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Impianti pubblicitari - scadenza convenzione : il TAR Lazio dichiara giurisdizione del GO

Pubblico
Giovedì, 15 Gennaio, 2015 - 01:00

La questione riguardava una convenzione scaduta su gestione impianti pubblicitari. Accogliendo l'eccezione dell'Avv. Marco MORELLI, con ordinanza n. 132 del 14.01.2015 il TAR Lazio, sez. II bis, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di una società privata che intendeva ritenere rinnovata tacitamente una convenzione col Comune, oramai scaduta. 

Il sindacato è del GO perchè si tocca la natura del rapporto negoziale a monte. 

 

N. 00132/2015 REG.PROV.CAU.

N. 09597/2014 REG.RIC.           

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9597 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Soc Ipas Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Rinaldi, Alessandra Ruggieri, con domicilio eletto presso Guido Rinaldi in Roma, Via Casperia, 30;


contro

Comune di Valmontone, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Morelli, con domicilio eletto presso Marco Morelli in Roma, Via G.Vitelleschi, 26; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provv prot n. 8009 del 16.04.2014 avente ad oggetto la cessazione della convenzione per il riordino della cartellonistica pubblicitaria - piano generale comunale degli impianti pubblicitari

E per l’annullamento – di cui all’atto di motivi aggiunti - del provvedimento di cui alla nota 24.10.2014, ricevuta, il 6.11.2014 di rimozione impianti pubblicitari.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valmontone;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, ad una prima sommaria delibazione, emergono profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) :

Dichiara inammissibile la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Pubblicato in: Diritto Amministrativo » Commenti

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