IN EVIDENZA: IN G.U. IL PRIMO CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE
Pubblico
Giovedì, 8 Settembre, 2016 - 02:00
DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174
Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00187)
(GU n.209 del 7-9-2016 - Suppl. Ordinario n. 41)
Vigente al: 7-10-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
«Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 giugno 2016;
Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai
sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n.
273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 agosto 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Approvazione del codice e delle disposizioni connesse
1. E' approvato il codice della giustizia contabile di cui
all'allegato 1 al presente decreto.
2. Sono altresi' approvate le norme di attuazione di cui
all'allegato 2 nonche' le norme transitorie e le abrogazioni di cui
all'allegato 3.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 agosto 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE
CAPO I
Principi generali
ALLEGATO 1
CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE
Art. 1
(Ambiti della giurisdizione contabile)
1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di
responsabilita' amministrativa per danno all'erario e negli altri
giudizi in materia di contabilita' pubblica.
2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi
in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione
di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate
dalla legge.
3. La giurisdizione della Corte dei conti e' esercitata dai giudici
contabili secondo le norme del presente codice.
Art. 2
(Principio di effettivita')
1. La giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed
effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto
europeo.
Art. 3
(Principio di concentrazione)
1. Nell'ambito della giurisdizione contabile, il principio di
effettivita' e' realizzato attraverso la concentrazione davanti al
giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e
dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata
del processo contabile.
Art. 4
(Giusto processo)
1. Il processo contabile attua i principi della parita' delle
parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto
dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione.
2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione
della ragionevole durata del processo.
Art. 5
(Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti)
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento
del pubblico ministero sono motivati.
2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti
in maniera chiara e sintetica.
Art. 6
(Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita')
1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice,
dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei
difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti
informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge,
purche' sia garantita la riferibilita' soggettiva e l'integrita' dei
contenuti, in conformita' ai principi stabiliti nel decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono
indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in
particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei registri, per
l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta
elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione
telematica, le modalita' di autenticazione degli utenti e di accesso
al fascicolo processuale informatico, nonche' le specifiche per la
formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti
processuali digitali, con garanzia di riferibilita' soggettiva,
integrita' dei contenuti e riservatezza dei dati personali.
4. Il pubblico ministero contabile puo' effettuare, in conformita'
ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti
direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata
contenuti in pubblici elenchi o registri.
5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di
legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.
Art. 7
(Disposizioni di rinvio)
1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della
Parte II, Titolo III del presente codice che, se non espressamente
derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.
2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli
articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le
altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di
principi generali.
CAPO II
Organi
Art. 8
(Organi della giurisdizione contabile)
1. La giurisdizione contabile e' esercitata dalle sezioni
giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni
riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale
composizione della Corte dei conti.
Art. 9
(sezioni giurisdizionali regionali)
1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni
giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con
competenza estesa al territorio regionale. Nella regione
Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo
grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione
giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al
rispettivo territorio provinciale.
2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni
giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l'intervento di
tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o
impedimento del presidente, il collegio e' presieduto dal magistrato
con maggiore anzianita' nel ruolo. In materia di ricorsi
pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei
conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica,
attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale
regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico.
3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano
disciplinate dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela
delle minoranze linguistiche.
Art. 10
(Sezioni giurisdizionali di appello)
1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le
sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con
competenza estesa al territorio nazionale e la sezione
giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a
Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni
giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque
magistrati compreso un presidente. Il collegio e' presieduto da un
presidente o dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.
2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti,
con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra
le sezioni centrali di appello, nel rispetto del principio di
rotazione.
Art. 11
(Sezioni riunite)
1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei
conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede
d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la
corretta applicazione delle norme di contabilita' pubblica e nelle
altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.
2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da
uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse e' assegnato
un numero di consiglieri determinato all'inizio di ogni anno dal
Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.
3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui
conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle
sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei
conti, ovvero a richiesta del procuratore generale.
4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresi' sui
regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando
sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i
provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.
5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e'
composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati
all'inizio di ogni anno preferibilmente tra quelli in servizio presso
le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri
predeterminati, predisposti dal Presidente della Corte dei conti
sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di
rotazione.
6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio
della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita'
pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:
a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e
ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali;
b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche
operata dall'ISTAT;
c) in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro
presso le fondazioni lirico-sinfoniche;
d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli
regionali;
e) nelle materie di contabilita' pubblica, nel caso di impugnazioni
conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo;
f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.
7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione e'
composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero
tra i consiglieri componenti il collegio delle sezioni riunite in
sede giurisdizionale e in sede di controllo individuati, sulla base
di criteri predeterminati, sentito il consiglio di presidenza e
tenendo conto del principio di rotazione con decreto presidenziale
all'inizio di ogni anno.
Art. 12
(Ufficio del pubblico ministero)
1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni
giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o
da altro magistrato assegnato all'ufficio.
2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e
alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti sono
esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato
all'ufficio.
3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali
conflitti di competenza, l'attivita' dei procuratori regionali e
questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.
CAPO III
Giurisdizione
Art. 13
(Momento determinante la giurisdizione)
1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e
allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della
domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi
mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Art. 14
(Questioni riguardanti lo stato e la capacita' delle persone)
1. Sono riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni
pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' delle persone,
salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la
risoluzione dell'incidente di falso.
Art. 15
(Difetto di giurisdizione)
1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo grado anche
d'ufficio.
2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione e'
rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della
pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito
sulla giurisdizione.
Art. 16
(Regolamento preventivo)
1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali e'
ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione
previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica
il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.
2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico
ministero le misure cautelari di cui al Titolo II della Parte II.
Art. 17
(Decisione su questioni di giurisdizione)
1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione,
indica, se esistente, il giudice che ne e' fornito.
2. Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice contabile in
favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e
le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e
sostanziali della domanda se il processo e' riassunto innanzi al
giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro
il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio
in giudicato della sentenza.
3. Quando il giudizio e' tempestivamente riproposto davanti al
giudice contabile, quest'ultimo, alla prima udienza, puo' sollevare
anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le
sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di
giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, ferme
restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi
gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio
e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi
dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle
preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione in
termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove
raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione
possono essere valutate come argomenti di prova.
7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo
la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di
giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono
riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
8. Nei giudizi di responsabilita' patrimoniale amministrativa di
danno, quando la giurisdizione e' declinata dal giudice contabile,
ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite
della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di
giurisdizione del giudice contabile, l'amministrazione danneggiata
ripropone la causa dinanzi al giudice che e' munito di giurisdizione
entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel
giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le
prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione
possono essere valutate come argomenti di prova.
CAPO IV
Competenza
Art. 18
(Competenza territoriale)
1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale
territorialmente competente:
a) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di
parte in materia di contabilita' pubblica riguardanti i tesorieri e
gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli
agenti della regione, delle citta' metropolitane, delle province, dei
comuni e degli altri enti locali nonche' degli enti regionali;
b) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di
parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i
funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato
e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando
l'attivita' di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito
del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato
nel territorio della regione; quando il danno e' conseguenza di una
pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti regionali la
sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo
della condotta causalmente prevalente;
c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni,
assegni o indennita' civili, militari e di guerra a carico totale o
parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge,
quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o
dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della
regione;
d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e
pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte
dei conti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e
all'articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi
all'applicazione di sanzioni pecuniarie.
3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai
giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della
Corte dei conti assume comunque la qualita' di parte, che a norma del
comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell'ambito
della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie
funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, e'
attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di
regione determinato in base alla tabella A allegata al presente
codice.
4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della
Corte dei conti assume la qualita' di parte in un giudizio contabile
sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale
individuata a norma del comma 3.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una
pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti regionali, il
criterio della individuazione della sezione giurisdizionale
competente e' quello della condotta causalmente prevalente.
Art. 19
(Competenza funzionale)
1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale
regionale del Lazio i giudizi di responsabilita' relativi a fatti
dannosi verificatisi all'estero.
2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all'estero
sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di competenza
territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 20
(Rilievo dell'incompetenza)
1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall'articolo
151, comma 2, e' rilevato d'ufficio finche' la causa non e' decisa,
ovvero puo' essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato
per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei
giudizi di impugnazione, esso e' rilevato se dedotto con specifico
motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito
sulla competenza.
2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla
eventuale richiesta di misure cautelari.
3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con
ordinanza il giudice ritenuto territorialmente competente. Quando la
causa e' riassunta nei termini di cui all'articolo 118 davanti al
giudice indicato, questo, se ritiene di essere a sua volta
incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.
4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di
eventuali misure cautelari si propone al giudice territoriale
indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 3, che decide
in ogni caso; si applica l'articolo 17, comma 7, con riferimento al
giudice dichiarato competente.
CAPO V
Astensione e ricusazione del giudice
Art. 21
(Astensione)
1. Al giudice contabile e al pubblico ministero si applicano le
cause e le modalita' di astensione previste dall'articolo 51 del
codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti
anteriori.
Art. 22
(Ricusazione)
1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione
previste dall'articolo 52 del codice di procedura civile.
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza,
con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte
all'udienza; in caso contrario puo' proporsi oralmente prima della
discussione.
3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed e'
sottoscritto dalla parte o dal difensore.
4. La decisione e' pronunciata, previa sostituzione del giudice
ricusato che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro
trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando
occorre, le prove offerte.
5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non e'
ricusabile.
6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se e'
ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se e' ricusato
uno dei componenti del collegio.
7. Il giudice, con l'ordinanza che definisce il ricorso per
ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha
proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.
8. In caso di manifesta inammissibilita' o infondatezza, la
sanzione pecuniaria e' stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di
1.500 euro.
CAPO VI
Ausiliari del giudice
Art. 23
(Consulente tecnico)
1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo, quando e' necessario, da uno o piu'
consulenti.
2. Il consulente ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio tranne
che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato impedimento.
3. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a professionisti
iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile. Possono altresi' essere
incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle
strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non possono
essere nominati coloro che prestano attivita' in favore delle parti
del giudizio.
4. Il consulente, all'esito del suo incarico, riferisce per
iscritto in merito ai quesiti e alle questioni richiestegli ai sensi
dell'articolo 97 e puo' essere chiamato a fornire anche in pubblica
udienza chiarimenti e osservazioni. Il compenso del consulente e'
stabilito dal giudice che l'ha nominato nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1.
Art. 24
(Astensione e ricusazione del consulente)
1. Si applicano al consulente le cause di astensione e di
ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura
civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.
Art. 25
(Commissario ad acta)
1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in
caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile puo'
nominare un commissario ad acta.
Art. 26
(Custode)
1. La conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati sono
affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il
compenso del custode e' stabilito dal giudice che l'ha nominato, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1. Si
applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.
Art. 27
(Liquidazione compensi)
1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e
del custode nominati dal pubblico ministero e' regolata dall'articolo
63.
TITOLO II
PARTI E DIFENSORI
CAPO I
Parti e difensori
Art. 28
(Patrocinio)
1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti e' obbligatorio il
patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.
2. Per i giudizi dinanzi alle sezioni di appello e alle sezioni
riunite e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli
appelli e nelle comparse di risposta deve essere fatta elezione di
domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato
un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale
effettuare le comunicazione e le notificazioni; in mancanza,
l'elezione si presume fatta presso la segreteria del giudice adito.
3. L'avvocato puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte,
tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa
espressamente riservati.
4. In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione
del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il
potere.
5. La procura puo' essere sempre revocata e l'avvocato puo' sempre
rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei
confronti dell'altra parte, finche' non sia avvenuta la sostituzione
dell'avvocato.
6. La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da
un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente
codice.
7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualita'
necessaria per esercitare l'ufficio di avvocato con procura presso il
giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro
difensore.
Art. 29
(Procura alle liti)
1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile.
Art. 30
(Doveri delle parti)
1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il
dovere di comportarsi con lealta' e probita'. In caso di inosservanza
di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle
autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.
2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono
usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli
interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 89 del codice di procedura civile.
Art. 31
(Regolazione delle spese processuali)
1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a
lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa.
2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilita'
amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della
violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalita', del dolo
o della colpa grave, il giudice non puo' disporre la compensazione
delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di
appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla
difesa.
3. Il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o
per intero, quando vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novita' della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando
definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o
preliminari.
4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, puo' altresi'
condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra
parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente
determinata, quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste o
orientamenti giurisprudenziali consolidati.
5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di
segreteria con nota in margine alla stessa.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il
giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e
97 del codice di procedura civile.
TITOLO III
ATTI PROCESSUALI
CAPO I
Atti del processo
Art. 32
(Liberta' di forme)
1. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme
determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al
raggiungimento del loro scopo.
Art. 33
(Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete)
1. In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana,
fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.
2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana,
il giudice puo' nominare un interprete. Questi, prima di esercitare
le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere
fedelmente il suo ufficio.
Art. 34
(Nomina del traduttore)
1. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono
scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore,
il quale presta giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.
Art. 35
(Interrogazione della persona sorda o muta)
1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o
muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per
iscritto.
2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta
giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.
Art. 36
(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il
ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto indicano il
giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le
conclusioni o l'istanza; l'originale e le copie da notificare, sono
sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente,
oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e
l'indirizzo di posta elettronica certificata.
2. La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in
data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente
alla costituzione della parte rappresentata.
3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge
richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di
mandato speciale.
Art. 37
(Contenuto del processo verbale)
1. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone
intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli
atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la
descrizione delle attivita' svolte e delle rilevazioni fatte, nonche'
le dichiarazioni ricevute.
2. Il processo verbale e' sottoscritto dal segretario e dal
presidente. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la
legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.
TITOLO IV
DEI PROVVEDIMENTI
CAPO I
Dei provvedimenti
Art. 38
(Forma dei provvedimenti in generale)
1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza,
ordinanza o decreto.
2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in
qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.
3. Dei provvedimenti collegiali puo', se uno dei componenti
l'organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo
verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimita' della
decisione o del dissenso, succintamente motivato, che uno o piu' dei
componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia
eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il
verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e
sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato
a cura del presidente in plico sigillato presso la segreteria
dell'ufficio.
Art. 39
(Contenuto della sentenza)
1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del
popolo italiano".
2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:
a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato;
b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;
c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero
e delle parti;
d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;
e) il dispositivo;
f) la data della pronuncia;
g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore.
3. La decisione e' nulla se mancano le indicazioni di cui alle
lettere e) e g),del comma 2, nonche' se mancano, e non risultano dal
verbale di udienza, le indicazioni di cui alle lettere a), b), d) ed
f) del comma 2 e l'indicazione che e' stato sentito il pubblico
ministero.
4. Qualora, dopo la pronuncia della sentenza, si verifichi
l'impossibilita' assoluta a firmarla da parte di alcuna delle persone
che debbono sottoscriverla, alla firma mancante si supplisce con
dichiarazione apposta in calce alla sentenza, firmata dal presidente
del collegio o, in mancanza di questi, dal magistrato con maggiore
anzianita' nel ruolo.
Art. 40
(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza)
1. L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in
udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori
dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in
foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice
o, quando questo e' collegiale, del presidente.
2. Il segretario comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori
dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.
Art. 41
(Forma e contenuto del decreto)
1. Il decreto e' pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale,
della parte.
2. Se e' pronunciato su ricorso, il decreto e' scritto in calce al
medesimo.
3. Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige processo
verbale e il decreto e' inserito nello stesso.
4. Il decreto non e' motivato, salvo che per quelli a carattere
decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente
dalla legge; e' datato ed e' sottoscritto dal giudice o, quando
questo e' collegiale, dal presidente.
Art. 42
(Notificazioni e comunicazioni)
1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo
contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento,
sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi
speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in
materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal
presente codice. Il Presidente della sezione puo' autorizzare, su
motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle
forza di polizia.
Art. 43
(Termini e preclusioni)
1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile
sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice,
anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette
espressamente.
2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la
legge stessa li dichiari espressamente perentori.
3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono
perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere
pronunciate d'ufficio.
4. Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare, o prorogare
anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di
decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine
originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per
motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati,
nemmeno in base ad accordo tra le parti.
6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa
ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in
termini; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 93, commi 11 e
12.
7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni
dell'articolo 155 del codice di procedura civile.
Art. 44
(Rilevanza della nullita')
1. Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di
forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata
dalla legge.
2. Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei
requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
3. La nullita' non puo' mai essere pronunciata se l'atto ha
raggiunto lo scopo a cui e' destinato.
Art. 45
(Rilevabilita' e sanatoria della nullita')
1. Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte se la
legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.
2. Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito
puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito
stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva
all'atto o alla notizia di esso.
3. La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato
causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Art. 46
(Nullita' derivante dalla costituzione del giudice)
1. La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del
giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve
essere rilevata d'ufficio, salvo quanto previsto dall'articolo 49.
Art. 47
(Estensione della nullita')
1. La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti,
ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti.
2. La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti
che ne sono indipendenti.
3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo'
tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.
Art. 48
(Nullita' della notificazione)
1. La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni
circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi
e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data,
salva l'applicazione degli articoli 44 e 45.
Art. 49
(Nullita' della sentenza)
1. La nullita' delle sentenze soggette ad appello puo' essere fatta
valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo
mezzo di impugnazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la
sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
Art. 50
(Pronuncia sulla nullita')
1. Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia
possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si
estende.
2. Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al
segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il
provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della
rinnovazione a carico della parte che ha dato luogo alla nullita'.
PARTE II
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
TITOLO I
FASE PREPROCESSUALE
CAPO I
Denuncia di danno
Art. 51
(Notizia di danno erariale)
1. Il pubblico ministero inizia l'attivita' istruttoria, ai fini
dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione
erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.
2. La notizia di danno, comunque acquisita, e' specifica e concreta
quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a
fatti ipotetici o indifferenziati.
3. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in
violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' nullo e
la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti.
4. Se la nullita' di cui al comma 3 e' fatta valere con istanza
proposta prima della pendenza del giudizio, la sezione decide, in
camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito
dell'istanza e sentite le parti, con sentenza.
5. Diversamente, la sezione decide sull'eccezione di nullita' con
la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.
6. La nullita' per violazione delle norme sui presupposti di
proponibilita' dell'azione per danno all'immagine e' rilevabile anche
d'ufficio.
7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli
organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a
danno delle stesse, e' comunicata al competente procuratore regionale
della Corte dei conti affinche' promuova l'eventuale procedimento di
responsabilita' per danno erariale nei confronti del condannato.
Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 52
(Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)
1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in
materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture
burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate,
ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore
cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a
conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti
dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilita'
erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della
Corte dei conti territorialmente competente. Le generalita' del
pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate.
2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' i dipendenti incaricati di funzioni
ispettive, ciascuno secondo le singole leggi di settore, sono tenuti
a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore
regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di
vertice delle amministrazioni interessate.
3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma
di legge, puo' derivare l'applicazione, da parte delle sezioni
giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.
4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli
uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i
fatti dai quali possano derivare responsabilita' erariali che
emergano nell'esercizio delle loro funzioni.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, delle
norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale.
6. Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione
denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a
evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via
di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari
a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la
cessazione.
Art. 53
(Contenuto della denuncia di danno)
1. La denuncia di danno contiene una precisa e documentata
esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed
eventualmente la quantificazione del danno, nonche', ove possibile,
l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro
generalita' e del loro domicilio.
Art. 54
(Apertura del procedimento istruttorio)
1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno,
comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata
archiviazione per difetto dei requisiti di specificita' e concretezza
o per manifesta infondatezza, dispone l'apertura di un procedimento
istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati,
la trattazione del relativo fascicolo.
CAPO II
Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti
Art. 55
(Richieste istruttorie)
1. Il pubblico ministero compie ogni attivita' utile per
l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione
erariale e svolge, altresi', accertamenti su fatti e circostanze a
favore della persona individuata quale presunto responsabile.
2. Il pubblico ministero puo' richiedere documenti e informazioni
e, altresi', disporre:
a) l'esibizione di documenti;
b) audizioni personali;
c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche
amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze
finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
d) il sequestro di documenti;
e) consulenze tecniche.
Art. 56
(Deleghe istruttorie)
1. Il pubblico ministero puo', motivatamente, svolgere attivita'
istruttoria direttamente, ovvero puo' delegare gli adempimenti
istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche
locale, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e
motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7, ai
dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione
individuati in base a criteri di professionalita' e territorialita';
puo', altresi', avvalersi di consulenti tecnici.
Art. 57
(Riservatezza della fase istruttoria)
1. Le attivita' di indagine del pubblico ministero, anche se
delegate agli organi di cui all'articolo 56, comma 1, sono riservate
fino alla notificazione dell'invito a dedurre.
2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini, il
pubblico ministero puo' consentire, con decreto motivato, la visione
di singoli atti o parti di essi.
3. Nei casi di cui all'articolo 58, comma 1, anche dopo la
notificazione dell'invito a dedurre, il pubblico ministero contabile
dispone il differimento della visione e dell'estrazione di copia di
singoli atti dell'indagine preliminare penale, fino a che non sia
rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale. Durante il
periodo di differimento, il termine per la presentazione delle
deduzioni ai sensi dell'articolo 67 e' interrotto e inizia nuovamente
a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell'atto con cui
il pubblico ministero revoca il decreto di differimento. Il termine
non e' interrotto qualora il pubblico ministero contabile ritenga
inutilizzabili, ai fini dell'invito a dedurre, gli atti dell'indagine
preliminare penale. La valutazione di inutilizzabilita' non e'
rivedibile, salvo che ne faccia richiesta la parte interessata.
Art. 58
(Richieste di documenti e informazioni)
1. Il pubblico ministero puo' chiedere alla autorita' giudiziaria
l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i
documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei
confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico
ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.
2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente
anche i termini e le modalita' di trasmissione, che le pubbliche
amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente
partecipazione pubblica, nonche' i soggetti con essi contraenti o
beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici,
provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale
o in copia autentica, nonche' informazioni, notizie e relazioni
documentate.
Art. 59
(Esibizione di documenti)
1. Il pubblico ministero puo', con decreto motivato, disporre
l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, ai
fini della loro presa visione, dell'estrazione di copia o del loro
eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter
del codice di procedura penale.
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 56, provvedono ad
acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla
notificazione del decreto d'esibizione al titolare dell'ufficio che
li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna puo' essere
differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero
contabile.
3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone,
con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli
atti non esibiti.
4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle
pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi
siti.
Art. 60
(Audizioni personali)
1. Il pubblico ministero puo' disporre con decreto motivato
l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi
utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle
personali responsabilita'.
2. Il decreto e' notificato unitamente all'invito a presentarsi nel
luogo in cui sara' esperita l'audizione personale, con l'avvertenza
della facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si
applica l'articolo 249 del codice di procedura civile.
3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un
funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di
cui al comma 1 dell'articolo 56.
4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi
al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e
di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non puo' essere
obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua
responsabilita'; in tal caso, deve essere avvertito che se intende
rispondere ha facolta' di essere assistito da un difensore di
fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che
e' rinviata a nuova data.
5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla
convocazione del pubblico ministero e' applicata una sanzione
pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero
non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
Art. 61
(Ispezioni e accertamenti)
1. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi
o uffici dei soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, per reperire,
prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni
da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, nei limiti
previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire
storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. Si
applica l'articolo 103 del codice di procedura penale.
2. Nel corso dell'ispezione possono essere disposti esibizione di
atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e
accertamenti diretti.
3. L'accertamento diretto consiste nell'accesso a luoghi specifici
o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e
fonti di prova utili alle indagini.
4. L'ispezione e l'accertamento diretto sono disposti con decreto
motivato; copia del decreto e' consegnata al soggetto che ha
l'attuale disponibilita' del luogo o della cosa ispezionati.
5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell'ispezione e
dell'accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal
personale operante; copia del verbale e' rilasciata al soggetto di
cui al comma 4.
6. Il pubblico ministero puo' altresi' delegare le attivita' di cui
ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all'articolo 56, comma 1.
7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o
funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della
regione.
Art. 62
(Sequestro documentale)
1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo' disporre il
sequestro di atti o documenti necessari all'accertamento dei fatti,
anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58,
comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all'articolo 58, comma 2,
qualora vi sia pericolo per l'acquisizione o per la genuinita' e
integrita' degli stessi.
2. Copia del decreto motivato e' consegnata al responsabile
dell'ufficio o al soggetto che ha l'attuale disponibilita' della
documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha
facolta' di assistere, ove presente, senza diritto di essere
avvisato, il responsabile dell'area legale dei soggetti presso i
quali si compie il sequestro, purche' prontamente reperibile.
3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo,
il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di
altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono
immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono
processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia
dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma
2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia
possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa
avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica
amministrazione.
4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere,
pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza,
anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere
consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza
prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla
segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la
custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalita'
determinate dal pubblico ministero. All'atto della consegna, il
custode e' avvertito dell'obbligo di conservare le cose e tenerle a
disposizione del pubblico ministero, nonche' delle pene previste
dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.
6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche
su istanza dell'amministrazione interessata, il pubblico ministero
dispone il dissequestro della documentazione, restituendola
all'amministrazione.
7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse puo'
proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di
dieci giorni dalla consegna del decreto.
8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal
deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di
consiglio e' dato avviso alle parti almeno tre giorni prima,
affinche' possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l'atto
o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo
all'oggetto dell'istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in
parte, il decreto e dispone l'immediato dissequestro degli atti e
documenti.
Art. 63
(Consulenze tecniche)
1. Il pubblico ministero, quando deve procedere ad accertamenti per
cui sono necessarie specifiche competenze, puo' nominare e avvalersi
di consulenti tecnici.
2. La nomina del consulente tecnico avviene nel rispetto delle
disposizioni di cui all' articolo 73 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
3. Con provvedimento del Segretario generale della Corte dei conti,
nella qualita' di responsabile del centro di spesa, sono dettate le
disposizioni di carattere generale per la liquidazione dei compensi
del consulente e del custode.
Art. 64
(Procedimenti d'istruzione preventiva)
1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la
possibilita' di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o
in caso di eccezionale urgenza, il giudice, su istanza di parte,
provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto.
2. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le
questioni relative alla loro ammissibilita' e rilevanza, ne'
impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne'
richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che
i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio
stesso.
Art. 65
(Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero)
1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori
del pubblico ministero ovvero l'audizione assunta in violazione
dell'articolo 60, comma 4, costituiscono causa di nullita' dell'atto
istruttorio e delle operazioni conseguenti.
CAPO III
Conclusione della fase istruttoria
Art. 66
(Atti interruttivi della prescrizione)
1. Con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8,
ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli
articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di
prescrizione puo' essere interrotto per una sola volta.
2. A seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo
per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si
aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di
prescrizione non puo' comunque eccedere i sette anni dall'esordio
dello stesso.
3. Il termine di prescrizione e' sospeso per il periodo di durata
del processo.
Art. 67
(Invito a fornire deduzioni)
1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico
ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a
dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del
fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale
alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non
inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento
dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto
responsabile puo' esaminare tutte le fonti di prova indicate a base
della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed
eventuali documenti.
2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da
formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in
separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero,
puo' chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa
audizione personale, determina l'inammissibilita' della citazione.
3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell'audizione
che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate
ragioni, puo' essere differito comunque entro il termine di cui al
comma 1.
4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha
la facolta' di farsi assistere dal difensore, sono sempre
verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un
appartenente agli organi di cui al comma 1, dell'articolo 56.
5. Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in
giudizio, a pena di inammissibilita' dello stesso, entro centoventi
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto
disposto dall'articolo 86.
6. Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei
confronti di una pluralita' di soggetti, il termine di cui al comma 5
decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per
l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per
ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione
nei suoi confronti.
7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non
puo' svolgere attivita' istruttorie, salva la necessita' di compiere
accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle
controdeduzioni.
8. Nell'invito a dedurre, il pubblico ministero puo' costituire in
mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1219 e 2943 del codice civile.
9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo
agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio dello stesso e' differito alla fine
di detto periodo.
Art. 68
(Istanza di proroga)
1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, puo' chiedere alla
sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui
all'articolo 67, comma 5; l'istanza non puo' essere presentata per
piu' di due volte.
2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all'uopo designato dal
presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine
convocata.
3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad
emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro
i successivi quarantacinque giorni.
4. Quando accoglie l'istanza di proroga, il giudice fissa il
termine finale della proroga e quello di comunicazione dell'ordinanza
ai destinatari di invito a dedurre.
5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga e' ammesso
reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza.
6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non
impugnabile; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal
pubblico ministero, l'ordinanza fissa un nuovo termine per il
deposito dell'atto di citazione; in caso di accoglimento del reclamo
presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non superiore
a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l'atto di
citazione ovvero disporre l'archiviazione.
Art. 69
(Archiviazione)
1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno
risulta infondata o non vi siano elementi sufficienti a sostenere in
giudizio la contestazione di responsabilita', il pubblico ministero
dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio.
2. Il pubblico ministero dispone altresi' l'archiviazione per
assenza di colpa grave quando l'azione amministrativa si e'
conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in
sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei
presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, e' sottoposto
al visto del procuratore regionale.
4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale,
e' comunicato al destinatario dell'invito a dedurre.
5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni
dell'archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate
osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del
fascicolo.
