Recupero somme indebitamente percepite da dipendenti PA - TAR Campania, sez. , sent. n.19 del 02.01.2015
Pubblico
Venerdì, 2 Gennaio, 2015 - 01:00
Sul recupero delle somme indebitamente percepite da dipendente della PA è la pronuncia del TAR Campania n.19 del 2 gennaio 2015. Dice, il TAR giudicante, che il recupero è atto dovuto.
Nella fattispecie concreta il Collegio propende tuttavia per l’applicazione, largamente seguita in giurisprudenza, secondo cui il recupero di somme indebitamente corrisposte dalla P.A. a propri dipendenti. ha natura di atto dovuto non rinunciabile perché espressione di funzione vincolata ( cfr ex multis Consiglio di Stato sez IV, 24.5.2007 )
di Marco Morelli
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Quinta), sentenza n. 19 del 2 gennaio 2015
N. 00019/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07588/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7588 del 1997, proposto da:
Galateo Gennaro, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Mascolo, Antonio Somma, con domicilio eletto presso Antonio Somma in Napoli, Via V.Colonna N.9;
contro
A.S.L. Napoli 1;
per l'annullamento della nota di recupero somme;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il dott. Luigi Domenico Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe ritualmente notificato il ricorrente espone che è dipendente dell’ASL NA 1 in cui era confluita la ex ASL n. 42 e che con il provvedimento impugnato è stata disposto nei suoi confronti la restituzione della somma da lui percepita per l’attività, previamente autorizzata, svolta nell’ambito della incentivazione della produttività, nonché il recupero delle ore di plus-orario rese e non dovute, sul presupposto dell’avvenuto percepimento di un importo eccedente quanto effettivamente dovuto.
L’ASL intimata non si è costituita in giudizio..
Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2014 il ricorso passava in decisione come da verbale.
A base del ricorso l’interessato pone i seguenti motivi: violazione degli artt 3 e 7 della legge n. 241/1990 nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.
Venendo allo scrutinio delle dedotte doglianze conviene ricordare , che sul recupero delle somme erroneamente corrisposte dall’Amministrazione ai propri dipendenti questo Tribunale ( cfr TAR Campania sez VII 12.12.2007 n. 16222 ) ha talvolta sostenuto che il recupero de quo non avrebbe natura di atto vincolato perché configurantesi come atto di autotutela ex art. 21 nonies comma 1 della legge n. 241/1990 , di natura discrezionale dipendente dal “Peso” del recupero sulla situazione concreta, dell’affidamento ingenerato nel dipendente nonché sullo stato di buona fede dello stesso dipendente.
Nella fattispecie concreta il Collegio propende tuttavia per l’applicazione, largamente seguita in giurisprudenza, secondo cui il recupero di somme indebitamente corrisposte dalla P.A. a propri dipendenti. ha natura di atto dovuto non rinunciabile perché espressione di funzione vincolata ( cfr ex multis Consiglio di Stato sez IV, 24.5.2007 ). Di qui la ritenuta natura paritetica e non autoritativa del rapporto in concreto intercorso e la consistenza del diritto soggettivo dell’amministrazione di ripetere la somma a fronte dell’obbligo specifico di restituzione della stessa da parte dei chi l’ha indebitamente percepita, con conseguente mancanza dell’obbligo dell’Amministrazione di motivare sull’interesse pubblico sotteso al disposto recupero. Ne consegue che, ferma restando la normale ripetibilità delle somme indebitamente pagate, la buona fede di regola invocata dal debitore in subietta materia, rileva elusivamente in ordine alle modalità del recupero, al fine di non incidere in modo eccessivamente oneroso sulle esigenze di vita del dipendente. Alla stregua delle considerazioni esposte deve quindi concludersi che il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato Nulla è dato statuire sulle spese di lite in mancanza di costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta siccome infondato.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi,Presidente, Estensore
Carlo Buonauro,Consigliere
Paolo Marotta,Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)