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Sulla delega da Regione a Comune per esercizio potere espropriativo ed art.42 -bis - ammette

Pubblico
Venerdì, 2 Marzo, 2018 - 19:22

Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, (Sezione Prima), sentenza n. 4 del 10 gennaio 2018, sulla delegazione intersoggettiva per l’adozione di un provvedimento ex art. 42 bis TU espropri. Afferma la possibilità di delega. 
 
La massima 
 
L’istituto previsto e disciplinato dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 pare, indubbiamente, sussumibile nell’ambito del genus delle procedure ablative e si atteggia come una forma di espropriazione per così dire semplificata (in tal senso anche Corte Cost. 30 aprile 2015, n. 71), in quanto tale idonea, dunque, a legittimare la competenza a procedere del soggetto investito dei poteri di Autorità espropriante. 
 
In linea generale, l’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva comporta il trasferimento dell’esercizio del potere da un’Amministrazione all’altra e non il trasferimento tout court del potere.
 
N. 00004/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2015 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2015, proposto da: 
omissis., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Giulia Milo e Marina Rizzi, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Trieste, via Romagna 30; 
contro
Comune di Tarcento, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sette, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria Generale del T.A.R. per il FVG in Trieste, piazza Unità d'Italia 7; 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vinicio Martini dell’Avvocatura regionale, domiciliata in Trieste, piazza Unità d'Italia 1 presso gli Uffici dell’Avvocatura medesima; 
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Tarcento n. 59 del 20.11.2014 avente ad oggetto il provvedimento di acquisizione ed asservimento al Demanio della Regione FVG ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 riguardante i lavori di “Sistemazione idraulica del bacino idrografico afferente il Rio Soimutta”, provvedimento notificato a mezzo del servizio postale all’odierno ricorrente in data 12.12.2014;
- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresi il provvedimento della Regione FVG Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna 24.05.2011, n. 18685 e il provvedimento della Regione FVG Direzione centrale infrastrutture 04.02.2013 n. 3022, richiamati nel provvedimento impugnato;
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tarcento e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
La società OMISSIS ha chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Tarcento n. 59 del 20.11.2014 avente ad oggetto il provvedimento di acquisizione ed asservimento al Demanio della Regione FVG ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 delle aree di sua proprietà interessate dai lavori di sistemazione idraulica del bacino idrografico afferente il Rio Soimutta, adottato quale Autorità espropriante in forza di delegazione amministrativa intersoggettiva conferita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché degli altri atti regionali in epigrafe compiutamente indicati, assumendone l’illegittimità sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:
1. “Carenza di potere e/o incompetenza in capo al Comune di Tarcento. Violazione dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001”;
2. “Carenza di motivazione dell’atto di acquisizione, eccesso di potere per carenza d’istruttoria e mancata comparazione degli interessi. Violazione dell’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 42 della Costituzione”;
3. “Carenza di potere per palese illegittimità costituzionale dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, Violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”.
Ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dall’attività illecita dell’Amministrazione (ovvero relativi al periodo di occupazione sine titulo).
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, costituita, dopo aver evidenziato la natura non provvedimentale degli atti regionali impugnati ed essersi soffermata a delineare, sia in termini generali che con riguardo alla fattispecie concreta che qui viene in rilievo, le caratteristiche proprie dell’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, ha svolto controdeduzioni a confutazione degli assunti di parte ricorrente e concluso per la reiezione della domanda caducatoria, rinviando rispetto a quella di risarcimento danni alle difese del Comune intimato, al quale solo parte ricorrente ne ha imputato la causazione e chiesto il relativo ristoro.
Il Comune di Tarcento, del pari costituito, dopo aver ricostruito sotto il profilo fattuale la vicenda occorsa, ha controdedotto diffusamente alle censure ex adverso svolte e concluso per il loro rigetto.
Ha eccepito, invece, il difetto di giurisdizione del giudice adito con riguardo all’istanza “risarcitoria” azionata dalla ricorrente, ritenendo che debba più propriamente parlarsi di indennizzo che sorge solo a seguito dell’adozione del provvedimento di espropriazione cd. sanante, con la conseguenza che le controversie afferenti la sua determinazione o corresponsione sono attribuite alla giurisdizione del G.O.. Non ha, comunque, trascurato di contestare l’istanza anche nel merito, concludendo per l’infondatezza delle richieste di ristoro ulteriori all’indennizzo liquidato, in quanto sfornite di presupposto giuridico, di prova e di quantificazione.
Parte ricorrente ha contestato, con memoria, gli assunti difensivi della Regione e del Comune, in particolare con riguardo ai primi due motivi di ricorso.