6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il
fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni
inerenti l'esercizio dell'azione erariale.
Art. 70
(Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato)
1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con
decreto motivato del procuratore regionale, se sopravvengano fatti
nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione.
CAPO IV
Attività preprocessuali di parte
Art. 71
(Accesso al fascicolo istruttorio)
1. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di visionare
e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo
istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale,
previa presentazione di domanda scritta, salva la tutela della
riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1.
2. La visione dei documenti e' consentita, ove possibile, al
momento della presentazione della domanda.
3. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di accedere
ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di
provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici. L'ente che non
detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o
soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il
destinatario dell'invito a dedurre al fine del loro reperimento.
4. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al
precedente comma tutti i termini dei procedimenti di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico,
compresi quelli per l'opposizione dei controinteressati, sono ridotti
della meta'.
5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di
settore, in caso di provvedimento di diniego all'accesso o decorsi
inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento espresso, il
destinatario dell'invito a dedurre puo' chiedere al pubblico
ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in
ordine alla rilevanza dei documenti specificamente individuati per la
sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero da'
immediata comunicazione al destinatario dell'invito a dedurre che i
documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della
procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere
la richiesta e' tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone
comunicazione al richiedente al presidente della sezione
giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A
decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la
presentazione delle deduzioni e dei documenti e' sospeso fino alla
comunicazione di disponibilita' dei documenti o del decreto del
presidente della sezione giurisdizionale.
Art. 72
(Deduzioni scritte e documentazione)
1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il
maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario
dell'invito a dedurre puo' presentare, anche senza l'assistenza di un
difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti
di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la
segreteria della procura regionale.
2. Entro cinque giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre,
il destinatario puo' presentare al pubblico ministero istanza
motivata di proroga dei termini di cui al comma 1. L'istanza di
proroga e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed
e' decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non puo'
essere presentata per piu' di due volte.
3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il
procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle
deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non
inferiore a quello fissato nell'invito a dedurre.
4. Contro il decreto di diniego dell'istanza di proroga puo' essere
proposto reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque
giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo e' presentato alla sezione
giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che deve
darne immediatamente avviso al pubblico ministero, che puo'
presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi. Nel
termine di quindici giorni dalla comunicazione, il presidente della
sezione o il giudice delegato decide con decreto che e' comunicato al
destinatario dell'invito a dedurre e al pubblico ministero.
5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il
presidente o il giudice delegato fissa un nuovo termine per il
deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa
un termine non inferiore a quaranta giorni.
TITOLO II
AZIONI A TUTELA DELLE RAGIONI DEL CREDITO ERARIALE
CAPO I
Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale
Art. 73
(Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni)
1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei
crediti erariali, puo' esercitare tutte le azioni a tutela delle
ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i
mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro
VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.
Art. 74
(Sequestro conservativo prima della causa)
1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all'invito
a dedurre, il pubblico ministero puo' chiedere, al presidente della
sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro
conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile,
comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.
2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale
regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:
a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice
designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;
b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non
superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del
decreto.
3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i
termini di cui al comma 2 sono quadruplicati.
4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice,
omessa ogni formalita' non necessaria al contraddittorio e svolti gli
atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai
presupposti e alle finalita' del sequestro, con ordinanza, conferma,
modifica o revoca il decreto presidenziale.
5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un
termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la
segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di
citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre
dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.
Art. 75
(Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei
termini per l'impugnazione)
1. Il sequestro conservativo puo' essere richiesto contestualmente
all'atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato
ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del
giudizio; in pendenza dei termini per l'impugnazione, la domanda si
propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.
2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4.
3. Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 76,
nel corso del giudizio il collegio puo', su istanza di parte,
modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche
se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso,
l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a
conoscenza.
Art. 76
(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)
1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, e'
reclamabile nel termine perentorio di venti giorni dalla
comunicazione della stessa, o della notificazione se anteriore
davanti al collegio. Il giudice designato ai sensi dell'articolo 74,
comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul
reclamo.
2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del
principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio
puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalita' non
necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione
ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita'
del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni
dal deposito del ricorso, pronunciando ordinanza non impugnabile con
la quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza del giudice
designato.
4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio,
quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno,
puo' disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione
dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.
Art. 77
(Sequestro conservativo in appello)
1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione
di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il
pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o
con separato atto, puo' chiedere alla sezione d'appello davanti alla
quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e
immobili, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di
legge.
2. Sulla domanda decide il presidente o un suo delegato con decreto
reclamabile al collegio, secondo le modalita' previste dall'articolo
76, comma 3.
3. Si applica l'articolo 76, comma 4.
Art. 78
(Inefficacia del sequestro)
1. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio
di cui all'articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente
al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia.
2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso
della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al
ricorso, dichiara, se non c'e' contestazione, con ordinanza non
impugnabile, che il provvedimento e' divenuto inefficace e da' le
disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In
caso di contestazione, il presidente della sezione deferisce l'esame
della questione al collegio, che decide con ordinanza.
3. Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia se con
sentenza, anche non passata in giudicato, e' dichiarato inesistente
il diritto a cautela del quale era stato concesso, ovvero se con la
sentenza che definisce il giudizio e' stata respinta la domanda
risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti e' stato eseguito
il sequestro conservativo.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pronunciati con la
sentenza che definisce il giudizio o, in mancanza, con ordinanza a
seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
Art. 79
(Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di
custode)
1. Per l'attuazione, l'esecuzione del sequestro conservativo e la
gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli
669-duodecies, 675, 678, 679, 684 e 685 del codice di procedura
civile.
Art. 80
(Conversione del sequestro conservativo in pignoramento)
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 686 del codice di procedura civile.
Art. 81
(Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro)
1. Nel caso in cui sia stato gia' disposto il sequestro
conservativo, la parte puo' chiedere, in luogo del sequestro, di
versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione
bancaria, per l'importo che e' stabilito, in camera di consiglio, dal
giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla
richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto
introduttivo del giudizio.
2. Se la richiesta e' accolta, viene fissato un termine perentorio
all'istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione
stipulato in favore del Ministero dell'economia e delle finanze o
alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio e'
stato promosso, ovvero dell'avvenuto versamento della cauzione
effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al
Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo
versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in
favore della quale il giudizio e' stato promosso.
3. L'efficacia del sequestro e' temporaneamente sospesa con decreto
del giudice designato dal momento del deposito dei documenti di cui
al comma 2.
4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza,
torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro.
Art. 82
(Ritenuta cautelare)
1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in
virtu' di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per
responsabilita' erariale, ragione di credito verso aventi diritto a
somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la
sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del
provvedimento definitivo.
2. Avverso il provvedimento di ritenuta e' ammesso ricorso nelle
forme e nei termini previsti dalla Parte V.
TITOLO III
RITO ORDINARIO
CAPO I
Generalità
Art. 83
(Chiamata in giudizio su ordine del giudice)
1. E' vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice.
2. Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio
necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere
assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo.
Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene
conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor
somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali
pronuncia sentenza.
3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi
rispetto a quelli posti a base dell' atto introduttivo del giudizio,
il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero
per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il
pubblico ministero non puo' comunque procedere nei confronti di
soggetto gia' destinatario di formale provvedimento di archiviazione,
ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attivita' istruttoria
precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata
l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto
dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto
sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne
sussistano motivate ragioni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3, il pubblico
ministero non puo' comunque disporre la citazione a giudizio, se non
previa notifica dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67.
Art. 84
(Riunione delle cause)
1. Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti
ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per
l'oggetto o per il titolo, il presidente, anche d'ufficio, con
decreto ne puo' ordinare la trattazione nella medesima udienza.
2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.
Art. 85
(Intervento di terzi in giudizio)
1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero
puo' intervenire in causa , quando vi ha un interesse meritevole di
tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria
della sezione.
CAPO II
Introduzione del giudizio
Art. 86
(Citazione)
1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi
dell'articolo 68, deposita nella segreteria della sezione
giurisdizionale territorialmente competente l'atto di citazione in
giudizio entro i termini di cui all'articolo 67, commi 5 e 6.
2. L'atto di citazione contiene:
a) l'indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la
domanda e' proposta;
b) le generalita', il codice fiscale e la residenza o il domicilio
o la dimora del convenuto; se convenuto e' una persona giuridica, la
denominazione, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
rappresentanza in giudizio;
c) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione
dei criteri per la sua determinazione;
d) l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme
a titolo di risarcimento del danno erariale;
e) l'esposizione dei fatti, della qualita' nella quale sono stati
compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda, con le relative conclusioni;
f) l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda
e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione;
g) l'invito al convenuto a comparire all'udienza che verra' fissata
dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da
quest'ultimo indicato, con l'avvertimento che la costituzione oltre
il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 90;
h) l'istanza al presidente della sezione di fissare la data della
prima udienza;
i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.
3. La citazione e' nulla se e' omessa o risulta assolutamente
incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del
comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero.
4. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice,
rilevata la nullita' della citazione ai sensi del comma 3, dispone
d'ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine
perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producono sin dal momento
dell'originario deposito, che determina la pendenza del processo.
5. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la
cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
6. La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o risulta
assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c),
ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera
e).
7. Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi del comma 6, fissa al
pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione
o, se il convenuto si e' costituito, per integrare la domanda.
Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti
anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova
udienza e si applica l'articolo 90, commi 2 e 3.
9. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e
restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda
secondo quanto disposto al comma 4.
10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui
all'articolo 88, comma 3, rilevato d'ufficio dal giudice se il
convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccepito dal
convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione di
una nuova udienza nel rispetto dei termini.
Art. 87
(Rapporti tra invito a dedurre e citazione)
1. La citazione e' altresi' nulla, qualora non sussista
corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera
e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a
dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza
acquisiti a seguito delle controdeduzioni.
Art. 88
(Fissazione dell'udienza)
1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci
giorni dal deposito dell'atto di citazione, fissa l'udienza e
contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima
della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di
memorie e documenti, con l'avvertimento che la costituzione oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 90.
2. Con il medesimo decreto, il presidente assegna al pubblico
ministero un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la
notificazione dell'atto di citazione.
3. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della
udienza devono intercorrere termini liberi non minori di novanta
giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di
centocinquanta giorni se si trova all'estero.
4. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore
della causa almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito.
5. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, a cura del
pubblico ministero, unitamente all'atto di citazione introduttivo del
giudizio, e' notificato al presunto responsabile nel domicilio
eventualmente eletto in fase di istruttoria o, in assenza, alla
residenza anagrafica.
6. La notificazione, ove risulti un valido indirizzo di posta
elettronica certificata del presunto responsabile, puo' essere
effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'articolo 6.
Art. 89
(Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione)
1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di
urgenza, con decreto puo' abbreviare fino alla meta' i termini
previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti
i termini per le difese.
2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma
istanza, a cura della parte che lo ha richiesto e' notificato alle
altre parti, anche a mezzo PEC. Il termine abbreviato inizia a
decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.
3. Il convenuto ha diritto di depositare presso la sezione
giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 1-ter della
legge 24 marzo 2001, n. 89, almeno sei mesi prima che siano trascorsi
i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della stessa legge.
Art. 90
(Costituzione del convenuto e comparsa di risposta)
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o
personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni
prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione, o almeno
dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma
dell'articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo
contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione
notificata, la procura e l'elenco dei documenti che offre in
comunicazione.
2. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le
sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della
domanda, indicare le proprie generalita' e il codice fiscale, i mezzi
di prova di cui intende valersi, specificare i documenti che offre in
comunicazione e formulare le conclusioni.
3. A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio tra cui la
non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui
all'articolo 87.
CAPO III
Trattazione
Art. 91
(Udienza pubblica)
1. L'udienza di discussione della causa e' pubblica, a pena di
nullita'.
2. Il presidente o il giudice monocratico puo' disporre che essa si
svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato,
di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia
per il mantenimento dell'ordine e del decoro; puo' avvalersi della
collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se
presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinche' la
trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.
3. All'udienza, verificata d'ufficio la regolarita' del
contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 86,
commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93, si fissa, se del caso, una nuova
udienza.
4. All'udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la
discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e
l'ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara
chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente.
5. Si applica l'articolo 101 del codice di procedura civile.
6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze
interviene il pubblico ministero, che e' sempre udito nelle sue
conclusioni.
7. Dopo la relazione della causa, i rappresentanti delle parti
presenti e il pubblico ministero, enunciano le rispettive conclusioni
svolgendone i motivi.
8. Assiste all'udienza il segretario del collegio, che redige il
processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni
espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti.
9. Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e
dal segretario.
10. Del verbale non si da' lettura, salvo espressa e motivata
istanza di parte.
Art. 92
(Rinvii dell'udienza)
1. L'udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno
e, se necessario, e' aggiornata ad una udienza immediatamente
successiva.
2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo,
ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero,
puo' rinviarla ad altra data.
3. Il rinvio e' disposto con ordinanza a verbale o con decreto.
4. Se il rinvio e' disposto d'ufficio prima della data di udienza,
di esso e' data comunque preventiva comunicazione al pubblico
ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione.
5. Il rinvio deliberato a verbale e' considerato noto alle parti
presenti e a quelle che dovevano comparire.
Art. 93
(Contumacia del convenuto)
1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva,
anche d'ufficio, un vizio che importi la nullita' della notificazione
della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un
termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza.
2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell'atto di
citazione unitamente all'ordinanza.
3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
4. Se l'ordine di rinnovazione non e' eseguito, il giudice ordina
la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
5. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata
ai sensi del comma 1, il collegio ne dichiara la contumacia e ne da'
espressamente atto nei provvedimenti successivi e nella sentenza che
definisce il giudizio.
6. Le comparse si considerano comunicate al contumace con il
deposito in segreteria della sezione e con l'apposizione del visto
del segretario sull'originale.
7. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o
comunicazione.
8. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
9. La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi,
fino all'udienza di discussione, mediante deposito di una comparsa,
della procura e dei documenti che offre in comunicazione in
segreteria o mediante comparizione all'udienza.
10. In ogni caso il contumace che si costituisce puo' disconoscere,
a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, le scritture
contro di lui prodotte.
11. Il contumace che si costituisce puo' chiedere al collegio di
essere ammesso a compiere attivita' che gli sarebbero precluse, se
dimostra che la nullita' della citazione o della sua notificazione
gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la
costituzione e' stata impedita da causa a lui non imputabile.
12. Il collegio, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette,
quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla
rimessione in termini.
13. I provvedimenti previsti nel comma 12 sono pronunciati con
ordinanza.
CAPO IV
Ammissione e assunzione di mezzi di prova
Art. 94
(Mezzi di prova)
1. Fermo restando a carico delle parti l'onere di fornire le prove
che siano nella loro disponibilita' concernenti i fatti posti a
fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche
d'ufficio puo' disporre consulenze tecniche, nonche' ordinare alle
parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla
decisione.
2. Il giudice puo' richiedere d'ufficio alla pubblica
amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti
che siano nella disponibilita' dell'amministrazione stessa, che
ritiene necessario acquisire al processo.
3. Il giudice puo' procedere in qualunque stato e grado del
processo all'interrogatorio non formale del convenuto, assistito dal
difensore se costituito.
4. Il giudice puo' ammettere i mezzi di prova previsti dal codice
di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il
giuramento.
Art. 95
(Disponibilita' e valutazione della prova)
1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e,
quando la legge lo consente, secondo equita' e pone a fondamento
della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalle
parti costituite.
2. Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a
fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella
comune esperienza.
3. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento
e puo' desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle
parti nel corso del processo.
4. Il giudice, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza
dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso di
causalita', considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi
dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in
favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per
il rilascio dei medesimi.
Art. 96
(Istruttoria collegiale e giudice delegato)
1. All'udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste
istruttorie, disponendo l'immediata assunzione dei mezzi di prova
ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono regolati
secondo il codice di procedura civile e le relative disposizioni di
attuazione.
2. Se non puo' assumerli nella stessa udienza, il collegio fissa il
termine entro il quale essi devono essere assunti e delega per la
loro esecuzione uno dei componenti il collegio il quale procede con
l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali.
3. In caso di assunzione del mezzo istruttorio fuori dal territorio
della regione, il collegio delega il presidente della sezione
giurisdizionale regionale competente per territorio, con facolta' di
subdelega ad altro giudice della sezione medesima.
4. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio e' fuori
dal territorio della Repubblica, la richiesta viene fatta nelle forme
diplomatiche ai sensi dell'articolo 204 codice di procedura civile
ovvero in quelle previste dalle convenzioni internazionali.
Art. 97
(Consulenza tecnica d'ufficio)
1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio,
il collegio nomina il consulente con le modalita' di cui all'articolo
23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di
amministrazioni pubbliche.
2. Con la medesima ordinanza, il collegio formula i quesiti e fissa
il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi
al giudice, a tal fine delegato, per assumere l'incarico e prestare
giuramento ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile.
3. L'ordinanza e' comunicata al consulente tecnico e alle parti a
cura della segreteria.
4. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente
sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma
2.
5. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna
termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice
di procedura civile, per:
a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo
compenso;
b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario,
di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere
alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con
questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio
ogni volta che e' presente il consulente del giudice per chiarire e
svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni
sui risultati delle indagini tecniche;
c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di
uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai
loro consulenti tecnici;
d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali
osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il
consulente tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni e
delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente
posizione su di esse.
6. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio
e' liquidato, al termine delle operazioni, dal presidente con
decreto, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Con
la sentenza che definisce il giudizio il collegio regola
definitivamente il relativo onere.
Art. 98
(Prova per testimoni)
1. La prova testimoniale e' assunta ai sensi del codice di
procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Durante l'escussione del teste, le parti, per il tramite del
presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli
articoli di prova.
Art. 99
(Termini e modalita' di istruttoria in corso di giudizio)
1. Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche
se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che
sorgono nel corso della stessa.
2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l'ora e
il luogo dell'assunzione con ordinanza, che e' comunicata dalla
segreteria alle altre parti e al pubblico ministero almeno cinque
giorni prima dell'inizio delle operazioni.
3. Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei
mezzi di prova.
4. Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale
sotto la direzione del giudice.
5. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in
prima persona e sono lette al dichiarante.
6. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le
dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.
7. Decorso il termine prefisso per l'assunzione ovvero se la parte
su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova non si
presenta, il giudice dichiara la parte istante decaduta dal diritto
di fare assumere la prova, salvo che l'altra parte presente non ne
chieda l'assunzione.
8. La parte interessata puo' chiedere al giudice, nell'udienza
successiva, la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua
decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la
revoca con ordinanza quando riconosce che la mancata comparizione e'
stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.
9. Il giudice dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i
mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui al comma 8,
non vi sono altri mezzi da assumere.
10. Eseguita l'istruttoria, ad istanza della parte piu' diligente
il presidente fissa la nuova udienza per la discussione della causa
con decreto comunicato dalla segreteria alle parti.
11. I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione
dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono
compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza
di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi
dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla
loro notificazione o comunicazione se prescritte.
12. L'integrazione e' disposta dal presidente con decreto che e'
comunicato a tutte le parti a cura della segreteria della sezione.
CAPO V
Decisione della causa
Art. 100
(Decisione del collegio)
1. Terminata l'udienza di discussione il collegio giudicante, in
camera di consiglio, pronuncia la sentenza.
2. La sentenza e' depositata in segreteria entro sessanta giorni
dalla conclusione della camera di consiglio nella quale e' stata
deliberata.
Art. 101
(Deliberazione)
1. La decisione e' deliberata in segreto nella camera di consiglio.
Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito
alla discussione.
2. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide
gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o
rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.
3. Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le
domande proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative
eccezioni; non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono
essere proposte soltanto dalle parti.
4. La decisione e' presa a maggioranza dei voti. Il primo a votare
e' il relatore, quindi l'altro o gli altri giudici e infine il
presidente.
5. Quando su una questione si prospettano piu' soluzioni e non si
forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai
voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la
non esclusa e quella eventualmente restante, e cosi' successivamente
finche' le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la
votazione definitiva.
6. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il
dispositivo. La motivazione e' quindi stesa dal relatore, a meno che
il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla
all'altro giudice.
Art. 102
(Forma dei provvedimenti del collegio)
1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su
questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il
giudizio.
2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza,
comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la
decisione della causa; essi sono modificabili e revocabili dallo
stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione
previsti per le sentenze.
3. L'ordinanza se pronunciata in udienza e' inserita nel processo
verbale e si intende per conosciuta dalle parti presenti e da quelle
che dovevano comparirvi; se pronunciata fuori dell'udienza, e'
comunicata alle parti costituite a cura della segreteria della
sezione.
4. Il collegio pronuncia, altresi', ordinanza quando decide
soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il
giudizio, impartisce con la stessa i provvedimenti per l'ulteriore
istruzione della causa.
5. L'ordinanza che, decidendo soltanto questioni di competenza,
definisce il giudizio e' appellabile.
6. Il collegio pronuncia sentenza:
a) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di
giurisdizione;
b) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali
attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
c) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
d) quando, decidendo alcune delle questioni di cui alle lettere a),
b) e c), non definisce il giudizio e impartisce con separata
ordinanza distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della
causa.
7. Le ordinanze del collegio sono immediatamente esecutive.
Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una
delle sentenze previste dalla lettera d) del comma 6, il collegio, su
istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti
dell'ordinanza siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza
impugnata, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che
l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa
sino alla definizione del giudizio di appello.
Art. 103
(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)
1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo
giorno da quello della decisione della causa.
2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria
del giudice che l'ha pronunciata.
3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi
appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto
contenente il testo integrale della sentenza, ne da' notizia alle
parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far
decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.
CAPO VI
Incidenti nel processo
Art. 104
(Incidenti formali in udienza)
1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente
processuale, questo viene risolto dal collegio con ordinanza.
2. Ove sia stata sospesa l'udienza, l'ordinanza e' letta dal
presidente alla riapertura dell'udienza stessa.
Art. 105
(Incidente di falso)
1. Chi deduce in giudizio la falsita' di un documento deve provare
che sia stata gia' proposta la querela di falso o domandare la
prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al
tribunale ordinario competente.
2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal
documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia
sulla controversia principale.
3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso e'
depositata presso la segreteria della sezione entro trenta giorni
dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza,
il presidente fissa l'udienza di discussione.
4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla
definizione del giudizio di falso.
5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso e' depositata
in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte
che ha dedotto la falsita'.
6. Se la sentenza non e' depositata nel termine di novanta giorni
dal suo passaggio in giudicato, il presidente fissa l'udienza di
discussione.
Art. 106
(Sospensione del giudizio)
1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa
definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa,
pendente davanti a se' o ad altro giudice, costituisca, per il suo
carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda
la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia
richiesto con efficacia di giudicato.
2. La sospensione puo' essere altresi' disposta, su istanza
concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per
una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi.
L'ordinanza, in questo caso fissa l'udienza per la prosecuzione del
giudizio ed e' comunicata alle parti a cura della segreteria della
sezione.
3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 e' ammesso
il regolamento di competenza di cui all'articolo 119.
Art. 107
(Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso)
1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi
dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non e'
stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il
termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di
sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce
la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono
chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione
d'udienza in prosecuzione.
2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del
procedimento.
3. E' fatta salva l'autorizzazione da parte del giudice del
compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari.
4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i
quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata
nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza
di cui al comma 1.
Art. 108
(Interruzione del giudizio)
1. Se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la morte
oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle
parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale
rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali
spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure
l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.
2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera
nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore,
questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e'
interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la
riassunzione.
4. Se la parte e' costituita personalmente, il processo e'
interrotto al momento dell'evento.
5. Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo
e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato
dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato
dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno
dei provvedimenti di cui all'articolo 93, comma 5.
6. Nell'udienza di discussione, il pubblico ministero se ritiene
non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli
eredi, ovvero di successori di persona giuridica, puo' chiedere
l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti
della parte colpita dall'evento interruttivo.
7. Se la parte e' costituita a mezzo di procuratore, il processo e'
interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del
procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione del comma
1. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la
rinuncia ad essa.
8. Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera o e' notificato
dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non
produce effetto se non nel caso di nuova udienza di discussione.
Art. 109
(Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto)
1. La prosecuzione del giudizio puo' avvenire all'udienza o
mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l'istanza
di fissazione d'udienza in prosecuzione.
2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal
deposito della comparsa, fissa la data della udienza e
contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il
deposito di memorie e documenti.
3. La comparsa, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
e' notificata alle altre parti a cura dell'istante.
4. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dei commi
precedenti, l'altra parte puo' riassumere il processo ai sensi e con
le modalita' di cui all'articolo 303 del codice di procedura civile.
5. In caso d'interruzione del processo si applicano le disposizioni
dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 107.
6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine
perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
Art. 110
(Rinunzia agli atti del processo)
1. La rinunzia agli atti del processo puo' essere fatta dalle parti
in qualunque stato e grado della causa.
2. Il pubblico ministero puo', anche mediante dichiarazione in
udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.
3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione
fatta dalla controparte nelle debite forme.
4. L'accettazione non e' efficace se contiene riserve o condizioni.
5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da
loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti
sottoscritti e notificati alle altre parti.
6. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari,
dichiara l'estinzione del processo.
7. La declaratoria di estinzione del processo non da' luogo a
pronuncia sulle spese.
Art. 111
(Estinzione del processo)
1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse
disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle
quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o
integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine
perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia
autorizzato a fissarlo.
2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine,
questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a tre.
3. Il processo si estingue, altresi', se per un anno non si sia
presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun
altro atto di procedura.
4. L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio,
con sentenza.
5. L'estinzione del processo non estingue l'azione.
6. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le
sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce
che regolano la competenza.
7. Dalle prove raccolte il giudice puo' desumere argomenti di prova
ai sensi dell'articolo 95, comma 3.
8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che
le hanno sostenute.
CAPO VII
Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
Art. 112
(Casi di correzione di errori materiali)
1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere
corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha
pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori
materiali o di calcolo.
2. L'ordinanza di correzione e' notificata alle altre parti a cura
del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza e'
ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette.
3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la
correzione puo' essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice
dell'appello.
Art. 113
(Procedimento di correzione)
1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non
costituisce giudizio autonomo.
2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione,
il giudice provvede con decreto.
3. Se la correzione e' chiesta da una delle parti, il giudice, con
decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del
richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure alla
residenza dichiarata o al domicilio eletto nel caso di parti
costituite personalmente, fissa l'udienza nella quale le parti
debbono comparire davanti a lui.
4. Se la correzione di una sentenza e' chiesta dopo un anno dalla
pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle
altre parti personalmente.
5. Sull'istanza il giudice, all'esito dell'udienza, provvede con
ordinanza, che e' annotata sull'originale del provvedimento.
TITOLO IV
GIUDIZI INNANZI LE SEZIONI RIUNITE
CAPO I
Questioni di massima e questioni di particolare importanza
Art. 114
(Deferimento della questione)
1. Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle
sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di
massima, d'ufficio o anche a seguito di istanza formulata dal
procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio
d'impugnazione.
2. La sezione, con l'ordinanza di deferimento, dispone la
rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni
riunite.
3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale
possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la
risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto
che abbiano dato luogo, gia' in primo grado, ad indirizzi
interpretativi o applicativi difformi.
Art. 115
(Fissazione dell'udienza)
1. L'udienza e' fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro
dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dal deposito
dell'atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite.
2. Almeno venti giorni prima dell'udienza, il decreto e'
comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al
procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione
alla quale la questione e' sollevata.
3. L'atto di deferimento del presidente della Corte dei conti e'
comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente
al decreto di fissazione d'udienza, al procuratore generale e agli
avvocati delle parti costituite.
4. L'atto di deferimento del procuratore generale e' notificato a
cura di quest'ultimo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza,
agli avvocati delle parti costituite.
5. Il procuratore generale e le parti hanno facolta' di presentare
memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza.
6. L'atto di deferimento e' comunicato, altresi', al giudice della
causa in relazione alla quale la questione e' sollevata; il giudice
sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle
sezioni riunite, il fascicolo processuale.
Art. 116
(Risoluzione della questione e prosecuzione della causa)
1. Le modalita' di svolgimento dell'udienza, della decisione e
della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per
l'appello, in quanto applicabili.
2. La sentenza che risolve la questione deferita e' depositata in
segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di
consiglio nella quale e' stata deliberata.
3. La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e
agli avvocati delle parti costituite, nonche' al giudice della causa
in relazione alla quale la questione e' sollevata il quale, con
decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione della
sentenza delle sezioni riunite, fissa la data dell'udienza di
discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non
inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.
Art. 117
(Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso)
1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non
condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione,
gia' enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con
ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione.
CAPO II
Regolamenti di competenza
Art. 118
(Conflitto di competenza territoriale)
1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza
territoriale del giudice adito, la causa e' riassunta nei termini
fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello
di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato
competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente,
richiede d'ufficio il regolamento di competenza dinanzi alla sezioni
riunite.
Art. 119
(Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo)
1. Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel
quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo ai
sensi dell'articolo 106, possono proporre alle sezioni riunite
istanza di regolamento di competenza.
2. L'istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico
ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte se
questa e' costituita personalmente.
3. Il giudice del processo sospeso puo' autorizzare il compimento
di atti che ritiene urgenti ed adottare misure cautelari.
