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Risarcimento danni occupazione illegittima - Cons. Stato, sez. V, sent.n.6253 del 22.12.2014

Pubblico
Martedì, 23 Dicembre, 2014 - 01:00

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), sentenza n.6253 del 22 dicembre 2014, sul risarcimento del danno da occupazione illegittima 
 
 
N. 06253/2014REG.PROV.COLL.
 
N. 08731/2004 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato
 
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 8731 del 2004, proposto da: 
Rattin Lodovico, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Monzini, Livio Rattin, Ferruccio Pezzangora, con domicilio eletto presso Mario Monzini in Roma, v.le delle Milizie 38; 
contro
Comune di Rossano Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Lorigiola, Francesco Segantini, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, 5; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 03619/2003, resa tra le parti, concernente liquidazione del danno da accessione invertita
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Monzini e Reggio D'Aci, in dichiarata delega di Manzi;
Rielvato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 74 c.p.a.
 
Rilevato, in punto di fatto, che:
-Lodovico Rattin è unico proprietario di un’area così catastalmente censita: Comune di Rossano Veneto, Sezione unica, Foglio 8°, mappali nn. 81, 492 e 149, aventi una superficie, rispettivamente, di 510, 4885 e 288 mq., per un’estensione complessiva di 5683 mq. ;
-si tratta di un’area che, prospiciente la strada provinciale che unisce la frazione di Mottinello al Comune capoluogo, si trova a ridosso del centro storico di detta frazione;
-con deliberazione consiliare 18 gennaio 1985, n. 1, di adozione del p.r.g., poi ritualmente approvato, i mappali suindicati furono destinati in parte a verde pubblico e impianti sportivi, e in parte a strutture di interesse comune e parcheggi;
-con deliberazione di Giunta 22 dicembre 1994, n. 498, l’Amministrazione diede incarico a un professionista di redigere un progetto esecutivo per la “sistemazione dell’area attrezzata in località Mottinello”;
-in sede progettuale fu prevista l’espropriazione totale dell’area di cui al mappale 492 (mq. 4885), e l’esproprio parziale delle aree di cui ai mappali 81 e 149, rispettivamente per 230 e 20 mq., per una superficie complessiva da occupare di mq. 5135;
- con deliberazione 1° dicembre 1995, n. 83, il Consiglio comunale approvò, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della l. n. 1 del 1978, il progetto esecutivo per la sistemazione dell’area attrezzata suddetta, dichiarando l’opera di pubblica utilità, urgente e indifferibile e stabilendo che la procedura espropriativa e l’esecuzione dei lavori avrebbero dovuto avere inizio ed essere ultimati rispettivamente entro 12 e 36 mesi dalla adozione del provvedimento;
-con decreto 19 marzo 1996, n. 2961, il Sindaco di Rossano Veneto autorizzò l’occupazione temporanea e d’urgenza dei terreni di cui ai mappali nn. 81, 149 e 492;
- l’art. 2 del decreto stabiliva che “l’occupazione ha la durata di tre anni dalla data di immissione nel possesso, che dovrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data del presente decreto”;
- durante il procedimento la Giunta comunale, con deliberazione n. 286 del 10 ottobre 1996, decise di abbandonare la procedura espropriativa relativamente alle fasce di terreno di cui ai mappali nn. 81 e 149, e con deliberazione n. 34 del 23 febbraio 1998 stabilì di abbandonare l’esproprio di una piccola porzione (36 mq., a quanto consta) del mappale n. 492, situato “in stretta pertinenza con il fabbricato sito sul mappale n. 149 e confinante con il mappale n. 412”;
-con decreto in data 5 settembre 1997 il Commissario prefettizio dell’Amministrazione provinciale di Vicenza determinò l’indennità, a titolo provvisorio, da corrispondere al Rattin per l’espropriazione, in favore del Comune, del terreno di cui al mappale n. 492, di mq. 4885 (circa 85 milioni di lire, importo comprensivo della riduzione del 40 per cento di cui all’art. 5 bis, comma 1, del d.l. n. 333 del 1992, conv. in l. n. 359 del 1992; circa 142 milioni di lire, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, del citato d.l., qualora si convenga la cessione volontaria del bene nel corso del procedimento espropriativo);
