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Concessione servizi abiti usati - ACCOLTE DIFESE AVVOCATO MARCO MORELLI

Pubblico
Martedì, 10 Novembre, 2015 - 01:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n. 12662 del 10 novembre 2015, sulle concessioni di servizi e sulle modalità contestazioni 
 
N. 12662/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05826/2015 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5826 del 2015, proposto da: 
Soc. Cooperativa Sociale Onlus il Solco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Bailo e Giorgio Scaglione, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Circonvallazione Trionfale, 34; 
contro
Comune di Grottaferrata, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Morelli, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, Via G.Vitelleschi, 26; 
nei confronti di
Soc Cooperativa Sociale Onlus Green Field a r.l., n.c.; 
per l'annullamento
della determinazione n. 142/15: affidamento alla onlus Green field del servizio gratuito di raccolta di indumenti usati ed accessori di abbigliamento attuato mediante conferimento in raccoglitori collocati sul territorio comunale;
e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaferrata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
I - La ricorrente impugna la determinazione del responsabile del I Settore III Servizio LL. PP del Comune resistente, con cui era affidato il servizio di raccolta di indumenti usati per i seguenti motivi:
1 – violazione dell’art. 2, d.lg. n. 163 del 2006 e dell’art. 12, d.l. n. 52 del 2012, nonché eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e par condicio, ed altresì del principio di pubblicità delle sedute della Commissione e dell’art. 97 Cost.;
2 – eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione dei principi di cui agli artt. 70 e 124 , d.lgs. n. 163 del 2006, anche con riferimento al termine concesso alle imprese per presentare i relativi progetti;
3 – eccesso di potere anche per carenza di motivazione, perplessità e sviamento ed insufficiente enunciazione dei parametri di valutazione ed inesistente indicazione dei criteri di aggiudicazione.
La Cooperativa, inoltre, deduceva l’illegittimità derivata della nota emessa dal Comune in data 27 marzo 2015, con cui le veniva ingiunta la rimozione dei propri cassonetti a seguito dell’aggiudicazione.
La parte istante chiedeva, ulteriormente, il risarcimento dei danni patiti da determinarsi secondo equità.
Si costituiva il Comune per resistere, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del gravame per non aver la ricorrente impugnato l’atto presupposto dell’avviso pubblico, nonché per non aver la medesima presentato alcun progetto ad esito di tale avviso.
La trattazione della domanda cautelare era rinviata all’udienza di merito, ad esito della quale, tenutasi il 28 ottobre 2015, la causa era trattenuta in decisione.
II – Osserva il Collegio che l’eccezione è fondata sotto un duplice profilo.
In vero, parte ricorrente denunzia la violazione delle norme del Codice dei contratti, ritenendo applicabile la disciplina dettata per l’affidamento degli appalti pubblici. In più, la cooperativa istante censura il provvedimento di affidamento in realtà formulando vizi che attengono al procedimento prescelto senza aver impugnato, né unitamente al provvedimento gravato, né immediatamente l’avviso pubblico presupposto (doc. 3 allegato alla memoria di costituzione del Comune).
Ma non solo, la cooperativa ricorrente non ha presentato nel termine e con le modalità previste dall’avviso pubblico, alcuna proposta progettuale, limitandosi a rendersi disponibile, nel caso in cui fosse stata chiamata a partecipare all’appalto, ad attuare un’offerta progettuale (doc. 5 allegato alla memoria di costituzione del Comune).
III – Vale precisare che, nella specie, si verte chiaramente in un’ipotesi di affidamento di un servizio in concessione. Si tratta di una servizio sotto soglia ed a titolo gratuito relativo alla raccolta degli indumenti usati attuato mediante conferimento in raccoglitori collocati sul territorio del Comune.
Effettivamente la fattispecie in discussione manifesta dei profili di complessità proprio con riferimento alla classificazione degli indumenti nell’alveo della categoria dei rifiuti, infatti, se l’art. 183 del d..lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. definisce “rifiuto” “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”, dubbi interpretativi nascono proprio dallo stesso significato che deve attribuirsi al termine “disfarsi”.