Art. 120
(Procedimento del regolamento di competenza)
1. L'ordinanza che propone d'ufficio il regolamento di competenza
territoriale dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla
segreteria delle sezioni riunite ed e' comunicata alle parti
costituite che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella
segreteria delle sezioni riunite memorie e documenti.
2. Il ricorso per regolamento di competenza concernente l'ordinanza
di sospensione del giudizio deve essere notificato, a cura della
parte che lo propone, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza che ha sospeso il processo.
3. La parte che propone l'istanza, nei venti giorni successivi alla
notificazione, che nel caso di pluralita' di parti decorre
dall'ultima notificazione, provvede al deposito del ricorso.
4. La segreteria della sezione giurisdizionale davanti alla quale
pende il processo sospeso trasmette il relativo fascicolo alla
segreteria delle sezioni riunite.
5. Il presidente, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal
deposito, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente
assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il
deposito di memorie e documenti.
6. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e'
comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
Art. 121
(Ordinanza di regolamento della competenza)
1. Le sezioni riunite pronunciano il regolamento di competenza con
ordinanza.
2. L'ordinanza di regolamento e' pubblicata entro sessanta giorni
dalla conclusione della camera di consiglio nella quale e' stata
deliberata ed e' comunicata alle parti a cura della segreteria delle
sezioni riunite.
Art. 122
(Riassunzione della causa)
1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza e'
riassunta, a cura della parte piu' diligente, innanzi al giudice
dichiarato territorialmente competente ovvero, nel caso di
regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di sospensione
necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il termine
perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di
regolamento.
2. La mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso,
l'estinzione del processo.
CAPO III
Giudizi in unico grado
Art. 123
(Ricorso)
1. I giudizi elencati nell'articolo 11, comma 6, promuovibili ad
istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in
speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso.
2. Il ricorso deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e
delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o
il provvedimento impugnato e la data della sua notificazione,
comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura
speciale rilasciata dal ricorrente nelle forme previste dal
rispettivo ordinamento.
3. I motivi proposti in violazione del comma 2, lettera d), sono
inammissibili.
Art. 124
(Notificazione del ricorso)
1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di'
controllo e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed e'
notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore
generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione
del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonche':
a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:
1) alla Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali
presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento
conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della
Corte dei conti oggetto del giudizio;
2) al prefetto territorialmente competente, nel caso in cui dalla
deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti
consequenziali di competenza delle prefetture;
b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della
Giunta regionale e del Consiglio regionale;
c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.
2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finche' l'atto
oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse
all'impugnativa.
Art. 125
(Deposito del ricorso)
1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle
avvenute notificazioni, e' depositato nella segreteria delle sezioni
riunite entro dieci giorni decorrenti dall'ultima notificazione, a
pena di inammissibilita'.
2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito
dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal
momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il
notificante.
3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e'
tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la
notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In
assenza di tale prova l'impugnazione e' inammissibile.
Art. 126
(Fissazione dell'udienza di trattazione)
1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni
dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione,
dispone l'acquisizione a cura della segreteria delle sezioni riunite
del fascicolo d'ufficio della sezione regionale di controllo e
assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell'udienza per
il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto e' comunicato
alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto
di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che ha emesso l'atto
impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e
della documentazione allegata e richiede alla segreteria della
sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo
d'ufficio.
Art. 127
(Costituzione delle parti)
1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di
risposta, nonche' fare istanze e produrre documenti entro il termine
di cui all'articolo 126, comma 1.
2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente
nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 puo'
presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente
all'udienza di discussione.
Art. 128
(Decisione)
1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del
ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell'udienza di
discussione.
2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento
istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la
stessa, la parte onerata, il termine per l'espletamento degli
incombenti e la data di udienza in prosecuzione.
3. Il dispositivo della sentenza, oppure dell'ordinanza
istruttoria, e' letto al termine della camera di consiglio e si
considera reso noto alle parti costituite.
4. La sentenza che definisce il giudizio, regola le spese di
giustizia e se del caso quelle di difesa sostenute dalle parti ai
sensi dell'articolo 31. La sentenza e' pubblicata entro
quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale e' stata
deliberata.
5. La segreteria da' comunicazione dell'avvenuta pubblicazione
della sentenza a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque
intervenute nello stesso.
Art. 129
(Rinvio)
1. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Capo, si
applicano le disposizioni di cui alla Parte VI relativa alle
impugnazioni.
TITOLO V
RITI SPECIALI
CAPO I
Rito abbreviato
Art. 130
(Ambito di applicazione e procedimento)
1. In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della
giurisdizione di responsabilita' e allo scopo di garantire
l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario,
il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere
del pubblico ministero, puo' presentare, a pena di decadenza nella
comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione
giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante
il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa
risarcitoria azionata in citazione.
2. I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di
condanna possono chiedere alla competente sezione di appello,
acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, che il
procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non
inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione.
3. La richiesta di rito abbreviato puo' essere formulata anche per
la prima volta in appello, a pena di decadenza contestualmente al
gravame principale, incidentale o con la comparsa di costituzione e
risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero.
4. La richiesta di rito abbreviato e' comunque inammissibile nei
casi di doloso arricchimento del danneggiante.
5. Il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto
che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite.
Egualmente procede se il convenuto, nell'atto di parte, prospetta
come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente
sulla richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dei commi 1 e
2, e tale prospettazione non appare manifestamente infondata.
6. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le
parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla
congruita' della somma proposta, in ragione della gravita' della
condotta tenuta dal convenuto e della entita' del danno. In appello
e' comunque escluso l'esercizio del potere riduttivo.
7. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina
la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a
trenta giorni per il versamento. Ove non gia' fissata, stabilisce
l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti,
accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica
soluzione, della somma determinata.
8. Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo
sulle spese.
9. La sentenza pronunciata in primo grado non e' impugnabile.
10. In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di
omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, il
giudizio prosegue con il rito ordinario.
11. Quando si procede con rito ordinario a seguito di mancato
concorde parere del pubblico ministero e la sentenza che definisce il
giudizio condanna ad una somma pari o inferiore a quella proposta ai
sensi dei commi 1 e 2, il collegio ne tiene conto nel provvedere
sulle spese.
CAPO II
Rito monitorio
Art. 131
(Ambito di applicazione)
1. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa e di conto,
qualora emergano fatti dannosi di lieve entita' patrimonialmente
lesiva, ovvero addebiti d'importo non superiore a 10.000 euro, il
presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere
da lui delegato, sentito il pubblico ministero, puo' determinare con
decreto la somma da pagare all'erario.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente della Corte dei conti il limite di somma di
cui al comma 1 e' aggiornato ogni tre anni in relazione alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Art. 132
(Procedimento)
1. Il decreto di cui all'articolo 131, comma 1, stabilisce il
termine per l'accettazione della determinazione presidenziale e
l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata
accettazione.
2. Copia del decreto, a cura della segreteria, e' comunicata alle
parti, con invito a sottoscriverla, con firma autenticata anche in
forma amministrativa, in segno di accettazione e a restituirla entro
il termine assegnato che decorre dalla data di legale conoscenza del
decreto.
3. In caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo
esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva
dell'ordinanza e' trasmessa all'amministrazione interessata a cura
del pubblico ministero.
4. Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia
infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di
irreperibilita' della parte, il giudizio viene discusso nel rito
ordinario all'udienza fissata.
5. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa, nel caso di piu'
convenuti e di responsabilita' ripartita, se l'accettazione non e'
data da tutti, il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non
accettanti. Qualora invece si tratti di responsabilita' solidale, la
causa prosegue anche nei confronti degli accettanti. A cura della
segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.
CAPO III
Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria
Art. 133
(Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie)
1. Ferma restando la responsabilita' di cui all' articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la
legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della
violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione
pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il
pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte
nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo,
promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria.
2. Il giudizio e' promosso con ricorso al giudice monocratico,
previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale
regionale, territorialmente competente.
3. Copia del ricorso e' notificata alla parte a cura del pubblico
ministero.
4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della
sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, entro
dieci giorni dalla notificazione del medesimo.
5. La parte puo' costituirsi in giudizio depositando il proprio
fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso
notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione,
entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.
Art. 134
(Decisione del ricorso)
1. Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti
presenti, da emettersi entro sessanta giorni dal deposito del
ricorso.
2. Quando accoglie il ricorso, il giudice emette decreto di
condanna al pagamento della sanzione. Nella determinazione della
sanzione, si ha riguardo alla gravita' della violazione e all'opera
svolta dall'agente per l'eliminazione, o l'attenuazione, delle
conseguenze della violazione. Contestualmente alla determinazione
della sanzione, il giudice fissa altresi' una sanzione in misura
ridotta, pari al trenta per cento, per il caso di pagamento immediato
della stessa, e assegna al responsabile un termine non inferiore a
trenta giorni, per procedere al versamento della somma, indicando
l'amministrazione destinataria dei proventi. Con il medesimo decreto,
il giudice liquida le spese.
3. Avverso il decreto, puo' essere fatta opposizione al collegio, a
norma dell'articolo 135.
4. La decisione del giudice monocratico, se non opposta, e quella
dal collegio, sono esecutive e hanno forza di titolo esecutivo.
Art. 135
(Opposizione)
1. Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso
da depositarsi nella segreteria della competente sezione
giurisdizionale regionale, nel termine di trenta giorni dalla
notificazione del decreto.
2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.
3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza
di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di
discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni.
4. Entro dieci giorni dalla emanazione del decreto di fissazione
dell'udienza quest'ultimo, unitamente al ricorso in opposizione, deve
essere notificato al resistente, a cura dell'opponente.
5. Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di
discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.
Art. 136
(Decisione)
1. Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalita'
non essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulteriore
attivita' istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza.
PARTE III
GIUDIZIO SUI CONTI
TITOLO I
GIUDIZIO SUI CONTI
CAPO I
Generalità
Art. 137
(Ambito del giudizio di conto)
1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili
dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto
previsto a termini di legge.
Art. 138
(Anagrafe degli agenti contabili)
1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale
territorialmente competente i dati identificativi relativi ai
soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto
giudiziale.
2. Presso la Corte dei conti e' istituita e tenuta in apposito
sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale
confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e
le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a
ciascuna gestione.
3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti,
e' consentito l'utilizzo delle modalita' stabilite con i decreti di
cui all'articolo 6 comma 3.
4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi
alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a
cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese,
esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza.
5. All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le
amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure
territorialmente competenti, secondo modalita' stabilite ai sensi
dell'articolo 6, comma 3.
Art. 139
(Presentazione del conto)
1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta
giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura
dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della
gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di
appartenenza.
2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento
che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo
previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla
approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente
alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione
giurisdizionale territorialmente competente.
3. Le modalita' di presentazione dei conti possono essere adeguate
con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole
amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle
disposizioni in tema di contabilita' generale dello Stato. Restano
ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le
rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in
materia.
Art. 140
(Deposito del conto)
1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, e' depositato
nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo
trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale
deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante
accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli
agenti contabili . I conti giudiziali dei contabili di gestioni della
stessa specie possono essere riuniti in uno o piu' conti riassuntivi
a cura dell'amministrazione interessata.
2. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i
risultati della gestione contabile propria dell'agente, puo' essere
compilato e depositato anche mediante modalita' telematiche.
3. Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione
in giudizio.
4. La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su
segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione,
il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito,
tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico
ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.
5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della
gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto,
salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione e' tenuta
presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle
competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo
necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.
CAPO II
Giudizio per la resa del conto
Art. 141
(Ricorso)
1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli
venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue
attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei
competenti uffici o degli organi di controllo interno
dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa
del conto nei casi di:
a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver
presentato il conto della sua gestione;
b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o
comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto
;
c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o
per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.
d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze
dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o a anche a seguito di
comunicazione d'ufficio della segreteria della sezione.
2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al
giudice monocratico, designato previamente dal presidente della
sezione.
3. Il ricorso contiene l'individuazione dell'agente contabile,
della natura della gestione e il relativo periodo, l'amministrazione
interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda
l'obbligo di resa del conto, la richiesta di applicazione di una
sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito
del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al comma 4.
4. Il giudice monocratico decide in camera di consiglio con decreto
motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di
accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non
inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del
decreto, per il deposito del conto.
5. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico ministero,
e' notificata all'agente contabile per il tramite
dell'amministrazione da cui dipende.
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del
conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la
compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e,
salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina
l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non
superiore alla meta' degli stipendi, aggi o indennita' al medesimo
dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero,
qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennita',
non superiore a 1.000 euro.
7. Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla
propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e
depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto e' acquisito
d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria
di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai
sensi dell'articolo 139, comma 2.
Art. 142
(Opposizione)
1. Avverso il decreto del giudice monocratico si puo' proporre
opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria
della sezione nel termine fissato per il deposito del conto.
2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.
3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso,
fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il
deposito di memorie e documenti.
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di
discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni.
5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione
dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, al pubblico
ministero.
Art. 143
(Udienza)
1. All'udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu' opportuno ad eventuale ulteriore attivita' istruttoria.
Art. 144
(Decisione)
1. Il giudizio per resa di conto e' definito con sentenza non
appellabile, immediatamente esecutiva.
2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione e' comunicata
all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo
stesso dipende e al pubblico ministero.
CAPO III
Giudizio sul conto
Art. 145
(Istruzione e relazione)
1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale e'
tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un
giudice designato previamente quale relatore.
2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto
stabilisce all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri
oggettivi e predeterminati, le priorita' cui i magistrati relatori
dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti.
3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da
parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei
documenti ad esso allegati e degli altri atti e notizie che possa
avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici,
attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al
contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori
materiali, e all'effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e
nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in
camera di consiglio.
4. La relazione sul conto conclude o per il discarico del
contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o
per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo
ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi
nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarita' della
gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori
o definitivi che il relatore giudichi opportuni.
Art. 146
(Decreto di discarico)
1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il
giudice designato deposita la relazione nella quale propone il
discarico del contabile.
2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della
relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro
il termine perentorio di trenta giorni.
3. Se non e' espresso avviso contrario entro il termine di cui al
comma 2, l'approvazione del conto e' data dal presidente, con decreto
di discarico.
4. Il decreto puo' essere anche collettivo e riferirsi tanto a
conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da
piu' contabili della stessa amministrazione o riguardanti gestioni
contabili omogenee.
5. Il decreto di discarico, a cura della segreteria della sezione,
e' comunicato all'agente contabile per il tramite
dell'amministrazione da cui esso dipende ed al pubblico ministero.
Art. 147
(Iscrizione a ruolo d'udienza)
1. Il giudice designato per l'esame del conto deposita la relazione
presso la segreteria della sezione.
2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell'articolo 146,
entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il
presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del
giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti
e delle conclusioni del pubblico ministero.
3. E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del
termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei
documenti essenziali per l'esame della gestione, per:
a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non
siano stati depositati;
b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili,
quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli
stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle
decisioni sui conti precedenti;
c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata
dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei
conti anteriormente al giudizio sul conto;
d) i conti complementari, compilati per responsabilita'
amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati gia'
decisi;
e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui
non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto.
4. Il decreto di fissazione dell'udienza, a cura della segreteria,
e' comunicato all'agente contabile per il tramite
dell'amministrazione da cui dipende, e al pubblico ministero.
Art. 148
(Udienza di discussione)
1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e
l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91.
2. L'agente contabile, ove presente in udienza, puo' essere anche
ascoltato direttamente dal Collegio per fornire chiarimenti, ma non
puo' svolgere difese orali senza il patrocinio di un legale o, nel
caso di comparizione dell'amministrazione, di un funzionario
appositamente delegato.
3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio
avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e
dell'erario, secondo le norme della presente Parte, nonche' adotta
ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle
ragioni erariali.
4. Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non puo'
disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare
la regolarita' del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti
motivi, di cui da' pronta e motivata comunicazione alla sezione
giurisdizionale.
5. Quando con la responsabilita' di colui che ha reso il conto
giudiziale concorra la responsabilita' di altri funzionari non tenuti
a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di
responsabilita'.
6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si puo' procedere
contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.
Art. 149
(Decisione)
1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento
interlocutorio, il collegio puo' trattenere il giudizio sul conto,
oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come
relatore, affinche' prosegua l'istruttoria.
2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si
bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il
discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione
e la cancellazione delle ipoteche. Ove non si sia provveduto,
l'interessato ha facolta' di richiedere i provvedimenti del caso
nell'ambito di separato giudizio ad istanza di parte.
3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito
dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da
riprendersi nel conto successivo.
4. In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio
pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e alla
alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque prestata
anche da terzi, purche' citati o intervenuti in giudizio.
5. Quando l'alienazione non e' autorizzata con la decisione sul
conto il pubblico ministero promuove un giudizio mediante citazione
notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme dei giudizi
ad istanza di parte.
Art. 150
(Estinzione)
1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal
deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia
stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o
siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte
dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico
ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza.
2. L'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, e'
dichiarata anche d'ufficio.
3. La segreteria della sezione da' comunicazione dell'estinzione
all'amministrazione interessata e al pubblico ministero, anche
cumulativa in caso di estinzione di plurimi giudizi.
4. Il conto e la relativa documentazione, se depositati in
originale analogico, sono restituiti alla competente amministrazione
che ne faccia espressa richiesta.
5. L'estinzione del giudizio non estingue l'azione di
responsabilita'.
PARTE IV
GIUDIZI PENSIONISTICI
TITOLO I
GIUDIZI PENSIONISTICI
CAPO I
Generalità e fase introduttiva
Art. 151
(Giudice competente)
1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra
la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in
primo grado, giudica in composizione monocratica, in funzione di
giudice unico.
2. Il difetto della competenza per territorio, come definita
dall'articolo 18, comma 1, lettera c), non e' rilevabile d'ufficio ed
e' eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta
tempestivamente depositata. L'eccezione si ha per non proposta se non
contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Art. 152
(Forma della domanda)
1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
a) l'indicazione del giudice;
b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e
delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
d) l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli
elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente
intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in
comunicazione;
f) la formulazione delle conclusioni;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio
personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso,
della procura speciale.
Art. 153
(Inammissibilita' del ricorso)
1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei
requisiti di cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g),
quando:
a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu
fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia;
b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede
amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di
legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di
diffida a provvedere;
c) si ricorra avverso provvedimenti che definiscono domande di
aggravamento in conformita' a giudizi delle commissioni mediche
pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero
confermati dalla commissione medica superiore, e il ricorso non
risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da
strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di
aggravamento o nei sei mesi antecedenti.
Art. 154
(Deposito del ricorso)
1. Il ricorso e' depositato nella segreteria della sezione
giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti
in esso indicati.
2. Il ricorso in materia di pensioni di guerra e di pensioni
privilegiate ordinarie puo' essere depositato mediante spedizione di
plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso,
della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale
mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della
raccomandata.
3. Effettuato il deposito del ricorso, l'amministrazione
competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di
segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali e' stato
emesso il provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio
dell'amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere.
4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e
secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad
uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.
Art. 155
(Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso)
1. Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di
udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi
giudizi.
2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione
giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89.
3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa
l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al
ricorrente dalla segreteria della sezione.
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di
discussione non intercorrono piu' di sessanta giorni.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e'
notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla
data di comunicazione del decreto.
6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza
di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta
giorni.
7. Il termine di cui al comma 6 e' elevato a quaranta giorni e
quello di cui al comma 4 e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui
la notificazione prevista dal comma 5 debba effettuarsi all'estero.
8. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si
costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita' della
notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine
perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce
ogni decadenza.
9. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si
costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il
giudice provvede a norma dell'articolo 93.
10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e'
eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e
il processo si estingue a norma dell'articolo 111.
Art. 156
(Costituzione del convenuto)
1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel
comune in cui ha sede il giudice adito.
2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in
cancelleria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a
pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.
3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in
maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i
fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre
tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente,
a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e
in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
Art. 157
(Costituzione e difesa personali delle parti)
1. Il ricorso puo' essere proposto anche senza patrocinio legale,
ma il ricorrente non puo' svolgere oralmente, in udienza, le proprie
difese. L'assistenza legale puo' essere svolta da professionisti
iscritti all'albo degli avvocati.
2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido
indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le
comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito
nella segreteria della sezione.
Art. 158
(Difesa delle pubbliche amministrazioni)
1. L'amministrazione puo' farsi rappresentare in giudizio da un
proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.
2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in
grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di
procedura civile.
Art. 159
(Domanda riconvenzionale)
1. Qualora il convenuto proponga domanda in via riconvenzionale, si
applica l'articolo 418 del codice di procedura civile.
Art. 160
(Intervento)
1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda
proposta con il ricorso e' ammesso in ogni fase della causa.
2. Il giudice, quando ritenga che vi siano persone interessate ad
opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il
loro intervento.
3. L'intervento si effettua con comparsa notificata alle parti
avverse e depositata in segreteria.
CAPO II
Procedimento cautelare
Art. 161
(Istanza provvedimenti cautelari)
1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando
un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione
dell'atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una
decisione, puo' chiederne la sospensione.
2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per
la discussione dell'istanza cautelare, che viene comunicata, a cura
della segreteria, con un preavviso di almeno dieci giorni alle parti,
le quali possono depositare in segreteria memorie e documenti sino al
quinto giorno precedente la data di udienza.
3. Nell'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e
provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all'accoglimento
o al rigetto della domanda.
4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari
concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono
ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di
diritto o a fatti sopravvenuti.
Art. 162
(Reclamo)
1. Contro l'ordinanza con la quale e' stata concessa o negata la
sospensione dell'atto e' ammesso reclamo da proporsi con ricorso al
collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni
dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione, se anteriore.
2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza
di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della
segreteria.
3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del
principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio
puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
4. Non e' consentita la rimessione al primo giudice.
5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti
giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la
quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Art.163
(Esecuzione dei provvedimenti cautelari)
1. L'esecuzione dell'ordinanza cautelare avviene sotto il controllo
del giudice che l'ha emanata, il quale ne determina anche le
modalita' di attuazione e, ove sorgano difficolta' o contestazioni,
da' con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti.
2. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato
ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto
solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e
notificata alle altre parti, chiedere al giudice le opportune
disposizioni attuative. Il giudice adito esercita i poteri inerenti
al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui agli articoli 217 e
218.
CAPO III
Trattazione della causa
Art. 164
(Udienza di discussione)
1. Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice
interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della
lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La
mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della
proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato
motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini
del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare
le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate previa
autorizzazione del giudice.
2. Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore
generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti
della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il
potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata
conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del
procuratore e' valutata dal giudice ai fini della decisione.
3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa
matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla
giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui
decisione puo' definire il giudizio, il giudice invita le parti alla
discussione e pronuncia sentenza, anche non definitiva, dando lettura
del dispositivo.
5. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia' proposti
dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima,
se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa
nell'udienza, per la loro immediata assunzione.
6. Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre
dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti
motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima
dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note
difensive.
7. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma
del comma 5, la controparte puo' dedurre i mezzi di prova che si
rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di
un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma
del comma 6 il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova
dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
8. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa
udienza o, in caso di necessita', in udienza da tenersi nei giorni
feriali immediatamente successivi.
9. Nei casi previsti dall'articolo 165, il giudice fissa una nuova
udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo
il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di
costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo
155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza
decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.
10. Il terzo chiamato si costituisce non meno di dieci giorni prima
dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma
dell'articolo 156.
11. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la
segreteria.
12. Le udienze di mero rinvio sono vietate.
Art. 165
(Poteri istruttori del giudice)
1. Il giudice indica alle parti, in ogni momento, le irregolarita'
degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un
termine per provvedervi, salvi gli eventuali diritti quesiti.
2. Il giudice puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento
l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti
dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Si osserva
la disposizione del comma 6 dell'articolo 164.
3. Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la
comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa,
anche di quelle persone per le quali valga l'incapacita' o il divieto
di testimoniare previsti dal codice di procedura civile.
Art. 166
(Consulente tecnico)
1. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in
qualsiasi momento, nomina uno o piu' consulenti tecnici ai sensi
dell'articolo 97.
2. Il consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente e
in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a
verbale.
CAPO IV
Decisione
Art. 167
(Pronuncia della sentenza)
1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite
le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il
giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare
complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un
termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della
sentenza.
2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti,
concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il
deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
3. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento
di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli
interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito
dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo
le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma
relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
4. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la
manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o
infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma
semplificata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni
caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio.
5. La decisione in forma semplificata e' assunta, nel rispetto
della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio
fissata per l'esame dell'istanza cautelare, ovvero fissata ai sensi
dell'articolo 155, comma 3.
6. La decisione in forma semplificata e' soggetta alle medesime
forme di impugnazione previste per le sentenze.
Art. 168
(Deposito della sentenza)
1. La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni
dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma 1. La
segreteria ne da' immediata comunicazione alle parti.
Art. 169
(Esecutorieta' della sentenza)
1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per
crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 151 sono
provvisoriamente esecutive.
2. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del
dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
3. Il giudice di appello puo' disporre, con ordinanza non
impugnabile, che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa
derivare all'altra parte gravissimo danno. La sospensione puo' essere
anche parziale.
4. Le sentenze che pronunciano condanna a favore
dell'amministrazione sono provvisoriamente esecutive.
5. Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non
impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando
ricorrono gravi motivi.
6. Se l'istanza per la sospensione di cui ai commi 3 e 5 e'
inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza
non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una
pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000
euro. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il
giudizio.
CAPO V
Appello
Art. 170
(Appello in materia pensionistica)
1. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello e' consentito per
i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle
relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di
servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o
all'aggravamento di infermita' o lesioni.
2. Negli appelli e nelle comparse di risposta e' fatta elezione di
domicilio nel comune dove ha sede la sezione d'appello adita; in
mancanza, si presume eletto domicilio presso la segreteria della
sezione d'appello adita.
3. Il giudizio e' disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del
presente codice.
4. Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice
unico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto
dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette
gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia
sulle spese del grado d'appello.
Art. 171
(Ricorso nell'interesse della legge)
1. In materia pensionistica il pubblico ministero puo' ricorrere in
via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d'appello al fine
di tutelare l'interesse oggettivo alla realizzazione dell'ordinamento
giuridico, impedire la violazione della legge nell'applicazione di
principi di diritto e ottenerne l'interpretazione uniforme.
PARTE V
ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE
TITOLO I
ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE
CAPO I
Disciplina degli altri giudizi ad istanza di parte
Art. 172
(Tipologie di giudizio)
1. La Corte dei conti giudica:
a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi
dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di
rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli
altri proventi erariali;
b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e
altri emolumenti di funzionari e agenti statali;
c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui
all'articolo 211;
d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e
comunque nelle materie di contabilita' pubblica, nei quali siano
interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.
Art. 173
(Forma della domanda)
1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo
36, e' depositato, nel termine di legge, nella segreteria della
sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al
provvedimento.
2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso,
fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al
ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento
il presidente nomina il relatore del giudizio almeno trenta giorni
prima dell'udienza di merito.
3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di
discussione non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
Art. 174
(Comunicazioni e notificazioni)
1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore,
che ha adottato l'atto impugnato, a cura del ricorrente, entro dieci
giorni dalla comunicazione del decreto.
2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza
di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.
3. Il termine di cui al comma 2 e' elevato a quaranta giorni e
quello di cui all'articolo 173, comma 3, e' elevato a ottanta giorni
nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba
effettuarsi all'estero.
4. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si
costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullita' della
notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza
e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La
rinnovazione impedisce ogni decadenza.
5. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si
costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 4, il
giudice provvede a norma dell'articolo 93.
6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito,
il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il
processo si estingue a norma dell'articolo 111.
Art. 175
(Intervento del pubblico ministero)
1. Nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera a), il pubblico
ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le
sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione trenta
giorni prima dell'udienza fissata.
2. Le parti sono avvertite di tale deposito a cura della segreteria
mediante comunicazione al domicilio eletto e possono, nella
segreteria stessa, prendere visione degli atti depositati e ritirarne
copia.
3. Nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera b) il pubblico
ministero conclude unicamente all'udienza; nei giudizi di cui
all'articolo 172, lettera c), quando lo Stato non abbia interesse in
tali giudizi, il pubblico ministero conclude solamente all'udienza;
in caso diverso, il pubblico ministero formula le sue conclusioni e
le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all'udienza
fissata.
Art. 176
(Rinvio)
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente parte,
si applicano le disposizioni previste per il rito ordinario,
rispettivamente, nei giudizi di primo grado e di appello.
PARTE VI
IMPUGNAZIONI
TITOLO I
RIMEDI CONTRO LE DECISIONI
CAPO I
Rimedi contro le decisioni - disposizioni generali
Art. 177
(Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale)
1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello,
l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
2. S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu'
soggetta ad appello, ne' a revocazione per i motivi di cui
all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), ne' a ricorso per
cassazione.
3. Salvi i casi previsti dall'articolo 202, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e) , l'acquiescenza risultante da accettazione espressa
o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle
impugnazioni esclude la proponibilita' di queste ultime.
4. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della
decisione non impugnate.
Art. 178
(Termini per le impugnazioni e decorrenza)
1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione
di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per
cassazione e' di sessanta giorni. E' anche di sessanta giorni il
termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui
al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.
2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla
notificazione della sentenza, effettuata con le modalita' di cui agli
articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi
previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal
giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsita' o la
collusione o e' stato recuperato il documento, o sono stati
riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero e' passata in
giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g), o
il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui
all'articolo 202, comma 2.
