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Sulla motivazione del provvedimento di acquisizione sanante

Privato
Giovedì, 2 Marzo, 2023 - 09:30

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo, (Sezione Prima), sentenza n. 88 del 23 febbraio 2023, sulla motivazione del provvedimento di acquisizione sanante

MASSIMA

la valutazione espressa dall’Amministrazione relativamente all’interesse pubblico all’acquisizione sanante, è un giudizio avente connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività. Ne consegue che il giudizio predetto è censurabile solo quando sia del tutto mancata la motivazione, ovvero non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale o quando sia evidente la illogicità e l’incoerenza dell’apparato motivazionale.

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, l’emanazione da parte dela p.a. di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.p.r. n. 327 del 2001 determina l’improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse”.

Appartiene al giudice ordinario anche la controversia avente ad oggetto l'interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, ai sensi del comma 3, ultima parte, di detto articolo, "a titolo di risarcimento del danno", giacché esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo "indennizzo per il pregiudizio patrimoniale" di cui al precedente comma 1, secondo un'interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori”, e che dette controversie sono devolute alla competenza, in unico grado, della Corte di appello.

La giurisprudenza amministrativa, condivide integralmente tale approdo, essendo pacifico, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, che la giurisdizione non appartiene a questo plesso giurisdizionale. Secondo quanto già osservato da questo Consiglio di Stato “Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello amministrativo, nella controversia proposta dal privato proprietario di un fondo per l'annullamento della delibera con la quale la pubblica amministrazione, che lo aveva illegittimamente occupato, ne ha disposto l'acquisizione sanante ex art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ove la controversia attenga esclusivamente alla quantificazione dell'importo dovuto in applicazione di detto articolo, non venendo in contestazione l'utilizzo, da parte dell'amministrazione, di tale strumento né la legittimità dello stesso in relazione alla sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante” (Cons. Stato, sez. IV, n. 5530 del 2015; sez. IV, n. 3878 del 2016; sez. IV, n. 941 del 2017). Del resto, l’indirizzo in esame costituisce integrale recepimento della giurisprudenza, espressa dalle giurisdizioni superiori, secondo cui nella nuova configurazione normativa della fattispecie, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale per la perdita del diritto di proprietà all’esito — nell'ambito di un apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto alla precedente attività della stessa amministrazione — del peculiare provvedimento di acquisizione ivi previsto, non ha natura risarcitoria ma indennitaria, con l'ulteriore corollario che le controversie aventi ad oggetto la domanda di determinazione o di corresponsione dell'indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (Corte Cost. n. 71 del 2015; Cons. Stato, A.P., n. 2 del 2016; Cassazione civile sez. un. n. 15283 del 2016) (Cons. St., 6272/2018)”

SENTENZA

N. 00088/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00016/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo D., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castel di Sangro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio P., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Castel Di Sangro, corso Vittorio Emanuele II n. 1;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della determinazione o delibera o comunque dell'atto amministrativo del Comune di Castel di Sangro con cui si originava e legittimava l'occupazione dell'immobile di proprietà della ricorrente in territorio del Comune di Castel di Sangro (AQ) alla via del Leone e distinto in catasto terreni al foglio 35 particella n. 692 sub 1 e al foglio 35 particella n. 693 sub 1, atteso che la procedura espropriativa intrapresa dal Comune resistente non trovava conclusione nei termini ex lege;

nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso;

e per la declaratoria del diritto della ricorrente:

alla restituzione del bene immobile di sua proprietà illegittimamente occupato, previa riduzione in pristino e risarcimento dei danni occorsi per mancato godimento del bene.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 25\1\2021:

declaratoria di illegittimità e annullamento previa sospensione dell'esecuzione

- della delibera n. 140 / 2020 della Giunta Comunale del Comune di Castel di Sangro del 30.12.2020, pubblicata successivamente, avente ad oggetto: “DPR N. 327/2001. PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO ACQUISIZIONE IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO DE PETRA .PROVVEDIMENTI;

nonché

- di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso;

e per l'accoglimento

- di tutte le domande riproposte, connesse, presupposte e/o conseguenti alla declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato o subordinatamente alla declaratoria di sua legittimità.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 23/2/2021:

Per la declaratoria di illegittimità e per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione

- della Delibera n. 6 del 22.01.2021 del Consiglio Comunale di Castel Di Sangro del 22.01.2021, pubblicazione n. 132 dal 29.01.2021 al 13.02.2021, avente ad oggetto: “DPR N. 327/2001. PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO ACQUISIZIONE IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO DE PETRA.PROVVEDIMENTI. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 140 DEL 30/12/2020”.

nonché

- di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso;

e per l'accoglimento

- di tutte le domande riproposte, connesse, presupposte e/o conseguenti alla declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato o subordinatamente alla declaratoria di sua legittimità.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 11/2/2022:

Per la declaratoria di illegittimità e per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione

- della determinazione n. 9 del 12.01.2022 del Comune di Castel di Sangro in persona del responsabile di settore Ing. OMISSIS, avente ad oggetto: “ ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6/2021. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀIMMOBILE CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 35 PARTICELLE 692 E 693. ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42BIS DPR N. 327/2001”

nonché

- di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso;

e per l'accoglimento

- di tutte le domande riproposte, connesse, presupposte e/o conseguenti alla declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato e/o in generale alla declaratoria di illegittimità della procedura acquisitiva ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 o, solo subordinatamente, alla declaratoria di sua legittimità.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Marcantonio Carmina il 12/4/2022:

