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Strada pubblica - acquisizione per legge 448/98 - TAR Marche, sent. n.52 del 01.02.2016

Pubblico
Martedì, 2 Febbraio, 2016 - 01:00

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, (Sezione Prima), sentenza n. 52 del 1 febbraio 2016, sulla acquisizione di area a strada con usucapione pubblica Legge 448/98 
 
N. 00052/2016 REG.PROV.COLL.
 
N. 00302/2014 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Maria Carlotta Li Causi, rappresentata e difesa dagli avv. Arconovaldo Bonacorsi, Giovanni Delucca, Massimo Spinozzi, con domicilio eletto presso Avv. Massimo Spinozzi in Ancona, Via San Martino, 43; 
contro
Comune di Pesaro, rappresentato e difeso dagli avv. Mariangela Bressanelli, Isabella Gattini, con domicilio eletto presso Avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156; 
per l'annullamento
della delibera di Consiglio Comunale di Pesaro n.135 del 16.12.2013, provvedimento prot.15744 portante "Atto dichiarativo di intervenuta usucapione in favore del Comune di Pesaro della strada di collegamento dell'abitato di Fiorenzuola di Focara con la spiaggia sottostante (detta Strada della Marina. Acquisto per usucapione al demanio del Comune" notificata in data 8.3.2014,di tutti i provvedimenti citati nella predetta delibera e mai notificati;
Con motivi aggiunti depositati in data 30.6.2014
- della Delibera del Consiglio Comunale, n. 47 del 16.2.1981, avente ad oggetto "progetto di sistemazione e consolidamento delle pendici e dell'abitato di Fiorenzuola di Focara";
- della Delibera del Consiglio Comunale, n. 7 del 18.1.1982, avente ad oggetto "lavori di consolidamento di movimenti franosi nella zona di Fiorenzuola di Focara - 2° stralcio - interventi D-E-F";
- della Delibera del Consiglio Comunale, n. 568, prot. 39437, del 3.11.1986 avente ad oggetto "lavori di pronto intervento sulla strada comunale che da Fiorenzuola di Focara conduce al mare";
- della Delibera della Giunta Comunale, n. 101, prot. 40203, del 27.2.1997 avente ad oggetto "affidamento incarico per la redazione di tipi di frazionamento inerenti acquisizione di aree per la costruzione strada del mare in località Fiorenzuola di Focara e allargamento strada di S. Egidio in località Novilara. Studio tecnico Topografico Geom. Tittarelli Luca";
- della Delibera del Consiglio Comunale n. 117, prot. 14947, del 16.6.1997 avente ad oggetto "lavori di sistemazione della strada che da Fiorenzuola di Focara porta al mare. Opere di completamento sicurezza stradale. Progetto preliminare";
- della Delibera della Giunta Comunale, n. 753, prot. 39550, del 23.12.1997 avente ad oggetto "lavori di sistemazione della strada che da Fiorenzuola di Focara porta al mare. Opere di completamento sicurezza stradale. Progetto esecutivo”;
- dell'Ordinanza Sindacale n. 576 del 26.4.2014 "Strada di collegamento dell'abitato di Fiorenzuola di Focara con la spiaggia sottostante (detta 'strada della marina') - Ordinanza di ripristino dell'uso pubblico della stessa", notificata in data 13.5.2014.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pesaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, residente in Lussemburgo dal 2000 espone di essere diventata proprietaria, in data 15.11.1994, di alcuni appezzamenti di terreno, siti in Comune di Pesaro, Frazione di Fiorenzuola di Focara, con vincolo ambientale di tutela e ripristino paesaggistico intensivo e un vincolo di salvaguardia e riassetto idrogeologico intensivo, di cui all'art. 51 delle NTA del PRG vigente , confinante con altri appezzamenti di terreno, in parte di proprietà del Comune di Pesaro
Negli anni successivi documenta di avere protestato con il Comune di Pesaro per lavori non autorizzati sui suoi terreni.