3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei
confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per
proporla contro le altri parti.
4. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello e la
revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f)
e g), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro un anno
dalla pubblicazione della sentenza, eccetto il caso in cui la parte
contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per
nullita' della citazione o della notificazione di essa, o per
nullita' degli atti di cui all'articolo 93.
5. Il ricorso per Cassazione deve essere notificato entro sei mesi
dalla pubblicazione della sentenza.
6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1,
sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e
7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.
Art. 179
(Luogo di notificazione dell'impugnazione)
1. Quando nell'atto di notificazione della sentenza oggetto di
impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto
domicilio, l'impugnazione e' notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170 del codice di
procedura civile, presso il procuratore costituito o nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
2. L'impugnazione puo' essere notificata nei luoghi sopra
menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte
defunta dopo la notificazione della sentenza.
3. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della
sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si
notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile.
Art. 180
(Deposito dell'atto di impugnazione)
1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo
l'atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del
giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima
notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e
alla prova delle eseguite notificazioni.
2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito
dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal
momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il
notificante.
3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e'
tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la
notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In
assenza di tale prova l'impugnazione e' inammissibile.
Art. 181
(Istanza di fissazione dell'udienza)
1. Salvo che l'istanza di fissazione dell'udienza non sia gia'
formulata nell'atto di impugnazione, il presidente della sezione, su
richiesta della parte piu' diligente, fissa con proprio decreto il
giorno dell'udienza e i termini entro cui provvedere alla
notificazione del decreto e al deposito di documenti e memorie
difensive.
Art. 182
(Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza)
1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione
dell'udienza deve notificarlo all'altra parte entro il termine
stabilito.
2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall'articolo
179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in
appello.
3. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non
si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita'
della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un
termine perentorio per rinnovarla.
4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
5. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non
si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3 , il
giudice provvede a norma dell'articolo 88.
6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di
fissazione dell'udienza non e' eseguito, il collegio ordina la
cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma
dell'articolo 111.
Art. 183
(Pluralita' di parti nel giudizio d'impugnazione)
1. Se la sentenza pronunciata tra piu' parti in causa inscindibile
o in cause tra loro dipendenti non e' stata impugnata nei confronti
di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio,
fissando il termine entro cui l'integrazione deve essere eseguita,
nonche' la successiva udienza di discussione.
2. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile se nessuna delle
parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine
fissato dal giudice.
3. Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause
scindibili e' stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei
confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione
alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non e' preclusa o
esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere
fatta e, se e' necessario, l'udienza di discussione.
4. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il
processo rimane sospeso fino a che non sono decorsi i termini
previsti nell'articolo 178.
5. Il giudice, se riconosce che l'impugnazione e' inammissibile o
improcedibile, puo' non ordinare la notificazione, quando
l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa.
Art. 184
(Impugnazioni avverso la medesima sentenza)
1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa
sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
2. In caso di mancata riunione di piu' impugnazioni ritualmente
proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle
impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre.
3. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste
negli articoli 182 e 183 debbono proporre, a pena di decadenza, le
loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
4. L'impugnazione incidentale puo' essere rivolta contro qualsiasi
capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte, a pena di
decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza
o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei
suoi confronti di altra impugnazione.
5. Le parti contro le quali e' stata proposta impugnazione e quelle
chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 183
comma 1, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per
esse e' decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
6. Con l'impugnazione tardiva possono essere impugnati anche capi
autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale e'
dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni
efficacia.
7. L'impugnazione incidentale tardiva e' proposta dalla parte entro
sessanta giorni dalla data in cui si e' perfezionata nei suoi
confronti la notificazione dell'impugnazione incidentale che fa
sorgere l'interesse all'impugnazione ed e' depositata, unitamente
alla prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui
all'articolo 180, comma 1.
Art. 185
(Intervento)
1. Nel giudizio di impugnazione e' ammesso l'intervento di coloro
che potrebbero fare opposizione ai sensi dell'articolo 200.
Art. 186
(Effetti della riforma o dell'annullamento della decisione)
1. La riforma o l'annullamento parziale della decisione ha effetto
anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o
annullata.
2. La riforma o l'annullamento della decisione estende i suoi
effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza
riformata o annullata.
Art. 187
(Sospensione del procedimento d'impugnazione)
1. Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso
processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata.
Art. 188
(Effetti dell'estinzione del procedimento d'impugnazione)
1. L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i
motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passare
in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati
modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento
estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilita' agli
eredi del debito risarcitorio.
CAPO II
Appello
Art. 189
(Legittimazione a proporre l'appello )
1. L'appello e' proponibile dalle parti fra le quali e' stata
pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente
all'impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale
competente o dal procuratore generale.
Art. 190
(Forma e contenuto dell'appello)
1. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni
prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato.
2. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena
d'inammissibilita', la specificazione delle ragioni in fatto e in
diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:
a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle
modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta
dal giudice di primo grado;
b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e
della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
3. L'atto di appello deve contenere l'istanza di fissazione
dell'udienza di cui all'articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di
inammissibilita', da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la
Corte di cassazione.
4. La proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della
sentenza impugnata salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i
giudizi pensionistici.
5. Il giudice d'appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi
siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, puo' disporre, con
ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia
provvisoriamente esecutiva.
6. L'istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il
quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle
parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono
notificate, a cura dell'istante, all'altra parte.
Art. 191
(Costituzione in appello)
1. La costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini
previsti per i procedimenti in primo grado.
Art. 192
(Riserva facoltativa di appello)
1. Contro le sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera
d), l'appello puo' essere differito qualora la parte soccombente ne
faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare.
2. Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma 1, l'appello
e' proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il
giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra
parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il
giudizio.
3. La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva di
effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti
sia proposto immediatamente appello.
4. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle
sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), il giudice
d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle
questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non
definendo il giudizio, abbia disposto, con ordinanza, la prosecuzione
dell'istruzione.
Art. 193
(Nuove domande ed eccezioni)
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove
domande, ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte,
sono dichiarate inammissibili d'ufficio.
2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori
maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei
danni subiti dopo la sentenza stessa.
Art. 194
(Nuovi documenti e nuove prove)
1. Nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e
non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte
dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo
grado per causa ad essa non imputabile.
Art. 195
(Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte)
1. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo
grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono
rinunciate.
Art. 196
(Improcedibilita' dell'appello)
1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benche'
si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una
successiva udienza della quale la segreteria da' comunicazione
all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
Art. 197
(Trattazione e decisione)
1. Per la trattazione e la decisione del giudizio in appello si
osservano le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto
applicabili.
2. Il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova
oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia'
avvenuta in primo grado o comunque da' disposizioni per effetto delle
quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede
a norma dell'articolo 99.
Art. 198
(Non riproponibilita' di appello dichiarato improcedibile o
inammissibile)
1. L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo'
essere riproposto, anche se non e' decorso il termine fissato dalla
legge.
Art. 199
(Rinvio al primo giudice)
1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo
grado:
a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la
giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice;
b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione
introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva
essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa
una parte ovvero dichiara la nullita' della sentenza di primo grado
per mancanza di sottoscrizione del giudice;
c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l'estinzione del
processo per inattivita' delle parti.
2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio,
il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto
altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente
si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del
gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la
prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese
del grado d'appello.
3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di
novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla
comunicazione della sentenza.
4. Se il giudice d'appello dichiara la nullita' di altri atti
compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la
rinnovazione a norma dell'articolo 50.
CAPO III
Opposizione del terzo
Art. 200
(Casi di opposizione)
1. Un terzo puo' fare opposizione contro la sentenza passata in
giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando
essa pregiudica i suoi diritti.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare
opposizione alla sentenza, quando la stessa e' l'effetto di dolo o
collusione a loro danno.
Art. 201
(Forma della domanda e procedimento)
1. L'opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata.
2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui
all'articolo 86, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel
caso dell'articolo 200, comma 2, l'indicazione del giorno in cui il
terzo e' venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della
relativa prova.
3. Il ricorso deve essere depositato, entro il termine stabilito
dall'articolo 178, commi 1 e 2, nella segreteria del giudice
competente, insieme con la copia della sentenza impugnata.
4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal
deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un
termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la
costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e
documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine
non inferiore a trenta giorni per la notificazione.
5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto
presidenziale.
6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della
notificazione di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito
in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.
7. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza
impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nell'atto di
citazione e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e
irreparabile danno, il giudice dell'opposizione puo' disporre in
camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile
che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
8. Per il procedimento si applica il comma 6 dell'articolo 190.
9. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda
o la rigetta per infondatezza dei motivi, puo' condannare l'opponente
al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata.
CAPO IV
Revocazione
Art. 202
(Casi di revocazione)
1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado
possono essere impugnate per revocazione quando:
a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
b) la sentenza e' effetto del dolo del giudice accertato con
sentenza passata in giudicato;
c) si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque
dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente
ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della
sentenza;
d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o piu' documenti
decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa
di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta
omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;
f) la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli
atti o documenti della causa ; l'errore di fatto ricorre quando la
decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e'
incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza
di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto
nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
g) la sentenza e' contraria ad altra precedente avente tra le parti
autorita' di cosa giudicata purche' la stessa non abbia pronunciato
sulla relativa eccezione.
2. Il pubblico ministero puo', altresi', impugnare per revocazione
la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero,
quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle
parti per frodare la legge.
3. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello
possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1,
lettere a), b), c) e d), purche' la scoperta del dolo o della
falsita', o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza
siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del
termine per l'appello, il medesimo termine inizia nuovamente a
decorrere dal giorno dell'avvenimento.
Art. 203
(Proposizione e termini per la domanda)
1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve
contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per
la sua ammissibilita' e deve essere depositato nella segreteria del
giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e
con i documenti sui quali il ricorso si fonda.
3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui
all'articolo 178, decorrenti dall'irrevocabilita' nei casi di cui
all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi,
dalla scoperta del dolo, della falsita', della collusione o dal
rinvenimento dei documenti.
4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal
deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un
termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la
costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e
documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine
ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione.
5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto
presidenziale.
6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della
notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito
in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni.
Art. 204
(Procedimento)
1. La decisione sulla domanda di revocazione e' pronunciata dal
giudice adito che, in caso di composizione collegiale, puo' essere
costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla
deliberazione della sentenza impugnata.
2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il
procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non
espressamente derogate da quelle del presente Capo.
Art. 205
(Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione)
1. Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della
sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora
dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il
collegio puo' disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con
ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia
prestata congrua cauzione.
2. Per il procedimento si applica l'articolo 190, comma 6.
Art. 206
(Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione)
1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide
il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato
eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.
2. Non puo' essere impugnata per revocazione, per i medesimi
motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione.
3. Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono
ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta
la sentenza impugnata per revocazione.
CAPO V
Ricorso per cassazione
Art. 207
(Motivi di ricorso)
1. Le decisioni della Corte dei conti in grado d'appello o in unico
grado, e quelle di cui all'articolo 144, possono essere impugnate
innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del
codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione,
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 208
(Sospensione della sentenza impugnata)
1. La proposizione del ricorso per cassazione non sospende
l'esecutivita' della sentenza impugnata, salvo quanto disposto
dell'articolo 209.
Art. 209
(Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione)
1. Quando avverso una decisione definitiva della Corte dei conti,
emessa in unico grado o in appello, sia stato proposto ricorso per
cassazione nel termine di cui all'articolo 327 del codice di
procedura civile, la parte che ha proposto domanda di revocazione
puo' fare istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 205
dimostrando di avere gia' depositato il ricorso per cassazione contro
la sentenza medesima.
Art. 210
(Riassunzione)
1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della
Corte dei conti, ciascuna delle parti puo' riassumere la causa non
oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di
cassazione effettuata, ai sensi dell'articolo 133 del codice di
procedura civile, ovvero, per il pubblico ministero, dal momento in
cui ne ha avuto conoscenza.
2. Il giudice si uniforma a quanto statuito dalla Corte di
cassazione sulla giurisdizione.
3. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma
1 o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del
giudizio, l'intero processo si estingue; la sentenza della Corte di
cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo
processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.
PARTE VII
INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE
TITOLO I
INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE
CAPO I
Interpretazione del titolo giudiziale
Art. 211
(Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale)
1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione
sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le
parti, l'amministrazione o l'ente interessato possono promuovere il
giudizio d'interpretazione del titolo giudiziale.
2. L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso
la decisone. Il procedimento e' regolato dalle disposizioni che
disciplinano il giudizio ad istanza di parte.
CAPO II
Esecuzione delle sentenze di condanna
Art. 212
(Titolo esecutivo)
1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva
emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, per valere come titolo per
l'esecuzione forzata, sono muniti della formula esecutiva.
2. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione
"Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da
parte del dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale,
sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a
tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque
spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico
ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza
pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".
3. Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma
esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero.
4. Nel caso di pluralita' di amministrazioni interessate
all'esecuzione o di esecuzione nei confronti di piu' parti, le
ulteriori copie, su motivata istanza del pubblico ministero, sono
chieste al presidente della sezione che ha pronunciato la decisione
da eseguire, che provvede con decreto.
5. Il dirigente della segreteria della sezione che contravviene
alle disposizioni del presente articolo e' condannato a una pena
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto del presidente della
sezione.
Art. 213
(Potere di iniziativa e attivita' del pubblico ministero)
1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta
copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica
all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale.
2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia
assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione
della comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 decorre il
termine perentorio di sessanta giorni di cui all'articolo 156 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per
procedere ad esecuzione su beni sequestrati.
3. L'amministrazione o l'ente notifica la sentenza con la formula
esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla
esecuzione.
4. Il pubblico ministero esercita i poteri di cui agli articoli
214, 215 e 216.
Art. 214
(Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato)
1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti,
con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale,
provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso
l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell'organo di governo
dell'amministrazione o dell'ente.
2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al
procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della
procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del
procedimento.
3. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a
seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha
l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito,
secondo le modalita' di cui al comma 5 ed effettuando la scelta
attuativa ritenuta piu' proficua in ragione dell'entita' del credito,
della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o
circostanza a tale fine rilevante.
4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilita' per danno erariale,
disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della
mancata attuazione del recupero.
5. La riscossione del credito erariale e' effettuata:
a) mediante recupero in via amministrativa;
b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di
procedura civile;
c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa
concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato
e degli enti locali e territoriali.
6. Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la
vigilanza sulle attivita' volte al recupero del credito erariale,
puo' indirizzare all'amministrazione o ente esecutante, anche a
richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto
svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o
giurisdizionale.
7. Le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per
l'esecuzione delle sentenze di condanna, si avvalgono, in luogo
dell'attivita' di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e,
per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario, del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e delle altre leggi speciali in materia.
8. Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno
finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico
ministero territorialmente competente un prospetto informativo che,
in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei
conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni
prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle
per le quali e' in corso il recupero in via amministrativa, quelle
per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e
quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono
allegati i documenti giustificativi dell'attivita' svolta.
Art. 215
(Recupero del credito erariale in via amministrativa)
1. Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante
da condanna e' effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti
dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo
dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego
o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di
quiescenza, comunque denominati.
2. Il recupero e' effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio
che ha in carico il credito, alla quale l'ufficio o l'ente erogatore
da' esecuzione immediata.
3. Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero,
l'ufficio che ha in carico il credito erariale puo' chiedere
l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a
quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, nonche' alle
spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della
misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo
comma, del codice civile.
4. Il debitore puo' chiedere di procedere al versamento diretto in
Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all'apposita
voce di entrata del bilancio indicata dall'ufficio di cui
all'articolo 214, comma 1.
5. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono
essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di
rateizzazione e' determinato dall'ufficio designato di cui
all'articolo 214, comma 1, tenuto conto dell'ammontare del credito e
delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed e'
sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero
territorialmente competente.
6. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive
determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Art. 216
(Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario)
1. Nel caso in cui l'amministrazione o l'ente titolare del credito
erariale proceda al recupero mediante l'esecuzione forzata innanzi al
giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura
civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario,
accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di
solvibilita' del debitore e la proficuita' dell'esecuzione,
nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui
all'articolo 214, comma 6, e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 214, comma 7, a richiesta dell'amministrazione o ente
esecutante puo' fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e
regolare svolgimento delle attivita' esperibili innanzi al giudice
dell'esecuzione.
2. L'amministrazione o ente che esercita l'azione tiene informato
il pubblico ministero dell'andamento della procedura esecutiva,
sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente
insorgenti al riguardo.
3. Il credito erariale e' assistito da privilegio ai sensi
dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di
preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da
condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili
segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente,
negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.
CAPO III
Giudizio di ottemperanza
Art. 217
(Giudice dell'ottemperanza)
1. Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e
nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso
la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza.
2. Il giudice unico esercita i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni
giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali
d'appello, nonche' per le sentenze confermate in appello con
motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo
delle sentenze di primo grado.
3. Negli altri casi, per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle
sezioni giurisdizionali d'appello provvedono queste ultime.
Art. 218
(Procedimento)
1. L'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla
pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio
definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.
2. Unitamente al ricorso e' depositata in copia autentica la
sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del
suo passaggio in giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita';
b) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato,
determina le modalita' esecutive, considerando inefficaci gli atti
emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo
conto degli effetti che ne derivano;
c) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
d) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non sussistono
altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di
denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza
successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza, il giudice provvede
con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta
ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
7. Il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalita' di
ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
8. I provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice
dell'ottemperanza sono impugnabili secondo quanto previsto dalla
Parte VI del presente codice.
PARTE VIII
DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
Norma finanziaria
Art. 219
(Norma finanziaria)
1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
TABELLE
Tabella A
(articolo 18, comma 3, dell'Allegato1)
Spostamenti di competenza per le istruttorie ed i procedimenti
contabili nei quali un magistrato assume la qualita' di parte.
---------------------------------------------------------
Dalla sezione di | Alla sezione di
------------------------------------|--------------------
1. Roma | Perugia
------------------------------------|--------------------
2. Perugia | Firenze
------------------------------------|--------------------
3. Firenze | Genova
------------------------------------|--------------------
4. Aosta | Torino
------------------------------------|--------------------
5. Genova | Torino
------------------------------------|--------------------
6. Torino | Milano
------------------------------------|--------------------
7. Milano | Venezia
------------------------------------|--------------------
8. Venezia | Trento
------------------------------------|--------------------
9. Trento | Trieste
------------------------------------|--------------------
10. Trieste | Bolzano
------------------------------------|--------------------
11. Bolzano | Bologna
------------------------------------|--------------------
12. Bologna | Ancona
------------------------------------|--------------------
13. Ancona | L'Aquila
------------------------------------|--------------------
14. L'Aquila | Campobasso
------------------------------------|--------------------
15. Campobasso | Bari
------------------------------------|--------------------
16. Bari | Potenza
------------------------------------|--------------------
17. Potenza | Catanzaro
------------------------------------|--------------------
18. Cagliari | Roma
------------------------------------|--------------------
19. Palermo | Catanzaro
------------------------------------|--------------------
20. Catanzaro | Napoli
------------------------------------|--------------------
21. Napoli | Roma
---------------------------------------------------------
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DELLE ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO IN GIUDIZIO
Allegato 2
NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE
Art. 1
(Richiesta di comunicazione degli atti)
1. In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero puo'
richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei
poteri a lui attributi dalla legge.
CAPO II
DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE
SEZIONE I
Dei consulenti tecnici del giudice
Art. 2
(Distribuzione degli incarichi)
1. Tutti i giudici della sezione giurisdizionale regionale debbono
affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti
nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione.
2. Il giudice che conferisce un incarico a un consulente iscritto
in albo di tribunale con sede in altra regione o a persona non
iscritta in alcun albo deve sentire il presidente della sezione e
indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
3. Le funzioni di consulente presso le sezioni giurisdizionali
d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei
tribunali del distretto. Se l'incarico e' conferito ad iscritti in
altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere
sentito il presidente della sezione d'appello e debbono essere
indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
Art. 3
(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)
1. Il presidente della sezione vigila affinche', senza danno per
l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente
distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei
consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura
superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e
garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento
degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal
segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli
incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati
da ciascun giudice.
3. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi
liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente
e' iscritto.
4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita
la vigilanza prevista nel comma 1 per gli incarichi che vengono
affidati dalla sezione d'appello.
SEZIONE II
Dei registri di segreteria
Art. 4
(Registri di segreteria)
1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in
attuazione dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di
cui all'Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i registri che
devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni
giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti.
2. Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si
applicano, in quanto compatibili, le norme delle disposizioni del
Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile.
SEZIONE III
Degli atti dell'ufficiale giudiziario
Art. 5
(Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario)
1. Alle notificazioni di cui all'articolo 42 del codice compiute
dall'ufficiale giudiziario si applicano le norme del Capo IV del
Titolo II delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile.
TITOLO II
DEI FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO
CAPO I
DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E FORMAZIONE DEL FASCICOLO D'UFFICIO
Art. 6
(Potere delle parti sui fascicoli)
1. Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare
gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli
delle altre parti e farsene rilasciare copia dalla segreteria, a
proprie spese ed osservate le leggi sul bollo.
TITOLO III
DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI E DELLE UDIENZE
CAPO I
DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI
Art. 7
(Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi)
1. All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente della
sezione stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la
sezione tiene le udienze di discussione.
2. Il decreto del presidente resta affisso per tutto l'anno presso
ciascuna sala di udienza.
3. All'inizio di ogni trimestre il presidente della sezione
determina con decreto la composizione del collegio giudicante per
ogni udienza di discussione.
4. Se all'udienza sono presenti giudici in numero superiore a
quello stabilito, il collegio, per ciascun giudizio, e' formato dal
presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano per i collegi di
primo grado e dai giudici piu' anziani, fino al numero di cinque
componenti, per i collegi d'appello.
CAPO II
DELLE UDIENZE
Art. 8
(Ordine di discussione e svolgimento delle cause)
1. L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza e'
fissato dal presidente ed e' affisso il giorno precedente l'udienza
alla porta della sala a questa destinata.
2. Le cause sono chiamate dal segretario d'udienza, salvo che il
presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunita'.
3. I difensori illustrano sinteticamente davanti al collegio le
loro conclusioni e le ragioni che le sostengono.
4. Essi chiedono al presidente la facolta' di parlare e debbono
dirigere la parola soltanto al collegio. In relazione al grado del
giudizio, l'attore ha la parola per primo.
5. Il presidente puo' consentire una sola replica. Non sono ammesse
note d'udienza dopo la discussione.
Art. 9
(Calendario del processo)
1. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite
le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della
complessita' della causa, fissa il calendario del processo con
l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che
verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere
prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi
sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima
della scadenza dei termini.
Art. 10
(Rinvio della discussione)
1. Il collegio puo' rinviare la discussione della causa per non
piu' di una volta soltanto per grave impedimento di uno o piu'
componenti del collegio o delle parti e per non piu' di sei mesi.
CAPO III
DELL'ISTRUZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO
Art. 11
(Produzione dei documenti)
1. I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al
relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria
all'atto della costituzione. Il presidente della sezione, per gravi
ragioni, sentite le parti, puo' autorizzare la produzione di
documenti anche all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si
fa menzione nel verbale.
Art. 12
(Istanza di esibizione)
1. L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in
possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica
indicazione del documento o della cosa e, quando e' necessario,
l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.
Art. 13
(Notificazione dell'ordinanza di esibizione)
1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di
un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un
terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere
notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.
Art. 14
(Informazioni della pubblica amministrazione)
1. La nota contenente le informazioni, che la pubblica
amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma
dell'articolo 94, comma 2, del Codice, e' inserita nel fascicolo
d'ufficio.
Art. 15
(Divieto di private informazioni)
1. Il giudice non puo' ricevere private informazioni sulle cause
pendenti davanti a se', ne' puo' ricevere memorie se non per mezzo
della segreteria.
Art. 16
(Produzione delle memorie)
1. Le memorie sono inserite nel fascicolo d'ufficio, ferma restando
la valutazione del collegio sulla loro ammissibilita'. Restano salve
le disposizioni relative all'utilizzazione di strumenti informatici e
telematici.
CAPO IV
DELLA DECISIONE
Art. 17
(Motivazione della sentenza)
1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice
consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi
di diritto su cui la decisione e' fondata, anche con esclusivo
riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti
specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
2. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori
giuridici.
3. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo
101, comma 6, del codice e' fatta dal presidente tra i componenti il
collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 18
(Redazione della sentenza)
1. L'estensore consegna la minuta della sentenza da lui redatta al
presidente della sezione. Il presidente, dopo le eventuali correzione
e integrazioni, la sottoscrive insieme all'estensore e la consegna al
segretario che ne cura la pubblicazione.
Art. 19
(Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori)
1. L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a
norma dell'articolo 99, comma 11, del codice e' fatta con ricorso
diretto al giudice che procede o, in mancanza, al presidente del
collegio.
Art. 20
(Riassunzione)
1. L'atto di riassunzione e' depositato entro il termine
trimestrale previsto dall'articolo 109, comma 6, del codice nella
segreteria della sezione presso la quale pende il processo.
2. La notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di
fissazione dell'udienza puo' avvenire anche successivamente, purche'
entro il termine eventualmente fissato dal giudice ovvero, in
mancanza di esso, rispettando i termini per la comparizione.
3. L'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza
sono notificati ai sensi dell'articolo 42 del codice ed alle parti
non costituite devono essere notificati personalmente.
CAPO V
DEL PROCESSO PENSIONISTICO
Art. 21
(Disposizioni particolari per il processo pensionistico)
1. Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile, il giudice applica l'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
CAPO VI
DEL PROCEDIMENTO IN APPELLO
Art. 22
(Determinazione dei giorni d'udienza)
1. Il decreto del presidente della sezione d'appello che stabilisce
i giorni della settimana e l'orario delle camere di consiglio e delle
udienze di discussione e' affisso presso le sale di udienza e
rimanervi durante il periodo cui si riferisce.
2. Al principio di ogni trimestre il presidente della sezione
d'appello determina con decreto la composizione del collegio
giudicante per ogni udienza di discussione e il relativo decreto
rimane affisso presso le sale di udienza della sezione d'appello
durante il periodo al quale si riferisce.
Art. 23
(Deliberazione dei provvedimenti)
1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le
disposizioni dell'articolo 101 del codice.
2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in
ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente.
3. La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente
tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla
decisione.
CAPO VII
DELL'ESECUZIONE
Art. 24
(Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive)
1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma
dell'articolo 476 del codice di procedura civile, a conoscere delle
contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva,
contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura
del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese
nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi e' un solo
cancelliere l'atto contenente l'addebito e' comunicato a lui
direttamente dal capo dell'ufficio.
2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del
codice di procedura civile costituisce titolo esecutive per la
riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
Art. 25
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti
disposizioni di attuazione del codice si applicano, se compatibili,
le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
ALLEGATO 3
NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Art. 1
(Ultrattivita' della disciplina previgente)
1. Per i termini processuali, anche se sospesi o interrotti, di
giudizi che siano in corso alla data di entrata in vigore del codice
della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice),
continuano a trovare applicazione le norme previgenti.
Art. 2
(Disposizioni particolari)
1. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III
del codice, che disciplinano l'istruttoria del pubblico ministero, si
applicano alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore
del codice, fatti salvi gli atti gia' compiuti secondo il regime
previgente. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titoli II, III, IV
e V si applicano anche ai giudizi in corso.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del codice si applicano
ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di
entrata in vigore del codice.
3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai
conti giudiziali da presentare presso l'amministrazione di competenza
a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
4. Le disposizioni della Parte VI del codice, che disciplina i
procedimenti di impugnazione, si applicano ai giudizi instaurati con
atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla
data di entrata in vigore del codice.
5. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le
quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di
entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 193, 194 e
199 del codice.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216
del codice, che disciplinano l'esecuzione della sentenza, si
applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla
data di entrata in vigore del codice.
Art. 3
(Disposizioni particolari per giudizi pensionistici)
1. Le disposizioni di cui alla Parte IV del codice, che
disciplinano il giudizio pensionistico, si applicano ai giudizi
instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla
data di entrata in vigore del codice.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 170 del codice, sull'appello
in materia pensionistica, si applicano ai giudizi instaurati con atto
di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di
entrata in vigore del codice.
3. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le
quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di
entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 170, comma 4,
193 e 194 del medesimo codice.
4. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti, in primo grado
ed in appello, alla data di entrata in vigore del codice, le parti,
entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla stessa data,
presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta
dalla parte, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e
per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In
difetto, il ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente.
Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da' formale
comunicazione alle parti costituite.
5. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna
delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con
atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la
segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica.
Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in
camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con
ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la
reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le
spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal
collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di
compensazione anche parziale. L'ordinanza e' depositata in
segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite. Avverso
l'ordinanza che decide sulla opposizione puo' essere proposto ricorso
in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole
ordinarie, ridotti alla meta' tutti i termini processuali.
6. Se, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del
decreto di cui al comma 4, la parte deposita un atto, sottoscritto
personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui
dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il
presidente revoca il decreto e dispone ai sensi degli articoli 155,
comma 4, e 181 del codice.
Art. 4
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o
restano abrogati, in particolare:
a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214;
c) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;
e) l'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, limitatamente alle parole "di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19" e l'articolo 2
della medesima legge 14 gennaio 1994, n. 20;
f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;
g) l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;
h) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102;
i) l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal
comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si
intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente
codice.
DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174
Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00187)
(GU n.209 del 7-9-2016 - Suppl. Ordinario n. 41)
Vigente al: 7-10-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
«Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 giugno 2016;
Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai
sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n.
273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 agosto 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Approvazione del codice e delle disposizioni connesse
1. E' approvato il codice della giustizia contabile di cui
all'allegato 1 al presente decreto.
2. Sono altresi' approvate le norme di attuazione di cui
all'allegato 2 nonche' le norme transitorie e le abrogazioni di cui
all'allegato 3.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 agosto 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE
CAPO I
Principi generali
ALLEGATO 1
CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE
Art. 1
(Ambiti della giurisdizione contabile)
1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di
responsabilita' amministrativa per danno all'erario e negli altri
giudizi in materia di contabilita' pubblica.
2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi
in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione
di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate
dalla legge.
3. La giurisdizione della Corte dei conti e' esercitata dai giudici
contabili secondo le norme del presente codice.
Art. 2
(Principio di effettivita')
1. La giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed
effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto
europeo.
Art. 3
(Principio di concentrazione)
1. Nell'ambito della giurisdizione contabile, il principio di
effettivita' e' realizzato attraverso la concentrazione davanti al
giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e
dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata
del processo contabile.
Art. 4
(Giusto processo)
1. Il processo contabile attua i principi della parita' delle
parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto
dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione.
2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione
della ragionevole durata del processo.
Art. 5
(Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti)
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento
del pubblico ministero sono motivati.
2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti
in maniera chiara e sintetica.
Art. 6
(Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita')
1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice,
dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei
difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti
informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge,
purche' sia garantita la riferibilita' soggettiva e l'integrita' dei
contenuti, in conformita' ai principi stabiliti nel decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono
indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in
particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei registri, per
l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta
elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione
telematica, le modalita' di autenticazione degli utenti e di accesso
al fascicolo processuale informatico, nonche' le specifiche per la
formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti
processuali digitali, con garanzia di riferibilita' soggettiva,
integrita' dei contenuti e riservatezza dei dati personali.
4. Il pubblico ministero contabile puo' effettuare, in conformita'
ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti
direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata
contenuti in pubblici elenchi o registri.
5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di
legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.
Art. 7
(Disposizioni di rinvio)
1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della
Parte II, Titolo III del presente codice che, se non espressamente
derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.
2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli
articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le
altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di
principi generali.
CAPO II
Organi
Art. 8
(Organi della giurisdizione contabile)
1. La giurisdizione contabile e' esercitata dalle sezioni
giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni
riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale
composizione della Corte dei conti.
Art. 9
(sezioni giurisdizionali regionali)
1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni
giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con
competenza estesa al territorio regionale. Nella regione
Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo
grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione
giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al
rispettivo territorio provinciale.
2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni
giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l'intervento di
tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o
impedimento del presidente, il collegio e' presieduto dal magistrato
con maggiore anzianita' nel ruolo. In materia di ricorsi
pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei
conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica,
attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale
regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico.
3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano
disciplinate dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela
delle minoranze linguistiche.
Art. 10
(Sezioni giurisdizionali di appello)
1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le
sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con
competenza estesa al territorio nazionale e la sezione
giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a
Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni
giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque
magistrati compreso un presidente. Il collegio e' presieduto da un
presidente o dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.
2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti,
con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra
le sezioni centrali di appello, nel rispetto del principio di
rotazione.
Art. 11
(Sezioni riunite)
1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei
conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede
d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la
corretta applicazione delle norme di contabilita' pubblica e nelle
altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.
2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da
uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse e' assegnato
un numero di consiglieri determinato all'inizio di ogni anno dal
Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.
3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui
conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle
sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei
conti, ovvero a richiesta del procuratore generale.
4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresi' sui
regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando
sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i
provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.
5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e'
composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati
all'inizio di ogni anno preferibilmente tra quelli in servizio presso
le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri
predeterminati, predisposti dal Presidente della Corte dei conti
sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di
rotazione.
6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio
della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita'
pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:
a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e
ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali;
b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche
operata dall'ISTAT;
c) in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro
presso le fondazioni lirico-sinfoniche;
d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli
regionali;
e) nelle materie di contabilita' pubblica, nel caso di impugnazioni
conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo;
f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.
7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione e'
composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero
tra i consiglieri componenti il collegio delle sezioni riunite in
sede giurisdizionale e in sede di controllo individuati, sulla base
di criteri predeterminati, sentito il consiglio di presidenza e
tenendo conto del principio di rotazione con decreto presidenziale
all'inizio di ogni anno.
Art. 12
(Ufficio del pubblico ministero)
1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni
giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o
da altro magistrato assegnato all'ufficio.
2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e
alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti sono
esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato
all'ufficio.
3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali
conflitti di competenza, l'attivita' dei procuratori regionali e
questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.
CAPO III
Giurisdizione
Art. 13
(Momento determinante la giurisdizione)
1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e
allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della
domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi
mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Art. 14
(Questioni riguardanti lo stato e la capacita' delle persone)
1. Sono riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni
pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' delle persone,
salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la
risoluzione dell'incidente di falso.
Art. 15
(Difetto di giurisdizione)
1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo grado anche
d'ufficio.
2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione e'
rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della
pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito
sulla giurisdizione.
Art. 16
(Regolamento preventivo)
1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali e'
ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione
previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica
il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.
2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico
ministero le misure cautelari di cui al Titolo II della Parte II.
Art. 17
(Decisione su questioni di giurisdizione)
1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione,
indica, se esistente, il giudice che ne e' fornito.
2. Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice contabile in
favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e
le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e
sostanziali della domanda se il processo e' riassunto innanzi al
giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro
il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio
in giudicato della sentenza.
3. Quando il giudizio e' tempestivamente riproposto davanti al
giudice contabile, quest'ultimo, alla prima udienza, puo' sollevare
anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le
sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di
giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, ferme
restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi
gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio
e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi
dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle
preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione in
termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove
raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione
possono essere valutate come argomenti di prova.
7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo
la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di
giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono
riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
8. Nei giudizi di responsabilita' patrimoniale amministrativa di
danno, quando la giurisdizione e' declinata dal giudice contabile,
ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite
della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di
giurisdizione del giudice contabile, l'amministrazione danneggiata
ripropone la causa dinanzi al giudice che e' munito di giurisdizione
entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel
giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le
prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione
possono essere valutate come argomenti di prova.
CAPO IV
Competenza
Art. 18
(Competenza territoriale)
1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale
territorialmente competente:
a) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di
parte in materia di contabilita' pubblica riguardanti i tesorieri e
gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli
agenti della regione, delle citta' metropolitane, delle province, dei
comuni e degli altri enti locali nonche' degli enti regionali;
b) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di
parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i
funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato
e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando
l'attivita' di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito
del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato
nel territorio della regione; quando il danno e' conseguenza di una
pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti regionali la
sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo
della condotta causalmente prevalente;
c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni,
assegni o indennita' civili, militari e di guerra a carico totale o
parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge,
quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o
dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della
regione;
d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e
pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte
dei conti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e
all'articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi
all'applicazione di sanzioni pecuniarie.
3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai
giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della
Corte dei conti assume comunque la qualita' di parte, che a norma del
comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell'ambito
della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie
funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, e'
attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di
regione determinato in base alla tabella A allegata al presente
codice.
4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della
Corte dei conti assume la qualita' di parte in un giudizio contabile
sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale
individuata a norma del comma 3.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una
pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti regionali, il
criterio della individuazione della sezione giurisdizionale
competente e' quello della condotta causalmente prevalente.
Art. 19
(Competenza funzionale)
1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale
regionale del Lazio i giudizi di responsabilita' relativi a fatti
dannosi verificatisi all'estero.
2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all'estero
sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di competenza
territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 20
(Rilievo dell'incompetenza)
1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall'articolo
151, comma 2, e' rilevato d'ufficio finche' la causa non e' decisa,
ovvero puo' essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato
per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei
giudizi di impugnazione, esso e' rilevato se dedotto con specifico
motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito
sulla competenza.
2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla
eventuale richiesta di misure cautelari.
3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con
ordinanza il giudice ritenuto territorialmente competente. Quando la
causa e' riassunta nei termini di cui all'articolo 118 davanti al
giudice indicato, questo, se ritiene di essere a sua volta
incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.
4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di
eventuali misure cautelari si propone al giudice territoriale
indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 3, che decide
in ogni caso; si applica l'articolo 17, comma 7, con riferimento al
giudice dichiarato competente.
CAPO V
Astensione e ricusazione del giudice
Art. 21
(Astensione)
1. Al giudice contabile e al pubblico ministero si applicano le
cause e le modalita' di astensione previste dall'articolo 51 del
codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti
anteriori.
Art. 22
(Ricusazione)
1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione
previste dall'articolo 52 del codice di procedura civile.
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza,
con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte
all'udienza; in caso contrario puo' proporsi oralmente prima della
discussione.
3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed e'
sottoscritto dalla parte o dal difensore.
4. La decisione e' pronunciata, previa sostituzione del giudice
ricusato che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro
trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando
occorre, le prove offerte.
5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non e'
ricusabile.
6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se e'
ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se e' ricusato
uno dei componenti del collegio.
7. Il giudice, con l'ordinanza che definisce il ricorso per
ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha
proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.
8. In caso di manifesta inammissibilita' o infondatezza, la
sanzione pecuniaria e' stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di
1.500 euro.
CAPO VI
Ausiliari del giudice
Art. 23
(Consulente tecnico)
1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo, quando e' necessario, da uno o piu'
consulenti.
2. Il consulente ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio tranne
che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato impedimento.
3. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a professionisti
iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile. Possono altresi' essere
incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle
strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non possono
essere nominati coloro che prestano attivita' in favore delle parti
del giudizio.
4. Il consulente, all'esito del suo incarico, riferisce per
iscritto in merito ai quesiti e alle questioni richiestegli ai sensi
dell'articolo 97 e puo' essere chiamato a fornire anche in pubblica
udienza chiarimenti e osservazioni. Il compenso del consulente e'
stabilito dal giudice che l'ha nominato nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1.
Art. 24
(Astensione e ricusazione del consulente)
1. Si applicano al consulente le cause di astensione e di
ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura
civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.
Art. 25
(Commissario ad acta)
1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in
caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile puo'
nominare un commissario ad acta.
Art. 26
(Custode)
1. La conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati sono
affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il
compenso del custode e' stabilito dal giudice che l'ha nominato, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1. Si
applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.
Art. 27
(Liquidazione compensi)
1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e
del custode nominati dal pubblico ministero e' regolata dall'articolo
63.
TITOLO II
PARTI E DIFENSORI
CAPO I
Parti e difensori
Art. 28
(Patrocinio)
1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti e' obbligatorio il
patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.
2. Per i giudizi dinanzi alle sezioni di appello e alle sezioni
riunite e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli
appelli e nelle comparse di risposta deve essere fatta elezione di
domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato
un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale
effettuare le comunicazione e le notificazioni; in mancanza,
l'elezione si presume fatta presso la segreteria del giudice adito.
3. L'avvocato puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte,
tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa
espressamente riservati.
4. In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione
del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il
potere.
5. La procura puo' essere sempre revocata e l'avvocato puo' sempre
rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei
confronti dell'altra parte, finche' non sia avvenuta la sostituzione
dell'avvocato.
6. La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da
un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente
codice.
7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualita'
necessaria per esercitare l'ufficio di avvocato con procura presso il
giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro
difensore.
Art. 29
(Procura alle liti)
1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile.
Art. 30
(Doveri delle parti)
1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il
dovere di comportarsi con lealta' e probita'. In caso di inosservanza
di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle
autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.
2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono
usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli
interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 89 del codice di procedura civile.
Art. 31
(Regolazione delle spese processuali)
1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a
lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa.
2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilita'
amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della
violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalita', del dolo
o della colpa grave, il giudice non puo' disporre la compensazione
delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di
appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla
difesa.
3. Il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o
per intero, quando vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novita' della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando
definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o
preliminari.
4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, puo' altresi'
condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra
parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente
determinata, quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste o
orientamenti giurisprudenziali consolidati.
5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di
segreteria con nota in margine alla stessa.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il
giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e
97 del codice di procedura civile.
TITOLO III
ATTI PROCESSUALI
CAPO I
Atti del processo
Art. 32
(Liberta' di forme)
1. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme
determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al
raggiungimento del loro scopo.
Art. 33
(Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete)
1. In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana,
fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.
2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana,
il giudice puo' nominare un interprete. Questi, prima di esercitare
le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere
fedelmente il suo ufficio.
Art. 34
(Nomina del traduttore)
1. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono
scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore,
il quale presta giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.
Art. 35
(Interrogazione della persona sorda o muta)
1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o
muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per
iscritto.
2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta
giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.
Art. 36
(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il
ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto indicano il
giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le
conclusioni o l'istanza; l'originale e le copie da notificare, sono
sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente,
oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e
l'indirizzo di posta elettronica certificata.
2. La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in
data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente
alla costituzione della parte rappresentata.
3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge
richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di
mandato speciale.
Art. 37
(Contenuto del processo verbale)
1. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone
intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli
atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la
descrizione delle attivita' svolte e delle rilevazioni fatte, nonche'
le dichiarazioni ricevute.
2. Il processo verbale e' sottoscritto dal segretario e dal
presidente. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la
legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.
TITOLO IV
DEI PROVVEDIMENTI
CAPO I
Dei provvedimenti
Art. 38
(Forma dei provvedimenti in generale)
1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza,
ordinanza o decreto.
2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in
qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.
3. Dei provvedimenti collegiali puo', se uno dei componenti
l'organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo
verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimita' della
decisione o del dissenso, succintamente motivato, che uno o piu' dei
componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia
eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il
verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e
sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato
a cura del presidente in plico sigillato presso la segreteria
dell'ufficio.
Art. 39
(Contenuto della sentenza)
1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del
popolo italiano".
2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:
a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato;
b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;
c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero
e delle parti;
d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;
e) il dispositivo;
f) la data della pronuncia;
g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore.
3. La decisione e' nulla se mancano le indicazioni di cui alle
lettere e) e g),del comma 2, nonche' se mancano, e non risultano dal
verbale di udienza, le indicazioni di cui alle lettere a), b), d) ed
f) del comma 2 e l'indicazione che e' stato sentito il pubblico
ministero.
4. Qualora, dopo la pronuncia della sentenza, si verifichi
l'impossibilita' assoluta a firmarla da parte di alcuna delle persone
che debbono sottoscriverla, alla firma mancante si supplisce con
dichiarazione apposta in calce alla sentenza, firmata dal presidente
del collegio o, in mancanza di questi, dal magistrato con maggiore
anzianita' nel ruolo.
Art. 40
(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza)
1. L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in
udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori
dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in
foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice
o, quando questo e' collegiale, del presidente.
2. Il segretario comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori
dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.
Art. 41
(Forma e contenuto del decreto)
1. Il decreto e' pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale,
della parte.
2. Se e' pronunciato su ricorso, il decreto e' scritto in calce al
medesimo.
3. Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige processo
verbale e il decreto e' inserito nello stesso.
4. Il decreto non e' motivato, salvo che per quelli a carattere
decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente
dalla legge; e' datato ed e' sottoscritto dal giudice o, quando
questo e' collegiale, dal presidente.
Art. 42
(Notificazioni e comunicazioni)
1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo
contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento,
sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi
speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in
materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal
presente codice. Il Presidente della sezione puo' autorizzare, su
motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle
forza di polizia.
Art. 43
(Termini e preclusioni)
1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile
sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice,
anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette
espressamente.
2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la
legge stessa li dichiari espressamente perentori.
3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono
perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere
pronunciate d'ufficio.
4. Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare, o prorogare
anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di
decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine
originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per
motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati,
nemmeno in base ad accordo tra le parti.
6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa
ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in
termini; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 93, commi 11 e
12.
7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni
dell'articolo 155 del codice di procedura civile.
Art. 44
(Rilevanza della nullita')
1. Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di
forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata
dalla legge.
2. Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei
requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
3. La nullita' non puo' mai essere pronunciata se l'atto ha
raggiunto lo scopo a cui e' destinato.
Art. 45
(Rilevabilita' e sanatoria della nullita')
1. Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte se la
legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.
2. Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito
puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito
stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva
all'atto o alla notizia di esso.
3. La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato
causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Art. 46
(Nullita' derivante dalla costituzione del giudice)
1. La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del
giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve
essere rilevata d'ufficio, salvo quanto previsto dall'articolo 49.
Art. 47
(Estensione della nullita')
1. La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti,
ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti.
2. La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti
che ne sono indipendenti.
3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo'
tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.
Art. 48
(Nullita' della notificazione)
1. La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni
circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi
e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data,
salva l'applicazione degli articoli 44 e 45.
Art. 49
(Nullita' della sentenza)
1. La nullita' delle sentenze soggette ad appello puo' essere fatta
valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo
mezzo di impugnazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la
sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
Art. 50
(Pronuncia sulla nullita')
1. Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia
possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si
estende.
2. Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al
segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il
provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della
rinnovazione a carico della parte che ha dato luogo alla nullita'.
PARTE II
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
TITOLO I
FASE PREPROCESSUALE
CAPO I
Denuncia di danno
Art. 51
(Notizia di danno erariale)
1. Il pubblico ministero inizia l'attivita' istruttoria, ai fini
dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione
erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.
2. La notizia di danno, comunque acquisita, e' specifica e concreta
quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a
fatti ipotetici o indifferenziati.
3. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in
violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' nullo e
la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti.
4. Se la nullita' di cui al comma 3 e' fatta valere con istanza
proposta prima della pendenza del giudizio, la sezione decide, in
camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito
dell'istanza e sentite le parti, con sentenza.
5. Diversamente, la sezione decide sull'eccezione di nullita' con
la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.
6. La nullita' per violazione delle norme sui presupposti di
proponibilita' dell'azione per danno all'immagine e' rilevabile anche
d'ufficio.
7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli
organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a
danno delle stesse, e' comunicata al competente procuratore regionale
della Corte dei conti affinche' promuova l'eventuale procedimento di
responsabilita' per danno erariale nei confronti del condannato.
Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 52
(Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)
1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in
materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture
burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate,
ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore
cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a
conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti
dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilita'
erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della
Corte dei conti territorialmente competente. Le generalita' del
pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate.
2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' i dipendenti incaricati di funzioni
ispettive, ciascuno secondo le singole leggi di settore, sono tenuti
a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore
regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di
vertice delle amministrazioni interessate.
3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma
di legge, puo' derivare l'applicazione, da parte delle sezioni
giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.
4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli
uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i
fatti dai quali possano derivare responsabilita' erariali che
emergano nell'esercizio delle loro funzioni.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, delle
norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale.
6. Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione
denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a
evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via
di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari
a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la
cessazione.
Art. 53
(Contenuto della denuncia di danno)
1. La denuncia di danno contiene una precisa e documentata
esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed
eventualmente la quantificazione del danno, nonche', ove possibile,
l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro
generalita' e del loro domicilio.
Art. 54
(Apertura del procedimento istruttorio)
1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno,
comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata
archiviazione per difetto dei requisiti di specificita' e concretezza
o per manifesta infondatezza, dispone l'apertura di un procedimento
istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati,
la trattazione del relativo fascicolo.
CAPO II
Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti
Art. 55
(Richieste istruttorie)
1. Il pubblico ministero compie ogni attivita' utile per
l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione
erariale e svolge, altresi', accertamenti su fatti e circostanze a
favore della persona individuata quale presunto responsabile.
2. Il pubblico ministero puo' richiedere documenti e informazioni
e, altresi', disporre:
a) l'esibizione di documenti;
b) audizioni personali;
c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche
amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze
finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
d) il sequestro di documenti;
e) consulenze tecniche.
Art. 56
(Deleghe istruttorie)
1. Il pubblico ministero puo', motivatamente, svolgere attivita'
istruttoria direttamente, ovvero puo' delegare gli adempimenti
istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche
locale, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e
motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7, ai
dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione
individuati in base a criteri di professionalita' e territorialita';
puo', altresi', avvalersi di consulenti tecnici.
Art. 57
(Riservatezza della fase istruttoria)
1. Le attivita' di indagine del pubblico ministero, anche se
delegate agli organi di cui all'articolo 56, comma 1, sono riservate
fino alla notificazione dell'invito a dedurre.
2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini, il
pubblico ministero puo' consentire, con decreto motivato, la visione
di singoli atti o parti di essi.
3. Nei casi di cui all'articolo 58, comma 1, anche dopo la
notificazione dell'invito a dedurre, il pubblico ministero contabile
dispone il differimento della visione e dell'estrazione di copia di
singoli atti dell'indagine preliminare penale, fino a che non sia
rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale. Durante il
periodo di differimento, il termine per la presentazione delle
deduzioni ai sensi dell'articolo 67 e' interrotto e inizia nuovamente
a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell'atto con cui
il pubblico ministero revoca il decreto di differimento. Il termine
non e' interrotto qualora il pubblico ministero contabile ritenga
inutilizzabili, ai fini dell'invito a dedurre, gli atti dell'indagine
preliminare penale. La valutazione di inutilizzabilita' non e'
rivedibile, salvo che ne faccia richiesta la parte interessata.
Art. 58
(Richieste di documenti e informazioni)
1. Il pubblico ministero puo' chiedere alla autorita' giudiziaria
l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i
documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei
confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico
ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.
2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente
anche i termini e le modalita' di trasmissione, che le pubbliche
amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente
partecipazione pubblica, nonche' i soggetti con essi contraenti o
beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici,
provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale
o in copia autentica, nonche' informazioni, notizie e relazioni
documentate.
Art. 59
(Esibizione di documenti)
1. Il pubblico ministero puo', con decreto motivato, disporre
l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, ai
fini della loro presa visione, dell'estrazione di copia o del loro
eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter
del codice di procedura penale.
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 56, provvedono ad
acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla
notificazione del decreto d'esibizione al titolare dell'ufficio che
li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna puo' essere
differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero
contabile.
3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone,
con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli
atti non esibiti.
4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle
pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi
siti.
Art. 60
(Audizioni personali)
1. Il pubblico ministero puo' disporre con decreto motivato
l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi
utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle
personali responsabilita'.
2. Il decreto e' notificato unitamente all'invito a presentarsi nel
luogo in cui sara' esperita l'audizione personale, con l'avvertenza
della facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si
applica l'articolo 249 del codice di procedura civile.
3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un
funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di
cui al comma 1 dell'articolo 56.
4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi
al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e
di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non puo' essere
obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua
responsabilita'; in tal caso, deve essere avvertito che se intende
rispondere ha facolta' di essere assistito da un difensore di
fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che
e' rinviata a nuova data.
5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla
convocazione del pubblico ministero e' applicata una sanzione
pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero
non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
Art. 61
(Ispezioni e accertamenti)
1. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi
o uffici dei soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, per reperire,
prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni
da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, nei limiti
previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire
storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. Si
applica l'articolo 103 del codice di procedura penale.
2. Nel corso dell'ispezione possono essere disposti esibizione di
atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e
accertamenti diretti.
3. L'accertamento diretto consiste nell'accesso a luoghi specifici
o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e
fonti di prova utili alle indagini.
4. L'ispezione e l'accertamento diretto sono disposti con decreto
motivato; copia del decreto e' consegnata al soggetto che ha
l'attuale disponibilita' del luogo o della cosa ispezionati.
5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell'ispezione e
dell'accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal
personale operante; copia del verbale e' rilasciata al soggetto di
cui al comma 4.
6. Il pubblico ministero puo' altresi' delegare le attivita' di cui
ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all'articolo 56, comma 1.
7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o
funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della
regione.
Art. 62
(Sequestro documentale)
1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo' disporre il
sequestro di atti o documenti necessari all'accertamento dei fatti,
anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58,
comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all'articolo 58, comma 2,
qualora vi sia pericolo per l'acquisizione o per la genuinita' e
integrita' degli stessi.
2. Copia del decreto motivato e' consegnata al responsabile
dell'ufficio o al soggetto che ha l'attuale disponibilita' della
documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha
facolta' di assistere, ove presente, senza diritto di essere
avvisato, il responsabile dell'area legale dei soggetti presso i
quali si compie il sequestro, purche' prontamente reperibile.
3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo,
il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di
altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono
immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono
processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia
dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma
2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia
possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa
avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica
amministrazione.
4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere,
pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza,
anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere
consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza
prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla
segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la
custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalita'
determinate dal pubblico ministero. All'atto della consegna, il
custode e' avvertito dell'obbligo di conservare le cose e tenerle a
disposizione del pubblico ministero, nonche' delle pene previste
dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.
6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche
su istanza dell'amministrazione interessata, il pubblico ministero
dispone il dissequestro della documentazione, restituendola
all'amministrazione.
7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse puo'
proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di
dieci giorni dalla consegna del decreto.
8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal
deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di
consiglio e' dato avviso alle parti almeno tre giorni prima,
affinche' possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l'atto
o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo
all'oggetto dell'istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in
parte, il decreto e dispone l'immediato dissequestro degli atti e
documenti.
Art. 63
(Consulenze tecniche)
1. Il pubblico ministero, quando deve procedere ad accertamenti per
cui sono necessarie specifiche competenze, puo' nominare e avvalersi
di consulenti tecnici.
2. La nomina del consulente tecnico avviene nel rispetto delle
disposizioni di cui all' articolo 73 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
3. Con provvedimento del Segretario generale della Corte dei conti,
nella qualita' di responsabile del centro di spesa, sono dettate le
disposizioni di carattere generale per la liquidazione dei compensi
del consulente e del custode.
Art. 64
(Procedimenti d'istruzione preventiva)
1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la
possibilita' di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o
in caso di eccezionale urgenza, il giudice, su istanza di parte,
provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto.
2. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le
questioni relative alla loro ammissibilita' e rilevanza, ne'
impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne'
richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che
i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio
stesso.
Art. 65
(Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero)
1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori
del pubblico ministero ovvero l'audizione assunta in violazione
dell'articolo 60, comma 4, costituiscono causa di nullita' dell'atto
istruttorio e delle operazioni conseguenti.
CAPO III
Conclusione della fase istruttoria
Art. 66
(Atti interruttivi della prescrizione)
1. Con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8,
ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli
articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di
prescrizione puo' essere interrotto per una sola volta.
2. A seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo
per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si
aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di
prescrizione non puo' comunque eccedere i sette anni dall'esordio
dello stesso.
3. Il termine di prescrizione e' sospeso per il periodo di durata
del processo.
Art. 67
(Invito a fornire deduzioni)
1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico
ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a
dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del
fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale
alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non
inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento
dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto
responsabile puo' esaminare tutte le fonti di prova indicate a base
della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed
eventuali documenti.
2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da
formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in
separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero,
puo' chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa
audizione personale, determina l'inammissibilita' della citazione.
3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell'audizione
che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate
ragioni, puo' essere differito comunque entro il termine di cui al
comma 1.
4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha
la facolta' di farsi assistere dal difensore, sono sempre
verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un
appartenente agli organi di cui al comma 1, dell'articolo 56.
5. Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in
giudizio, a pena di inammissibilita' dello stesso, entro centoventi
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto
disposto dall'articolo 86.
6. Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei
confronti di una pluralita' di soggetti, il termine di cui al comma 5
decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per
l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per
ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione
nei suoi confronti.
7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non
puo' svolgere attivita' istruttorie, salva la necessita' di compiere
accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle
controdeduzioni.
8. Nell'invito a dedurre, il pubblico ministero puo' costituire in
mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1219 e 2943 del codice civile.
9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo
agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio dello stesso e' differito alla fine
di detto periodo.
Art. 68
(Istanza di proroga)
1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, puo' chiedere alla
sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui
all'articolo 67, comma 5; l'istanza non puo' essere presentata per
piu' di due volte.
2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all'uopo designato dal
presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine
convocata.
3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad
emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro
i successivi quarantacinque giorni.
4. Quando accoglie l'istanza di proroga, il giudice fissa il
termine finale della proroga e quello di comunicazione dell'ordinanza
ai destinatari di invito a dedurre.
5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga e' ammesso
reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza.
6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non
impugnabile; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal
pubblico ministero, l'ordinanza fissa un nuovo termine per il
deposito dell'atto di citazione; in caso di accoglimento del reclamo
presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non superiore
a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l'atto di
citazione ovvero disporre l'archiviazione.
Art. 69
(Archiviazione)
1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno
risulta infondata o non vi siano elementi sufficienti a sostenere in
giudizio la contestazione di responsabilita', il pubblico ministero
dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio.
2. Il pubblico ministero dispone altresi' l'archiviazione per
assenza di colpa grave quando l'azione amministrativa si e'
conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in
sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei
presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, e' sottoposto
al visto del procuratore regionale.
4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale,
e' comunicato al destinatario dell'invito a dedurre.
5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni
dell'archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate
osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del
fascicolo.