Per la declaratoria di illegittimità e per l'annullamento

- della determinazione n. 114 del 07.03.2022 del Comune di Castel di Sangro in persona del responsabile di settore Ing. OMISSIS, avente ad oggetto: “ ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6/2021. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ IMMOBILE CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 35 PARTICELLE 692 E 693. ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42BIS DPR N. 327/2001. DETERMINAZIONE INDENNIZZO ACQUISIZIONE UNITÀ IMMOBILIARE CENSITA AL FOGLIO 35 PARTICELLA 692 SUB 1”.

nonché

- di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso;

e per l'accoglimento

- di tutte le domande riproposte, connesse, presupposte e/o conseguenti alla declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato e/o in generale alla declaratoria di illegittimità della procedura acquisitiva ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 o, solo subordinatamente, alla declaratoria di sua legittimità.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 30/6/2022:

Avverso e per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari dell'atto conclusivo del procedimento di acquisizione coattiva sanante ex art 42 bis DPR 327/2001:

- determinazione n. 298 del 20.06.2022 del Comune di Castel di Sangro in persona del responsabile di settore Ing. OMISSIS avente ad oggetto:”ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6/2021. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' IMMOBILE CENSITO IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 35 PARTICELLE 692 E 693. ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42BIS DPR N.327/2001.DETERMINAZIONE INDENNIZZO AFFERENTE L'UNITA' IMMOBILIARE CENSITA AL FOGLIO 35 PARTICELLA 692 SUB 1.PROVVEDIMENTI”.

nonché

- di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso

e per l'accoglimento

- di tutte le domande riproposte, connesse, presupposte e/o conseguenti alla declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato e/o in generale alla declaratoria di illegittimità della procedura acquisitiva ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 o, solo subordinatamente, alla declaratoria di sua legittimità.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel di Sangro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato al Comune di Castel di Sangro il 10 gennaio 2018 la Sig.ra OMISSIS domandava l’annullamento del provvedimento amministrativo del Comune di Castel di Sangro con cui si originava e legittimava l’occupazione dell’immobile di proprietà della ricorrente in territorio del Comune di Castel di Sangro (AQ) alla via del Leone, distinto in catasto terreni al foglio 35 particella n. 692 sub 1 e al foglio 35 particella n. 693 sub 1, atteso che la procedura espropriativa intrapresa dal Comune resistente non trovava conclusione nei termini ex lege; nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso, e per la declaratoria del diritto della ricorrente alla restituzione del bene immobile di sua proprietà illegittimamente occupato, previa riduzione in pristino e risarcimento dei danni occorsi per mancato godimento del bene.

Con atto depositato il 12 marzo 2018 si costituiva in giudizio il Comune di Castel di Sangro contestando ogni assunto ed ogni deduzione resa dalla ricorrente e chiedendo che “codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo — sede di L’Aquila, voglia dichiarare l’avversa domanda improcedibile, inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto. Spese di lite conseguenti.”.

Il 5 gennaio 2021, l’Ente comunale depositava la delibera di G.C. n. 140 del 30.12.2020 con cui l’Ente disponeva di attivare il procedimento di acquisizione “ai sensi del’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.”.

Il 25.01.2021, la ricorrente notificava e depositava ricorso per motivi aggiunti con contestuale istanza cautelare “Per la declaratoria di illegittimità e per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione - della delibera n. 140 / 2020 dela Giunta Comunale del Comune di Castel di Sangro del 30.12.2020”.

L’impugnativa veniva affidata ai seguenti motivi di diritto:

I. “Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90 e dell’art. 42 bis comma 4 e 8 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. per assenza e/o carenza di motivazione”;

II. “Perdita per rinuncia all’interesse pubblico sui beni di causa ex delibera n. 34 del 02.08.2019 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis comma 4 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, commi 1, 4 e 8. - Eccesso di potere per sviamento di potere; falsità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; irrazionalità”;

III. “Esistenza di alternative all’adozione dell’atto acquisitivo ex delibere n. 34 del 02.08.2019 e n. 2 del 02.01.2020 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis comma 4 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, commi 4 e 8 - Eccesso di potere per sviamento di potere; falsità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; irrazionalità”;

IV. “Inesistenza della condizione di attualità di interesse pubblico nelle opere di conservazione e restauro del bene - Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis comma 4 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, commi 1, 4 e 8 - Eccesso di potere per sviamento di potere; falsità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; irrazionalità”;

V. “Inesistenza motivazionale delle circostanze che hanno indotto all’indebita utilizzazione dell’area - Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis comma 4 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, commi 4 - Eccesso di potere per sviamento di potere; falsità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; irrazionalità”;

VI. “Indeterminatezza, contraddittorietà e illogicità nell’indicazione dei beni oggetto di procedura acquisitiva - Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis comma 4 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, - Eccesso di potere per sviamento di potere; falsità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; irrazionalità”.

Nelle more del giudizio, il Comune di Castel di Sangro produceva il certificato di morte della Sig.ra OMISSIS e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2021 con la quale si deliberava, tra l’altro, “2. Di recepire quanto proposto dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 140 del 30/12/2020.

3. Di ribadire che in relazione alle opere realizzate dal Comune ed alla attuale destinazione ed utilizzazione dell’immobile, sussiste la prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

4. Di disporre l’avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 42bis del DPR n. 327/2001 e s.m.i., dell’immobile censito in catasto terreni al foglio 35 particelle n. 692 e 693 denominato “Palazzo De Petra” per le porzioni effettivamente utilizzate dal Comune”.

