (ex plurimis, T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 26 gennaio 2016, n. 108).

Nel ripristinare la legalità per effetto della pronuncia del giudice, l’Amministrazione conserva la titolarità del potere di scelta – “valutati gli interessi in conflitto” – tra la restituzione del bene e l’acquisizione dello stesso ai sensi dell’art. 42-bis, TUE, fermo restando che una scelta manifestamente irrazionale di non emanare il provvedimento di acquisizione, comportando l’obbligo di demolire le opere realizzate con denaro della collettività, implicherebbe la conseguente responsabilità devoluta alla cognizione della Corte dei Conti (cfr., in termini, TAR Lazio – ROMA, Sez. II, 12 giugno 2018, n. 6548).

Analoga responsabilità conseguirebbe in caso di omessa ottemperanza, che avrebbe l’effetto di ritardare indebitamente gli esborsi comunque dovuti e accertati, con conseguenti ulteriori danni erariali.

SENTENZA

N. 02146/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05861/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5861 del 2023, proposto da
OMISSIS rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Maria Caianiello, Giuseppe Tais, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di OMISSIS, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Andreottola in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;

per l'ottemperanza alla sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sez. V, n. 2089 del 3.4.2023, notificata in data 4.4.2023 passata in giudicato a far data dal 5.5.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso all’esame, gli odierni ricorrenti hanno agito per conseguire l’integrale ottemperanza alla sentenza T.A.R Campania, Sezione V, n. 2089 del 3.4.2023, notificata in data 4.4.2023 passata in giudicato a far data dal 5.5.2023 in quanto non impugnata, con cui questo Tribunale Amministrativo, in accoglimento del ricorso proposto ed accertata l’illegittimità della denunciata occupazione, ha così statuito: “a) dichiara l’obbligo per il Comune di …. di valutare se acquisire o meno i suoli in questione ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, nell’esercizio della propria discrezionalità - fatto salvo l’eventuale acquisto iure privatorum, prospettandosi, in caso di motivata decisione di non acquisizione, l’obbligo di restituzione ai titolari, previa rimessione in pristino a spese dell’amministrazione; b) accerta il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno causato dall’illegittima detenzione da parte del Comune del fondo di sua proprietà, non legittimamente espropriato, né altrimenti acquisito al patrimonio dell’ente, per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’occupazione illegittima e la regolarizzazione dell’acquisto della proprietà da parte del Comune secondo le modalità sopra descritte; c) condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato”.

Censurando, dunque, l’inerzia dell’Amministrazioni soccombente che non ha provveduto a dare seguito al dictum giudiziale, l’istante, nella spiegata qualità, ha proposto ricorso ex art 112 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, per conseguire l’ottemperanza della suindicata sentenza.

L’intimato Comune si è costituto in giudizio deducendo di aver istruito l'iter volto all'approvazione da parte della Giunta Comunale della deliberazione di proposta al Consiglio per l'acquisizione coattiva sanante, ex art. 42-bis T.U. del Testo Unico.

All’udienza in camera di consiglio del 19 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei termini e nei limiti di seguito specificati.

È invero incontestato che il resistente Comune, soccombente nel giudizio di cui all’ottemperanda sentenza di questa sezione, a tutt’oggi, non abbia ancora dato integrale esecuzione alla prefata statuizione giudiziale, non avendo né emesso il provvedimento di cui all’art 42-bis T.U. espropri né restituito il bene, non potendosi ritenere adempiuta la sentenza in ragione del mero avvio del corrispondente procedimento.

Al riguardo si rammenta che la fattispecie dell’illegittima occupazione di fondo di proprietà privata su cui sia stata realizzata un’opera pubblica è sottoposta ad una specifica disciplina secondo cui l’adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto si può avere (fermo restando il diritto al risarcimento del danno per il periodo di occupazione sine titulo) o con la restituzione dell’area o con l’emanazione di un provvedimento di acquisizione e la corresponsione a favore del proprietario di un indennizzo per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti, secondo quanto disposto dall’art 42-bis del T.U espropri.