Infatti, il conferimento degli abiti dismessi nei cassonetti a ciò adibiti – che si distinguono per colore e forma dagli altri adibiti ai rifiuti – è normalmente effettuata allo scopo di destinare il materiale raccolto a bisognosi o ai poveri, ed in ogni caso, dopo lo stoccaggio e l’igienizzazione i capi sono sottratti alla ordinaria gestione dei rifiuti, per essere riavviati all’utilizzo.
In ciò trova giustificazione la stessa caratteristica gratuità dell’affidamento del servizio.
IV - A prescindere, comunque, da tali considerazioni, la fattispecie rientra tra quelle disciplinate dal Regolamento interno del Comune (doc. 4 allegato agli atti del Comune – non impugnato), art. 7, co. 6 lett. b) per le quali – essendo l’ammontare di spesa non superiore a euro 40.000,00 (nella specie il servizio previsto e’ affidato gratuitamente, come già precisato) – “Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore”.
Tuttavia, l’Amministrazione, nonostante la previsione regolamentare, ha inteso dare ampia attuazione dei principi di trasparenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del Codice dei contratti.
Non vi è dubbio, però che tale fattispecie rimanga sottratta al campo di applicazione del Codice predetto, proprio alla luce di quanto disposto dall’art. 30 cit., co. 1. (cfr. in terminis, TAR Lombardia Brescia - Sentenza 16 agosto 2011 n. 1245), con la conseguente non applicabilità della disciplina dettata dal codice dei contratti con riguardo ai tempi di presentazione dell’offerta (motivo secondo del ricorso).
Del resto la giurisprudenza nazionale e comunitaria è consolidata nel ritenere che per le concessioni di servizi pubblici, che non rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive riguardanti gli appalti pubblici, vigono le regole fondamentali dei Trattati (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2006, n. 6796; Sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 253; Sez. V, 23 maggio 2011 n. 3086; Corte giust. Ce, 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen; Corte giust. Ce, 7 dicembre 2000, C-324/98), che risultano rispettati dall’Amministrazione procedente, per quanto precisato sopra.
Tali precisazioni valgono ad escludere che possa individuarsi un interesse della ricorrente alla contestazione dell’affidamento.
V - Comunque, ai fini della decisione della causa, non può che assumere valore prioritario la considerazione della mancata impugnazione da parte della Cooperativa dell’avviso, che per quanto dedotto dalla stessa, assumeva palesemente con immediatezza l’asserita lesività, in quanto disponeva la presentazione – senza la procedura della gara pubblica – delle proposte progettuali, fissando temine e modalità di presentazione. Tant’è che la ricorrente lamenta l’esiguità del termine concesso per la presentazione del progetto predetto.
Sicchè, la ricorrente avrebbe dovuto semmai contestualmente manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla procedura e gravare con immediatezza l’avviso,cui sostanzialmente si riconducono le preliminari doglianze.
Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso avverso il successivo atto di affidamento del servizio.
VI - Ma ancora più dirimente, ai fini dell’inammissibilità suddetta, appare la circostanza che la ricorrente, che – come si è detto - non ha inteso impugnare l’avviso pubblico, non ha presentato il progetto nei termini e con ciò non ha sostanzialmente partecipato nei modi richiesti alla procedura avviata dall’Amministrazione proprio nel rispetto degli invocati canoni di trasparenza dettati dalla disciplina comunitaria e nazionale.
Sicchè, al contrario di quanto dalla Cooperativa affermato, è proprio la pretesa della stessa che si appalesa ora contraddittoria con il principio di par condicio che prelude al corretto svolgimento della selezione dell’affidatario.
VII – Per quanto sin qui esposto, la ricorrente è condannata al pagamento a favore del Comune resistente delle spese di lite, che sono determinate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) complessivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento a favore del Comune resistente delle spese di lite, che sono determinate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) complessivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Lundini, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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