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Giudice competente nelle controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi in materia di concessioni amministrative. MASSIMATA - Corte Cass. Civ., Sezioni Unite, 15 novembre 2018

Pubblico
Giovedì, 22 Novembre, 2018 - 12:48

 

Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite - Ordinanza n. 29392 del 15 novembre 2018
(sul giudice competente a decidere le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi in materia di concessioni amministrative)
 
 
 
MASSIMA
 
Le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi in materia di concessioni amministrative, che ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. (v. già art. 5 legge 6 dicembre 1971, n. 1034) rientrano nella giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, sono quelle con un contenuto meramente patrimoniale, in cui non assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; allorché invece la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali della stessa, la controversia stessa è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.
 
 
Ordinanza n. 29392 del 15 novembre 2018
 
(Omissis)
Rilevato che:
 
B.L.G. Automobil Logistic Italia s.r.l. convenne davanti al Tribunale di Palmi, con citazione del 5 gennaio 2012, l’Autorità portuale di Gioia Tauro per sentir dichiarare che, in relazione al periodo durante il quale essa attrice era stata concessionaria di un’area del demanio marittimo allo scopo di realizzarvi e gestirvi un terminal per l’attività di transhipment di autovetture, il canone a suo carico andava determinato secondo quanto previsto dall’atto di concessione 28 novembre 2000, n. 8, essendo la concessionaria tenuta a pagare un canone commisurato all’estensione delle aree via via effettivamente messe a sua disposizione dell’Autorità portuale, con riduzione del 50 % della misura ordinaria del canone stesso per le aree scoperte, come previsto dall’art. 5 della concessione, e che, conseguentemente, non erano dovute le maggiori somme pretese dall’Autorità portuale con nota 22 marzo 2006, prot. 3094 U/06, e le somme pretese dalla medesima Autorità con note 17 novembre 2006, prot. 11056, e 28 novembre 2007, prot. 14714, andavano ricalcolate tenendo conto dell’estensione delle aree effettivamente messe a disposizione della concessionaria nei rispettivi periodi di riferimento e applicando la riduzione del 50 % ai sensi dell’art. 5, cit., della concessione; con sentenza 12 aprile 2016, n. 228/16, il Tribunale ha preliminarmente rigettato l’eccezione di litispendenza della convenuta in relazione alla pendenza di giudizio amministrativo davanti al TAR della Calabria adito dalla società impugnando le predette note dell’Autorità portuale, sul rilievo che non si ha litispendenza in caso di giudizi introdotti davanti a giudici appartenenti a giurisdizioni diverse, e ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
 
la società attrice, premesso che sul suo ricorso al TAR quest’ultimo aveva a sua volta, con sentenza del 26 gennaio 2016, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione con ricorso a queste Sezioni Unite;
 
Considerato che:
 
è ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell’ipotesi in cui – come nella specie – il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d’ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 cod. proc. civ., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato (cfr., tra le molte, Cass. Sez. U. 8246/2017, 2479/2017, 16883/2013, 150/2013);
 
il conflitto va risolto nel senso che la giurisdizione spetta all’autorità giurisdizionale ordinaria, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., già art. 5 legge 6 dicembre 1971, n. 1034; infatti le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, che le richiamate disposizioni di legge riservano, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario, sono quelle con un contenuto meramente patrimoniale, in cui non assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre allorché la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali della stessa, la controversia stessa è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr., tra le altre, Cass. Sez. U. 20939/2011, 13903/2011, 22661/2006);
 
nel caso in esame, la controversia attiene, appunto, alla mera verifica dei presupposti della determinazione del canone – lamentando la società concessionaria che sia stato illegittimamente presa a base del calcolo la superficie assentita dalla concessione, e non quella poi effettivamente consegnata alla concessionaria dall’autorità concedente, e che non sia stata applicata la riduzione del 50 %, ai sensi dell’art. 5 della concessione, su parte dell’area consegnata -senza che venga in considerazione l’esercizio di alcun potere discrezionale dell’amministrazione;
 
va pertanto dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, cassandosi la sentenza con cui il Tribunale di Palmi ha invece dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; le spese del giudizio di conflitto saranno regolate nel prosieguo dal giudice di merito;
 
P.Q.M.
 
La Corte cassa la sentenza 12 aprile 2016, n. 228/16 del Tribunale di Palmi e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette le parti anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
 
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2018.
 
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018.

 

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