Come affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l’art 42-bis richiamato configura un procedimento ablatorio sui generis, il cui scopo non è quello di sanare un precedente illecito perpetrato dall’amministrazione, bensì quello, “autonomo rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell’infrastruttura realizzata sine titulo” (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2016).

Nel caso in esame, non risulta né che l’amministrazione comunale abbia emanato un decreto di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, con corresponsione di quanto previsto a titolo di indennizzo, né che si sia proceduto alla restituzione del terreno, previa riduzione in pristino.

D’altronde, deve anche ribadirsi che anche l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo le predette amministrazioni porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento (ex plurimis, T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 26 gennaio 2016, n. 108).

Alla luce di quanto premesso, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, all’esito della mancata esecuzione di quanto disposto dalla sentenza n. 2089 del 3.4.2023, va ordinato al Comune di ….. di provvedere alla reintegra in possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente del bene oggetto del contendere, previo ripristino dell’originario stato dei suoli e del terreno attualmente occupato illegittimamente, salva la possibilità di adottare alternativamente il decreto di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001.

Al fine di assicurare l’ottemperanza al giudicato, è fissato un termine di 90 (novanta) giorni per procedere all’esecuzione a decorrere dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Al riguardo va rimarcato che, nel ripristinare la legalità per effetto della pronuncia del giudice, l’Amministrazione conserva la titolarità del potere di scelta – “valutati gli interessi in conflitto” – tra la restituzione del bene e l’acquisizione dello stesso ai sensi dell’art. 42-bis, TUE, fermo restando che una scelta manifestamente irrazionale di non emanare il provvedimento di acquisizione, comportando l’obbligo di demolire le opere realizzate con denaro della collettività, implicherebbe la conseguente responsabilità devoluta alla cognizione della Corte dei Conti (cfr., in termini, TAR Lazio – ROMA, Sez. II, 12 giugno 2018, n. 6548).

Analoga responsabilità conseguirebbe in caso di omessa ottemperanza, che avrebbe l’effetto di ritardare indebitamente gli esborsi comunque dovuti e accertati, con conseguenti ulteriori danni erariali.

Scaduto infruttuosamente il termine di 90 (novanta) giorni, salvo che sia concessa da questo Tribunale proroga dei termini su richiesta tempestiva e motivata del predetto Ente, il Dirigente dell’Ufficio Speciale Grandi opere presso la Regione Campania, quale commissario ad acta di questo Tribunale, provvederà in via sostitutiva, su espressa richiesta di parte ricorrente, con potestà di delega ad altro funzionario in servizio presso lo stesso ufficio, nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica di apposita richiesta di parte interessata, a tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza alla sentenza in questione.

Nel caso in cui vi sia stata l’inerzia dell’Amministrazione resistente, il predetto commissario ad acta provvederà a trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Il compenso per l’attività eventualmente svolta dal Commissario, comprensivo delle spese, ad incarico espletato, sarà liquidato a sua richiesta con separata ordinanza e posto a carico della parte inadempiente.

3.- Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate eventuali, valide ragioni ostative.

Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulle somme che verranno successivamente liquidate a titolo di risarcimento del danno ovvero dovute a titolo di indennizzo nel caso di esercizio della potestà prevista dall'art. 42-bis T.U. n. 327 del 2001.

Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il novantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto in linea capitale dall’amministrazione a titolo di risarcimento del danno da occupazione come quantificato in base ai criteri indicati nell’ottemperanda sentenza, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”).

4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), così provvede:

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara l’obbligo del Comune di dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale, Sezione V, n. n. 2089 del 3.4.2023, secondo le modalità e nel termine indicati in motivazione;

- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina quale commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio Speciale Grandi Opere presso la Regione Campania, per provvedere in via sostitutiva, con potestà di delega ad altro funzionario in servizio presso lo stesso ufficio, nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica di apposita richiesta di parte interessata, riconoscendo all’interessato anche quanto dovuto ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. secondo le modalità e nei limiti indicati in motivazione;

- condanna il Comune di ….  al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della parte ricorrente, spese liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge e oltre alla refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Fabio Maffei

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.