6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il
fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni
inerenti l'esercizio dell'azione erariale.
Art. 70
(Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato)
1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con
decreto motivato del procuratore regionale, se sopravvengano fatti
nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione.
CAPO IV
Attività preprocessuali di parte
Art. 71
(Accesso al fascicolo istruttorio)
1. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di visionare
e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo
istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale,
previa presentazione di domanda scritta, salva la tutela della
riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1.
2. La visione dei documenti e' consentita, ove possibile, al
momento della presentazione della domanda.
3. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di accedere
ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di
provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici. L'ente che non
detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o
soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il
destinatario dell'invito a dedurre al fine del loro reperimento.
4. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al
precedente comma tutti i termini dei procedimenti di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico,
compresi quelli per l'opposizione dei controinteressati, sono ridotti
della meta'.
5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di
settore, in caso di provvedimento di diniego all'accesso o decorsi
inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento espresso, il
destinatario dell'invito a dedurre puo' chiedere al pubblico
ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in
ordine alla rilevanza dei documenti specificamente individuati per la
sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero da'
immediata comunicazione al destinatario dell'invito a dedurre che i
documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della
procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere
la richiesta e' tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone
comunicazione al richiedente al presidente della sezione
giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A
decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la
presentazione delle deduzioni e dei documenti e' sospeso fino alla
comunicazione di disponibilita' dei documenti o del decreto del
presidente della sezione giurisdizionale.
Art. 72
(Deduzioni scritte e documentazione)
1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il
maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario
dell'invito a dedurre puo' presentare, anche senza l'assistenza di un
difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti
di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la
segreteria della procura regionale.
2. Entro cinque giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre,
il destinatario puo' presentare al pubblico ministero istanza
motivata di proroga dei termini di cui al comma 1. L'istanza di
proroga e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed
e' decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non puo'
essere presentata per piu' di due volte.
3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il
procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle
deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non
inferiore a quello fissato nell'invito a dedurre.
4. Contro il decreto di diniego dell'istanza di proroga puo' essere
proposto reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque
giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo e' presentato alla sezione
giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che deve
darne immediatamente avviso al pubblico ministero, che puo'
presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi. Nel
termine di quindici giorni dalla comunicazione, il presidente della
sezione o il giudice delegato decide con decreto che e' comunicato al
destinatario dell'invito a dedurre e al pubblico ministero.
5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il
presidente o il giudice delegato fissa un nuovo termine per il
deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa
un termine non inferiore a quaranta giorni.
TITOLO II
AZIONI A TUTELA DELLE RAGIONI DEL CREDITO ERARIALE
CAPO I
Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale
Art. 73
(Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni)
1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei
crediti erariali, puo' esercitare tutte le azioni a tutela delle
ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i
mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro
VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.
Art. 74
(Sequestro conservativo prima della causa)
1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all'invito
a dedurre, il pubblico ministero puo' chiedere, al presidente della
sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro
conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile,
comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.
2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale
regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:
a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice
designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;
b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non
superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del
decreto.
3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i
termini di cui al comma 2 sono quadruplicati.
4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice,
omessa ogni formalita' non necessaria al contraddittorio e svolti gli
atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai
presupposti e alle finalita' del sequestro, con ordinanza, conferma,
modifica o revoca il decreto presidenziale.
5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un
termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la
segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di
citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre
dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.
Art. 75
(Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei
termini per l'impugnazione)
1. Il sequestro conservativo puo' essere richiesto contestualmente
all'atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato
ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del
giudizio; in pendenza dei termini per l'impugnazione, la domanda si
propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.
2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4.
3. Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 76,
nel corso del giudizio il collegio puo', su istanza di parte,
modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche
se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso,
l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a
conoscenza.
Art. 76
(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)
1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, e'
reclamabile nel termine perentorio di venti giorni dalla
comunicazione della stessa, o della notificazione se anteriore
davanti al collegio. Il giudice designato ai sensi dell'articolo 74,
comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul
reclamo.
2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del
principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio
puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalita' non
necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione
ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita'
del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni
dal deposito del ricorso, pronunciando ordinanza non impugnabile con
la quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza del giudice
designato.
4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio,
quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno,
puo' disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione
dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.
Art. 77
(Sequestro conservativo in appello)
1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione
di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il
pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o
con separato atto, puo' chiedere alla sezione d'appello davanti alla
quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e
immobili, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di
legge.
2. Sulla domanda decide il presidente o un suo delegato con decreto
reclamabile al collegio, secondo le modalita' previste dall'articolo
76, comma 3.
3. Si applica l'articolo 76, comma 4.
Art. 78
(Inefficacia del sequestro)
1. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio
di cui all'articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente
al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia.
2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso
della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al
ricorso, dichiara, se non c'e' contestazione, con ordinanza non
impugnabile, che il provvedimento e' divenuto inefficace e da' le
disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In
caso di contestazione, il presidente della sezione deferisce l'esame
della questione al collegio, che decide con ordinanza.
3. Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia se con
sentenza, anche non passata in giudicato, e' dichiarato inesistente
il diritto a cautela del quale era stato concesso, ovvero se con la
sentenza che definisce il giudizio e' stata respinta la domanda
risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti e' stato eseguito
il sequestro conservativo.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pronunciati con la
sentenza che definisce il giudizio o, in mancanza, con ordinanza a
seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
Art. 79
(Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di
custode)
1. Per l'attuazione, l'esecuzione del sequestro conservativo e la
gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli
669-duodecies, 675, 678, 679, 684 e 685 del codice di procedura
civile.
Art. 80
(Conversione del sequestro conservativo in pignoramento)
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 686 del codice di procedura civile.
Art. 81
(Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro)
1. Nel caso in cui sia stato gia' disposto il sequestro
conservativo, la parte puo' chiedere, in luogo del sequestro, di
versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione
bancaria, per l'importo che e' stabilito, in camera di consiglio, dal
giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla
richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto
introduttivo del giudizio.
2. Se la richiesta e' accolta, viene fissato un termine perentorio
all'istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione
stipulato in favore del Ministero dell'economia e delle finanze o
alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio e'
stato promosso, ovvero dell'avvenuto versamento della cauzione
effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al
Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo
versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in
favore della quale il giudizio e' stato promosso.
3. L'efficacia del sequestro e' temporaneamente sospesa con decreto
del giudice designato dal momento del deposito dei documenti di cui
al comma 2.
4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza,
torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro.
Art. 82
(Ritenuta cautelare)
1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in
virtu' di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per
responsabilita' erariale, ragione di credito verso aventi diritto a
somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la
sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del
provvedimento definitivo.
2. Avverso il provvedimento di ritenuta e' ammesso ricorso nelle
forme e nei termini previsti dalla Parte V.
TITOLO III
RITO ORDINARIO
CAPO I
Generalità
Art. 83
(Chiamata in giudizio su ordine del giudice)
1. E' vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice.
2. Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio
necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere
assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo.
Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene
conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor
somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali
pronuncia sentenza.
3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi
rispetto a quelli posti a base dell' atto introduttivo del giudizio,
il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero
per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il
pubblico ministero non puo' comunque procedere nei confronti di
soggetto gia' destinatario di formale provvedimento di archiviazione,
ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attivita' istruttoria
precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata
l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto
dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto
sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne
sussistano motivate ragioni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3, il pubblico
ministero non puo' comunque disporre la citazione a giudizio, se non
previa notifica dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67.
Art. 84
(Riunione delle cause)
1. Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti
ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per
l'oggetto o per il titolo, il presidente, anche d'ufficio, con
decreto ne puo' ordinare la trattazione nella medesima udienza.
2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.
Art. 85
(Intervento di terzi in giudizio)
1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero
puo' intervenire in causa , quando vi ha un interesse meritevole di
tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria
della sezione.
CAPO II
Introduzione del giudizio
Art. 86
(Citazione)
1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi
dell'articolo 68, deposita nella segreteria della sezione
giurisdizionale territorialmente competente l'atto di citazione in
giudizio entro i termini di cui all'articolo 67, commi 5 e 6.
2. L'atto di citazione contiene:
a) l'indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la
domanda e' proposta;
b) le generalita', il codice fiscale e la residenza o il domicilio
o la dimora del convenuto; se convenuto e' una persona giuridica, la
denominazione, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
rappresentanza in giudizio;
c) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione
dei criteri per la sua determinazione;
d) l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme
a titolo di risarcimento del danno erariale;
e) l'esposizione dei fatti, della qualita' nella quale sono stati
compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda, con le relative conclusioni;
f) l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda
e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione;
g) l'invito al convenuto a comparire all'udienza che verra' fissata
dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da
quest'ultimo indicato, con l'avvertimento che la costituzione oltre
il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 90;
h) l'istanza al presidente della sezione di fissare la data della
prima udienza;
i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.
3. La citazione e' nulla se e' omessa o risulta assolutamente
incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del
comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero.
4. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice,
rilevata la nullita' della citazione ai sensi del comma 3, dispone
d'ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine
perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producono sin dal momento
dell'originario deposito, che determina la pendenza del processo.
5. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la
cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
6. La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o risulta
assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c),
ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera
e).
7. Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi del comma 6, fissa al
pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione
o, se il convenuto si e' costituito, per integrare la domanda.
Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti
anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova
udienza e si applica l'articolo 90, commi 2 e 3.
9. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e
restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda
secondo quanto disposto al comma 4.
10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui
all'articolo 88, comma 3, rilevato d'ufficio dal giudice se il
convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccepito dal
convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione di
una nuova udienza nel rispetto dei termini.
Art. 87
(Rapporti tra invito a dedurre e citazione)
1. La citazione e' altresi' nulla, qualora non sussista
corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera
e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a
dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza
acquisiti a seguito delle controdeduzioni.
Art. 88
(Fissazione dell'udienza)
1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci
giorni dal deposito dell'atto di citazione, fissa l'udienza e
contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima
della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di
memorie e documenti, con l'avvertimento che la costituzione oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 90.
2. Con il medesimo decreto, il presidente assegna al pubblico
ministero un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la
notificazione dell'atto di citazione.
3. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della
udienza devono intercorrere termini liberi non minori di novanta
giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di
centocinquanta giorni se si trova all'estero.
4. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore
della causa almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito.
5. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, a cura del
pubblico ministero, unitamente all'atto di citazione introduttivo del
giudizio, e' notificato al presunto responsabile nel domicilio
eventualmente eletto in fase di istruttoria o, in assenza, alla
residenza anagrafica.
6. La notificazione, ove risulti un valido indirizzo di posta
elettronica certificata del presunto responsabile, puo' essere
effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'articolo 6.
Art. 89
(Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione)
1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di
urgenza, con decreto puo' abbreviare fino alla meta' i termini
previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti
i termini per le difese.
2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma
istanza, a cura della parte che lo ha richiesto e' notificato alle
altre parti, anche a mezzo PEC. Il termine abbreviato inizia a
decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.
3. Il convenuto ha diritto di depositare presso la sezione
giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 1-ter della
legge 24 marzo 2001, n. 89, almeno sei mesi prima che siano trascorsi
i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della stessa legge.
Art. 90
(Costituzione del convenuto e comparsa di risposta)
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o
personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni
prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione, o almeno
dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma
dell'articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo
contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione
notificata, la procura e l'elenco dei documenti che offre in
comunicazione.
2. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le
sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della
domanda, indicare le proprie generalita' e il codice fiscale, i mezzi
di prova di cui intende valersi, specificare i documenti che offre in
comunicazione e formulare le conclusioni.
3. A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio tra cui la
non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui
all'articolo 87.
CAPO III
Trattazione
Art. 91
(Udienza pubblica)
1. L'udienza di discussione della causa e' pubblica, a pena di
nullita'.
2. Il presidente o il giudice monocratico puo' disporre che essa si
svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato,
di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia
per il mantenimento dell'ordine e del decoro; puo' avvalersi della
collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se
presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinche' la
trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.
3. All'udienza, verificata d'ufficio la regolarita' del
contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 86,
commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93, si fissa, se del caso, una nuova
udienza.
4. All'udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la
discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e
l'ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara
chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente.
5. Si applica l'articolo 101 del codice di procedura civile.
6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze
interviene il pubblico ministero, che e' sempre udito nelle sue
conclusioni.
7. Dopo la relazione della causa, i rappresentanti delle parti
presenti e il pubblico ministero, enunciano le rispettive conclusioni
svolgendone i motivi.
8. Assiste all'udienza il segretario del collegio, che redige il
processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni
espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti.
9. Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e
dal segretario.
10. Del verbale non si da' lettura, salvo espressa e motivata
istanza di parte.
Art. 92
(Rinvii dell'udienza)
1. L'udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno
e, se necessario, e' aggiornata ad una udienza immediatamente
successiva.
2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo,
ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero,
puo' rinviarla ad altra data.
3. Il rinvio e' disposto con ordinanza a verbale o con decreto.
4. Se il rinvio e' disposto d'ufficio prima della data di udienza,
di esso e' data comunque preventiva comunicazione al pubblico
ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione.
5. Il rinvio deliberato a verbale e' considerato noto alle parti
presenti e a quelle che dovevano comparire.
Art. 93
(Contumacia del convenuto)
1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva,
anche d'ufficio, un vizio che importi la nullita' della notificazione
della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un
termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza.
2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell'atto di
citazione unitamente all'ordinanza.
3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
4. Se l'ordine di rinnovazione non e' eseguito, il giudice ordina
la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
5. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata
ai sensi del comma 1, il collegio ne dichiara la contumacia e ne da'
espressamente atto nei provvedimenti successivi e nella sentenza che
definisce il giudizio.
6. Le comparse si considerano comunicate al contumace con il
deposito in segreteria della sezione e con l'apposizione del visto
del segretario sull'originale.
7. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o
comunicazione.
8. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
9. La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi,
fino all'udienza di discussione, mediante deposito di una comparsa,
della procura e dei documenti che offre in comunicazione in
segreteria o mediante comparizione all'udienza.
10. In ogni caso il contumace che si costituisce puo' disconoscere,
a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, le scritture
contro di lui prodotte.
11. Il contumace che si costituisce puo' chiedere al collegio di
essere ammesso a compiere attivita' che gli sarebbero precluse, se
dimostra che la nullita' della citazione o della sua notificazione
gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la
costituzione e' stata impedita da causa a lui non imputabile.
12. Il collegio, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette,
quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla
rimessione in termini.
13. I provvedimenti previsti nel comma 12 sono pronunciati con
ordinanza.
CAPO IV
Ammissione e assunzione di mezzi di prova
Art. 94
(Mezzi di prova)
1. Fermo restando a carico delle parti l'onere di fornire le prove
che siano nella loro disponibilita' concernenti i fatti posti a
fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche
d'ufficio puo' disporre consulenze tecniche, nonche' ordinare alle
parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla
decisione.
2. Il giudice puo' richiedere d'ufficio alla pubblica
amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti
che siano nella disponibilita' dell'amministrazione stessa, che
ritiene necessario acquisire al processo.
3. Il giudice puo' procedere in qualunque stato e grado del
processo all'interrogatorio non formale del convenuto, assistito dal
difensore se costituito.
4. Il giudice puo' ammettere i mezzi di prova previsti dal codice
di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il
giuramento.
Art. 95
(Disponibilita' e valutazione della prova)
1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e,
quando la legge lo consente, secondo equita' e pone a fondamento
della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalle
parti costituite.
2. Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a
fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella
comune esperienza.
3. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento
e puo' desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle
parti nel corso del processo.
4. Il giudice, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza
dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso di
causalita', considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi
dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in
favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per
il rilascio dei medesimi.
Art. 96
(Istruttoria collegiale e giudice delegato)
1. All'udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste
istruttorie, disponendo l'immediata assunzione dei mezzi di prova
ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono regolati
secondo il codice di procedura civile e le relative disposizioni di
attuazione.
2. Se non puo' assumerli nella stessa udienza, il collegio fissa il
termine entro il quale essi devono essere assunti e delega per la
loro esecuzione uno dei componenti il collegio il quale procede con
l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali.
3. In caso di assunzione del mezzo istruttorio fuori dal territorio
della regione, il collegio delega il presidente della sezione
giurisdizionale regionale competente per territorio, con facolta' di
subdelega ad altro giudice della sezione medesima.
4. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio e' fuori
dal territorio della Repubblica, la richiesta viene fatta nelle forme
diplomatiche ai sensi dell'articolo 204 codice di procedura civile
ovvero in quelle previste dalle convenzioni internazionali.
Art. 97
(Consulenza tecnica d'ufficio)
1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio,
il collegio nomina il consulente con le modalita' di cui all'articolo
23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di
amministrazioni pubbliche.
2. Con la medesima ordinanza, il collegio formula i quesiti e fissa
il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi
al giudice, a tal fine delegato, per assumere l'incarico e prestare
giuramento ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile.
3. L'ordinanza e' comunicata al consulente tecnico e alle parti a
cura della segreteria.
4. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente
sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma
2.
5. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna
termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice
di procedura civile, per:
a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo
compenso;
b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario,
di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere
alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con
questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio
ogni volta che e' presente il consulente del giudice per chiarire e
svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni
sui risultati delle indagini tecniche;
c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di
uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai
loro consulenti tecnici;
d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali
osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il
consulente tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni e
delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente
posizione su di esse.
6. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio
e' liquidato, al termine delle operazioni, dal presidente con
decreto, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Con
la sentenza che definisce il giudizio il collegio regola
definitivamente il relativo onere.
Art. 98
(Prova per testimoni)
1. La prova testimoniale e' assunta ai sensi del codice di
procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Durante l'escussione del teste, le parti, per il tramite del
presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli
articoli di prova.
Art. 99
(Termini e modalita' di istruttoria in corso di giudizio)
1. Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche
se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che
sorgono nel corso della stessa.
2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l'ora e
il luogo dell'assunzione con ordinanza, che e' comunicata dalla
segreteria alle altre parti e al pubblico ministero almeno cinque
giorni prima dell'inizio delle operazioni.
3. Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei
mezzi di prova.
4. Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale
sotto la direzione del giudice.
5. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in
prima persona e sono lette al dichiarante.
6. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le
dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.
7. Decorso il termine prefisso per l'assunzione ovvero se la parte
su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova non si
presenta, il giudice dichiara la parte istante decaduta dal diritto
di fare assumere la prova, salvo che l'altra parte presente non ne
chieda l'assunzione.
8. La parte interessata puo' chiedere al giudice, nell'udienza
successiva, la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua
decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la
revoca con ordinanza quando riconosce che la mancata comparizione e'
stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.
9. Il giudice dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i
mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui al comma 8,
non vi sono altri mezzi da assumere.
10. Eseguita l'istruttoria, ad istanza della parte piu' diligente
il presidente fissa la nuova udienza per la discussione della causa
con decreto comunicato dalla segreteria alle parti.
11. I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione
dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono
compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza
di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi
dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla
loro notificazione o comunicazione se prescritte.
12. L'integrazione e' disposta dal presidente con decreto che e'
comunicato a tutte le parti a cura della segreteria della sezione.
CAPO V
Decisione della causa
Art. 100
(Decisione del collegio)
1. Terminata l'udienza di discussione il collegio giudicante, in
camera di consiglio, pronuncia la sentenza.
2. La sentenza e' depositata in segreteria entro sessanta giorni
dalla conclusione della camera di consiglio nella quale e' stata
deliberata.
Art. 101
(Deliberazione)
1. La decisione e' deliberata in segreto nella camera di consiglio.
Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito
alla discussione.
2. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide
gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o
rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.
3. Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le
domande proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative
eccezioni; non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono
essere proposte soltanto dalle parti.
4. La decisione e' presa a maggioranza dei voti. Il primo a votare
e' il relatore, quindi l'altro o gli altri giudici e infine il
presidente.
5. Quando su una questione si prospettano piu' soluzioni e non si
forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai
voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la
non esclusa e quella eventualmente restante, e cosi' successivamente
finche' le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la
votazione definitiva.
6. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il
dispositivo. La motivazione e' quindi stesa dal relatore, a meno che
il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla
all'altro giudice.
Art. 102
(Forma dei provvedimenti del collegio)
1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su
questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il
giudizio.
2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza,
comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la
decisione della causa; essi sono modificabili e revocabili dallo
stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione
previsti per le sentenze.
3. L'ordinanza se pronunciata in udienza e' inserita nel processo
verbale e si intende per conosciuta dalle parti presenti e da quelle
che dovevano comparirvi; se pronunciata fuori dell'udienza, e'
comunicata alle parti costituite a cura della segreteria della
sezione.
4. Il collegio pronuncia, altresi', ordinanza quando decide
soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il
giudizio, impartisce con la stessa i provvedimenti per l'ulteriore
istruzione della causa.
5. L'ordinanza che, decidendo soltanto questioni di competenza,
definisce il giudizio e' appellabile.
6. Il collegio pronuncia sentenza:
a) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di
giurisdizione;
b) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali
attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
c) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
d) quando, decidendo alcune delle questioni di cui alle lettere a),
b) e c), non definisce il giudizio e impartisce con separata
ordinanza distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della
causa.
7. Le ordinanze del collegio sono immediatamente esecutive.
Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una
delle sentenze previste dalla lettera d) del comma 6, il collegio, su
istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti
dell'ordinanza siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza
impugnata, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che
l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa
sino alla definizione del giudizio di appello.
Art. 103
(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)
1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo
giorno da quello della decisione della causa.
2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria
del giudice che l'ha pronunciata.
3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi
appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto
contenente il testo integrale della sentenza, ne da' notizia alle
parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far
decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.
CAPO VI
Incidenti nel processo
Art. 104
(Incidenti formali in udienza)
1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente
processuale, questo viene risolto dal collegio con ordinanza.
2. Ove sia stata sospesa l'udienza, l'ordinanza e' letta dal
presidente alla riapertura dell'udienza stessa.
Art. 105
(Incidente di falso)
1. Chi deduce in giudizio la falsita' di un documento deve provare
che sia stata gia' proposta la querela di falso o domandare la
prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al
tribunale ordinario competente.
2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal
documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia
sulla controversia principale.
3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso e'
depositata presso la segreteria della sezione entro trenta giorni
dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza,
il presidente fissa l'udienza di discussione.
4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla
definizione del giudizio di falso.
5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso e' depositata
in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte
che ha dedotto la falsita'.
6. Se la sentenza non e' depositata nel termine di novanta giorni
dal suo passaggio in giudicato, il presidente fissa l'udienza di
discussione.
Art. 106
(Sospensione del giudizio)
1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa
definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa,
pendente davanti a se' o ad altro giudice, costituisca, per il suo
carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda
la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia
richiesto con efficacia di giudicato.
2. La sospensione puo' essere altresi' disposta, su istanza
concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per
una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi.
L'ordinanza, in questo caso fissa l'udienza per la prosecuzione del
giudizio ed e' comunicata alle parti a cura della segreteria della
sezione.
3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 e' ammesso
il regolamento di competenza di cui all'articolo 119.
Art. 107
(Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso)
1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi
dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non e'
stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il
termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di
sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce
la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono
chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione
d'udienza in prosecuzione.
2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del
procedimento.
3. E' fatta salva l'autorizzazione da parte del giudice del
compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari.
4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i
quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata
nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza
di cui al comma 1.
Art. 108
(Interruzione del giudizio)
1. Se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la morte
oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle
parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale
rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali
spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure
l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.
2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera
nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore,
questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e'
interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la
riassunzione.
4. Se la parte e' costituita personalmente, il processo e'
interrotto al momento dell'evento.
5. Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo
e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato
dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato
dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno
dei provvedimenti di cui all'articolo 93, comma 5.
6. Nell'udienza di discussione, il pubblico ministero se ritiene
non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli
eredi, ovvero di successori di persona giuridica, puo' chiedere
l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti
della parte colpita dall'evento interruttivo.
7. Se la parte e' costituita a mezzo di procuratore, il processo e'
interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del
procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione del comma
1. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la
rinuncia ad essa.
8. Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera o e' notificato
dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non
produce effetto se non nel caso di nuova udienza di discussione.
Art. 109
(Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto)
1. La prosecuzione del giudizio puo' avvenire all'udienza o
mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l'istanza
di fissazione d'udienza in prosecuzione.
2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal
deposito della comparsa, fissa la data della udienza e
contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il
deposito di memorie e documenti.
3. La comparsa, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
e' notificata alle altre parti a cura dell'istante.
4. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dei commi
precedenti, l'altra parte puo' riassumere il processo ai sensi e con
le modalita' di cui all'articolo 303 del codice di procedura civile.
5. In caso d'interruzione del processo si applicano le disposizioni
dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 107.
6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine
perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
Art. 110
(Rinunzia agli atti del processo)
1. La rinunzia agli atti del processo puo' essere fatta dalle parti
in qualunque stato e grado della causa.
2. Il pubblico ministero puo', anche mediante dichiarazione in
udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.
3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione
fatta dalla controparte nelle debite forme.
4. L'accettazione non e' efficace se contiene riserve o condizioni.
5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da
loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti
sottoscritti e notificati alle altre parti.
6. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari,
dichiara l'estinzione del processo.
7. La declaratoria di estinzione del processo non da' luogo a
pronuncia sulle spese.
Art. 111
(Estinzione del processo)
1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse
disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle
quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o
integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine
perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia
autorizzato a fissarlo.
2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine,
questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a tre.
3. Il processo si estingue, altresi', se per un anno non si sia
presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun
altro atto di procedura.
4. L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio,
con sentenza.
5. L'estinzione del processo non estingue l'azione.
6. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le
sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce
che regolano la competenza.
7. Dalle prove raccolte il giudice puo' desumere argomenti di prova
ai sensi dell'articolo 95, comma 3.
8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che
le hanno sostenute.
CAPO VII
Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
Art. 112
(Casi di correzione di errori materiali)
1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere
corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha
pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori
materiali o di calcolo.
2. L'ordinanza di correzione e' notificata alle altre parti a cura
del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza e'
ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette.
3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la
correzione puo' essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice
dell'appello.
Art. 113
(Procedimento di correzione)
1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non
costituisce giudizio autonomo.
2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione,
il giudice provvede con decreto.
3. Se la correzione e' chiesta da una delle parti, il giudice, con
decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del
richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure alla
residenza dichiarata o al domicilio eletto nel caso di parti
costituite personalmente, fissa l'udienza nella quale le parti
debbono comparire davanti a lui.
4. Se la correzione di una sentenza e' chiesta dopo un anno dalla
pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle
altre parti personalmente.
5. Sull'istanza il giudice, all'esito dell'udienza, provvede con
ordinanza, che e' annotata sull'originale del provvedimento.
TITOLO IV
GIUDIZI INNANZI LE SEZIONI RIUNITE
CAPO I
Questioni di massima e questioni di particolare importanza
Art. 114
(Deferimento della questione)
1. Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle
sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di
massima, d'ufficio o anche a seguito di istanza formulata dal
procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio
d'impugnazione.
2. La sezione, con l'ordinanza di deferimento, dispone la
rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni
riunite.
3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale
possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la
risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto
che abbiano dato luogo, gia' in primo grado, ad indirizzi
interpretativi o applicativi difformi.
Art. 115
(Fissazione dell'udienza)
1. L'udienza e' fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro
dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dal deposito
dell'atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite.
2. Almeno venti giorni prima dell'udienza, il decreto e'
comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al
procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione
alla quale la questione e' sollevata.
3. L'atto di deferimento del presidente della Corte dei conti e'
comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente
al decreto di fissazione d'udienza, al procuratore generale e agli
avvocati delle parti costituite.
4. L'atto di deferimento del procuratore generale e' notificato a
cura di quest'ultimo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza,
agli avvocati delle parti costituite.
5. Il procuratore generale e le parti hanno facolta' di presentare
memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza.
6. L'atto di deferimento e' comunicato, altresi', al giudice della
causa in relazione alla quale la questione e' sollevata; il giudice
sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle
sezioni riunite, il fascicolo processuale.
Art. 116
(Risoluzione della questione e prosecuzione della causa)
1. Le modalita' di svolgimento dell'udienza, della decisione e
della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per
l'appello, in quanto applicabili.
2. La sentenza che risolve la questione deferita e' depositata in
segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di
consiglio nella quale e' stata deliberata.
3. La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e
agli avvocati delle parti costituite, nonche' al giudice della causa
in relazione alla quale la questione e' sollevata il quale, con
decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione della
sentenza delle sezioni riunite, fissa la data dell'udienza di
discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non
inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.
Art. 117
(Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso)
1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non
condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione,
gia' enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con
ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione.
CAPO II
Regolamenti di competenza
Art. 118
(Conflitto di competenza territoriale)
1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza
territoriale del giudice adito, la causa e' riassunta nei termini
fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello
di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato
competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente,
richiede d'ufficio il regolamento di competenza dinanzi alla sezioni
riunite.
Art. 119
(Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo)
1. Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel
quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo ai
sensi dell'articolo 106, possono proporre alle sezioni riunite
istanza di regolamento di competenza.
2. L'istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico
ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte se
questa e' costituita personalmente.
3. Il giudice del processo sospeso puo' autorizzare il compimento
di atti che ritiene urgenti ed adottare misure cautelari.
