Debiti fuori bilancio e commissario ad acta - TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n.7293 del 20.05.2015
Pubblico
Venerdì, 29 Maggio, 2015 - 02:00
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda), sentenza n.7293 del 20 maggio 2015, sulla gestione commissariale Roma Capitale e debito fuori bilancio
N. 07293/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2015, proposto dalla società SIPE Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Stella Richter e Pasquale Di Rienzo, ed elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Mazzini n. 11, presso lo studio dei predetti avvocati;
contro
Roma Capitale Sindaco - Commissario Straordinario del Governo ex lege n. 133/78, per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi D’Ottavi, dell’Avvocatura capitolina, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio adempimento serbato dall’Amministrazione capitolina sulle istanze presentate dalla società ricorrente, finalizzate all’adozione della determinazione dirigenziale di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 1, comma 26, del decreto legge n. 138/2012, convertito dalla legge n. 148/2012, indispensabile per poter definire in via transattiva con la Gestione Commissariale di Roma Capitale la controversia oggetto della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4798/2011;
con conseguente condanna dell’Amministrazione capitolina ad adottare il provvedimento richiesto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Commissario Straordinario del Governo ex lege n. 133/78;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente ricorso la società ricorrente chiede a questo Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio adempimento serbato dall’Amministrazione capitolina sulle istanze presentate dalla società ricorrente, finalizzate all’adozione della determinazione dirigenziale di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 1, comma 26, del decreto legge n. 138/2012, convertito dalla legge n. 148/2012, indispensabile per poter definire in via transattiva con la Gestione Commissariale di Roma Capitale la controversia oggetto della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4798/2011, con la quale è stato determinato in euro 1.252.500,00 l’indennità di espropriazione spettante alla ricorrente medesima a fronte di un decreto di esproprio adottato nei suoi confronti nel 2001.
2. Roma Capitale in data 1° aprile 2015 ha prodotto una relazione dell’Ufficio Espropri nella quale vengono esposte le cause del ritardo nell’adozione del provvedimento richiesto dalla società ricorrente, assicurando nel contempo che «lo scrivente Ufficio avvierà, senza indugio, le attività propedeutiche all’adozione della determinazione dirigenziale di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio».
3.La società ricorrente con memoria depositata in data 4 maggio 2015 ha insistito per l’accoglimento del ricorso evidenziando la perdurante inerzia dell’Amministrazione capitolina.
4.Alla camera di consiglio del 6 maggio 2015 il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1.Innanzi tutto - tenuto conto di quanto rappresentato da Roma Capitale con la relazione in data 1° aprile 2015 e dalla società ricorrente con la memoria depositata in data 4 maggio 2015 – risulta palesemente fondata la prima domanda formulata dalla società ricorrente. Pertanto si deve ordinare all’Amministrazione capitolina di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, sulle istanze presentate dalla società ricorrente, finalizzate all’adozione della determinazione dirigenziale di riconoscimento del debito fuori bilancio.
2.Inoltre il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per nominare sin d’ora un Commissario ad acta - nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un dirigente dallo stesso dipendente - affinché provveda sulle predette istanze, entro il termine di 60 giorni, in sostituzione dell’Amministrazione capitolina, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima oltre il suddetto termine di 30 giorni.
3. Le spese relative al giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso 42/2015, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione capitolina di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, sulla domanda della società ricorrente, finalizzata all’adozione della determinazione dirigenziale di riconoscimento del debito fuori bilancio.
Nomina, per il caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione intimata oltre il predetto termine di 30 giorni, un Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un dirigente dallo stesso dipendente, affinché provveda sulla domanda, entro il termine di 60 giorni, in sostituzione di Roma Capitale.
Condanna Roma Capitale al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino,Presidente
Silvia Martino,Consigliere
Carlo Polidori,Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)