Successivamente, la ricorrente riceveva, la nota datata 17.7.2012 con la quale il Responsabile U.O. Patrimonio, del Comune di Pesaro, comunicava l'avvio di procedimento amministrativo relativo all'accertamento della demanialità della strada di collegamento dell'abitato di Fiorenzuola di Focara con la spiaggia sottostante, mediante usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La ricorrente replicava contestando la presenza dei presupposti per l’usucapione.
In data 8.3.2014 era adottata l’impugnata della Delibera di Consiglio Comunale, prot. n. 15744 con la quale il Comune di Pesaro, ai fini acquisitivi, dichiarava l'intervenuta usucapione a proprio favore della strada detta "della marina", individuata catastalmente al Foglio n. 10 con i mappali nn. 52/ parte, 440, 586, 588, 590, 596, 603, 606, 608, 610,
La ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Pesaro deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e grave difetto di istruttoria ex art. 3, l. 241/1990 ed eccesso di potere per indeterminatezza, sostenendo che il provvedimento impugnato è sostanzialmente privo di qualunque prova riguardo la sussistenza dei presupposti per l’usucapione, con una motivazione apodittica e praticamente inesistente. Inoltre il provvedimento mancherebbe di documentazione non fatta conoscere alla ricorrente.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 31, comma 21, l. 23.12.1998, n. 448, eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, contraddittorietà per l’assenza dei presupposti indicati nella norma citata, peraltro richiamata dal provvedimento comunale, in particolare l’ininterrotta destinazione ad uso pubblico e il consenso dei proprietari.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà perché l’impugnata delibera avrebbe, sostanzialmente, legittimato un’occupazione illegittima dei terreni della ricorrente effettuata dal Comune.
Con ordinanza 25.7.2014 n. 273 è stata accolta, in considerazione il pregiudizio denunciato dalla ricorrente, l’istanza cautelare, limitatamente alla sospensione della trascrizione dell’atto di accertamento dell’usucapione e dei provvedimenti conseguenti.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 30.6.2014, la ricorrente ha impugnato una serie di atti relativi ai terreni oggetto della dichiarazione di usucapione, asseritamente ad essa spediti in data 30.4.2014 e l’ordinanza sindacale n. 576 del 26.4.2014, avente ad oggetto il ripristino dell’uso pubblico della strada.
I provvedimenti sono impugnati per l’illegittimità derivata e eccesso di potere per falso presupposto, sviamento e contraddittorietà, evidenziando che essenzialmente gli interventi documentati dal Comune configurerebbero un’usurpazione del proprio terreno di fatto, senza pagamento dell’indennizzo. Con un altro motivo di ricorso viene contestata l’ordinanza sindacale 576/2014, dove ordina il ripristino ad uso pubblico della strada, rimuovendo l’apposizione di barriere e indicazioni segnaletiche da parte della ricorrente
Si è costituito il Comune di Pesaro, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza dell’8.10.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti.
1.1 Non può essere messo in dubbio (e del resto la ricorrente non lo contesta nel ricorso), che un ente pubblico possa dichiarare l’usucapione di un’area di sedime, relativa a una strada, appartenente a privati qualora si siano verificati i presupposti di legge.
1.2 Il trasferimento è previsto anche dall’art. 31 c.21 della legge 448/1998, che prevede il potere degli enti con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari. In realtà tale norma è citata solo nel ricorso e non nel provvedimento di acquisizione. In ogni caso essa richiede il consenso del proprietario per l’acquisizione, consenso che non si può ritenere presente nel caso in esame.
1.3 Nel caso in esame, il Comune nella delibera impugnata con il ricorso introduttivo, intende quindi fare valere l’istituto della c.d. usucapione pubblica. Ciò posto in linea di diritto, si osserva che nel caso di specie non sono ravvisabili con il necessario rigore i presupposti di applicabilità dell’istituto in esame. Come è noto, con l'espressione "usucapione pubblica" si intende far riferimento non ad un distinto istituto acquisitivo di matrice pubblicistica, che non esiste, ma alla ordinaria usucapione civilistica il cui beneficiario sia un soggetto pubblico, che semmai presenta alcune particolarità derivanti dalla natura pubblica dell'usucapente.