Art. 120
(Procedimento del regolamento di competenza)
1. L'ordinanza che propone d'ufficio il regolamento di competenza
territoriale dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla
segreteria delle sezioni riunite ed e' comunicata alle parti
costituite che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella
segreteria delle sezioni riunite memorie e documenti.
2. Il ricorso per regolamento di competenza concernente l'ordinanza
di sospensione del giudizio deve essere notificato, a cura della
parte che lo propone, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza che ha sospeso il processo.
3. La parte che propone l'istanza, nei venti giorni successivi alla
notificazione, che nel caso di pluralita' di parti decorre
dall'ultima notificazione, provvede al deposito del ricorso.
4. La segreteria della sezione giurisdizionale davanti alla quale
pende il processo sospeso trasmette il relativo fascicolo alla
segreteria delle sezioni riunite.
5. Il presidente, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal
deposito, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente
assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il
deposito di memorie e documenti.
6. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e'
comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
Art. 121
(Ordinanza di regolamento della competenza)
1. Le sezioni riunite pronunciano il regolamento di competenza con
ordinanza.
2. L'ordinanza di regolamento e' pubblicata entro sessanta giorni
dalla conclusione della camera di consiglio nella quale e' stata
deliberata ed e' comunicata alle parti a cura della segreteria delle
sezioni riunite.
Art. 122
(Riassunzione della causa)
1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza e'
riassunta, a cura della parte piu' diligente, innanzi al giudice
dichiarato territorialmente competente ovvero, nel caso di
regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di sospensione
necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il termine
perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di
regolamento.
2. La mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso,
l'estinzione del processo.
CAPO III
Giudizi in unico grado
Art. 123
(Ricorso)
1. I giudizi elencati nell'articolo 11, comma 6, promuovibili ad
istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in
speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso.
2. Il ricorso deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e
delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o
il provvedimento impugnato e la data della sua notificazione,
comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura
speciale rilasciata dal ricorrente nelle forme previste dal
rispettivo ordinamento.
3. I motivi proposti in violazione del comma 2, lettera d), sono
inammissibili.
Art. 124
(Notificazione del ricorso)
1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di'
controllo e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed e'
notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore
generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione
del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonche':
a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:
1) alla Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali
presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento
conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della
Corte dei conti oggetto del giudizio;
2) al prefetto territorialmente competente, nel caso in cui dalla
deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti
consequenziali di competenza delle prefetture;
b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della
Giunta regionale e del Consiglio regionale;
c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.
2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finche' l'atto
oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse
all'impugnativa.
Art. 125
(Deposito del ricorso)
1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle
avvenute notificazioni, e' depositato nella segreteria delle sezioni
riunite entro dieci giorni decorrenti dall'ultima notificazione, a
pena di inammissibilita'.
2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito
dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal
momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il
notificante.
3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e'
tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la
notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In
assenza di tale prova l'impugnazione e' inammissibile.
Art. 126
(Fissazione dell'udienza di trattazione)
1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni
dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione,
dispone l'acquisizione a cura della segreteria delle sezioni riunite
del fascicolo d'ufficio della sezione regionale di controllo e
assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell'udienza per
il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto e' comunicato
alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto
di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che ha emesso l'atto
impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e
della documentazione allegata e richiede alla segreteria della
sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo
d'ufficio.
Art. 127
(Costituzione delle parti)
1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di
risposta, nonche' fare istanze e produrre documenti entro il termine
di cui all'articolo 126, comma 1.
2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente
nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 puo'
presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente
all'udienza di discussione.
Art. 128
(Decisione)
1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del
ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell'udienza di
discussione.
2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento
istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la
stessa, la parte onerata, il termine per l'espletamento degli
incombenti e la data di udienza in prosecuzione.
3. Il dispositivo della sentenza, oppure dell'ordinanza
istruttoria, e' letto al termine della camera di consiglio e si
considera reso noto alle parti costituite.
4. La sentenza che definisce il giudizio, regola le spese di
giustizia e se del caso quelle di difesa sostenute dalle parti ai
sensi dell'articolo 31. La sentenza e' pubblicata entro
quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale e' stata
deliberata.
5. La segreteria da' comunicazione dell'avvenuta pubblicazione
della sentenza a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque
intervenute nello stesso.
Art. 129
(Rinvio)
1. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Capo, si
applicano le disposizioni di cui alla Parte VI relativa alle
impugnazioni.
TITOLO V
RITI SPECIALI
CAPO I
Rito abbreviato
Art. 130
(Ambito di applicazione e procedimento)
1. In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della
giurisdizione di responsabilita' e allo scopo di garantire
l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario,
il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere
del pubblico ministero, puo' presentare, a pena di decadenza nella
comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione
giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante
il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa
risarcitoria azionata in citazione.
2. I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di
condanna possono chiedere alla competente sezione di appello,
acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, che il
procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non
inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione.
3. La richiesta di rito abbreviato puo' essere formulata anche per
la prima volta in appello, a pena di decadenza contestualmente al
gravame principale, incidentale o con la comparsa di costituzione e
risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero.
4. La richiesta di rito abbreviato e' comunque inammissibile nei
casi di doloso arricchimento del danneggiante.
5. Il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto
che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite.
Egualmente procede se il convenuto, nell'atto di parte, prospetta
come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente
sulla richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dei commi 1 e
2, e tale prospettazione non appare manifestamente infondata.
6. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le
parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla
congruita' della somma proposta, in ragione della gravita' della
condotta tenuta dal convenuto e della entita' del danno. In appello
e' comunque escluso l'esercizio del potere riduttivo.
7. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina
la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a
trenta giorni per il versamento. Ove non gia' fissata, stabilisce
l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti,
accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica
soluzione, della somma determinata.
8. Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo
sulle spese.
9. La sentenza pronunciata in primo grado non e' impugnabile.
10. In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di
omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, il
giudizio prosegue con il rito ordinario.
11. Quando si procede con rito ordinario a seguito di mancato
concorde parere del pubblico ministero e la sentenza che definisce il
giudizio condanna ad una somma pari o inferiore a quella proposta ai
sensi dei commi 1 e 2, il collegio ne tiene conto nel provvedere
sulle spese.
CAPO II
Rito monitorio
Art. 131
(Ambito di applicazione)
1. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa e di conto,
qualora emergano fatti dannosi di lieve entita' patrimonialmente
lesiva, ovvero addebiti d'importo non superiore a 10.000 euro, il
presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere
da lui delegato, sentito il pubblico ministero, puo' determinare con
decreto la somma da pagare all'erario.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente della Corte dei conti il limite di somma di
cui al comma 1 e' aggiornato ogni tre anni in relazione alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Art. 132
(Procedimento)
1. Il decreto di cui all'articolo 131, comma 1, stabilisce il
termine per l'accettazione della determinazione presidenziale e
l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata
accettazione.
2. Copia del decreto, a cura della segreteria, e' comunicata alle
parti, con invito a sottoscriverla, con firma autenticata anche in
forma amministrativa, in segno di accettazione e a restituirla entro
il termine assegnato che decorre dalla data di legale conoscenza del
decreto.
3. In caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo
esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva
dell'ordinanza e' trasmessa all'amministrazione interessata a cura
del pubblico ministero.
4. Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia
infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di
irreperibilita' della parte, il giudizio viene discusso nel rito
ordinario all'udienza fissata.
5. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa, nel caso di piu'
convenuti e di responsabilita' ripartita, se l'accettazione non e'
data da tutti, il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non
accettanti. Qualora invece si tratti di responsabilita' solidale, la
causa prosegue anche nei confronti degli accettanti. A cura della
segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.
CAPO III
Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria
Art. 133
(Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie)
1. Ferma restando la responsabilita' di cui all' articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la
legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della
violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione
pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il
pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte
nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo,
promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria.
2. Il giudizio e' promosso con ricorso al giudice monocratico,
previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale
regionale, territorialmente competente.
3. Copia del ricorso e' notificata alla parte a cura del pubblico
ministero.
4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della
sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, entro
dieci giorni dalla notificazione del medesimo.
5. La parte puo' costituirsi in giudizio depositando il proprio
fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso
notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione,
entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.
Art. 134
(Decisione del ricorso)
1. Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti
presenti, da emettersi entro sessanta giorni dal deposito del
ricorso.
2. Quando accoglie il ricorso, il giudice emette decreto di
condanna al pagamento della sanzione. Nella determinazione della
sanzione, si ha riguardo alla gravita' della violazione e all'opera
svolta dall'agente per l'eliminazione, o l'attenuazione, delle
conseguenze della violazione. Contestualmente alla determinazione
della sanzione, il giudice fissa altresi' una sanzione in misura
ridotta, pari al trenta per cento, per il caso di pagamento immediato
della stessa, e assegna al responsabile un termine non inferiore a
trenta giorni, per procedere al versamento della somma, indicando
l'amministrazione destinataria dei proventi. Con il medesimo decreto,
il giudice liquida le spese.
3. Avverso il decreto, puo' essere fatta opposizione al collegio, a
norma dell'articolo 135.
4. La decisione del giudice monocratico, se non opposta, e quella
dal collegio, sono esecutive e hanno forza di titolo esecutivo.
Art. 135
(Opposizione)
1. Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso
da depositarsi nella segreteria della competente sezione
giurisdizionale regionale, nel termine di trenta giorni dalla
notificazione del decreto.
2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.
3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza
di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di
discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni.
4. Entro dieci giorni dalla emanazione del decreto di fissazione
dell'udienza quest'ultimo, unitamente al ricorso in opposizione, deve
essere notificato al resistente, a cura dell'opponente.
5. Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di
discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.
Art. 136
(Decisione)
1. Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalita'
non essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulteriore
attivita' istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza.
PARTE III
GIUDIZIO SUI CONTI
TITOLO I
GIUDIZIO SUI CONTI
CAPO I
Generalità
Art. 137
(Ambito del giudizio di conto)
1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili
dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto
previsto a termini di legge.
Art. 138
(Anagrafe degli agenti contabili)
1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale
territorialmente competente i dati identificativi relativi ai
soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto
giudiziale.
2. Presso la Corte dei conti e' istituita e tenuta in apposito
sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale
confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e
le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a
ciascuna gestione.
3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti,
e' consentito l'utilizzo delle modalita' stabilite con i decreti di
cui all'articolo 6 comma 3.
4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi
alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a
cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese,
esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza.
5. All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le
amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure
territorialmente competenti, secondo modalita' stabilite ai sensi
dell'articolo 6, comma 3.
Art. 139
(Presentazione del conto)
1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta
giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura
dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della
gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di
appartenenza.
2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento
che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo
previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla
approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente
alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione
giurisdizionale territorialmente competente.
3. Le modalita' di presentazione dei conti possono essere adeguate
con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole
amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle
disposizioni in tema di contabilita' generale dello Stato. Restano
ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le
rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in
materia.
Art. 140
(Deposito del conto)
1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, e' depositato
nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo
trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale
deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante
accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli
agenti contabili . I conti giudiziali dei contabili di gestioni della
stessa specie possono essere riuniti in uno o piu' conti riassuntivi
a cura dell'amministrazione interessata.
2. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i
risultati della gestione contabile propria dell'agente, puo' essere
compilato e depositato anche mediante modalita' telematiche.
3. Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione
in giudizio.
4. La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su
segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione,
il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito,
tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico
ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.
5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della
gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto,
salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione e' tenuta
presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle
competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo
necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.
CAPO II
Giudizio per la resa del conto
Art. 141
(Ricorso)
1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli
venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue
attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei
competenti uffici o degli organi di controllo interno
dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa
del conto nei casi di:
a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver
presentato il conto della sua gestione;
b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o
comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto
;
c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o
per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.
d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze
dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o a anche a seguito di
comunicazione d'ufficio della segreteria della sezione.
2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al
giudice monocratico, designato previamente dal presidente della
sezione.
3. Il ricorso contiene l'individuazione dell'agente contabile,
della natura della gestione e il relativo periodo, l'amministrazione
interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda
l'obbligo di resa del conto, la richiesta di applicazione di una
sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito
del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al comma 4.
4. Il giudice monocratico decide in camera di consiglio con decreto
motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di
accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non
inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del
decreto, per il deposito del conto.
5. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico ministero,
e' notificata all'agente contabile per il tramite
dell'amministrazione da cui dipende.
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del
conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la
compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e,
salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina
l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non
superiore alla meta' degli stipendi, aggi o indennita' al medesimo
dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero,
qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennita',
non superiore a 1.000 euro.
7. Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla
propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e
depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto e' acquisito
d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria
di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai
sensi dell'articolo 139, comma 2.
Art. 142
(Opposizione)
1. Avverso il decreto del giudice monocratico si puo' proporre
opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria
della sezione nel termine fissato per il deposito del conto.
2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.
3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso,
fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il
deposito di memorie e documenti.
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di
discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni.
5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione
dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, al pubblico
ministero.
Art. 143
(Udienza)
1. All'udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu' opportuno ad eventuale ulteriore attivita' istruttoria.
Art. 144
(Decisione)
1. Il giudizio per resa di conto e' definito con sentenza non
appellabile, immediatamente esecutiva.
2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione e' comunicata
all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo
stesso dipende e al pubblico ministero.
CAPO III
Giudizio sul conto
Art. 145
(Istruzione e relazione)
1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale e'
tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un
giudice designato previamente quale relatore.
2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto
stabilisce all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri
oggettivi e predeterminati, le priorita' cui i magistrati relatori
dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti.
3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da
parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei
documenti ad esso allegati e degli altri atti e notizie che possa
avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici,
attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al
contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori
materiali, e all'effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e
nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in
camera di consiglio.
4. La relazione sul conto conclude o per il discarico del
contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o
per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo
ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi
nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarita' della
gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori
o definitivi che il relatore giudichi opportuni.
Art. 146
(Decreto di discarico)
1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il
giudice designato deposita la relazione nella quale propone il
discarico del contabile.
2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della
relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro
il termine perentorio di trenta giorni.
3. Se non e' espresso avviso contrario entro il termine di cui al
comma 2, l'approvazione del conto e' data dal presidente, con decreto
di discarico.
4. Il decreto puo' essere anche collettivo e riferirsi tanto a
conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da
piu' contabili della stessa amministrazione o riguardanti gestioni
contabili omogenee.
5. Il decreto di discarico, a cura della segreteria della sezione,
e' comunicato all'agente contabile per il tramite
dell'amministrazione da cui esso dipende ed al pubblico ministero.
Art. 147
(Iscrizione a ruolo d'udienza)
1. Il giudice designato per l'esame del conto deposita la relazione
presso la segreteria della sezione.
2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell'articolo 146,
entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il
presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del
giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti
e delle conclusioni del pubblico ministero.
3. E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del
termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei
documenti essenziali per l'esame della gestione, per:
a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non
siano stati depositati;
b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili,
quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli
stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle
decisioni sui conti precedenti;
c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata
dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei
conti anteriormente al giudizio sul conto;
d) i conti complementari, compilati per responsabilita'
amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati gia'
decisi;
e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui
non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto.
4. Il decreto di fissazione dell'udienza, a cura della segreteria,
e' comunicato all'agente contabile per il tramite
dell'amministrazione da cui dipende, e al pubblico ministero.
Art. 148
(Udienza di discussione)
1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e
l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91.
2. L'agente contabile, ove presente in udienza, puo' essere anche
ascoltato direttamente dal Collegio per fornire chiarimenti, ma non
puo' svolgere difese orali senza il patrocinio di un legale o, nel
caso di comparizione dell'amministrazione, di un funzionario
appositamente delegato.
3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio
avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e
dell'erario, secondo le norme della presente Parte, nonche' adotta
ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle
ragioni erariali.
4. Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non puo'
disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare
la regolarita' del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti
motivi, di cui da' pronta e motivata comunicazione alla sezione
giurisdizionale.
5. Quando con la responsabilita' di colui che ha reso il conto
giudiziale concorra la responsabilita' di altri funzionari non tenuti
a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di
responsabilita'.
6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si puo' procedere
contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.
Art. 149
(Decisione)
1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento
interlocutorio, il collegio puo' trattenere il giudizio sul conto,
oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come
relatore, affinche' prosegua l'istruttoria.
2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si
bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il
discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione
e la cancellazione delle ipoteche. Ove non si sia provveduto,
l'interessato ha facolta' di richiedere i provvedimenti del caso
nell'ambito di separato giudizio ad istanza di parte.
3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito
dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da
riprendersi nel conto successivo.
4. In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio
pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e alla
alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque prestata
anche da terzi, purche' citati o intervenuti in giudizio.
5. Quando l'alienazione non e' autorizzata con la decisione sul
conto il pubblico ministero promuove un giudizio mediante citazione
notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme dei giudizi
ad istanza di parte.
Art. 150
(Estinzione)
1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal
deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia
stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o
siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte
dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico
ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza.
2. L'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, e'
dichiarata anche d'ufficio.
3. La segreteria della sezione da' comunicazione dell'estinzione
all'amministrazione interessata e al pubblico ministero, anche
cumulativa in caso di estinzione di plurimi giudizi.
4. Il conto e la relativa documentazione, se depositati in
originale analogico, sono restituiti alla competente amministrazione
che ne faccia espressa richiesta.
5. L'estinzione del giudizio non estingue l'azione di
responsabilita'.
PARTE IV
GIUDIZI PENSIONISTICI
TITOLO I
GIUDIZI PENSIONISTICI
CAPO I
Generalità e fase introduttiva
Art. 151
(Giudice competente)
1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra
la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in
primo grado, giudica in composizione monocratica, in funzione di
giudice unico.
2. Il difetto della competenza per territorio, come definita
dall'articolo 18, comma 1, lettera c), non e' rilevabile d'ufficio ed
e' eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta
tempestivamente depositata. L'eccezione si ha per non proposta se non
contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Art. 152
(Forma della domanda)
1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
a) l'indicazione del giudice;
b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e
delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
d) l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli
elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente
intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in
comunicazione;
f) la formulazione delle conclusioni;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio
personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso,
della procura speciale.
Art. 153
(Inammissibilita' del ricorso)
1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei
requisiti di cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g),
quando:
a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu
fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia;
b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede
amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di
legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di
diffida a provvedere;
c) si ricorra avverso provvedimenti che definiscono domande di
aggravamento in conformita' a giudizi delle commissioni mediche
pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero
confermati dalla commissione medica superiore, e il ricorso non
risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da
strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di
aggravamento o nei sei mesi antecedenti.
Art. 154
(Deposito del ricorso)
1. Il ricorso e' depositato nella segreteria della sezione
giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti
in esso indicati.
2. Il ricorso in materia di pensioni di guerra e di pensioni
privilegiate ordinarie puo' essere depositato mediante spedizione di
plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso,
della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale
mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della
raccomandata.
3. Effettuato il deposito del ricorso, l'amministrazione
competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di
segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali e' stato
emesso il provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio
dell'amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere.
4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e
secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad
uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.
Art. 155
(Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso)
1. Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di
udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi
giudizi.
2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione
giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89.
3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa
l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al
ricorrente dalla segreteria della sezione.
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di
discussione non intercorrono piu' di sessanta giorni.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e'
notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla
data di comunicazione del decreto.
6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza
di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta
giorni.
7. Il termine di cui al comma 6 e' elevato a quaranta giorni e
quello di cui al comma 4 e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui
la notificazione prevista dal comma 5 debba effettuarsi all'estero.
8. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si
costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita' della
notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine
perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce
ogni decadenza.
9. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si
costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il
giudice provvede a norma dell'articolo 93.
10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e'
eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e
il processo si estingue a norma dell'articolo 111.
Art. 156
(Costituzione del convenuto)
1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel
comune in cui ha sede il giudice adito.
2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in
cancelleria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a
pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.
3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in
maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i
fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre
tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente,
a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e
in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
Art. 157
(Costituzione e difesa personali delle parti)
1. Il ricorso puo' essere proposto anche senza patrocinio legale,
ma il ricorrente non puo' svolgere oralmente, in udienza, le proprie
difese. L'assistenza legale puo' essere svolta da professionisti
iscritti all'albo degli avvocati.
2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido
indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le
comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito
nella segreteria della sezione.
Art. 158
(Difesa delle pubbliche amministrazioni)
1. L'amministrazione puo' farsi rappresentare in giudizio da un
proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.
2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in
grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di
procedura civile.
Art. 159
(Domanda riconvenzionale)
1. Qualora il convenuto proponga domanda in via riconvenzionale, si
applica l'articolo 418 del codice di procedura civile.
Art. 160
(Intervento)
1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda
proposta con il ricorso e' ammesso in ogni fase della causa.
2. Il giudice, quando ritenga che vi siano persone interessate ad
opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il
loro intervento.
3. L'intervento si effettua con comparsa notificata alle parti
avverse e depositata in segreteria.
CAPO II
Procedimento cautelare
Art. 161
(Istanza provvedimenti cautelari)
1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando
un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione
dell'atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una
decisione, puo' chiederne la sospensione.
2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per
la discussione dell'istanza cautelare, che viene comunicata, a cura
della segreteria, con un preavviso di almeno dieci giorni alle parti,
le quali possono depositare in segreteria memorie e documenti sino al
quinto giorno precedente la data di udienza.
3. Nell'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e
provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all'accoglimento
o al rigetto della domanda.
4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari
concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono
ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di
diritto o a fatti sopravvenuti.
Art. 162
(Reclamo)
1. Contro l'ordinanza con la quale e' stata concessa o negata la
sospensione dell'atto e' ammesso reclamo da proporsi con ricorso al
collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni
dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione, se anteriore.
2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza
di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della
segreteria.
3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del
principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio
puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
4. Non e' consentita la rimessione al primo giudice.
5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti
giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la
quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Art.163
(Esecuzione dei provvedimenti cautelari)
1. L'esecuzione dell'ordinanza cautelare avviene sotto il controllo
del giudice che l'ha emanata, il quale ne determina anche le
modalita' di attuazione e, ove sorgano difficolta' o contestazioni,
da' con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti.
2. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato
ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto
solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e
notificata alle altre parti, chiedere al giudice le opportune
disposizioni attuative. Il giudice adito esercita i poteri inerenti
al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui agli articoli 217 e
218.
CAPO III
Trattazione della causa
Art. 164
(Udienza di discussione)
1. Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice
interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della
lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La
mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della
proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato
motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini
del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare
le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate previa
autorizzazione del giudice.
2. Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore
generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti
della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il
potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata
conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del
procuratore e' valutata dal giudice ai fini della decisione.
3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa
matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla
giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui
decisione puo' definire il giudizio, il giudice invita le parti alla
discussione e pronuncia sentenza, anche non definitiva, dando lettura
del dispositivo.
5. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia' proposti
dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima,
se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa
nell'udienza, per la loro immediata assunzione.
6. Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre
dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti
motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima
dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note
difensive.
7. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma
del comma 5, la controparte puo' dedurre i mezzi di prova che si
rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di
un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma
del comma 6 il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova
dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
8. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa
udienza o, in caso di necessita', in udienza da tenersi nei giorni
feriali immediatamente successivi.
9. Nei casi previsti dall'articolo 165, il giudice fissa una nuova
udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo
il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di
costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo
155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza
decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.
10. Il terzo chiamato si costituisce non meno di dieci giorni prima
dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma
dell'articolo 156.
11. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la
segreteria.
12. Le udienze di mero rinvio sono vietate.
Art. 165
(Poteri istruttori del giudice)
1. Il giudice indica alle parti, in ogni momento, le irregolarita'
degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un
termine per provvedervi, salvi gli eventuali diritti quesiti.
2. Il giudice puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento
l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti
dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Si osserva
la disposizione del comma 6 dell'articolo 164.
3. Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la
comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa,
anche di quelle persone per le quali valga l'incapacita' o il divieto
di testimoniare previsti dal codice di procedura civile.
Art. 166
(Consulente tecnico)
1. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in
qualsiasi momento, nomina uno o piu' consulenti tecnici ai sensi
dell'articolo 97.
2. Il consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente e
in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a
verbale.
CAPO IV
Decisione
Art. 167
(Pronuncia della sentenza)
1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite
le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il
giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare
complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un
termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della
sentenza.
2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti,
concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il
deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
3. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento
di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli
interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito
dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo
le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma
relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
4. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la
manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o
infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma
semplificata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni
caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio.
5. La decisione in forma semplificata e' assunta, nel rispetto
della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio
fissata per l'esame dell'istanza cautelare, ovvero fissata ai sensi
dell'articolo 155, comma 3.
6. La decisione in forma semplificata e' soggetta alle medesime
forme di impugnazione previste per le sentenze.
Art. 168
(Deposito della sentenza)
1. La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni
dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma 1. La
segreteria ne da' immediata comunicazione alle parti.
Art. 169
(Esecutorieta' della sentenza)
1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per
crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 151 sono
provvisoriamente esecutive.
2. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del
dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
3. Il giudice di appello puo' disporre, con ordinanza non
impugnabile, che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa
derivare all'altra parte gravissimo danno. La sospensione puo' essere
anche parziale.
4. Le sentenze che pronunciano condanna a favore
dell'amministrazione sono provvisoriamente esecutive.
5. Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non
impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando
ricorrono gravi motivi.
6. Se l'istanza per la sospensione di cui ai commi 3 e 5 e'
inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza
non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una
pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000
euro. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il
giudizio.
CAPO V
Appello
Art. 170
(Appello in materia pensionistica)
1. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello e' consentito per
i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle
relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di
servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o
all'aggravamento di infermita' o lesioni.
2. Negli appelli e nelle comparse di risposta e' fatta elezione di
domicilio nel comune dove ha sede la sezione d'appello adita; in
mancanza, si presume eletto domicilio presso la segreteria della
sezione d'appello adita.
3. Il giudizio e' disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del
presente codice.
4. Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice
unico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto
dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette
gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia
sulle spese del grado d'appello.
Art. 171
(Ricorso nell'interesse della legge)
1. In materia pensionistica il pubblico ministero puo' ricorrere in
via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d'appello al fine
di tutelare l'interesse oggettivo alla realizzazione dell'ordinamento
giuridico, impedire la violazione della legge nell'applicazione di
principi di diritto e ottenerne l'interpretazione uniforme.
PARTE V
ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE
TITOLO I
ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE
CAPO I
Disciplina degli altri giudizi ad istanza di parte
Art. 172
(Tipologie di giudizio)
1. La Corte dei conti giudica:
a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi
dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di
rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli
altri proventi erariali;
b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e
altri emolumenti di funzionari e agenti statali;
c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui
all'articolo 211;
d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e
comunque nelle materie di contabilita' pubblica, nei quali siano
interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.
Art. 173
(Forma della domanda)
1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo
36, e' depositato, nel termine di legge, nella segreteria della
sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al
provvedimento.
2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso,
fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al
ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento
il presidente nomina il relatore del giudizio almeno trenta giorni
prima dell'udienza di merito.
3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di
discussione non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
Art. 174
(Comunicazioni e notificazioni)
1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore,
che ha adottato l'atto impugnato, a cura del ricorrente, entro dieci
giorni dalla comunicazione del decreto.
2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza
di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.
3. Il termine di cui al comma 2 e' elevato a quaranta giorni e
quello di cui all'articolo 173, comma 3, e' elevato a ottanta giorni
nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba
effettuarsi all'estero.
4. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si
costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullita' della
notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza
e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La
rinnovazione impedisce ogni decadenza.
5. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si
costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 4, il
giudice provvede a norma dell'articolo 93.
6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito,
il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il
processo si estingue a norma dell'articolo 111.
Art. 175
(Intervento del pubblico ministero)
1. Nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera a), il pubblico
ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le
sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione trenta
giorni prima dell'udienza fissata.
2. Le parti sono avvertite di tale deposito a cura della segreteria
mediante comunicazione al domicilio eletto e possono, nella
segreteria stessa, prendere visione degli atti depositati e ritirarne
copia.
3. Nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera b) il pubblico
ministero conclude unicamente all'udienza; nei giudizi di cui
all'articolo 172, lettera c), quando lo Stato non abbia interesse in
tali giudizi, il pubblico ministero conclude solamente all'udienza;
in caso diverso, il pubblico ministero formula le sue conclusioni e
le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all'udienza
fissata.
Art. 176
(Rinvio)
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente parte,
si applicano le disposizioni previste per il rito ordinario,
rispettivamente, nei giudizi di primo grado e di appello.
PARTE VI
IMPUGNAZIONI
TITOLO I
RIMEDI CONTRO LE DECISIONI
CAPO I
Rimedi contro le decisioni - disposizioni generali
Art. 177
(Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale)
1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello,
l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
2. S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu'
soggetta ad appello, ne' a revocazione per i motivi di cui
all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), ne' a ricorso per
cassazione.
3. Salvi i casi previsti dall'articolo 202, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e) , l'acquiescenza risultante da accettazione espressa
o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle
impugnazioni esclude la proponibilita' di queste ultime.
4. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della
decisione non impugnate.
Art. 178
(Termini per le impugnazioni e decorrenza)
1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione
di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per
cassazione e' di sessanta giorni. E' anche di sessanta giorni il
termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui
al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.
2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla
notificazione della sentenza, effettuata con le modalita' di cui agli
articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi
previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal
giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsita' o la
collusione o e' stato recuperato il documento, o sono stati
riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero e' passata in
giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g), o
il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui
all'articolo 202, comma 2.
