Revoca assegnazione aree PEEP - TAR Basilicata, sez. I, sent. n. 23 del 13.01.2015
Pubblico
Martedì, 20 Gennaio, 2015 - 01:00
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, (Sezione Prima), sentenza n.23 del 13 gennaio 2015, su revoca assegnazione aree PEEP
N. 00023/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2007, proposto da:
Paradiso Pancrazio e Paradiso Innocenzo, rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Cascella, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, Via Rosica, n.89;
contro
Comune di Tricarico in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
per l'annullamento
della deliberazione consiliare n. 14 del 5/3/2007 di revoca della precedente assegnazione -disposta con deliberazione n.3/06- lotto Y ai ricorrenti in area p.e.e.p. "Carmine”; dell’allegata relazione tecnica del geometra Mestice e per l’accertamento e il riconoscimento in via subordinata del diritto dei ricorrenti all’assegnazione delle particelle nn. 751, 753, 756, 775, 778 e 785 di complessivi mq. 865, ricadenti nel lotto “Y” del p.e.e.p. predetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n.168 del 5/7/07 di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori Gianfranco Cascella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito di istanza del 17/10/05 presentata dai ricorrenti il comune di Tricarico ha assegnato ai medesimi, in proprietà, il lotto Y, destinato ad area edificabile, ricadente nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare del Carmine (cd. P.E.E.P. del Carmine) in catasto al foglio di mappa n.60, come da frazionamento del 1997 approvato dall’UTE di Matera del 30/5/97 e come modificato dalla deliberazione consiliare n.570 del 4/10/85, così costituito: p.lle n.175 di mq. 1784, n.785 di mq.125, n.743 di mq.401, n.751 di mq. 223, n.778 di mq. 131, n.748 di mq. 61, n.753 di mq. 234, n.756 di mq. 12, n.775 di mq.142 per complessivi mq. 3113 <
>. Con la citata delibera il comune ha: -dato altresì atto che l’assegnazione in questione è composta di una particella, la n.175, di proprietà dei ricorrenti e delle restanti (751, 753, 778, 756, 775, 785 e 743) di proprietà del comune e provenienti da espropri di cui la n.743 già di proprietà dei Paradiso; -dato pure atto che con separato atto sarà perfezionato il passaggio (al prezzo di euro 7,74 al metro quadro) delle particelle prettamente comunali predette la cui superficie complessiva ammonta a mq. 865; -autorizzato il responsabile dell’area tecnica a costituirsi parte nella stipula dell’atto notarile di cessione inerente le particelle di proprietà comunale; -dato atto che la firma della convenzione è subordinata alla definizione dell’esproprio in atto delle aree dei signori interessati.
Fanno presente gli istanti che dopo l’adozione della suddetta delibera, hanno più volte chiesto il perfezionamento degli atti e di stipulare la convenzione ma senza esito. Senonchè è intervenuta la delibera impugnata, non comunicata ai ricorrenti, recante revoca dell’assegnazione, disposta sul presupposto che la motivazione afferente la sistemazione urbanistica dell’area “non è stata sufficientemente esplicitata”.
Di qui i seguenti motivi di gravame:
1.- 1.-violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa-difetto di motivazione ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per inesistenza dei presupposti ovvero per erronea o falsa presupposizione o considerazione dei presupposti per la revoca- eccesso di potere (compreso sviamento) per mancata comparazione tra gli interessi sopravvenuti e quelli esistenti alla data dell’emanazione dell’atto- eccesso di potere per incongruità, perplessità di motivazione, malgoverno dei presupposti- eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e mancanza di idonei parametri di riferimento e per violazione e vizi del procedimento.
Si sostiene che la delibera impugnata è stata emanata in assenza di alcun presupposto giustificativo dell’esercizio del potere e sulla scorta di un presupposto (la sistemazione urbanistica dell’area) che non trova giustificazione o legittimo fondamento in alcuno degli atti del p.e.e.p. né in precise disposizioni;
2.- violazione di legge (artt. 3, 7 e 8 l.n. 241/90)- mancata applicazione di legge.
Sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca senza che neppure esistessero ragioni di urgenza;
3.- violazione dell’art. 21 quinquies e 21 nonies l.n. 241/90- eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici e in specie per erronea considerazione dei presupposto giuridici, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà- violazione l.n. 241/90 (art. 3 specialmente) ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria- perplessità dell’azione amministrativa.