-il ricorrente e l’Amministrazione non riuscirono tuttavia a convenire la cessione volontaria dell’area oggetto dell’intervento, che, in seguito al frazionamento eseguito nel gennaio del 1999, risulta di mq. 4949, pari a 4885 meno 36, sul mappale n. 966 -ex mappale n. 492;
-dagli atti di causa si ricava che il 23 aprile 1999 era venuto a scadenza il decreto 19 marzo 1996 di autorizzazione all’occupazione d’urgenza, e che “parimenti scaduti erano i termini stabiliti con la deliberazione consiliare n. 83 dell’11 dicembre 1995 per l’ultimazione delle procedure espropriative” mentre “i lavori erano stati pressoché ultimati con la realizzazione di un parcheggio e degli impianti sportivi, e con la relativa viabilità e arredo” in guisa da precludere la possibilità di addivenire alla cessione bonaria dell’area”;
-con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno condannato il Comune al risarcimento, in favore del Rattin, del risarcimento del danno da accessione invertita, stabilendo una riduzione, di un quinto, dell’importo ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, del codice civile;
Ritenuto che l’appello proposto dal Rattin, relativo al solo capo della sentenza che ha stabilito la deminutio di cui sopra, non merita positiva valutazione alla stregua delle considerazioni che seguono;
Considerato, in particolare, che :
- in tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 cod. civ., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 cod. civ. anche alla responsabilità extracontrattuale,distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (secondo comma);
- secondo il miglior insegnamento dottrinale nel nostro ordinamento opera un principio di auto-responsabilità, segnatamente previsto dall'art. 1227 c.c., comma 1, che impone ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza al fine di contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli;
-la Cassazione, a sezioni unite, ha di recente rimarcato che l’articolo 1227 c.c., comma 1, è essenzialmente un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (Cassazione civile, sez. un. 21 novembre 2011, n. 24406), aggiungendo che la colpa va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato;
-una volta riconosciuta all'art. 1227 c.c., comma 1, la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l'efficienza causale del fatto colposo del leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento, e una volta ritenuto che detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto l'evento lesivo è conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, risulta interrotto il nesso di causalità con le possibili cause precedenti, si è soggiunto che il perimetro di applicazione della norma va delineato in senso estensivo in conformità al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost. nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell’obbligazione ed alla partecipazione del privato al procedimento amministrativo (Ad. plen.n. 9 del 2014; n. 3 del 2011);
-ne deriva che, in tema di illecito omissivo, un obbligo giuridico di impedire l’evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui (così le Sezioni Unite Cass. civ., Sez. Un., sent. 21 novembre 2011, n. 24406 che aderiscono all’indirizzo giurisprudenziale enunciato da Cass. civ., 8 gennaio 1997, n. 72; Cass. civ., 14 ottobre 1992, n. 11207;
Reputato, in applicazione delle coordinate ermeneutiche in parola, che:
-nel caso di specie è ravvvisabile un comportamento colposo concausale del ricorrente, violativo del canone solidaristico e del principio di correttezza, evincendosi, ex actis, che il Rattin, con la propria condotta, concretatasi in una dichiarazione di disponibilità alla cessione non seguita da condotte coerenti, ha indotto il Comune a ritenere che non sarebbe stato necessario giungere all’esproprio dell’area;
-la misura del 20% della riduzione è stata fissata in modo ragionevole attraverso il non censurabile esercizio del potere di liquidazione equitativa di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c.
Reputato, in definitiva, che l’appello deve essere respinto e che tuttavia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli,Presidente FF
Francesco Caringella,Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi,Consigliere
Doris Durante,Consigliere
Nicola Gaviano,Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), sentenza n.6253 del 22 dicembre 2014, sul risarcimento del danno da occupazione illegittima 
 