La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 22 novembre 2017, fissata per la trattazione del merito, e, dopo la discussione, trattenuta in decisione.
Rammenta, invero, il Collegio che il provvedimento impugnato affonda le proprie radici in una procedura espropriativa avviata a suo tempo dal Comune di Tarcento in delegazione amministrativa intersoggettiva conferitagli dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la necessità di realizzare opere di sistemazione idraulica del bacino idrografico afferente il Rio Soimutta.
Tali opere, realizzate conformemente al progetto approvato, sono risultate, tuttavia, traslate rispetto alle previsioni originarie del Piano particellare di esproprio, con la conseguenza che occupano una superficie maggiore e/o diversa del mappale 177, ora di proprietà della società ricorrente, rispetto a quella prevista nel detto Piano.
Da qui l’adozione da parte del Comune di Tarcento del provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001 per l’acquisizione e l’asservimento dell’area occupata al patrimonio indisponibile della Regione, la cui legittimità è posta in discussione dalla ricorrente.
Ad avviso del Collegio, tale provvedimento sfugge, tuttavia, ai vizi denunciati dalla ricorrente medesima.
Quanto al primo motivo d’impugnazione, con cui la società Artbuilding denuncia l’incompetenza del Comune ad adottare la deliberazione di acquisizione e asservimento opposta, paiono, invero, dirimenti le seguenti considerazioni:
- l’istituto previsto e disciplinato dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 pare, indubbiamente, sussumibile nell’ambito del genus delle procedure ablative e si atteggia come una forma di espropriazione per così dire semplificata (in tal senso anche Corte Cost. 30 aprile 2015, n. 71), in quanto tale idonea, dunque, a legittimare la competenza a procedere del soggetto investito dei poteri di Autorità espropriante;
- il Comune di Tarcento ha agito in forza di delegazione amministrativa intersoggettiva conferitagli dalla Regione.
Con particolare riguardo all’aspetto da ultimo evidenziato, non può, infatti, trascurarsi di considerare che, in linea generale, l’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva comporta il trasferimento dell’esercizio del potere da un’Amministrazione all’altra e non il trasferimento tout court del potere.
Nel caso specifico, la Regione, investita, in via originaria, della competenza a provvedere in relazione alle opere idrauliche in questione ha conferito, dunque, al Comune di Tarcento una competenza di tipo derivato in merito, sulla base di specifiche norme di legge regionale.
Per effetto dell’atto di delega (rectius degli atti di delega e precisamente: decreto n. 1380/UD/ILS146 dd. 14.12.1998, decreto n. 873/UD/ILS225 dd. 26.11.2001 e decreto n. 2338/UD/ILS225 dd. 19.11.2004) il Comune si è trovato quindi, rispetto all’esercizio del potere, nella stessa posizione del delegante, potendo, conseguentemente, porre legittimamente in essere tutti gli atti necessari alla compiuta definizione del procedimento riconducibile alla progettazione e realizzazione dell’intervento idraulico di che trattasi, inclusa, per quanto qui rileva, la “appendice” di cui si discorre, che – come già evidenziato – è da ritenersi una forma di espropriazione semplificata, pacificamente ricompresa nell’ambito dei poteri oggetto di delegazione amministrativa.
Né può trascurarsi di considerare che l’art- 78-bis della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, aggiunto dall'art. 250, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, ha, comunque, stabilito che: “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), cessa la competenza regionale all'emanazione degli atti delle procedure di espropriazione e asservimento coattivo le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale alla medesima data e concernenti le opere e gli interventi di competenza e di iniziativa di Comuni, anche riuniti in consorzio, delle Province e degli altri Enti pubblici. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per l'espropriazione di aree già occupate con procedura d'urgenza in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012, nonché per le procedure di esproprio o asservimento relative a opere affidate da parte della Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva alla medesima data. 3. I Comuni, anche riuniti in consorzio, le Province e gli altri Enti pubblici subentrano alla Regione nella funzione di autorità espropriante in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2” e che l’art. 251 della l.r. n. 26/2012, dettando una norma di interpretazione autentica dell’art. 51, comma 7, lettera b), della legge regionale n. 14/2002, ha precisato che “le attività espropriative o acquisitive di immobili comprendono la funzione di autorità espropriante”,come, del resto, espressamente confermato dalla Regione con specifico riguardo alla fattispecie in esame con atto a firma del Direttore del Servizio Lavori Pubblici della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici in data 31 gennaio 2013, rendendo ulteriormente chiara la portata del precedente atto del Direttore del Servizio Idraulica della Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna in data 24 maggio 2011 (all. 13 e 12 – fascicolo doc. Comune).
Sicché, per tutte le considerazioni sin qui esposte, non v’è motivo di dubitare della legittimità del provvedimento con cui il Comune di Tarcento ha disposto l’acquisizione e l’asservimento delle aree di proprietà della ricorrente a favore del patrimonio indisponibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il motivo esaminato è, in definitiva, infondato.