Il 23.2.2021, la ricorrente depositava il secondo ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto “la declaratoria di illegittimità e per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione - della delibera n. 6/2021 del Consiglio Comunale del Comune di Castel di Sangro del 22.01.2021”.

Il secondo ricorso per motivi aggiunti è sostenuto dai seguenti motivi di diritto:

I. “Vizio motivazionale della delibera del consiglio comunale n. 6 del 22.01.2021.Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90 e dell’art. 42 bis comma 4 e 8 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. per assenza e/o carenza di motivazione”;

II. “Illegittimita’ della declaratoria di pubblico interesse in riferimento all’attuale utilizzazione dell’immobile. Perdita per rinuncia all’interesse pubblico sui beni di causa ex delibera n. 34 del 02.08.2019 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis comma 4 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, commi 1, 4 e 8. - Eccesso di potere per sviamento di potere; falsità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; irrazionalità”;

III. “Illegittimita’ della declaratoria di pubblico interesse in riferimento alle opere realizzate dal comune sull’immobile. Esistenza di alternative all’adozione dell’atto acquisitivo ex delibere n. 34 del 02.08.2019 e n. 2 del 02.01.2020 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis comma 4 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, commi 4 e 8 - Eccesso di potere per sviamento di potere; falsità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; irrazionalità”;

IV. “Illegittimita’ della declaratoria di pubblico interesse in riferimento alle opere realizzate dal comune sull’immobile”;

V. “Indeterminatezza, contraddittorietà e illogicità nell’indicazione dei beni oggetto di procedura acquisitiva - Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis comma 4 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. - Eccesso di potere per sviamento di potere; falsità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; irrazionalità”.

Alla Camera di Consiglio del 24.02.2021 il giudizio veniva rinviato all’udienza pubblica del 23.02.2022.

In data 13 gennaio 2022, il Comune depositava la determinazione n. 9 del 2022, con la quale si dispone l’acquisizione sanante di cui all’art. 42bis del DPR n. 327/2001.

Avverso tale ultimo provvedimento la ricorrente ha proposto un terzo ricorso per motivi aggiunti.

I. “Illegittimità della determinazione esecutiva n. 9 del 12.01.2022 e del complessivo procedimento acquisitivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis commi 1, 4 e 8 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dei principi di diritto vivente in riferimento alla sussistenza di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico. Eccesso di potere per sviamento di potere; falsità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità; difetto; ingiustizia manifesta; irrazionalità.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90, dell’art. 42 bis comma 4 e 8 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dei principi di diritto vivente per assenza e/o carenza di rigore motivazionale.

III. Indeterminatezza dell’oggetto acquisitivo - Contraddittorietà e illogicità tra l’oggetto della delibera della Giunta Comunale n. 140 del 12.01.2022 e della delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 22.01.2021 e della determinazione esecutiva n. 9 del 12.01.2022 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis comma 4 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. - Eccesso di potere per sviamento di potere; falsità del presupposto.

IV. Illegittimità della determinazione esecutiva n. 9 del 12.01.2022 per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis commi 1, 4 e 8 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, con riferimento alla stima del valore venale del bene. Eccesso di potere per sviamento di potere; falsità del presupposto”.

Il 12.04.2022 la ricorrente notificava il quarto ricorso per motivi aggiunti al fine di ottenere la pronuncia di “declaratoria di illegittimità e per l’annullamento - della determinazione n. 114 del 07.03.2022 del Comune di Castel di Sangro” lamentando la “Violazione, erronea e falsa applicazione delle disposzioni delle dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, introdotto dall’art. 34 comma 1 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche nella Legge 15 luglio 2011 e di cui all’art. 49 T.U. 267/2000; falsità del presupposto; erronea valutazione dei fatti; disparità di trattamento; contraddittorietà; illogicità; difetto; ingiustizia manifesta; irrazionalità; eccesso di potere; eccesso di potere anche sotto il profilo dello sviamento; assenza e/o carenza di rigore motivazionale; opposizione alla stima”.

Il 1° giugno 2022 l’Amministrazione resistente depositava l’atto di liquidazione n. 114 del 31.05.2022 adottato in esecuzione della deliberazione n. 6/2021 e della determina n. 114/2022 ed in allegato ad esso l’attestazione del deposito dell’indennizzo calcolato ai sensi dell’art. 42 bis T.U. Espropri presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila per € 3.506,67 e nella medesima data il Comune di Castel di Sangro depositava anche la determinazione n. 264 del 31.05.2022.

Il 20.6.2022 il Comune di Castel di Sangro adottava la determinazione n. 298, con la quale veniva annullata la precedente determinazione n. 264, veniva dato atto della conclusione dell’iter ex art. 42 bis e veniva disposta la registrazione degli effetti traslativi della proprietà espropriata.

Il 30.6.2022 la ricorrente notificava il quinto ricorso per motivi aggiunti al fine di ottenere l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, dell’atto conclusivo del procedimento di acquisizione coattiva sanante ex art 42 bis DPR 327/2001 determinazione n. 298 del 20.06.2022 del Comune di Castel di Sangro.

Con il ricorso da ultimo depositato si propone un unico articolato motivo di ricorso con il quale si lamenta la “Violazione, erronea e falsa applicazione delle disposizioni dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 commi 1, 2, 4 e 8 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dei principi di diritto vivente in materia; eccesso di potere per errore sui presupposti, illogicità, incompletezza e difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà tra atti amministravi; disparità di trattamento; incompetenza assoluta e relativa; opposizione alla stima”.