 
N. 06253/2014REG.PROV.COLL.
 
N. 08731/2004 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato
 
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 8731 del 2004, proposto da: 
Rattin Lodovico, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Monzini, Livio Rattin, Ferruccio Pezzangora, con domicilio eletto presso Mario Monzini in Roma, v.le delle Milizie 38; 
contro
Comune di Rossano Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Lorigiola, Francesco Segantini, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, 5; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 03619/2003, resa tra le parti, concernente liquidazione del danno da accessione invertita
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Monzini e Reggio D'Aci, in dichiarata delega di Manzi;
Rielvato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 74 c.p.a.
 
Rilevato, in punto di fatto, che:
-Lodovico Rattin è unico proprietario di un’area così catastalmente censita: Comune di Rossano Veneto, Sezione unica, Foglio 8°, mappali nn. 81, 492 e 149, aventi una superficie, rispettivamente, di 510, 4885 e 288 mq., per un’estensione complessiva di 5683 mq. ;
-si tratta di un’area che, prospiciente la strada provinciale che unisce la frazione di Mottinello al Comune capoluogo, si trova a ridosso del centro storico di detta frazione;
-con deliberazione consiliare 18 gennaio 1985, n. 1, di adozione del p.r.g., poi ritualmente approvato, i mappali suindicati furono destinati in parte a verde pubblico e impianti sportivi, e in parte a strutture di interesse comune e parcheggi;
-con deliberazione di Giunta 22 dicembre 1994, n. 498, l’Amministrazione diede incarico a un professionista di redigere un progetto esecutivo per la “sistemazione dell’area attrezzata in località Mottinello”;
-in sede progettuale fu prevista l’espropriazione totale dell’area di cui al mappale 492 (mq. 4885), e l’esproprio parziale delle aree di cui ai mappali 81 e 149, rispettivamente per 230 e 20 mq., per una superficie complessiva da occupare di mq. 5135;
- con deliberazione 1° dicembre 1995, n. 83, il Consiglio comunale approvò, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della l. n. 1 del 1978, il progetto esecutivo per la sistemazione dell’area attrezzata suddetta, dichiarando l’opera di pubblica utilità, urgente e indifferibile e stabilendo che la procedura espropriativa e l’esecuzione dei lavori avrebbero dovuto avere inizio ed essere ultimati rispettivamente entro 12 e 36 mesi dalla adozione del provvedimento;
-con decreto 19 marzo 1996, n. 2961, il Sindaco di Rossano Veneto autorizzò l’occupazione temporanea e d’urgenza dei terreni di cui ai mappali nn. 81, 149 e 492;
- l’art. 2 del decreto stabiliva che “l’occupazione ha la durata di tre anni dalla data di immissione nel possesso, che dovrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data del presente decreto”;
- durante il procedimento la Giunta comunale, con deliberazione n. 286 del 10 ottobre 1996, decise di abbandonare la procedura espropriativa relativamente alle fasce di terreno di cui ai mappali nn. 81 e 149, e con deliberazione n. 34 del 23 febbraio 1998 stabilì di abbandonare l’esproprio di una piccola porzione (36 mq., a quanto consta) del mappale n. 492, situato “in stretta pertinenza con il fabbricato sito sul mappale n. 149 e confinante con il mappale n. 412”;
-con decreto in data 5 settembre 1997 il Commissario prefettizio dell’Amministrazione provinciale di Vicenza determinò l’indennità, a titolo provvisorio, da corrispondere al Rattin per l’espropriazione, in favore del Comune, del terreno di cui al mappale n. 492, di mq. 4885 (circa 85 milioni di lire, importo comprensivo della riduzione del 40 per cento di cui all’art. 5 bis, comma 1, del d.l. n. 333 del 1992, conv. in l. n. 359 del 1992; circa 142 milioni di lire, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, del citato d.l., qualora si convenga la cessione volontaria del bene nel corso del procedimento espropriativo);
-il ricorrente e l’Amministrazione non riuscirono tuttavia a convenire la cessione volontaria dell’area oggetto dell’intervento, che, in seguito al frazionamento eseguito nel gennaio del 1999, risulta di mq. 4949, pari a 4885 meno 36, sul mappale n. 966 -ex mappale n. 492;