Analogamente è a dirsi con riguardo al secondo motivo di ricorso, con cui la società ricorrente si duole che il provvedimento emesso dal Comune ex art. 42-bis d.P.R. n, 327/2001 sarebbe privo di idonea e specifica motivazione, in particolare, sotto il profilo della necessaria comparazione degli interessi in conflitto.
La semplice lettura della lunga e diffusa premessa motivazionale della deliberazione gravata appalesa l’assoluta inconsistenza del rilievo mosso dalla ricorrente, risultandone oltremodo evidente l’assoluta aderenza al dettato normativo, ove, al comma 4, stabilisce che “Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione”.
Il provvedimento - oltre a ripercorrere puntualmente le circostanze fattuali e amministrative che hanno connotato l’intera vicenda, indicando, tra l’altro, con precisione date e presupposti normativi dei vari provvedimenti via via adottati dalla Regione e/o dal Comune, a riportare le date di inizio e ultimazione lavori, nonché quelle di notifica del decreto di occupazione all’originario proprietario delle aree e di redazione del verbale di consistenza e di immissione in possesso, nonché quella di acquisto della proprietà da parte dell’odierna ricorrente e a descrivere, con compiutezza, in che cosa si è sostanziata l’illegittima occupazione e trasformazione delle aree in questione e da che cosa la medesima è stata originata – ha, infatti, opportunamente evidenziato che:
- “l’attuale configurazione di deflusso delle acque, così come risultante a seguito delle opere realizzate, garantisce un corretto scorrimento delle stesse, scongiurando il ripetersi degli allagamenti in precedenza più volte verificatisi, prima degli interventi in parola”;
- “l’utilità dell’opera risulta confermata anche alla luce della circostanza che, dall’epoca della sua realizzazione ad oggi, non si sono più registrati analoghi fenomeni di allagamento”;
- “l’eventuale restituzione al proprietario dei terreni oggetto del presente provvedimento, previa riduzione in pristino allo dei fondi, con demolizione della sezione di opera che attualmente insiste sugli stessi e ripristino del tubo interrato e della parte di fossato a cielo aperto preesistenti, comporterebbe necessariamente una riconsiderazione dell’opera nel suo complesso (giàintegralmente realizzata e acquisita al patrimonio pubblico), con particolare riferimento al collegamento a monte e a valle della porzione di tracciato in questione”;
- “un tanto implicherebbe un ingiustificato dispendio di risorse economiche, nonché il rischio di pregiudicare i risultati ottenuti con le opere realizzate e che attualmente garantiscono il corretto scorrimento delle acque meteoriche”.
E ciò basta, ad avviso del Collegio, per appalesare la pacifica prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello del privato, come correttamente concluso dal Comune.
Se, poi, si considera che l’estensione delle aree interessate dall’acquisizione e dall’asservimento sono, in effetti, minimali (n.d.r. si tratta di 771 mq oggetto di acquisizione in proprietà su una superficie complessiva del mappale di 17.995 mq e di 443 mq oggetto di asservimento su una superficie complessiva di 16.512), pare ulteriormente provato che il pregiudizio, anche di carattere economico, per eventuale diminuzione del valore complessivo dei beni, subito dal privato proprietario è elemento decisamente recessivo rispetto alla soddisfazione dell’interesse pubblico dianzi evidenziato, da attuarsi mediante la formale acquisizione e asservimento dell’area in questione.
Privo di attuale pregio è, infine, il terzo motivo d’impugnazione, atteso che le questioni di legittimità della norma poste dalla ricorrente sono state già tutte affrontate dalla Corte Costizionale con la sentenza n. 71 in data 30 aprile 2015 e ritenute prive di fondatezza.
La domanda caducatoria va, pertanto, respinta.
Quanto, infine, all’istanza risarcitoria, circoscritta al periodo di occupazione illegittima, il Collegio ritiene di poter disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune, atteso che la norma di riferimento (art. 42-bis, comma 3, secondo periodo), nel fissare l'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, è espressa nel riconoscere che il suo computo è effettuato a titolo risarcitorio, fatto salvo, ovviamente, che venga offerta prova del maggior danno sofferto.
In ogni caso, anche laddove volesse riconoscersi natura di mero indennizzo alla percentuale di “ristoro” stabilita per legge, è, comunque, palese che parte ricorrente, ritenendo non satisfattivo l’importo così quantificato, intende agire per il maggior danno ovvero per ottenere pacificamente il risarcimento del danno provocato dall’illegittimo comportamento del Comune riconducibile all’esercizio di un pubblico potere, con conseguente sussumibilità della fattispecie in esame in quella astratta normativa delineata dall’art. 133, comma 1, lett. g), primo periodo, del c.p.a., attribuita alla giurisdizione esclusiva del g.a.
La domanda azionata è, in ogni caso, destituita di fondamento, in quanto parte ricorrente non si è assolutamente peritata di allegare e documentare in alcun modo il maggior danno asseritamente subito, rispetto all’importo correttamente quantificato dal Comune in applicazione del su indicato art. 42-bis, comma 3, secondo periodo, e incluso nell’importo complessivo oggetto di deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine (ex Cassa Depositi e Prestiti).
Anche tale domanda va, in definitiva, respinta.
Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, atteso che il presente giudizio è stato comunque originato da un comportamento contra ius del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Manuela Sinigoi Oria Settesoldi
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

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