Il predetto motivo di ricorso è ulteriormente articolato in otto censure con le quali si lamenta:

1. “Eccesso di potere per irriducibile contraddizione con la determinazione n. 9 del 12.01.2022 e con la determinazione n. 114 del 07.03.2022, violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 42 bis DPR 327/2001 e dell’art. 42 Costituzione, illogicità, arbitrarietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, errata valutazione dei fatti, sotto il profilo della individuazione e acquisizione del bene di proprietà della ricorrente”;

2. “Eccesso di potere per irriducibile contraddizione con la determinazione n. 9 del 12.01.2022 e con la determinazione n. 114 del 07.03.2022, per disparità di trattamento e violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 42 bis DPR 327/2001, illogicità, arbitrarietà, difetto di istruttoria, errata valutazione dei fatti, sotto il profilo del riconoscimento dell’indennizzo a favore dei soggetti espropriati”;

3. “Eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 42 bis DPR 327/2001, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, sotto il profilo dell’oggetto acquisitivo”;

4. “Eccesso di potere per irriducibile contraddizione con la determinazione n. 9 del 12.01.2022 e con la Delibera del Consiglio Comunale n. 6/2021 e disparità di trattamento e violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 42 bis DPR 327/2001, sotto il profilo dell’oggetto acquisitivo”;

5. “Violazione, erronea e falsa applicazione delle disposizioni dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 in riferimento alla sussistenza di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, difetto di istruttori, carenza di motivazione, errore sui presupposti, arbitrarietà, incompetenza relativa e assoluta, sotto il profilo delle ragioni di interesse pubblico prevalente all’acquisizione del bene”;

6. “Violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 42 bis DPR 327/2001 comma

quarto e violazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990, carenza e omissione motivazionale”;

7. “Violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 42 bis DPR 327/2001 comma secondo”;

8. “Violazione, erronea e falsa applicazione di legge in punto di stima dell’indennizzo ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001; arbitrarietà difetto di istruttoria; errore sui presupposti; irriducibile contraddizione con la determinazione n. 9 del 12.01.2022, con la determinazione n. 114 del 07.03.2022 e con l’atto di liquidazione n. 114 del 31.05.2022”.

All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.§. Il collegio ritiene di poter superare le eccezioni processuali sollevate dal Comune in considerazione dell’infondatezza nel merito delle domande del ricorrente, ad eccezione delle questioni attinenti alle domande di risarcimento e alle contestazioni relative alla stima del bene espropriato che, come si specificherà di seguito, devono essere ricondotte alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

2.§. Il collegio ritiene opportuno iniziare lo scrutinio del terzo e del quinto ricorso per motivi aggiunti.

Con i primi due motivi del terzo ricorso per motivi aggiunti e con il quarto, quinto e sesto motivo del quinto ricorso per motivi aggiunti, si sostiene che sarebbe documentalmente certo che l’asserita ragione di rinnovato interesse pubblico sul bene di causa con riguardo all’attuale destinazione ed utilizzo a Pinacoteca Patiniana sia inesistente avendo il Comune già deciso ed individuato altri beni all’interno dei quali poter allestire le opere dell’artista Patini e in generale per ogni fine espositivo artistico nella specie il Palazzo municipale e il Complesso Museale Civico “Aufidenate” – ex Convento della Maddalena.

Si lamenta, inoltre, la carenza di motivazione in quanto non sarebbero state evidenziate le circostanze legittimanti il provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis comma 4 e 8, che prescrive di indicare le circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, e specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne legittimino l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.

Le censure non sono fondate.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che la valutazione espressa dall’Amministrazione relativamente all’interesse pubblico all’acquisizione sanante, è un giudizio avente connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività.

Ne consegue che il giudizio predetto è censurabile solo quando sia del tutto mancata la motivazione, ovvero non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale o quando sia evidente la illogicità e l’incoerenza dell’apparato motivazionale.

A partire dalla sentenza Cons. Stato, IV sezione, n. 601 del 9 aprile 1999, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza in relazione al criterio tecnico utilizzato ed all’iter procedimentale applicativo del predetto criterio.

Non è, quindi, l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo.

Nessuna di queste eventualità è riscontrabile nel caso di specie, né il ricorrente dimostra quantomeno l’erroneità dei criteri utilizzati dall’amministrazione nella formulazione del giudizio.

Invero il Comune afferma che “che l’immobile, risalente al XII/XIII secolo, è uno dei pochi manufatti del periodo medioevale ancora presenti sul territorio comunale, essendo scampato ai moti rivoluzionari del 18° secolo ed al bombardamento cittadino della seconda guerra mondiale;

- che fra gli immobili che costituiscono il patrimonio cittadino è quello meglio conservato e di maggior rilevanza storica, essendo appartenuto alla famiglia OMISSIS, egemone su Castel di Sangro per circa tre secoli, ed è di pregio per la collettività anche a livello artistico;

- che, coerentemente con il suo valore storico, culturale ed artistico è stato destinato, a seguito delle opere di restauro, ad iniziative culturali, essendo l’attuale sede della Pinacoteca Patiniana ed avendo ospitato nel corso degli anni numerose mostre, convegni ed esposizioni”.

A nulla rileva la circostanza che alcune o tutte le opere della Pinacoteca Patiniana siano state spostate in altro edificio considerato che con la motivazione non si crea alcun vincolo all’utilizzo dovendo, con la stessa, individuare l’interesse concreto dell’Amministrazione all’acquisizione, interesse che viene individuato nell’esigenza di salvaguardare un immobile di interesse storico (anche se non vincolato) in stato di completo abbandono all’atto dell’occupazione (stato reso evidente dalle foto depositate in giudizio), in condizioni precarie dal punto di vista statico e idoneo ad ospitare non solo la Pinacoteca ma altresì numerose mostre, convegni ed esposizioni.