-dagli atti di causa si ricava che il 23 aprile 1999 era venuto a scadenza il decreto 19 marzo 1996 di autorizzazione all’occupazione d’urgenza, e che “parimenti scaduti erano i termini stabiliti con la deliberazione consiliare n. 83 dell’11 dicembre 1995 per l’ultimazione delle procedure espropriative” mentre “i lavori erano stati pressoché ultimati con la realizzazione di un parcheggio e degli impianti sportivi, e con la relativa viabilità e arredo” in guisa da precludere la possibilità di addivenire alla cessione bonaria dell’area”;
-con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno condannato il Comune al risarcimento, in favore del Rattin, del risarcimento del danno da accessione invertita, stabilendo una riduzione, di un quinto, dell’importo ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, del codice civile;
Ritenuto che l’appello proposto dal Rattin, relativo al solo capo della sentenza che ha stabilito la deminutio di cui sopra, non merita positiva valutazione alla stregua delle considerazioni che seguono;
Considerato, in particolare, che :
- in tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 cod. civ., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 cod. civ. anche alla responsabilità extracontrattuale,distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (secondo comma);
- secondo il miglior insegnamento dottrinale nel nostro ordinamento opera un principio di auto-responsabilità, segnatamente previsto dall'art. 1227 c.c., comma 1, che impone ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza al fine di contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli;
-la Cassazione, a sezioni unite, ha di recente rimarcato che l’articolo 1227 c.c., comma 1, è essenzialmente un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (Cassazione civile, sez. un. 21 novembre 2011, n. 24406), aggiungendo che la colpa va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato;
-una volta riconosciuta all'art. 1227 c.c., comma 1, la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l'efficienza causale del fatto colposo del leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento, e una volta ritenuto che detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto l'evento lesivo è conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, risulta interrotto il nesso di causalità con le possibili cause precedenti, si è soggiunto che il perimetro di applicazione della norma va delineato in senso estensivo in conformità al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost. nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell’obbligazione ed alla partecipazione del privato al procedimento amministrativo (Ad. plen.n. 9 del 2014; n. 3 del 2011);
-ne deriva che, in tema di illecito omissivo, un obbligo giuridico di impedire l’evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui (così le Sezioni Unite Cass. civ., Sez. Un., sent. 21 novembre 2011, n. 24406 che aderiscono all’indirizzo giurisprudenziale enunciato da Cass. civ., 8 gennaio 1997, n. 72; Cass. civ., 14 ottobre 1992, n. 11207;
Reputato, in applicazione delle coordinate ermeneutiche in parola, che:
-nel caso di specie è ravvvisabile un comportamento colposo concausale del ricorrente, violativo del canone solidaristico e del principio di correttezza, evincendosi, ex actis, che il Rattin, con la propria condotta, concretatasi in una dichiarazione di disponibilità alla cessione non seguita da condotte coerenti, ha indotto il Comune a ritenere che non sarebbe stato necessario giungere all’esproprio dell’area;
-la misura del 20% della riduzione è stata fissata in modo ragionevole attraverso il non censurabile esercizio del potere di liquidazione equitativa di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c.
Reputato, in definitiva, che l’appello deve essere respinto e che tuttavia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli,Presidente FF
Francesco Caringella,Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi,Consigliere
Doris Durante,Consigliere
Nicola Gaviano,Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), sentenza n.6253 del 22 dicembre 2014, sul risarcimento del danno da occupazione illegittima 
 
