Diritto di accesso e dati personali
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, (Sezione Prima), sentenza n. 411 del 3 febbraio 2022, sul diritto di accesso dati sanitari
MASSIMA
È legittimo il diniego di accesso ai dati supersensibili contenute in cartelle sanitarie la cui ostensione è stata richiesta per tutelare il diritto di difensa in sede giudiziale ove la documentazione richiesta era dichiaratamente preordinata alla difesa per un’udienza ormai tenutasi, e nell’ambito di un giudizio nel quale il diritto di difesa era ugualmente esplicabile e i dati sanitari oggetto dell’istanza di accesso hanno in parte un carattere risalente, sotto il profilo temporale
SENTENZA
N. 00411/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02012/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2012 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Aliotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- s.r.l., non costituita in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del rifiuto di accesso agli atti di cui alla nota inviata via pec il 29.09.2021;
e per l’accesso
e il rilascio integrale della documentazione sanitaria, ovvero delle cartelle cliniche, referti, esami, certificati di visite specialistiche ecc. afferenti e/o effettuati sulla persona della Sig. -OMISSIS-a partire dal Gennaio 2017, come richiesto dal ricorrente con atto di accesso agli atti inviato alla -OMISSIS- s.r.l., via pec in data 26.8.2021, al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa in sede giudiziaria (penale);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza con la quale parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano alla camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022; nessuno presente come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame l’odierno istante ha impugnato la nota con la quale l’intimata -OMISSIS- s.r.l. ha negato l’accesso alla documentazione sanitaria relativa alla controinteressata, richiesta con istanza di accesso del 26 agosto 2021.
Espone:
- di essere stato denunciato dalla predetta presso la Procura della Repubblica di Gela, con conseguente avvio del procedimento penale a suo carico, la cui ultima udienza è stata celebrata il 16 settembre 2021 presso il GUP del Tribunale di Gela;
- di essere stato destinatario di attività integrativa di indagine in relazione a un verbale di assunzione di informazioni sottoscritto dalla denunciante;
- che gli atti sottoscritti dalla predetta presentano una firma illeggibile, disordinata e claudicante, e che ha notizia delle condizioni di incapacità in cui versa la predetta.
In base a tali evidenze documentali e alle notizie apprese, il ricorrente ha inoltrato in data 26 agosto 2021 all’intimato ente un’istanza di accesso agli atti, finalizzata ad acquisire la documentazione sanitaria relativa alla predetta a partire da gennaio 2017.
Poiché tale richiesta è stata rigettata, l’odierno istante ha chiesto l’annullamento del diniego di accesso, deducendo la censura di VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24, C. 7), L. N. 241/1990 SMI, E 60, D.LGS. N. 196/2003.
Ha, quindi, chiesto la condanna dell’ente intimato all’esibizione dei documenti richiesti e l’estrazione di copia, con vittoria di spese.
B. – Né la -OMISSIS- s.r.l., né la controinteressata, sebbene ritualmente intimate, si sono costituite.
C. – Alla camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022 – in vista della quale il difensore di parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione – la causa è stata posta in decisione.
D. – Il ricorso non è fondato.
L’art. 24, co. 7, secondo periodo, della l. n. 241/1990 dispone: “Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
L’art. 60, co. 1, del d.lgs. n. 196/2003, nel testo sostituito dall’art. 5, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 101/2018, stabilisce a sua volta che: “1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale”.
Dal combinato disposto delle disposizioni normative sopra richiamate emerge che l’accesso ai dati supersensibili (quali quelli relativi alla salute) è consentito solo quando esso sia “strettamente indispensabile” per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell’interessato, ovvero venga in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale.
E’ stato, in particolare, rilevato che “…la tutela dei dati "supersensibili" può essere vinta solo quando risulti provato in concreto dall'istante che la loro acquisizione sia assolutamente indispensabile al fine di tutelare un suo diritto fondamentale, non bastando perciò, in tale particolare ipotesi, la generica enunciazione di esigenze di difesa.
Occorre, in particolare, la dimostrazione di una rigida "necessità" e non della mera "utilità" del documento in questione (Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117)…” (T.A.R. Toscana, Sez. II, 26 novembre 2021, n. 1573; v. anche, in fattispecie simile, T.A.R. Campania, Sez. VI, 28 giugno 2021, n. 4418).
Ne consegue che, in tale delicata operazione di bilanciamento di contrapposti interessi, il trattamento dei dati “sensibilissimi” dovrà costituire l’extrema ratio al fine di tutelare la situazione giuridica del richiedente.
Nella fattispecie in esame, osserva il Collegio che l’interesse ostensivo azionato dal ricorrente a fini difensivi presenta, in astratto e tendenzialmente, parità di rango rispetto all’interesse di cui è titolare la controinteressata: conseguentemente, il relativo bilanciamento va necessariamente effettuato in concreto.
D’altro canto, non è revocabile in dubbio che i documenti richiesti sono dati “sensibilissimi”, in quanto il ricorrente con l’istanza di accesso ha chiesto “il rilascio integrale della documentazione sanitaria, ovvero delle cartelle cliniche, referti, esami, certificati di visite specialistiche ecc. afferenti e/o effettuati sulla persona della Sig…a partire dal Gennaio 2017”, al fine di “difendersi in sede giudiziaria (penale) per la prossima e calendata udienza del 16 settembre 2021 avanti il GUP del Tribunale di Gela” (v. istanza di accesso agli atti).
Deve a questo punto rammentarsi che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di accesso agli atti amministrativi, “…al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione dell’atto amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo [Cons. Stato, VI, 12 gennaio 2011, n. 117]. Sicché il giudice può anche ravvisare motivi ostativi all’accesso diversi da quelli opposti dall’Amministrazione…” (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 201; in senso conforme, T.A.R. Campania, Salerno, 13 gennaio 2020, n. 54; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 3 gennaio 2018, n. 2).
Tali presupposti nel caso in esame non sussistono – e il bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi depone a favore della tutela dei dati sensibilissimi – in quanto:
- la documentazione richiesta era dichiaratamente preordinata alla difesa per un’udienza ormai tenutasi, e nell’ambito di un giudizio nel quale il diritto di difesa era ugualmente esplicabile;
- i dati sanitari oggetto dell’istanza di accesso hanno in parte un carattere risalente, sotto il profilo temporale, e non si ravvisa un nesso di stretta indispensabilità rispetto ai fatti oggetto della denuncia penale presentata dalla controinteressata, per un reato peraltro perseguibile d’ufficio.
Deve, per completezza, rilevarsi anche il carattere sostanzialmente esplorativo dell’istanza di accesso, in base a quanto disposto dagli articoli 2, co. 2, del d.P.R. n. 184/2006 e 24, co. 3, della l. n. 241/1990, in quanto diretto a conoscere qualsiasi atto formato o detenuto dall’ente, ove eventualmente esistente (v., in fattispecie simile, T.A.R. Veneto, Sez. III, 19 luglio 2021, n. 944; v. anche T.A.R. Sicilia, Sez. III, 27 giugno 2019 n. 1723).
Per quanto esposto e rilevato il ricorso deve essere rigettato.
E. – Nulla deve statuirsi per le spese di giudizio, in quanto né l’ente intimato né la controinteressata si sono costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Maria Cappellano
Salvatore Veneziano
IL SEGRETARIO