L’interesse pubblico perseguito dal Comune di Castel di Sangro è quello già esplicitato nella deliberazione n. 64 del 30.11.1995 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il programma di interventi P.O.P. (programmi operativi plurifondo) che comprendeva anche le opere di “Recupero del centro storico del Comune di

Castel di Sangro – Palazzo de Petra”.

Lo scopo era quindi quello di restaurare, conservare e recuperare il palazzo più antico dell’intero comune e non semplicemente quello di collocarvi la pinacoteca.

L’Amministrazione prosegue affermando che “l’edificio è caratterizzato da un regime giuridico complesso in quanto sul bene insistono diritti agrari e peraltro risulta essere ancora parzialmente iscritto al catasto terreni;

- che l’immobile è altresì caratterizzato da una proprietà frammentata, avendo natura di fabbricato rurale sul quale sette diverse ditte agricole vantavano diritti di uso promiscuo di alcuni subalterni;

- che alle sette ditte agricole corrispondevano, sin dal momento dell’avvio della procedura espropriativa, n. 34 intestatari fisici diversi;

- che alla data odierna la situazione giuridica è ancor più frammentaria, atteso che i diritti dei 34 intestatari sono stati ulteriormente ripartiti in virtù di fenomeni di divisione ereditaria, così che attualmente sussistono decine di intestatari, della maggior parte dei quali non risulta alcuna traccia;

(…) che a causa della divisa proprietà dell’immobile al momento dell’esproprio lo stesso versava da anni in stato di completo abbandono ed a rischio di rovina, per il ché è stato inevitabile l’intervento in via d’urgenza del Comune di Castel di Sangro e l’inizio dell’utilizzazione del bene, necessitata al fine di preservarne l’integrità”.

Quanto alla valutazione comparativa degli interessi, si afferma che “l’interesse pubblico alla conservazione integrale e durevole nel tempo di uno degli edifici di maggior pregio per la collettività, nonché alla sua valorizzazione artistica e culturale, sia prevalente rispetto all’interesse dei molteplici intestatari privati ad ottenere, ciascuno in ridotta quota, parte di antichi diritti agrari all’uso promiscuo dell’immobile, diritti la cui corretta estensione è ormai indeterminabile”.

Tale ultima considerazione è corroborata dal fatto che “a causa dei fenomeni di divisione ereditaria ogni ditta agraria è costituita da una molteplicità di eredi, la maggior parte dei quali non ha mai trascritto i propri diritti ereditari nel catasto fabbricati, così che è impossibile individuarli ed appurare l’esatta quantificazione pro quota dei diritti e dei doveri di ognuno”.

Non si rilevano, dunque, profili di illogicità o irragionevolezza in relazione ai profili lamentati dal ricorrente.

Appare logico che l’amministrazione resistente voglia perfezionare l’acquisizione dell’intero stabile, e non solo della particella n. 692 sub. 1. D’altra parte le opere di restauro sono state effettuate su tutto l’edificio ed il suo valore storico ed artistico è dato dal complesso dell’immobile. Oltretutto, come si analizzerà successivamente, non sarebbe nemmeno possibile adottare un provvedimento ablativo su un solo subalterno, giacché la dimensione di essi non è determinabile.

Infine, appare generica ed eccentrica rispetto alla legittimità del provvedimento di acquisizione adottato nei confronti della ricorrente, la censura, riproposta anche nel primo, secondo e terzo motivo del quinto ricorso per motivi aggiunti, relativa ad un asserito difetto di motivazione inerente la mancata acquisizione di particelle immobiliari appartenenti ad altri e diversi soggetti.

In relazione alle censure predette, inoltre, si rileva un difetto di legittimazione attiva della ricorrente quanto al censurato omesso riconoscimento dell’indennizzo nei confronti di soggetti terzi e alla mancata espropriazione di particelle dei signori OMISSIS.

3.§. Con la terza censura del terzo ricorso per motivi aggiunti e con la quarta censura del quinto ricorso per motivi aggiunti si lamenta l’indeterminatezza dell’oggetto del provvedimento di acquisizione.

In particolare si afferma che l’impugnata determinazione viene emanata in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 22.01.2021 che si è detto deliberava di acquisire i soli beni censiti al catasto terreni. Nell’elenco dei beni che determina di acquisire, invece, si rinvengono taluni di essi censiti al catasto urbano.

L’opposta determinazione esecutiva disattende quindi in tutta evidenza quanto deliberato dal Consiglio Comunale e pertanto si dimostra illegittima.

L’oggetto della determinazione si dimostra ugualmente contraddittorio e indefinito nelle asserzioni del responsabile del Settore IV secondo cui “l’edificio è caratterizzato da un regime giuridico complesso in quanto sul bene insistono diritti agrari e peraltro risulta essere ancora parzialmente iscritto al catasto terreni”.

L’assenza di specificazione di quali siano i soggetti che vantino diritti agrari sul bene lascia alquanto perplessi, considerando che il prestigioso Palazzo De Petra non risulta in alcun modo utilizzato ai fini agricoli per quanto di conoscenza della ricorrente la quale ovviamente si dichiara estranea alla suddetta asserzione.

La censura è infondata.