 
N. 06253/2014REG.PROV.COLL.
 
N. 08731/2004 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato
 
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 8731 del 2004, proposto da: 
Rattin Lodovico, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Monzini, Livio Rattin, Ferruccio Pezzangora, con domicilio eletto presso Mario Monzini in Roma, v.le delle Milizie 38; 
contro
Comune di Rossano Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Lorigiola, Francesco Segantini, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, 5; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 03619/2003, resa tra le parti, concernente liquidazione del danno da accessione invertita
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Monzini e Reggio D'Aci, in dichiarata delega di Manzi;
Rielvato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 74 c.p.a.
 
Rilevato, in punto di fatto, che:
-Lodovico Rattin è unico proprietario di un’area così catastalmente censita: Comune di Rossano Veneto, Sezione unica, Foglio 8°, mappali nn. 81, 492 e 149, aventi una superficie, rispettivamente, di 510, 4885 e 288 mq., per un’estensione complessiva di 5683 mq. ;
-si tratta di un’area che, prospiciente la strada provinciale che unisce la frazione di Mottinello al Comune capoluogo, si trova a ridosso del centro storico di detta frazione;
-con deliberazione consiliare 18 gennaio 1985, n. 1, di adozione del p.r.g., poi ritualmente approvato, i mappali suindicati furono destinati in parte a verde pubblico e impianti sportivi, e in parte a strutture di interesse comune e parcheggi;
-con deliberazione di Giunta 22 dicembre 1994, n. 498, l’Amministrazione diede incarico a un professionista di redigere un progetto esecutivo per la “sistemazione dell’area attrezzata in località Mottinello”;
-in sede progettuale fu prevista l’espropriazione totale dell’area di cui al mappale 492 (mq. 4885), e l’esproprio parziale delle aree di cui ai mappali 81 e 149, rispettivamente per 230 e 20 mq., per una superficie complessiva da occupare di mq. 5135;
- con deliberazione 1° dicembre 1995, n. 83, il Consiglio comunale approvò, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della l. n. 1 del 1978, il progetto esecutivo per la sistemazione dell’area attrezzata suddetta, dichiarando l’opera di pubblica utilità, urgente e indifferibile e stabilendo che la procedura espropriativa e l’esecuzione dei lavori avrebbero dovuto avere inizio ed essere ultimati rispettivamente entro 12 e 36 mesi dalla adozione del provvedimento;
-con decreto 19 marzo 1996, n. 2961, il Sindaco di Rossano Veneto autorizzò l’occupazione temporanea e d’urgenza dei terreni di cui ai mappali nn. 81, 149 e 492;
- l’art. 2 del decreto stabiliva che “l’occupazione ha la durata di tre anni dalla data di immissione nel possesso, che dovrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data del presente decreto”;
- durante il procedimento la Giunta comunale, con deliberazione n. 286 del 10 ottobre 1996, decise di abbandonare la procedura espropriativa relativamente alle fasce di terreno di cui ai mappali nn. 81 e 149, e con deliberazione n. 34 del 23 febbraio 1998 stabilì di abbandonare l’esproprio di una piccola porzione (36 mq., a quanto consta) del mappale n. 492, situato “in stretta pertinenza con il fabbricato sito sul mappale n. 149 e confinante con il mappale n. 412”;
-con decreto in data 5 settembre 1997 il Commissario prefettizio dell’Amministrazione provinciale di Vicenza determinò l’indennità, a titolo provvisorio, da corrispondere al Rattin per l’espropriazione, in favore del Comune, del terreno di cui al mappale n. 492, di mq. 4885 (circa 85 milioni di lire, importo comprensivo della riduzione del 40 per cento di cui all’art. 5 bis, comma 1, del d.l. n. 333 del 1992, conv. in l. n. 359 del 1992; circa 142 milioni di lire, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, del citato d.l., qualora si convenga la cessione volontaria del bene nel corso del procedimento espropriativo);
-il ricorrente e l’Amministrazione non riuscirono tuttavia a convenire la cessione volontaria dell’area oggetto dell’intervento, che, in seguito al frazionamento eseguito nel gennaio del 1999, risulta di mq. 4949, pari a 4885 meno 36, sul mappale n. 966 -ex mappale n. 492;
-dagli atti di causa si ricava che il 23 aprile 1999 era venuto a scadenza il decreto 19 marzo 1996 di autorizzazione all’occupazione d’urgenza, e che “parimenti scaduti erano i termini stabiliti con la deliberazione consiliare n. 83 dell’11 dicembre 1995 per l’ultimazione delle procedure espropriative” mentre “i lavori erano stati pressoché ultimati con la realizzazione di un parcheggio e degli impianti sportivi, e con la relativa viabilità e arredo” in guisa da precludere la possibilità di addivenire alla cessione bonaria dell’area”;
-con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno condannato il Comune al risarcimento, in favore del Rattin, del risarcimento del danno da accessione invertita, stabilendo una riduzione, di un quinto, dell’importo ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, del codice civile;
Ritenuto che l’appello proposto dal Rattin, relativo al solo capo della sentenza che ha stabilito la deminutio di cui sopra, non merita positiva valutazione alla stregua delle considerazioni che seguono;
Considerato, in particolare, che :
- in tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 cod. civ., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 cod. civ. anche alla responsabilità extracontrattuale,distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (secondo comma);
- secondo il miglior insegnamento dottrinale nel nostro ordinamento opera un principio di auto-responsabilità, segnatamente previsto dall'art. 1227 c.c., comma 1, che impone ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza al fine di contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli;
-la Cassazione, a sezioni unite, ha di recente rimarcato che l’articolo 1227 c.c., comma 1, è essenzialmente un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (Cassazione civile, sez. un. 21 novembre 2011, n. 24406), aggiungendo che la colpa va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato;
-una volta riconosciuta all'art. 1227 c.c., comma 1, la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l'efficienza causale del fatto colposo del leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento, e una volta ritenuto che detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto l'evento lesivo è conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, risulta interrotto il nesso di causalità con le possibili cause precedenti, si è soggiunto che il perimetro di applicazione della norma va delineato in senso estensivo in conformità al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost. nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell’obbligazione ed alla partecipazione del privato al procedimento amministrativo (Ad. plen.n. 9 del 2014; n. 3 del 2011);
-ne deriva che, in tema di illecito omissivo, un obbligo giuridico di impedire l’evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui (così le Sezioni Unite Cass. civ., Sez. Un., sent. 21 novembre 2011, n. 24406 che aderiscono all’indirizzo giurisprudenziale enunciato da Cass. civ., 8 gennaio 1997, n. 72; Cass. civ., 14 ottobre 1992, n. 11207;
Reputato, in applicazione delle coordinate ermeneutiche in parola, che:
-nel caso di specie è ravvvisabile un comportamento colposo concausale del ricorrente, violativo del canone solidaristico e del principio di correttezza, evincendosi, ex actis, che il Rattin, con la propria condotta, concretatasi in una dichiarazione di disponibilità alla cessione non seguita da condotte coerenti, ha indotto il Comune a ritenere che non sarebbe stato necessario giungere all’esproprio dell’area;
-la misura del 20% della riduzione è stata fissata in modo ragionevole attraverso il non censurabile esercizio del potere di liquidazione equitativa di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c.
Reputato, in definitiva, che l’appello deve essere respinto e che tuttavia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli,Presidente FF
Francesco Caringella,Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi,Consigliere
Doris Durante,Consigliere
Nicola Gaviano,Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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