Debiti fuori bilancio per definizione transazione: TAR Lazio, sent. n.10750 del 07.08.2015
Pubblico
Venerdì, 14 Agosto, 2015 - 02:00
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda), sentenza n. 10750 del 7 agosto 2015, su debiti fuori bilancio per definizione transazione
N. 10750/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05320/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5320 del 2015, proposto da:
....., rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Stella Richter e Pasquale Di Rienzo, con domicilio eletto lo studio dei difensori, in Roma, v.le G. Mazzini, 11;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Pasquali, con domicilio in Roma, Via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura capitolina;
per l'annullamento
del silenzio serbato da Roma Capitale, sulle istanze volte ad ottenere l'emanazione della determinazione dirigenziale di riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 1 co. 26 d.l. 138/11 convertito con modificazioni dalla l. n.148/12 indispensabile per poter definire la pratica di cui infra “transattivamente” con la Gestione commissariale separata di Roma Capitale e per l’assunzione delle conseguenti determinazioni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Espongono i ricorrenti che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 17781/2014, ha determinato in euro 260.000,00 l’indennità di espropriazione loro dovuta a fronte di un esproprio di un’area edificabile decretata nel 2001.
In forza di quanto stabilito dall’art. 78 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, e del relativo d.P.C.M. di attuazione 4/7/2008, tutte le obbligazioni contratte dal Comune di Roma anteriormente all’istituzione della gestione commissariale, vengono assunte dalla predetta Gestione commissariale “con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria”.
E’ prevista, peraltro la possibilità di definire con la Gestione commissariale una transazione, in considerazione del fatto che il piano di riparto prevede tempi lunghissimi.
A tal proposito, con nota del 25.2.2015, la Gestione commissariale ha proposto un abbattimento del 18% del credito vantato, rappresentando però che “l’eventuale pagamento del credito [...] è subordinato alla richiesta di integrazione della massa passiva da parte del competente Dipartimento, cui la presente è inviata per conoscenza, e alla successiva emanazione da parte dello stesso Dipartimento della determinazione dirigenziale di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 1, co. 26 d.l. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14.9.20011 n. 148, sulla cui tempistica non è in grado di fare previsioni [...]”.
Gli odierni ricorrenti, con istanza del 10.2.2015 avevano già chiesto al competente ufficio Sdo di Roma Capiale di adottare l’atto di ricognizione del debito.
La richiesta veniva reiterata in data 17.3.2015.
Roma Capitale, però, sino ad oggi, non ha adottato l’atto di sua competenza, impedendo così alla Gestione commissariale di addivenire all’auspicata transazione.
Al fine di rimuovere tale inerzia, hanno dunque adito questo Tribunale amministrativo, evidenziando l’illegittimità del silenzio serbato.
Si è costituita, per resistere, Roma Capitale, depositando, tra gli altri documenti, una relazione dell’Ufficio Espropri nella quale vengono esposte le cause del ritardo nell’adozione del provvedimento richiesto dai ricorrenti.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio dell’8 luglio 2015.
2. Tenuto conto di quanto rappresentato da Roma Capitale con la relazione in atti, nonché del carattere obbligatorio dell’attività amministrativa prevista dall’art. 1, comma 26, del d.l. n. 138/2011 (“All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»), l’azione risulta fondata.
Pertanto si deve ordinare all’amministrazione capitolina di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, sulle istanze presentate dai ricorrenti, finalizzate all’adozione della determinazione dirigenziale di riconoscimento del debito fuori bilancio.
Il Collegio ritiene inoltre che sussistano i presupposti per nominare sin d’ora un commissario ad acta - nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un dirigente dallo stesso dipendente - affinché provveda sulle predette istanze, entro il termine di 60 giorni, in sostituzione dell’amministrazione capitolina, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima oltre il suddetto termine di 30 giorni.
3. Le spese relative al giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Roma Capitale di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, sulla domanda dei ricorrenti, finalizzata all’adozione della determinazione dirigenziale di riconoscimento del debito fuori bilancio.
Nomina, per il caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione intimata oltre il predetto termine di 30 giorni, un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un dirigente dallo stesso dipendente, affinché provveda sulla domanda, entro il termine di 60 giorni, in sostituzione di Roma Capitale.
Condanna Roma Capitale al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino,Presidente
Elena Stanizzi,Consigliere
Silvia Martino,Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)