Osserva il collegio che la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 22.01.2021 è una delibera di indirizzo che, senza elencare le singole particelle da acquisire, stabilisce di avviare il procedimento finalizzato all’acquisizione delle particelle occupate e valuta l’interesse pubblico, ritenendone la sussistenza, all’acquisizione stessa.

Non sembra, quindi, che possa rilevarsi una qualche rilevante discrasia tra l’atto di indirizzo e quello di gestione che, a differenza del primo, elenca nello specifico le particelle da acquisire.

La circostanza, che non risulti alla ricorrente che alcune parti dell’edificio sia utilizzato a fini agricoli non rileva sulla natura dei diritti insistenti sulle particelle catastali. Un conto è la natura del diritto, che l’Amministrazione individua come “agrari” sulla base delle risultanze catastali, altro è il concreto utilizzo non idoneo, come tale, a modificare le risultanze dei registri pubblici.

4.§. Con il quarto motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti e con l’ottava censura del quinto ricorso per motivi aggiunti si censura la legittimità dell’indennizzo previsto dall’Amministrazione in sede di acquisizione.

La censura è inammissibile per difetto di giurisdizione.

L'art. 133, lett. g), ultima parte, c.p.a. disegna una sfera di giurisdizione esclusiva del G.A. su atti, comportamenti, accordi e provvedimenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di pubblico potere, assunti dalle Amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, tuttavia confermando la riserva e la devoluzione al G.O. delle controversie riguardanti la determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

La censura, quindi, non può essere conosciuta dal Giudice Amministrativo in quanto appartenente alla giurisdizione del Giudice Ordinario dinanzi al quale potrà essere riassunto.

5.§. Infondato, ancora, è il settimo motivo del quinto ricorso per motivi aggiunti con il quale si censura il mancato ritiro degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

L’adozione del provvedimento di cui all’art. 42 bis, infatti, determina l’implicito ritiro degli atti (anche endoprocedimentali) adottati in precedenza.

6.§. Infine, risultano infondate le rimanenti censure contenute nel quarto ricorso per motivi aggiunti

In data 31.5.2022 il Comune di Castel di Sangro, avendo ormai effettuato il deposito dell’indennizzo ex art. 42 bis presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, aveva adottato la determinazione n. 264 allo scopo di registrare presso l’Agenzia delle Entrate l’avvenuto effetto traslativo della proprietà espropriata.

La determinazione, tuttavia, recava un deliberato non conforme alle risultanze dell’iter espropriativo. La ricorrente Sig.ra OMISSIS, resasi conto dei profili di irregolarità della determinazione n. 264/2022, li aveva impugnati nella propria memoria in vista dell’udienza depositata il 10 giugno 2022.

La determina n. 264 del 31.5.2022 è stata annullata con la Determinazione n. 298 adottata il 20.6.2022.

Pertanto l’effetto traslativo della proprietà espropriata si è prodotto il 31 maggio: ovvero quando è stato adottato l’atto di liquidazione n. 114 ed è stato depositato l’indennizzo presso la Tesoreria Provinciale, soddisfacendo la condizione sospensiva prevista dall’art. 42 bis co. 4 del T.U. Espropri.

La norma dispone infatti che “l'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14”.

La determinazione n. 298 rende quindi conto del deposito dell’indennizzo (punto 4 del deliberato) e dell’avvenuto prodursi dell’effetto traslativo della proprietà (punto 5).

Ciò considerato, il provvedimento precisa che la proprietà oggetto di esproprio è la sola particella n. 692 sub. 1 (punto 3 del deliberato), e dispone “la registrazione del presente provvedimento presso l’Agenzia delle Entrate e la rettifica catastale delle iscrizioni con esclusione del passaggio di proprietà della seguente unità immobiliare:

- foglio 35 particella 693 sub 1 catasto terreni – PORZ RUR FP” (punto 7 del deliberato).

La particella n. 693 sub. 1 non è stata espropriata in quanto all’esito della procedura di esproprio è stato confermato che “alla data odierna l’unità immobiliare 693 sub 1, che peraltro risulta attualmente intestata a soggetti terzi, non è stata oggetto di occupazione” (relazione allegata alla determinazione n. 114/2022).

Quanto invece al sollevato vizio di motivazione inficiante la determinazione n. 9 del 12.1.2022 con cui è stata rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico, si richiamano le considerazioni già espresse in ordine alle motivazioni che costituiscono presupposto di legittimità del procedimento in parola.

Quanto all’argomento secondo il quale il Comune avrebbe dovuto beneficiare dei fondi per la ricostruzione post-sisma in luogo dei fondi P.O.P. 19941996, il collegio osserva che da tale censura non deriverebbe alcuna conseguenza in punto di legittimità del procedimento concluso con il provvedimento di cui all’art. 42 bis. In ogni caso, come già sottolineato, l’assetto statico era senza dubbio uno dei problemi che affliggeva l’edificio, ma l’esame delle fotografie allegate alla memoria del 2.2.2022 rende palese come anche gli interni di Palazzo De Petra versassero in uno stato di totale degrado a causa dell’incuria e dell’assenza di ogni forma di manutenzione per decenni.

Infine, quanto alla lamentata discrasia contenuta negli atti della procedura in relazione alla particella n. 693 sub. 1. Dalla documentazione depositata e dalla visura storica si evince come all’epoca dell’esproprio insistessero diritti agrari su di essa sia in capo ai Sigg. OMISSIS\     \ che in favore dei danti causa della ricorrente, soltanto che i diritti di questi ultimi si sono estinti il 16.11.2004.

