Vecchia occupazione acquisitiva - risarcimento danni - Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1948 del 16.04.2015
Pubblico
Domenica, 19 Aprile, 2015 - 02:00
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), sentenza n. 1948 del 16 aprile 2015, risarcimento danni per perdita, a seguito di occupazione acquisitiva, di un terreno
N. 01948/2015REG.PROV.COLL.
N. 09177/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9177 del 2014, proposto da:
Tullio Cataldo, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Racco, con domicilio eletto presso Sergio De Felice in Roma, viale delle Milizie N.34;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 04311/2011, resa tra le parti - risarcimento danni per perdita, a seguito di occupazione acquisitiva, di un terreno
Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Racco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, il sig. Tullio Cataldo chiede che questo Consiglio di Stato voglia disporre per la piena ottemperanza alla propria sentenza 15 luglio 2011 n. 4311.
Il ricorrente precisa di avere già agito in ottemperanza e che questo Consiglio di Stato, con sentenza 20 settembre 2014 n. 795, ha già ordinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di ottemperare alla propria precedente sentenza n. 4311/2011.
A seguito di ciò, il Ministero delle infrastrutture, con nota 19 febbraio 2014 n. 3569, ha formulato proposta transattiva – ex art. 35 d. lgs. n. 80/1998), di pagamento dell’importo di Euro 23.558,00, al netto delle ritenute fiscali di legge.
Il ricorrente ha rifiutato – come descritto in ricorso (pag. 2) – la somma offertagli, ritenendola “del tutto inaccettabile poiché, ai fini della sua formulazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha inteso affatto considerare quanto, puntualmente, statuito nella sopra citata sentenza n. 4311/2011”. E ciò in quanto:
-“nella perizia di stima di parte, sulla quale si basa la proposta transattiva formulata dal Ministero . . . il tecnico estensore, nell’aver precisato che il terreno oggetto di espropriazione per p.u. ricade in zona F, sottozona F” del PRG del Comune di Siderno, ovverossia nelle aree destinate alle attrezzature pubbliche urbane e comprensoriali, ha poi richiamato una stima della Commissione provinciale espropri relativa, invece, al altro tipo di terreno ricadente in zona con destinazione agricola”;
-il tecnico “ha attribuito al terreno espropriato il valore di Euro 15,00/mq, quantificato in base ad alcune, genericamente riferite, indagini di mercato”;
-il valore del terreno “risulta ai fini fiscali, pari ad Euro 72,30/mq, come discende dall’attestazione dell’Ufficio tributi del Comune di Siderno”;
-“attenendosi al decisum della sentenza suddetta, per la valutazione del terreno espropriato nel quale è stata realizzata l’opera pubblica di cui sopra, devesi pertanto considerare la sua reale utilizzazione”.
Tanto precisato, il ricorrente chiede che questo Giudice, dichiarata l’inottemperanza del Ministero delle Infrastrutture, voglia nominare un CTU per l’effettiva quantificazione della somma (rapportata all’attualità) dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente dalla perdita, per occupazione acquisitiva, della proprietà del terreno di mq. 1050, sito in Siderno.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto, per le ragioni di seguito esposte.
Giova ricordare che con la sentenza n. 4311/2011 questo Consiglio di Stato, in accoglimento di appello proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha riformato la sentenza del TAR Calabria, sede di Reggio Calabria n. 97/2011, con la quale il valore del suolo veniva determinato in Euro 165,00 per mq., per un totale di Euro 173.250,00, in considerazione della superficie pari a mq. 1050.
La sentenza ha innanzi tutto precisato che “per effetto dei motivi di appello proposti dall’amministrazione, il presente giudizio verte esclusivamente sulla quantificazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno”, mentre non costituisce oggetto del giudizio di appello “la declaratoria dell’acquisto, in favore del Ministero delle Infrastrutture, a far data dal 24 marzo 2004, del diritto di proprietà del fondo”.
La riforma della sentenza appellata è stata fondata (v. in part. , pag. 7 sent.):
-ritenendo che “ai fini della determinazione del valore del bene in oggetto, occorra tener conto di quanto previsto dal Piano regolatore generale quale indice di fabbricabilità territoriale (che l’amministrazione assume essere 0,01 mc/mq), e non già quanto previsto come indice di fabbricabilità fondiaria”;
-accogliendo il rilievo che, nel caso di specie, il CTU in I grado ha “proceduto alla determinazione di un nuovo indice di fabbricabilità territoriale, senza alcuna motivazione in ordine al criterio specificamente seguito” e, in particolare “senza che la valutazione tenga conto della specifica destinazione del suolo”.
Alla luce di ciò, la sentenza n. 4311/2011 ha disposto che il Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 35 d. lgs. n. 80/1998, proponesse all’appellato il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno, “determinata secondo i criteri sopra indicati e rapportati all’attualità”.
Orbene, il Collegio ritiene che, con riferimento a quanto statuito nella sentenza della quale si chiede disporsi la esatta e compiuta ottemperanza, il ricorso sia infondato.
Ciò in quanto:
-l’amministrazione ha tenuto conto della effettiva destinazione del suolo, secondo il Piano regolatore generale di Siderno, destinazione che è di zona F, sottozona F2, “area destinata alle attrezzature pubbliche urbane e comprensoriali” (e ciò risulta pacifico tra le parti: v. pag. 3 ricorso). Appare evidente, quindi, come il suolo in esame non possa essere definito – ai fini della determinazione del suo valore - come suscettibile di edificazione, nel senso di una sua utilizzabilità per fini di edilizia residenziale privata ( le destinazioni possibili risultano a pag. 6 della stima effettuata dal consulente tecnico del Ministero, in atti);
-il valore di Euro 15,00/mq è definito sulla base di indagini di mercato e, in particolare, della stima della Commissione provinciale Espropri;
-non può assumere rilevo, ai fini della determinazione del valore secondo i criteri indicati dalla sentenza della quale si richiede l’ottemperanza, la valutazione effettuata ai (diversi) fini dell’ ICI dal Comune di Siderno, pari ad Euro 72,30 mq., e che – accettata “in via cautelativa” dal tecnico di parte ricorrente, comporta una determinazione della somma richiesta pari ad Euro 90.419,72;
-infine, il valore stabilito dal tecnico di parte Cataldo, si fonda (pag. 2) su un generico richiamo a un valore dei suoli all’epoca dell’occupazione dell’immobile oggetto del presente giudizio “diffusamente noto poiché il mercato dei suoli edificabili e le conoscenze dirette delle trattative concluse con atti di compravendita erano alla portata degli interessati”, senza tuttavia esplicitare i riferimenti concreti che giustificano la stima di Euro 77,47 mq indicata.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Cataldo Tullio (n. 9177/2014 r.g.), lo rigetta.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi,Presidente
Diego Sabatino,Consigliere
Raffaele Potenza,Consigliere
Andrea Migliozzi,Consigliere
Oberdan Forlenza,Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)