3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei
confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per
proporla contro le altri parti.
4. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello e la
revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f)
e g), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro un anno
dalla pubblicazione della sentenza, eccetto il caso in cui la parte
contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per
nullita' della citazione o della notificazione di essa, o per
nullita' degli atti di cui all'articolo 93.
5. Il ricorso per Cassazione deve essere notificato entro sei mesi
dalla pubblicazione della sentenza.
6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1,
sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e
7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.
Art. 179
(Luogo di notificazione dell'impugnazione)
1. Quando nell'atto di notificazione della sentenza oggetto di
impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto
domicilio, l'impugnazione e' notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170 del codice di
procedura civile, presso il procuratore costituito o nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
2. L'impugnazione puo' essere notificata nei luoghi sopra
menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte
defunta dopo la notificazione della sentenza.
3. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della
sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si
notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile.
Art. 180
(Deposito dell'atto di impugnazione)
1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo
l'atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del
giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima
notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e
alla prova delle eseguite notificazioni.
2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito
dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal
momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il
notificante.
3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e'
tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la
notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In
assenza di tale prova l'impugnazione e' inammissibile.
Art. 181
(Istanza di fissazione dell'udienza)
1. Salvo che l'istanza di fissazione dell'udienza non sia gia'
formulata nell'atto di impugnazione, il presidente della sezione, su
richiesta della parte piu' diligente, fissa con proprio decreto il
giorno dell'udienza e i termini entro cui provvedere alla
notificazione del decreto e al deposito di documenti e memorie
difensive.
Art. 182
(Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza)
1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione
dell'udienza deve notificarlo all'altra parte entro il termine
stabilito.
2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall'articolo
179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in
appello.
3. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non
si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita'
della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un
termine perentorio per rinnovarla.
4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
5. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non
si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3 , il
giudice provvede a norma dell'articolo 88.
6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di
fissazione dell'udienza non e' eseguito, il collegio ordina la
cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma
dell'articolo 111.
Art. 183
(Pluralita' di parti nel giudizio d'impugnazione)
1. Se la sentenza pronunciata tra piu' parti in causa inscindibile
o in cause tra loro dipendenti non e' stata impugnata nei confronti
di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio,
fissando il termine entro cui l'integrazione deve essere eseguita,
nonche' la successiva udienza di discussione.
2. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile se nessuna delle
parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine
fissato dal giudice.
3. Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause
scindibili e' stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei
confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione
alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non e' preclusa o
esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere
fatta e, se e' necessario, l'udienza di discussione.
4. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il
processo rimane sospeso fino a che non sono decorsi i termini
previsti nell'articolo 178.
5. Il giudice, se riconosce che l'impugnazione e' inammissibile o
improcedibile, puo' non ordinare la notificazione, quando
l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa.
Art. 184
(Impugnazioni avverso la medesima sentenza)
1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa
sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
2. In caso di mancata riunione di piu' impugnazioni ritualmente
proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle
impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre.
3. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste
negli articoli 182 e 183 debbono proporre, a pena di decadenza, le
loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
4. L'impugnazione incidentale puo' essere rivolta contro qualsiasi
capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte, a pena di
decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza
o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei
suoi confronti di altra impugnazione.
5. Le parti contro le quali e' stata proposta impugnazione e quelle
chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 183
comma 1, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per
esse e' decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
6. Con l'impugnazione tardiva possono essere impugnati anche capi
autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale e'
dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni
efficacia.
7. L'impugnazione incidentale tardiva e' proposta dalla parte entro
sessanta giorni dalla data in cui si e' perfezionata nei suoi
confronti la notificazione dell'impugnazione incidentale che fa
sorgere l'interesse all'impugnazione ed e' depositata, unitamente
alla prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui
all'articolo 180, comma 1.
Art. 185
(Intervento)
1. Nel giudizio di impugnazione e' ammesso l'intervento di coloro
che potrebbero fare opposizione ai sensi dell'articolo 200.
Art. 186
(Effetti della riforma o dell'annullamento della decisione)
1. La riforma o l'annullamento parziale della decisione ha effetto
anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o
annullata.
2. La riforma o l'annullamento della decisione estende i suoi
effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza
riformata o annullata.
Art. 187
(Sospensione del procedimento d'impugnazione)
1. Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso
processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata.
Art. 188
(Effetti dell'estinzione del procedimento d'impugnazione)
1. L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i
motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passare
in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati
modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento
estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilita' agli
eredi del debito risarcitorio.
CAPO II
Appello
Art. 189
(Legittimazione a proporre l'appello )
1. L'appello e' proponibile dalle parti fra le quali e' stata
pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente
all'impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale
competente o dal procuratore generale.
Art. 190
(Forma e contenuto dell'appello)
1. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni
prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato.
2. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena
d'inammissibilita', la specificazione delle ragioni in fatto e in
diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:
a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle
modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta
dal giudice di primo grado;
b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e
della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
3. L'atto di appello deve contenere l'istanza di fissazione
dell'udienza di cui all'articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di
inammissibilita', da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la
Corte di cassazione.
4. La proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della
sentenza impugnata salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i
giudizi pensionistici.
5. Il giudice d'appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi
siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, puo' disporre, con
ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia
provvisoriamente esecutiva.
6. L'istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il
quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle
parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono
notificate, a cura dell'istante, all'altra parte.
Art. 191
(Costituzione in appello)
1. La costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini
previsti per i procedimenti in primo grado.
Art. 192
(Riserva facoltativa di appello)
1. Contro le sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera
d), l'appello puo' essere differito qualora la parte soccombente ne
faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare.
2. Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma 1, l'appello
e' proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il
giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra
parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il
giudizio.
3. La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva di
effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti
sia proposto immediatamente appello.
4. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle
sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), il giudice
d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle
questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non
definendo il giudizio, abbia disposto, con ordinanza, la prosecuzione
dell'istruzione.
Art. 193
(Nuove domande ed eccezioni)
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove
domande, ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte,
sono dichiarate inammissibili d'ufficio.
2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori
maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei
danni subiti dopo la sentenza stessa.
Art. 194
(Nuovi documenti e nuove prove)
1. Nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e
non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte
dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo
grado per causa ad essa non imputabile.
Art. 195
(Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte)
1. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo
grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono
rinunciate.
Art. 196
(Improcedibilita' dell'appello)
1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benche'
si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una
successiva udienza della quale la segreteria da' comunicazione
all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
Art. 197
(Trattazione e decisione)
1. Per la trattazione e la decisione del giudizio in appello si
osservano le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto
applicabili.
2. Il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova
oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia'
avvenuta in primo grado o comunque da' disposizioni per effetto delle
quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede
a norma dell'articolo 99.
Art. 198
(Non riproponibilita' di appello dichiarato improcedibile o
inammissibile)
1. L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo'
essere riproposto, anche se non e' decorso il termine fissato dalla
legge.
Art. 199
(Rinvio al primo giudice)
1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo
grado:
a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la
giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice;
b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione
introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva
essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa
una parte ovvero dichiara la nullita' della sentenza di primo grado
per mancanza di sottoscrizione del giudice;
c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l'estinzione del
processo per inattivita' delle parti.
2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio,
il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto
altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente
si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del
gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la
prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese
del grado d'appello.
3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di
novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla
comunicazione della sentenza.
4. Se il giudice d'appello dichiara la nullita' di altri atti
compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la
rinnovazione a norma dell'articolo 50.
CAPO III
Opposizione del terzo
Art. 200
(Casi di opposizione)
1. Un terzo puo' fare opposizione contro la sentenza passata in
giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando
essa pregiudica i suoi diritti.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare
opposizione alla sentenza, quando la stessa e' l'effetto di dolo o
collusione a loro danno.
Art. 201
(Forma della domanda e procedimento)
1. L'opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata.
2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui
all'articolo 86, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel
caso dell'articolo 200, comma 2, l'indicazione del giorno in cui il
terzo e' venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della
relativa prova.
3. Il ricorso deve essere depositato, entro il termine stabilito
dall'articolo 178, commi 1 e 2, nella segreteria del giudice
competente, insieme con la copia della sentenza impugnata.
4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal
deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un
termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la
costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e
documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine
non inferiore a trenta giorni per la notificazione.
5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto
presidenziale.
6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della
notificazione di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito
in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.
7. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza
impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nell'atto di
citazione e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e
irreparabile danno, il giudice dell'opposizione puo' disporre in
camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile
che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
8. Per il procedimento si applica il comma 6 dell'articolo 190.
9. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda
o la rigetta per infondatezza dei motivi, puo' condannare l'opponente
al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata.
CAPO IV
Revocazione
Art. 202
(Casi di revocazione)
1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado
possono essere impugnate per revocazione quando:
a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
b) la sentenza e' effetto del dolo del giudice accertato con
sentenza passata in giudicato;
c) si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque
dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente
ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della
sentenza;
d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o piu' documenti
decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa
di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta
omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;
f) la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli
atti o documenti della causa ; l'errore di fatto ricorre quando la
decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e'
incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza
di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto
nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
g) la sentenza e' contraria ad altra precedente avente tra le parti
autorita' di cosa giudicata purche' la stessa non abbia pronunciato
sulla relativa eccezione.
2. Il pubblico ministero puo', altresi', impugnare per revocazione
la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero,
quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle
parti per frodare la legge.
3. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello
possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1,
lettere a), b), c) e d), purche' la scoperta del dolo o della
falsita', o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza
siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del
termine per l'appello, il medesimo termine inizia nuovamente a
decorrere dal giorno dell'avvenimento.
Art. 203
(Proposizione e termini per la domanda)
1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve
contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per
la sua ammissibilita' e deve essere depositato nella segreteria del
giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e
con i documenti sui quali il ricorso si fonda.
3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui
all'articolo 178, decorrenti dall'irrevocabilita' nei casi di cui
all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi,
dalla scoperta del dolo, della falsita', della collusione o dal
rinvenimento dei documenti.
4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal
deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un
termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la
costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e
documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine
ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione.
5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto
presidenziale.
6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della
notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito
in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni.
Art. 204
(Procedimento)
1. La decisione sulla domanda di revocazione e' pronunciata dal
giudice adito che, in caso di composizione collegiale, puo' essere
costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla
deliberazione della sentenza impugnata.
2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il
procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non
espressamente derogate da quelle del presente Capo.
Art. 205
(Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione)
1. Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della
sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora
dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il
collegio puo' disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con
ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia
prestata congrua cauzione.
2. Per il procedimento si applica l'articolo 190, comma 6.
Art. 206
(Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione)
1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide
il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato
eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.
2. Non puo' essere impugnata per revocazione, per i medesimi
motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione.
3. Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono
ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta
la sentenza impugnata per revocazione.
CAPO V
Ricorso per cassazione
Art. 207
(Motivi di ricorso)
1. Le decisioni della Corte dei conti in grado d'appello o in unico
grado, e quelle di cui all'articolo 144, possono essere impugnate
innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del
codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione,
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 208
(Sospensione della sentenza impugnata)
1. La proposizione del ricorso per cassazione non sospende
l'esecutivita' della sentenza impugnata, salvo quanto disposto
dell'articolo 209.
Art. 209
(Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione)
1. Quando avverso una decisione definitiva della Corte dei conti,
emessa in unico grado o in appello, sia stato proposto ricorso per
cassazione nel termine di cui all'articolo 327 del codice di
procedura civile, la parte che ha proposto domanda di revocazione
puo' fare istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 205
dimostrando di avere gia' depositato il ricorso per cassazione contro
la sentenza medesima.
Art. 210
(Riassunzione)
1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della
Corte dei conti, ciascuna delle parti puo' riassumere la causa non
oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di
cassazione effettuata, ai sensi dell'articolo 133 del codice di
procedura civile, ovvero, per il pubblico ministero, dal momento in
cui ne ha avuto conoscenza.
2. Il giudice si uniforma a quanto statuito dalla Corte di
cassazione sulla giurisdizione.
3. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma
1 o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del
giudizio, l'intero processo si estingue; la sentenza della Corte di
cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo
processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.
PARTE VII
INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE
TITOLO I
INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE
CAPO I
Interpretazione del titolo giudiziale
Art. 211
(Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale)
1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione
sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le
parti, l'amministrazione o l'ente interessato possono promuovere il
giudizio d'interpretazione del titolo giudiziale.
2. L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso
la decisone. Il procedimento e' regolato dalle disposizioni che
disciplinano il giudizio ad istanza di parte.
CAPO II
Esecuzione delle sentenze di condanna
Art. 212
(Titolo esecutivo)
1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva
emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, per valere come titolo per
l'esecuzione forzata, sono muniti della formula esecutiva.
2. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione
"Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da
parte del dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale,
sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a
tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque
spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico
ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza
pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".
3. Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma
esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero.
4. Nel caso di pluralita' di amministrazioni interessate
all'esecuzione o di esecuzione nei confronti di piu' parti, le
ulteriori copie, su motivata istanza del pubblico ministero, sono
chieste al presidente della sezione che ha pronunciato la decisione
da eseguire, che provvede con decreto.
5. Il dirigente della segreteria della sezione che contravviene
alle disposizioni del presente articolo e' condannato a una pena
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto del presidente della
sezione.
Art. 213
(Potere di iniziativa e attivita' del pubblico ministero)
1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta
copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica
all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale.
2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia
assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione
della comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 decorre il
termine perentorio di sessanta giorni di cui all'articolo 156 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per
procedere ad esecuzione su beni sequestrati.
3. L'amministrazione o l'ente notifica la sentenza con la formula
esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla
esecuzione.
4. Il pubblico ministero esercita i poteri di cui agli articoli
214, 215 e 216.
Art. 214
(Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato)
1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti,
con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale,
provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso
l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell'organo di governo
dell'amministrazione o dell'ente.
2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al
procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della
procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del
procedimento.
3. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a
seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha
l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito,
secondo le modalita' di cui al comma 5 ed effettuando la scelta
attuativa ritenuta piu' proficua in ragione dell'entita' del credito,
della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o
circostanza a tale fine rilevante.
4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilita' per danno erariale,
disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della
mancata attuazione del recupero.
5. La riscossione del credito erariale e' effettuata:
a) mediante recupero in via amministrativa;
b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di
procedura civile;
c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa
concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato
e degli enti locali e territoriali.
6. Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la
vigilanza sulle attivita' volte al recupero del credito erariale,
puo' indirizzare all'amministrazione o ente esecutante, anche a
richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto
svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o
giurisdizionale.
7. Le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per
l'esecuzione delle sentenze di condanna, si avvalgono, in luogo
dell'attivita' di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e,
per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario, del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e delle altre leggi speciali in materia.
8. Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno
finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico
ministero territorialmente competente un prospetto informativo che,
in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei
conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni
prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle
per le quali e' in corso il recupero in via amministrativa, quelle
per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e
quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono
allegati i documenti giustificativi dell'attivita' svolta.
Art. 215
(Recupero del credito erariale in via amministrativa)
1. Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante
da condanna e' effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti
dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo
dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego
o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di
quiescenza, comunque denominati.
2. Il recupero e' effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio
che ha in carico il credito, alla quale l'ufficio o l'ente erogatore
da' esecuzione immediata.
3. Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero,
l'ufficio che ha in carico il credito erariale puo' chiedere
l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a
quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, nonche' alle
spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della
misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo
comma, del codice civile.
4. Il debitore puo' chiedere di procedere al versamento diretto in
Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all'apposita
voce di entrata del bilancio indicata dall'ufficio di cui
all'articolo 214, comma 1.
5. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono
essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di
rateizzazione e' determinato dall'ufficio designato di cui
all'articolo 214, comma 1, tenuto conto dell'ammontare del credito e
delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed e'
sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero
territorialmente competente.
6. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive
determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Art. 216
(Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario)
1. Nel caso in cui l'amministrazione o l'ente titolare del credito
erariale proceda al recupero mediante l'esecuzione forzata innanzi al
giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura
civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario,
accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di
solvibilita' del debitore e la proficuita' dell'esecuzione,
nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui
all'articolo 214, comma 6, e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 214, comma 7, a richiesta dell'amministrazione o ente
esecutante puo' fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e
regolare svolgimento delle attivita' esperibili innanzi al giudice
dell'esecuzione.
2. L'amministrazione o ente che esercita l'azione tiene informato
il pubblico ministero dell'andamento della procedura esecutiva,
sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente
insorgenti al riguardo.
3. Il credito erariale e' assistito da privilegio ai sensi
dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di
preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da
condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili
segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente,
negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.
CAPO III
Giudizio di ottemperanza
Art. 217
(Giudice dell'ottemperanza)
1. Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e
nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso
la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza.
2. Il giudice unico esercita i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni
giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali
d'appello, nonche' per le sentenze confermate in appello con
motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo
delle sentenze di primo grado.
3. Negli altri casi, per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle
sezioni giurisdizionali d'appello provvedono queste ultime.
Art. 218
(Procedimento)
1. L'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla
pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio
definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.
2. Unitamente al ricorso e' depositata in copia autentica la
sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del
suo passaggio in giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita';
b) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato,
determina le modalita' esecutive, considerando inefficaci gli atti
emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo
conto degli effetti che ne derivano;
c) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
d) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non sussistono
altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di
denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza
successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza, il giudice provvede
con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta
ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
7. Il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalita' di
ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
8. I provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice
dell'ottemperanza sono impugnabili secondo quanto previsto dalla
Parte VI del presente codice.
PARTE VIII
DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
Norma finanziaria
Art. 219
(Norma finanziaria)
1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
TABELLE
Tabella A
(articolo 18, comma 3, dell'Allegato1)
Spostamenti di competenza per le istruttorie ed i procedimenti
contabili nei quali un magistrato assume la qualita' di parte.
---------------------------------------------------------
Dalla sezione di | Alla sezione di
------------------------------------|--------------------
1. Roma | Perugia
------------------------------------|--------------------
2. Perugia | Firenze
------------------------------------|--------------------
3. Firenze | Genova
------------------------------------|--------------------
4. Aosta | Torino
------------------------------------|--------------------
5. Genova | Torino
------------------------------------|--------------------
6. Torino | Milano
------------------------------------|--------------------
7. Milano | Venezia
------------------------------------|--------------------
8. Venezia | Trento
------------------------------------|--------------------
9. Trento | Trieste
------------------------------------|--------------------
10. Trieste | Bolzano
------------------------------------|--------------------
11. Bolzano | Bologna
------------------------------------|--------------------
12. Bologna | Ancona
------------------------------------|--------------------
13. Ancona | L'Aquila
------------------------------------|--------------------
14. L'Aquila | Campobasso
------------------------------------|--------------------
15. Campobasso | Bari
------------------------------------|--------------------
16. Bari | Potenza
------------------------------------|--------------------
17. Potenza | Catanzaro
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18. Cagliari | Roma
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19. Palermo | Catanzaro
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20. Catanzaro | Napoli
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21. Napoli | Roma
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DELLE ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO IN GIUDIZIO
Allegato 2
NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE
Art. 1
(Richiesta di comunicazione degli atti)
1. In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero puo'
richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei
poteri a lui attributi dalla legge.
CAPO II
DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE
SEZIONE I
Dei consulenti tecnici del giudice
Art. 2
(Distribuzione degli incarichi)
1. Tutti i giudici della sezione giurisdizionale regionale debbono
affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti
nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione.
2. Il giudice che conferisce un incarico a un consulente iscritto
in albo di tribunale con sede in altra regione o a persona non
iscritta in alcun albo deve sentire il presidente della sezione e
indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
3. Le funzioni di consulente presso le sezioni giurisdizionali
d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei
tribunali del distretto. Se l'incarico e' conferito ad iscritti in
altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere
sentito il presidente della sezione d'appello e debbono essere
indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
Art. 3
(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)
1. Il presidente della sezione vigila affinche', senza danno per
l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente
distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei
consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura
superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e
garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento
degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal
segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli
incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati
da ciascun giudice.
3. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi
liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente
e' iscritto.
4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita
la vigilanza prevista nel comma 1 per gli incarichi che vengono
affidati dalla sezione d'appello.
SEZIONE II
Dei registri di segreteria
Art. 4
(Registri di segreteria)
1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in
attuazione dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di
cui all'Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i registri che
devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni
giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti.
2. Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si
applicano, in quanto compatibili, le norme delle disposizioni del
Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile.
SEZIONE III
Degli atti dell'ufficiale giudiziario
Art. 5
(Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario)
1. Alle notificazioni di cui all'articolo 42 del codice compiute
dall'ufficiale giudiziario si applicano le norme del Capo IV del
Titolo II delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile.
TITOLO II
DEI FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO
CAPO I
DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E FORMAZIONE DEL FASCICOLO D'UFFICIO
Art. 6
(Potere delle parti sui fascicoli)
1. Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare
gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli
delle altre parti e farsene rilasciare copia dalla segreteria, a
proprie spese ed osservate le leggi sul bollo.
TITOLO III
DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI E DELLE UDIENZE
CAPO I
DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI
Art. 7
(Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi)
1. All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente della
sezione stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la
sezione tiene le udienze di discussione.
2. Il decreto del presidente resta affisso per tutto l'anno presso
ciascuna sala di udienza.
3. All'inizio di ogni trimestre il presidente della sezione
determina con decreto la composizione del collegio giudicante per
ogni udienza di discussione.
4. Se all'udienza sono presenti giudici in numero superiore a
quello stabilito, il collegio, per ciascun giudizio, e' formato dal
presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano per i collegi di
primo grado e dai giudici piu' anziani, fino al numero di cinque
componenti, per i collegi d'appello.
CAPO II
DELLE UDIENZE
Art. 8
(Ordine di discussione e svolgimento delle cause)
1. L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza e'
fissato dal presidente ed e' affisso il giorno precedente l'udienza
alla porta della sala a questa destinata.
2. Le cause sono chiamate dal segretario d'udienza, salvo che il
presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunita'.
3. I difensori illustrano sinteticamente davanti al collegio le
loro conclusioni e le ragioni che le sostengono.
4. Essi chiedono al presidente la facolta' di parlare e debbono
dirigere la parola soltanto al collegio. In relazione al grado del
giudizio, l'attore ha la parola per primo.
5. Il presidente puo' consentire una sola replica. Non sono ammesse
note d'udienza dopo la discussione.
Art. 9
(Calendario del processo)
1. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite
le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della
complessita' della causa, fissa il calendario del processo con
l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che
verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere
prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi
sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima
della scadenza dei termini.
Art. 10
(Rinvio della discussione)
1. Il collegio puo' rinviare la discussione della causa per non
piu' di una volta soltanto per grave impedimento di uno o piu'
componenti del collegio o delle parti e per non piu' di sei mesi.
CAPO III
DELL'ISTRUZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO
Art. 11
(Produzione dei documenti)
1. I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al
relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria
all'atto della costituzione. Il presidente della sezione, per gravi
ragioni, sentite le parti, puo' autorizzare la produzione di
documenti anche all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si
fa menzione nel verbale.
Art. 12
(Istanza di esibizione)
1. L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in
possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica
indicazione del documento o della cosa e, quando e' necessario,
l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.
Art. 13
(Notificazione dell'ordinanza di esibizione)
1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di
un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un
terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere
notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.
Art. 14
(Informazioni della pubblica amministrazione)
1. La nota contenente le informazioni, che la pubblica
amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma
dell'articolo 94, comma 2, del Codice, e' inserita nel fascicolo
d'ufficio.
Art. 15
(Divieto di private informazioni)
1. Il giudice non puo' ricevere private informazioni sulle cause
pendenti davanti a se', ne' puo' ricevere memorie se non per mezzo
della segreteria.
Art. 16
(Produzione delle memorie)
1. Le memorie sono inserite nel fascicolo d'ufficio, ferma restando
la valutazione del collegio sulla loro ammissibilita'. Restano salve
le disposizioni relative all'utilizzazione di strumenti informatici e
telematici.
CAPO IV
DELLA DECISIONE
Art. 17
(Motivazione della sentenza)
1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice
consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi
di diritto su cui la decisione e' fondata, anche con esclusivo
riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti
specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
2. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori
giuridici.
3. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo
101, comma 6, del codice e' fatta dal presidente tra i componenti il
collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 18
(Redazione della sentenza)
1. L'estensore consegna la minuta della sentenza da lui redatta al
presidente della sezione. Il presidente, dopo le eventuali correzione
e integrazioni, la sottoscrive insieme all'estensore e la consegna al
segretario che ne cura la pubblicazione.
Art. 19
(Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori)
1. L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a
norma dell'articolo 99, comma 11, del codice e' fatta con ricorso
diretto al giudice che procede o, in mancanza, al presidente del
collegio.
Art. 20
(Riassunzione)
1. L'atto di riassunzione e' depositato entro il termine
trimestrale previsto dall'articolo 109, comma 6, del codice nella
segreteria della sezione presso la quale pende il processo.
2. La notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di
fissazione dell'udienza puo' avvenire anche successivamente, purche'
entro il termine eventualmente fissato dal giudice ovvero, in
mancanza di esso, rispettando i termini per la comparizione.
3. L'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza
sono notificati ai sensi dell'articolo 42 del codice ed alle parti
non costituite devono essere notificati personalmente.
CAPO V
DEL PROCESSO PENSIONISTICO
Art. 21
(Disposizioni particolari per il processo pensionistico)
1. Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile, il giudice applica l'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
CAPO VI
DEL PROCEDIMENTO IN APPELLO
Art. 22
(Determinazione dei giorni d'udienza)
1. Il decreto del presidente della sezione d'appello che stabilisce
i giorni della settimana e l'orario delle camere di consiglio e delle
udienze di discussione e' affisso presso le sale di udienza e
rimanervi durante il periodo cui si riferisce.
2. Al principio di ogni trimestre il presidente della sezione
d'appello determina con decreto la composizione del collegio
giudicante per ogni udienza di discussione e il relativo decreto
rimane affisso presso le sale di udienza della sezione d'appello
durante il periodo al quale si riferisce.
Art. 23
(Deliberazione dei provvedimenti)
1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le
disposizioni dell'articolo 101 del codice.
2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in
ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente.
3. La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente
tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla
decisione.
CAPO VII
DELL'ESECUZIONE
Art. 24
(Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive)
1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma
dell'articolo 476 del codice di procedura civile, a conoscere delle
contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva,
contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura
del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese
nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi e' un solo
cancelliere l'atto contenente l'addebito e' comunicato a lui
direttamente dal capo dell'ufficio.
2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del
codice di procedura civile costituisce titolo esecutive per la
riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
Art. 25
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti
disposizioni di attuazione del codice si applicano, se compatibili,
le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
ALLEGATO 3
NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Art. 1
(Ultrattivita' della disciplina previgente)
1. Per i termini processuali, anche se sospesi o interrotti, di
giudizi che siano in corso alla data di entrata in vigore del codice
della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice),
continuano a trovare applicazione le norme previgenti.
Art. 2
(Disposizioni particolari)
1. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III
del codice, che disciplinano l'istruttoria del pubblico ministero, si
applicano alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore
del codice, fatti salvi gli atti gia' compiuti secondo il regime
previgente. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titoli II, III, IV
e V si applicano anche ai giudizi in corso.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del codice si applicano
ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di
entrata in vigore del codice.
3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai
conti giudiziali da presentare presso l'amministrazione di competenza
a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.
4. Le disposizioni della Parte VI del codice, che disciplina i
procedimenti di impugnazione, si applicano ai giudizi instaurati con
atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla
data di entrata in vigore del codice.
5. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le
quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di
entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 193, 194 e
199 del codice.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216
del codice, che disciplinano l'esecuzione della sentenza, si
applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla
data di entrata in vigore del codice.
Art. 3
(Disposizioni particolari per giudizi pensionistici)
1. Le disposizioni di cui alla Parte IV del codice, che
disciplinano il giudizio pensionistico, si applicano ai giudizi
instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla
data di entrata in vigore del codice.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 170 del codice, sull'appello
in materia pensionistica, si applicano ai giudizi instaurati con atto
di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di
entrata in vigore del codice.
3. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le
quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di
entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 170, comma 4,
193 e 194 del medesimo codice.
4. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti, in primo grado
ed in appello, alla data di entrata in vigore del codice, le parti,
entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla stessa data,
presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta
dalla parte, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e
per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In
difetto, il ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente.
Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da' formale
comunicazione alle parti costituite.
5. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna
delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con
atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la
segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica.
Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in
camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con
ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la
reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le
spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal
collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di
compensazione anche parziale. L'ordinanza e' depositata in
segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite. Avverso
l'ordinanza che decide sulla opposizione puo' essere proposto ricorso
in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole
ordinarie, ridotti alla meta' tutti i termini processuali.
6. Se, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del
decreto di cui al comma 4, la parte deposita un atto, sottoscritto
personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui
dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il
presidente revoca il decreto e dispone ai sensi degli articoli 155,
comma 4, e 181 del codice.
Art. 4
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o
restano abrogati, in particolare:
a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214;
c) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;
e) l'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, limitatamente alle parole "di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19" e l'articolo 2
della medesima legge 14 gennaio 1994, n. 20;
f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;
g) l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;
h) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102;
i) l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal
comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si
intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente
codice.