7.§. Passando allo scrutinio del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti, entrambi sono inammissibili perché rivolti ad atti endoprocedimentali, privi di un contenuto dispositivo che possa dirsi pregiudizievole per il ricorrente.

7.§.1. In particolare, il primo ricorso per motivi aggiunti impugna la deliberazione della Giunta Comunale di Castel di Sangro n. 140/2020 del 30.12.2020. Nella deliberazione la Giunta premette “che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 30/11/1995 ha approvato il programma di interventi P.O.P. (programmi operativi plurifondo) che comprendeva anche le opere di “Recupero del centro storico del Comune di Castel di Sangro – Palazzo de Petra” il cui importo generale ammontava a £. 1.000.000.000”, e considera “che si rende necessario definire la predetta procedura ablativa mediante formale acquisizione del bene immobile al patrimonio comunale”.

Pertanto, la Giunta ha ritenuto di “disporre l’avvio del procedimento e proporre al consiglio comunale di disporre l’acquisizione ex art. 42bis del DPR n. 327/2001”.

Il contenuto dispositivo della deliberazione impugnata è il seguente:

“1) La premessa e le motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione.

2) Di attivare, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il procedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile censito al foglio 35 particelle n. 692 e 693 denominato “Palazzo De Petra” atteso che, in relazione alle opere realizzate dal Comune ed alla attuale destinazione ed utilizzazione dell’immobile, sussiste la prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione del bene.

3) Di proporre al Consiglio Comunale l’adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

4) Di dare mandato al Responsabile del Settore IV (ll.pp. e patrimonio) di assumere, per quanto di competenza, i provvedimenti consequenziali al presente deliberato”.

La natura di atto endoprocedimentale privo di contenuto lesivo per il ricorrente è palese: nessun inciso della deliberazione dispone l’acquisizione dell’immobile, d’altra parte la Giunta comunale sarebbe incompetente ad adottare il provvedimento ex art. 42 bis.

La Giunta si è quindi limitata soltanto ad “attivare” il procedimento di acquisizione dell’immobile ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, senza tuttavia adottare il provvedimento ex art. 42 bis stesso: non a caso, ha “proposto al Consiglio Comunale l’adozione dei provvedimenti di competenza” ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

5.§.2. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti si impugna la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22.1.2021. Anche la predetta deliberazione è un atto endoprocedimentale privo di contenuto dispositivo pregiudizievole per la ricorrente.

Ciò premesso, il Consiglio Comunale ha deliberato quanto segue:

“1. La premessa e le motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione.

2. Di recepire quanto proposto dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 140 del 30/12/2020.

3. Di ribadire che in relazione alle opere realizzate dal Comune ed alla attuale destinazione ed utilizzazione dell’immobile, sussiste la prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

4. Di disporre l’avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 42bis del DPR n. 327/2001 e s.m.i., dell’immobile censito in catasto terreni al foglio 35 particelle n. 692 e 693 denominato “Palazzo De Petra” per le porzioni effettivamente utilizzate dal Comune.

5. Di dare atto che, in relazione effettiva occupazione dell’immobile, l’importo delle indennità ammonta ad € 50.372,11 di cui risultano già liquidati € 41.523,72 per cui residuano da liquidare e/o accantonare secondo le vigenti disposizioni € 8.848,39.

6. Di dare atto che gli importi individuati al punto 5 dovranno essere detratti dalla liquidazione prevista al comma primo dell’art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

7. Di dare mandato alla Giunta Comunale ed al Responsabile del Settore IV (ll.pp. e patrimonio) di assumere, per quanto di competenza, i provvedimenti consequenziali al presente deliberato”.

Anche il Consiglio Comunale, quindi, non ha affatto adottato il provvedimento conclusivo ai sensi dell’art. 42 bis. Al contrario, viene espressamente stabilito di “disporre l’avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001 e s.m.i.”, rendendo quindi palese la circostanza che la deliberazione rappresenti un atto endoprocedimentale di una procedura amministrativa ancora da dipanarsi.

In definitiva, dunque, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti sono inammissibili.

8.§. Resta da scrutinare il ricorso introduttivo del giudizio.

Con deliberazione esecutiva della Giunta Comunale di Castel di Sangro n. 329 del 16 luglio 1996 sostitutiva del Decreto di Occupazione d’urgenza veniva deliberato lo stato di pubblica utilità nonché di indifferibilità e urgenza per la realizzazione delle opere di restauro del predetto Palazzo “De Petra”.

La delibera comunale approvava il Piano Particelle di Esproprio con annesso elenco delle ditte espropriande e fissava i termini per l’inizio e la definizione del procedimento espropriativo rispettivamente in anni uno ed anni cinque a norma dell’art. 13 L. 25/6/1865 n. 2359.

Seguiva in data 11.03.1997 la notifica della delibera alla sola comproprietaria Sig.ra OMISSIS e atto di immissione nel possesso del 9 aprile 1997.

Al momento della proposizione del ricorso non era stato prodotto alcun atto ablativo sul bene.

La ricorrente insorgeva per ottenere la declaratoria del diritto alla restituzione del bene immobile e risarcimento dei danni occorsi per mancato godimento del bene.

Il ricorso è improcedibile.

8.§.1. Come già osservato, con la Determinazione n. 9 del 12.1.2022, depositata agli atti del presente giudizio il 13.1.2021, il Comune di Castel di Sangro ha adottato il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione esecutiva n. 6 del 22.1.2021 del Consiglio Comunale ed alla delibera n. 140/2020 della Giunta.

