Occupazione abusiva - Trib. Pescara sent. 12.02.2015
Pubblico
Venerdì, 13 Febbraio, 2015 - 01:00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4030/2013 R.A.C.C.
TRA
Comune di Spoltore, in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Morelli, giusta procura in atti;
-ATTORE-
E
....... (nato a Guardiagrele il 14.8.1983), rappresentato e difeso dall’Avv. Marzia C. Torello, come da mandato in atti;
-CONVENUTO-
........a, rappresentati e difesi dall’Avv. Viviana Ferretti, come da mandato in atti;
-CONVENUTI CONTUMACI-
Oggetto: occupazione senza titolo.
Conclusioni della parti: all’udienza del 12.2.2015, all’esito della discussione, le parti precisavano le conclusioni come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Comune di Spoltore evocava in giudizio .....o e i genitori di quest’ultimo, Bl.....a, chiedendo l’accertamento dell’occupazione senza titolo, da parte degli stessi convenuti, del fabbricato situato in Villa Santa Maria di Spoltore, censito al catasto fabbricati del Comune di Spoltore al foglio 8, p.lla 746, sub 1, 2, e 3, nonché del fondo annesso, individuato al foglio 8, p.lla 82, e, per l’effetto, chiedeva la loro condanna al rilascio degli immobili descritti ed al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio Blasi...o, che eccepiva l’infondatezza della domanda nei propri confronti.
Si costituivano, altresì, Blas......a.
Ora, nel corso dell’interrogatorio formale reso da Blasioletti Alessandro era proprio quest’ultimo ad ammettere di avere vissuto nel fabbricato per cui è causa insieme ai propri genitori fin dalla sua nascita, pur dichiarando di avere da ultimo lasciato quell’abitazione per andare a vivere in Montesilvano insieme alla sua compagna.
I testi escussi hanno poi univocamente affermato di essere a conoscenza della circostanza che i coniugi Blasioletti avevano occupato il fabbricato di cui si tratta e il terreno adiacente fin dagli anni 80, senza che fosse mai intervenuto un contratto con il Comune proprietario degli immobili.
Risulta, infine, per tabulas che già con sentenza del 18.11.1983 n. 209 il Pretore di Pescara aveva ordinato agli odierni convenuti di rilasciare gli immobili al Comune, in quanto abusivamente occupati.
Dunque, non possono esserci dubbi circa la titolarità degli immobili in questione in capo all’Ente, posto che tanto risulta dalla sentenza passata in giudicato di cui sopra.
Né può dubitarsi, viste le risultanze delle prove testimoniali, che l’occupazione, sia del fabbricato che del terreno, si sia protratta fino ad oggi da parte dei convenuti, senza che si fosse stipulato alcun contratto con l’Amministrazione.
In particolare, non v’è prova che B...o abbia lasciato definitivamente l’abitazione familiare, nè i convenuti ......ia hanno fornito alcuna prova di avere lasciato l’immobile, come dichiarato: la volontà di consegnare le chiavi del fabbricato, manifestata in data odierna, dimostra il contrario, vale a dire che i beni di cui si tratta sono rimasti, fino ad oggi, nella loro disponibilità
Né tale ultima circostanza può valere a ritenere cessata la materia del contendere, a fronte del rifiuto di parte attrice a ricevere le chiavi senza averne potuto verificare la rispondenza alla serratura dell’immobile in questione.
Dunque, accertata l’occupazione senza titolo dei beni, va accolta la domanda principale ed ordinato ai convenuti di lasciare gli immobili.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, va rilevato che si concorda con i principi posti da ultimo dai Giudici di legittimità, i quali in proposito hanno evidenziato che “il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa" e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicchè il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni
pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti” (cfr. Cass. 17.6.2013, n. 15111).
Nella specie, nulla di tutto ciò è stato dimostrato e nemmeno allegato da parte dell’Ente.
L’unica richiesta istruttoria di CTU, finalizzata a quantificare il danno asseritamente subito, non avrebbe potuto sopperire alla carenza di prova sull’an.
Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni va rigettata.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento delle domande, restano tra le parti compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda, e, per l’effetto, condanna le parti convenute al rilascio, nel termine di tre mesi, degli immobili identificati nella parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Pescara, 12.2.2015.
Il Giudice
-dott. Stefania Ursoleo-