Occupazione illegittima e rimedi generali
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezioni Unite), sentenza n. 232 del 3 febbraio 2023, sulle occupazioni illegittime
MASSIMA
Per insegnamento ormai consolidato (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2), "In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'Amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale unicamente per singole annualità in relazione al mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza:
a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull'Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014) (…);
e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr."
SENTENZA
N. 00232/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ernesto Cerisano, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Comune di Motta Montecorvino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Meale, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
per l’accertamento
dell’illegittimità dell’occupazione del fondo di proprietà del ricorrente;
nonché per la condanna
del Comune di Motta Montecorvino alla restituzione delle aree occupate e al risarcimento dei danni da occupazione abusiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Motta Montecorvino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza ex articolo 16 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo del giorno 15 novembre 2022 l’avv. Donatella Testini;
Nessuno è collegato per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 Emerge dagli atti di causa, ed è pacifico tra le parti, che il fondo di proprietà del ricorrente (sito nel Comune di Motta Montecorvino, a confine del centro abitato, e identificato nel catasto terreni al foglio -OMISSIS-, mappali nn. 19, 20 e 361 della superficie rispettivamente di mq 3.678,00, 2.755,00 e 2.755,00) è stato interessato dalla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dall’Ente comunale per la realizzazione dei “lavori di consolidamento del centro abitato - -OMISSIS-” approvati con deliberazione consiliare n. -OMISSIS- del 25 giugno 2009; che, in esecuzione di detta deliberazione, il Comune ha disposto l’anticipato possesso di parte dell’area di proprietà del ricorrente e precisamente di mq 1.826,33 per occupazione permanente, mq 2.422,67 per occupazione temporanea e mq 67,50 per servitù: e che, in data 24 giugno 2014, è scaduto il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera senza che sia stato adottato il decreto di esproprio.
Con nota prot.-OMISSIS- del 21 febbraio 2017, il Comune ha avviato il procedimento di acquisizione previsto dall’art. 42-bis del testo unico di cui al d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
1.2 Con il presente mezzo di tutela, notificato in data 21 febbraio 2018, il ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno, previa declaratorie dell’illegittimità dell’occupazione sine titulo.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
La causa viene ritenuta per la decisione all’udienza ex articolo 16 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo del 15 novembre 2022.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto parzialmente, nei sensi e nei limiti appresso precisati.
2.1 È appena il caso di rammentare, in limine, che, per insegnamento ormai consolidato (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2), "In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'Amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale unicamente per singole annualità in relazione al mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza:
a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull'Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014) (…);
e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr."
L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è, più di recente, intervenuta con la sentenza -OMISSIS- del 20 gennaio 2020 e, fermo l'impianto complessivo sopra rammentato, ha sfoltito, in parziale discontinuità con quanto affermato in precedenza, il novero delle causa di cessazione dell'illecito permanente da occupazione illegittima, chiarendo che "per le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 2001 la rinuncia abdicativa del proprietario del bene occupato sine titulo dalla Pubblica Amministrazione, anche a non voler considerare i profili attinenti alla forma, non costituisce causa di cessazione dell'illecito permanente dell'occupazione senza titolo".
2.2 Ebbene, nel caso di specie, emerge per tabulas che il Comune ha avviato, con nota del 21 febbraio 2017, il procedimento di acquisizione "sanante" ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 del terreno de quo.
Tuttavia, sebbene con determina dirigenziale-OMISSIS- del 12 ottobre 2020, il Comune abbia disposto ex lege il deposito delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi degli artt. 4-bis, comma 4, e 20, comma 14, del T.U. n. 327/2001, quale corrispettivo dell’indennità definitiva, non risulta essere stato esibito né emanato il decreto finale di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, sicché - allo stato - va accertata e dichiarata l'illegittimità dell'occupazione da parte del Comune del fondo sito in Motta Montecorvino e censito nel catasto terreni al foglio -OMISSIS-, mappali nn. 19, 20 e 361, di proprietà del ricorrente.
2.3 Ne consegue, peraltro, che, avendo ormai il Comune optato per la soluzione dell'acquisizione "sanante", attraverso l'avvio del relativo procedimento e la corresponsione delle relative indennità all'interessato, così, consumando ogni profilo di discrezionalità in ordine alla scelta del rimedio con cui far cessare l'illecito permanente rappresentato dall'occupazione sine titulo dell'area de qua, deve essere ordinata all’Amministrazione resistente, sussistendone i presupposti, l'emanazione del decreto finale ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, con i contenuti di legge, dell'area di che trattasi entro il termine di 60 (sessanta giorni) decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
2.4 Deve, in ultimo, evidenziarsi che l'adozione del decreto finale di esproprio da parte del Comune, oltre a determinare la sopravvenuta cessazione dell'illecito permanente di occupazione illegittima del fondo di che trattasi, comporterà altresì la definizione, a mezzo della liquidazione dell'indennizzo di legge (ove non ancora corrisposto all'interessata), di tutte le altre pretese, anche di ordine patrimoniale, azionate dalla ricorrente (quale il ristoro del danno subito in conseguenza del comportamento di controparte).
Il che consente di ritenere assorbite, in questa sede, le ulteriori domande proposte dalla stessa e volte, in particolare, ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'illegittima occupazione dell'area de qua (potendo, del resto, eventuali doglianze relative a tali profili patrimoniali essere successivamente svolte dall'odierna ricorrente a mezzo di contestazione dell'emanando decreto di acquisizione.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite inter partes in ragione dell’accoglimento parziale.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione ordinando al Comune di Motta Montecorvino l'emanazione del decreto finale, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, di acquisizione del terreno in questione, con i contenuti di legge, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Donatella Testini
Giuseppina Adamo
IL SEGRETARIO