Non sarebbero stati esplicitati i motivi di pubblico interesse posti a base dell’esercizio del potere di revoca ovvero eventuali fatti sopravvenuti o una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Ove si ritenga che nella specie si sia in presenza d’un annullamento d’ufficio, comunque vi sarebbe violazione dell’art.21 nonies;
4.-violazione dell’art 21 quinquies e 21 nonies l.n. 241/90- eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici e in specie per erronea considerazione dei presupposti giuridici, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà- violazione della legge n. 241/90 (in particolare l’art. 3) ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria- perplessità dell’azione amministrativa.
Nessun peso l’amministrazione avrebbe dato all’intervenuto consolidamento degli effetti prodotti dall’atto revocato nel corso del protratto lasso temporale trascorso;
5.- violazione dei canoni della buona fede e dell’affidamento, responsabilità per danno ingiusto eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici ed in specie per erronea considerazione di presupposti giuridici, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà- violazione legge n.241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria- perplessità dell’azione amministrativa.
Sarebbe stato disatteso, a distanza di un anno dall’assegnazione, l’affidamento maturato nei ricorrenti;
6.- eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici ed in specie per erronea considerazione di presupposti giuridici, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà- violazione legge n.241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria- perplessità dell’azione amministrativa.
La motivazione dell’atto impugnato sarebbe incomprensibile dato che l’assegnazione delle particelle per complessivi mq.865 non consentirebbe nel lotto “Y” alcun aumento di volumetria rispetto al fabbricato già esistente, né darebbe diritto ad ulteriori costruzioni e/o ampliamenti, né possono essere assegnati ad altri assegnatari di lotti confinanti e ciò in quanto le particelle in questione non possono essere assegnate a lotti diversi dallo “Y”. La destinazione di queste particelle poco rileverebbe in quanto a servizio (come accesso pedonale) dell’area di sedime dove insiste il fabbricato dei ricorrenti e non potrebbero essere ammesse destinazioni diverse anche perché si tratterebbe di modesti relitti. Neppure sarebbe possibile pensare che l’assegnazione di esse servirebbe a sanare il fabbricato già esistente dato che esso preesiste al piano e, come risulta dalla relazione del geometra Mestice, sarebbe stato sanato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 7 delle n.t.a. del PEEP “Carmine”; inoltre le aree sarebbero state già espropriate e pagate ai proprietari.
Il Comune di Tricarico non si è costituito. Con ordinanza collegiale n. 168 del 5/7/07 è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 19/11/2014 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato. I motivi possono esser esaminati congiuntamente data la connessione fra gli stessi. Occorre partire dall’atto impugnato. Esso giustifica nelle premesse la revoca dell’assegnazione alla luce del fatto che la motivazione contenuta in quest’ultima delibera (la n.3/06), afferente la “sistemazione urbanistica” dell’area “non è stata sufficientemente esplicitata”.
Ora, dal verbale di seduta consiliare e dalla delibera (n.3/06) revocata si evince che l’assegnazione del lotto Y, ammontante a < >, era stata fatta <
>, in accoglimento della istanza in data 17/10/05 dei ricorrenti con la quale gli stessi chiedevano < > e ciò al fine sia di tutelare la loro proprietà privata < >, ma anche per mettere fine < >.
Ciò esposto, è anzitutto infondata la censura di carente o congrua motivazione dato che, viceversa, la stessa è ravvisabile non solo (e non tanto) nello scarno riferimento all’insufficiente esplicitazione della motivazione ma anche (e soprattutto) nel verbale della discussione effettuata in consiglio comunale sulla proposta di esercizio dell’autotutela e nella relazione tecnica allegata redatta dal geometra Mestice, responsabile del servizio urbanistico. Dall’esame di quest’ultima -in particolare- si ricava che il provvedimento di condono edilizio rilasciato il 15 marzo 1996 ai ricorrenti avrebbe sanato l’abuso legato alla realizzazione del sottotetto. Ciò sarebbe stato reso possibile in base all’art. 7 ultimo comma delle n.t.a. del piano di zona per l’edilizia economica e popolare “Carmine” che, relativamente ai lotti X e Y, consente la realizzazione di due piani più il piano terra aventi come superficie massima la proiezione delle sagome già esistenti, aggiungendo che, “qualora gli edifici esistenti corrispondono alle caratteristiche sopra definite non sarà concesso alcun aumento di volume da realizzarsi sia in forma stabile che precaria”.