1.4 L'usucapione avviene quando il soggetto pubblico, mediante gli organi del suo apparato amministrativo, esercita continuativamente il possesso ad usucapionem del bene per tutta la durata necessaria. In particolare, l'usucapione a favore di un soggetto pubblico territoriale quale il Comune, può configurarsi anche quando il possesso ad usucapionem non sia esercitato direttamente dall'ente, bensì da una indifferenziata comunità di persone alla quale sia riconducibile tanto il corpus (la signoria di fatto sul bene) quanto l'animus possidendi (l'intenzione di esercitare uti cives sul bene un potere corrispondente a quello di proprietario o di titolare di un ius in re aliena). E’ inoltre necessario che l’usucapione sia funzionale allo soddisfacimento di un pubblico interesse. Riassumendo, l'usucapione pubblica presuppone: l'idoneità del bene all'uso pubblico; la rispondenza dell'uso a una utilità pubblica e non al soddisfacimento dell'interesse privato di alcuni singoli; l'esercizio della signoria sul bene, corrispondente ad un diritto reale di godimento, da parte dell'ente o di una collettività di persone agenti uti cives e non uti singuli, il disconoscimento anche implicito di ogni contrario diritto del proprietario, la non riscontrabilità nel proprietario di un atteggiamento di mera tolleranza; la continuità nell'esercizio dell'uso per la durata stabilita dal codice civile ai fini dell'usucapione.
2 Come si vede si tratta di requisiti piuttosto severi, tanto che gli stessi spesso vengono opposti dall’ente che ha avviato una procedura espropriativa non portata a conclusione alla richiesta di restituzione del bene, mentre sono piuttosto rari, in giurisprudenza, i casi come il presente in cui l’usucapione viene dichiarata in via principale.
2.1 Tra l’altro, nel caso in esame, il Comune non si limita a dichiarare l’usucapione di una servitù di uso pubblico sui beni, ma di aver usucapito la proprietà sugli stessi. Per l’usucapione della servitù di uso pubblico, a differenza dell’usucapione della proprietà del bene.,, sarebbero sufficienti i cosiddetti uso ab immemorabili (uso pubblico risalente nel tempo) e dicatio ad patriam (tolleranza o espliciti atti di assegnazione del bene), (Cass Sez. II 4.6.2001 n. 7481).
2.2 Nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che il corredo motivazionale della delibera impugnata risulti carente nel riportare i presupposti per il riconoscimento dell’usucapione. Tali lacune, a parere del Collegio non sono colmate dai documenti fatti conoscere alla ricorrente dopo la delibera. Ciò in particolare, con riguardo alla prova dell’effettivo esercizio del potere del proprietario da parte del Comune per vent’anni, privo di interruzioni. Riguardo tale prova, la scansione temporale del possesso deve essere precisa, dovendosi esplicitare quando è iniziato e quando è maturato il termine ventennale.
2.3 Ciò appare conforme con il costante orientamento giurisprudenziale per cui, per l'attribuzione del carattere di demanialità comunale ad una via privata è necessario che con la destinazione della strada all'uso pubblico concorra l'intervenuto acquisto, da parte dell'ente locale, della proprietà del suolo relativo o (per effetto di un contratto, in conseguenza di un procedimento d'esproprio, per effetto di usucapione o dicatio ad patriam, ecc.), non valendo, in difetto dell'appartenenza della sede viaria al Comune, l'iscrizione della via negli elenchi delle strade comunali, giacché tale iscrizione non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà del terreno e connesse con il regime giuridico della medesima; nè la natura pubblica di una strada può essere desunta dalla prospettazione della mera previsione programmatica di tale destinazione, dall'espletamento su di essa, di fatto, del pubblico transito per un periodo infraventennale, o dall'intervento di atti di riconoscimento dell'amministrazione medesima circa la funzione assolta da una determinata strada (Cass. civ., sez. II, 28.12.2010, n. 20405; Cass. civ., sez. I, 26.8.2002 n. 12540; Cass. civ. Sez. II, 7.4.2006, n. 8204).