Pertanto “secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, l’emanazione da parte dela p.a. di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.p.r. n. 327 del 2001 determina l’improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse” (Consiglio di Stato, IV, sent. 3871/2019; cfr anche Cass., sent. 5686/2017, Cass., sent. 11258/2016, Cons. Stato, IV, sent. 2705/2019).

8.§.2. In relazione, infine, al risarcimento del danno richiesto per il mancato godimento dei beni immobili di che trattasi a cagione dell’occupazione illegittima degli stessi da parte della P.A., il collegio richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Da ultimo (Cassazione civile, sez. un., n. 15283 del 2016) ha sostenuto che appartiene al giudice ordinario anche la controversia avente ad oggetto l'interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, ai sensi del comma 3, ultima parte, di detto articolo, "a titolo di risarcimento del danno", giacché esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo "indennizzo per il pregiudizio patrimoniale" di cui al precedente comma 1, secondo un'interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori”, e che dette controversie sono devolute alla competenza, in unico grado, della Corte di appello.

4.2.1.1. La giurisprudenza amministrativa, condivide integralmente tale approdo, essendo pacifico, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, che la giurisdizione non appartiene a questo plesso giurisdizionale. Secondo quanto già osservato da questo Consiglio di Stato “Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello amministrativo, nella controversia proposta dal privato proprietario di un fondo per l'annullamento della delibera con la quale la pubblica amministrazione, che lo aveva illegittimamente occupato, ne ha disposto l'acquisizione sanante ex art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ove la controversia attenga esclusivamente alla quantificazione dell'importo dovuto in applicazione di detto articolo, non venendo in contestazione l'utilizzo, da parte dell'amministrazione, di tale strumento né la legittimità dello stesso in relazione alla sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante” (Cons. Stato, sez. IV, n. 5530 del 2015; sez. IV, n. 3878 del 2016; sez. IV, n. 941 del 2017). Del resto, l’indirizzo in esame costituisce integrale recepimento della giurisprudenza, espressa dalle giurisdizioni superiori, secondo cui nella nuova configurazione normativa della fattispecie, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale per la perdita del diritto di proprietà all’esito — nell'ambito di un apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto alla precedente attività della stessa amministrazione — del peculiare provvedimento di acquisizione ivi previsto, non ha natura risarcitoria ma indennitaria, con l'ulteriore corollario che le controversie aventi ad oggetto la domanda di determinazione o di corresponsione dell'indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (Corte Cost. n. 71 del 2015; Cons. Stato, A.P., n. 2 del 2016; Cassazione civile sez. un. n. 15283 del 2016) (Cons. St., 6272/2018).

A seguito, dunque, dell’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, le voci di danno previste dai commi 1, 3, 4, e 5, dell’art. 42 bis in esame, sono oggetto di un’unica previsione indennitaria, ivi compresa quella relativa al periodo di occupazione senza titolo subita dal proprietario, espressamente contemplata dall’ultimo periodo del comma 3. Si afferma, infatti, che “Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 71/2015, ha chiarito che l’art. 42-bis descrive una procedura espropriativa semplificata nelle forme, ma complessa negli esiti, al termine della quale viene adottato un provvedimento che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, che il decreto di esproprio; inoltre, con la sua emanazione la P.A. riprende a muoversi nell’alveo della legalità, esercitando una funzione amministrativa meritevole di tutela privilegiata in ragione degli scopi di pubblica utilità perseguiti, sebbene emersi successivamente alla consumazione di un illecito ai danni del soggetto ablato.

Pertanto, appare non più percorribile l’opzione ermeneutica, accolta dalla più recente giurisprudenza di questa Sezione (v. Cons. Stato, Sez. IV, n. 933/2014), alla cui stregua si tratterebbe di questioni risarcitorie devolute alla giurisdizione del G.A. Invero, perseverare nell’impostazione che qualifica l’atto di acquisizione sanante come espressione di un potere meramente rimediale di un illecito, significherebbe dare all’art. 42-bis una lettura contrastante con le conclusioni rassegnate dalla Consulta nella sentenza n. 71 del 2015” (Cons. St. n. 4777/2015).

9.§. Per i motivi predetti, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, il terzo, il quarto e il quinto ricorso per motivi aggiunti devono essere in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.11 c.p.a., relativamente alle questioni concernenti l’indennizzo del pregiudizio patrimoniale, ivi compresi gli aspetti relativi alla corresponsione dell'interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, ai sensi del comma 3, ultima parte, dell’art. 42bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe:

1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo in relazione alla domanda restitutoria mentre dichiara il difetto di giurisdizione della domanda concernente corresponsione dell'interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, ai sensi del comma 3, ultima parte, dell’art. 42bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

2) dichiara inammissibili il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti;

3) respinge in parte il terzo ricorso per motivi aggiunti e, per la restante parte, dichiara il difetto di giurisdizione nei sensi di cui in motivazione in relazione alla controversia relativa all’indennizzo;

4) respinge in parte il quarto ricorso per motivi aggiunti e, per la restante parte, relativa alle censure mosse avverso la stima dell’indennizzo dichiara il difetto di giurisdizione nei sensi di cui in motivazione;

5) respinge in parte il quinto ricorso per motivi aggiunti e, per la restante parte, relativa alle censure mosse avverso la stima dell’indennizzo dichiara il difetto di giurisdizione nei sensi di cui in motivazione;

6) in relazione alle domande sulle quali si rivela il difetto di giurisdizione si individua quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge;

7) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori come per legge, da corrispondere al Comune di Castel di Sangro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Mario Gabriele Perpetuini

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

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