Precisa infine il geometra che il PEEP Carmine non prevede nello specifico dei Lotti X e Y un rapporto plano volumetrico legato a un indice di fabbricazione fondiario, ma ne definisce solo le dimensioni sulle Tavole di Piano. Ebbene, se i ricorrenti hanno sanato l’edificazione realizzata per effetto della previsione urbanistica del piano e non esiste relazione tra la cubatura realizzata e l’ampiezza del lotto Y, per l’amministrazione non vi è ragione alcuna per cedere ai ricorrenti le aree di terzi espropriate dal comune medesimo.
Contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo, la deliberazione impugnata è quindi stata emanata in presenza di precisi presupposti giustificati dell’esercizio del potere di revoca. Neppure vi è carente esplicitazione dei motivi di pubblico interesse alla base dell’esercizio di detto potere. Trattandosi di revoca, l’amministrazione ha riesaminato l’interesse pubblico inerente l’assegnazione del lotto Y valorizzando, sul piano valutativo, la circostanza che con quest’ultima delibera l’amministrazione finiva (mediante espropriazione per causa di p.u.) per privare altri soggetti di parti delle loro proprietà al fine di agevolare, nella sostanza, un altro privato (i ricorrenti) che non aveva bisogno di quella superficie ulteriore -rispetto alla propria- per sanare abusi che invece risultavano già sanati per effetto della sopramenzionata n.t.a. e dell’intervenuto cndono. Poiché nella fattispecie si verte in ipotesi di revoca di provvedimento e non di annullamento d’ufficio è infondato pure il quarto motivo che invece assume a parametro violato dalla p.a. quello di cui all’art. 21 nonies l.n. 241/90. Anche infondato è il motivo n.5 sia perché il privato nulla dice in cosa concretamente consista il pregiudizio asseritamente subito al proprio affidamento, con la conseguenza che il lasso temporale di un anno intercorso fra l’adozione della delibera di assegnazione e la sua revoca appare recessivo a fronte dell’interesse pubblico avuto di mira dall’amministrazione attraverso il riesame dell’assegnazione di un lotto ingiustificatamente favorevole ai ricorrenti. Anche il motivo n.6 è infondato dato che, come si è già detto, la ragione posta a base del provvedimento impugnato appare evidente solo che si esamini la vicenda nella sua interezza e sulla base della discussione consiliare. I ricorrenti sostengono che gli 865 mq. di suolo appartenente a terzi loro assegnato, non è assegnabile a lotti diversi dallo “Y” in quanto “naturalmente” a servizio dell’area di sedime dove insiste il loro fabbricato con esclusione di altra diversa destinazione se non quella di area che consente l’accesso al loro fabbricato. Senonchè, rileva il collegio che i ricorrenti non forniscono alcun principio di prova a sostegno di tale affermazione né, pur allegando al ricorso una d.i.a. del 4/4/06 finalizzata all’avvio, in data 19/6/06, di lavori di realizzazione d’una recinzione e di tre cancelli d’ingresso sulle particelle occupate dal comune, provano di aver poi effettivamente realizzato dette opere. Del pari, ancora, neppure dimostrano che dette particelle risultano già espropriate e pagate ai rispettivi proprietari. A questo riguardo, anzi, deve rilevarsi che, dal tenore dei chiarimenti resi dal sindaco alle osservazioni dei consiglieri, si evince che le aree dei terzi non sono state (o non sempre state) formalmente acquisite in proprietà dal comune; pertanto, là dove non è intervenuta una cessione volontaria e manchi un formale decreto di espropriazione di dette aree, le stesse, ancorchè occupate dal comune (che sembra ritenere che quest’area potrebbe rifluire nell’ambito dell’ampliamento del P.I.P.), potrebbero essere rivendicate dai proprietari. Infine è infondato il secondo motivo di gravame dato che, ai sensi dell’art. 21 octies comma 2, dagli atti del giudizio risulta dimostrato che anche se fosse stata osservata la norma dell’art. 7 l.n. 241/90, l’esito della controversia non avrebbe potuto essere diverso.
Il ricorso va quindi rigettato. Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli,Presidente
Giancarlo Pennetti,Consigliere, Estensore
Pasquale Mastrantuono,Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)