2.4 In particolare, nel provvedimento impugnato si legge come la strada di cui al provvedimento impugnato, la cui area di sedime appartiene a diversi proprietari abbia assunto la forma attuale (come progetto) solo a partire dalla delibera 586/1986. e non vi sono notizie della data di effettivo completamente e, soprattutto, manca una specificazione dei lavori che hanno interessato il mappale della ricorrente (dato che, a detta dello stesso Comune, la strada era già completa all’80%,per cui non è chiaro quale parte dei lavori abbia interessato la proprietà della ricorrente e la loro rilevanza per un esercizio del possesso “uti dominus”). Ad avviso del Collegio, il primo comportamento del Comune che appare esercitare con certezza i diritti del possessore uti dominus” è il frazionamento delle particelle interessate dalla strada e il pagamento del relativo indennizzo, avvenuto nel 1997. Del resto, se pure non è contestata l’esistenza, da tempo,di una strada con relativo uso pubblico, è altresì sostanzialmente non controverso il fatto che essa abbia subito profondi cambiamenti in date imprecisate, non essendo stato documentato l’effettivo svolgimento dei lavori e i tempi di conclusione degli stessi.
2.5 Ancora, con la nota 3.7.2003, trasmessa il 16.7.2003 il Comune, riconosceva il diritto di proprietà della ricorrente richiedendo alla stessa il nulla osta all'effettuazione di lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada. Se pure, come condivisibilmente fatto notare dalla difesa comunale, non si tratta di un riconoscimento formale tale da interrompere il termine dell’usucapione, appare comunque significativo,dato che il Comune, a documentazione del possesso ultraventennale ha essenzialmente fatto valere le delibere relative ai lavori effettuati nell’area, senza che siano specificate le modifiche che hanno interessato,nello specifico, l’area di proprietà della ricorrente e senza una precisa cronologia ventennale dell’esercizio del possesso “uti dominus” sull’area medesima. Ad avviso del Collegio, trattandosi di usucapione e non di mero riconoscimento di uso pubblico della strada, la scansione temporale del possesso uti dominus deve essere provato in maniera specifica, allo scopo di evitare abusi della potestà pubblica Comunale volti ad acquistare la proprietà in maniera non prevista dalle norme vigenti.
3 Il ricorso introduttivo deve quindi essere accolto, essendo fondato e assorbente li primo motivo nella parte in cui denuncia il difetto di motivazione e istruttoria riguardo il verificarsi dei presupposti per l’usucapione a favore del Comune.
3.1 L’illegittimità si estende ai motivi aggiunti per illegittimità derivata. Difatti, le delibere citate nell’atto impugnato, inviate dal Comune alla ricorrente e impugnate con i motivi aggiunti, non modificano il giudizio sul difetto di istruttoria e motivazione dato che continua a mancare un preciso dies a quo riguardo l’esercizio del potere uti dominus sull’area di proprietà della ricorrente, anteriore alla delibera 102/1997, con la quale veniva deciso il frazionamento dei terreni e il pagamento degli indennizzi. Ovviamente l’accoglimento del ricorso non comporta l’annullamento dei risalenti atti che hanno interessato i terreni della ricorrente, ma riguarda solo l’insufficienza del loro richiamo per giustificare il perfezionamento della fattispecie usucapiva.
4 L’accoglimento del ricorso non pregiudica il potere dell’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sulla sussistenza dell’usucapione a proprio favore, documentandone i presupposti (e in particolare l’effettiva data d’inizio del possesso uti dominus e il decorso ventennale) con specifico riferimento alle particelle di proprietà della ricorrente.
4.1 L’accoglimento del ricorso comporta anche l’annullamento dell'ordinanza sindacale n. 576 del 26.4.2014, per illegittimità derivata, ovviamente salvo il diritto del Comune di emettere provvedimenti riguardanti l’uso pubblico della strada.
4.2 Le spese possono essere compensate, considerati i motivi dell’annullamento e la possibilità di riedizione del potere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti li accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera del Consiglio Comunale di Pesaro n.135 del 16.12.2013 e l’ordinanza sindacale N. 576 del 26.4.2014, entrambe nei limiti specificati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi,Presidente
Gianluca Morri,Consigliere
Giovanni Ruiu,Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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