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Istanza adozione 42-bis da riscontrare

Pubblico
Martedì, 13 Febbraio, 2018 - 10:29

 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda), sentenza n. 677 del 19 gennaio 2018, sull’obbligo della PA di pronunciarsi su istanza art. 42-bis TUE 
 
Massima 
l proprietario di un immobile illecitamente occupato ed irreversibilmente trasformato non può d’altro canto obbligare l’amministrazione alla stipula di un contratto di vendita ovvero chiedere la corresponsione del suo valore economico se continua ad essere formalmente proprietario del bene; né il giudice può condannare l’amministrazione all’emanazione del provvedimento ex art. 42 bis DPR 327/2001, in quanto di natura discrezionale, ma può solo imporre l’obbligo di provvedere sulla relativa istanza avanzata dai proprietari privati (TAR Basilicata n. 669/2017 e n. 4/2018).
 
N. 00677/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07160/2017 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7160 del 2017, proposto dalla OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Federico e Clemente Maria Mannucci, con domicilio eletto in Roma, Largo Nicola Spinelli, 5; 
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove 21; 
per l'accertamento
dell’obbligo di Roma Capitale di provvedere sull’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 12.5.2017, con la quale la Malica SpA, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 bis del DPR 327/2001, ha invitato Roma Capitale ad acquisire le aree di sua proprietà occupate e modificate in assenza di provvedimento di esproprio, corrispondendo gli indennizzi previsti dalla norma citata ovvero, in alternativa, alla restituzione delle aree occupate previa demolizione delle opere realizzate sulle stesse e ripristino dello status quo ante;
nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda sulla citata istanza in caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione resistente.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente agisce avverso l’inerzia serbata dall’amministrazione comunale sull’istanza specificata in epigrafe, con la quale la deducente ha richiesto a Roma Capitale di attivare il procedimento previsto dall’art. 42 bis DRP n. 327/2001.
Assume invero l’esponente di essere proprietaria del terreno descritto in atti sito in località Casal Boccone, Via di Settebagni n. 281 – Roma - distinto in catasto al foglio n. 137, partt. nn. 33/r e 34/r, all. n. 594 (ora rispettivamente partt. nn. 1358/p e 1928/p).
Deduce che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3223 del 7 maggio 1981 veniva dichiarata la pubblica utilità nonché l’indifferibilità ed urgenza dei lavori relativi alla realizzazione di una scuola media e che con lo stesso provvedimento veniva altresì disposta l’occupazione d’urgenza del terreno de quo, all’epoca di proprietà della società dante causa dell’odierna istante.
In data 24 luglio 1981 avveniva l’immissione in possesso del terreno a cura dell’amministrazione e quindi veniva realizzata l’opera pubblica prevista, senza però che il procedimento espropriativo giungesse mai a regolare definizione.
Le danti causa della ricorrente peraltro impugnavano gli atti relativi all’approvazione relativi al progetto dell’opera pubblica ed all’occupazione d’urgenza (ricorso NRG 5145/81 e 694/82); giudizi che tuttavia non avevano esito favorevole.
Pur tuttavia, decorso il termine di occupazione legittima, permaneva l’occupazione abusiva del terreno da parte dell’amministrazione con irreversibile trasformazione dello stesso.
Dal che l’istanza di attivazione del procedimento teso all’adozione del provvedimento sanante ex art. 42 bis TU Espropri, istanza tuttavia rimasta inevasa.
Conclude in ricorso l’esponente come da richieste trascritte in epigrafe.
Si è costituita Roma Capitale in data 27 settembre 2017.
Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato nei termini che appresso si specificano.
Per costante giurisprudenza, l’obbligo giuridico di provvedere ex art. 2 L. 241/90 sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento e quindi tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’amministrazione, qualunque esse siano (v. CdS Sez V n. 273/2015 e n. 3487/2010).
Nei giudizi di tale natura il giudice amministrativo non può di regola andare oltre la declaratoria di illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere; restando precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all’amministrazione stessa. Posto che, se diversamente si intendesse, verrebbe riconosciuta illegittimamente ed in modo indiscriminato una giurisdizione di merito (CdS Sez. IV n. 3270/2010).
Nel caso di specie, l’azione proposta è plausibilmente intesa a far accertare l’illegittimità del silenzio inadempimento frapposto da Roma Capitale e a far affermare l’obbligo di provvedere in capo all’ente, segnatamente nei sensi di valutare la possibilità di adottare il provvedimento ex art. 42 bis DPR 327/2001.
Osserva il Collegio che stando alla incontestata ricostruzione dei fatti ed alla documentazione prodotta dalle parti, Roma Capitale detiene senza titolo le aree di proprietà dei ricorrenti, non essendo mai stato adottato il decreto di esproprio e non avendo le parti mai convenuto la cessione delle aree.
A fronte della diffida, il Comune avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art. 42 bis del Testo Unico in materia di espropriazioni, per il quale “valutati gli interessi in conflitto, l’Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale”.
Secondo l’orientamento al quale il Collegio aderisce, il proprietario spogliato del bene può sollecitare l’amministrazione ad avviare il procedimento descritto, che può portare alternativamente alla restituzione del bene illegittimamente detenuto o all’acquisizione del medesimo, con conseguente obbligo per la stessa amministrazione di provvedere espressamente al riguardo, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio inadempimento impugnabile di fronte al giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2014 n. 4696; TAR Lazio, Sez. II – bis, 4 gennaio 2016 n. 43.
Invero, il fatto illecito dell’occupazione sine titulo di un terreno e la realizzazione su tale bene di un’opera pubblica, senza avere emanato un valido provvedimento di esproprio entro il termine di legge di validità della dichiarazione di pubblica utilità (ed in assenza di un contratto di cessione volontaria) non costituiscono un titolo di trasferimento della proprietà, bensì un illecito permanente che può essere rimosso o con l’emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 oppure, alternativamente, con la restituzione al proprietario del bene illecitamente occupato mediante ripristino dello stato originario.
Il proprietario di un immobile illecitamente occupato ed irreversibilmente trasformato non può d’altro canto obbligare l’amministrazione alla stipula di un contratto di vendita ovvero chiedere la corresponsione del suo valore economico se continua ad essere formalmente proprietario del bene; né il giudice può condannare l’amministrazione all’emanazione del provvedimento ex art. 42 bis DPR 327/2001, in quanto di natura discrezionale, ma può solo imporre l’obbligo di provvedere sulla relativa istanza avanzata dai proprietari privati (TAR Basilicata n. 669/2017 e n. 4/2018).
In questi termini il ricorso è fondato, Conseguentemente, deve essere dichiarato l’obbligo di provvedere di Roma Capitale a pronunciarsi sull’istanza come inoltrata da parte ricorrente, che chiede in alternativa la restituzione nello status quo ante dei citati terreni ed il pagamento di quanto dovuto per l’illegittima loro occupazione oppure l’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001.
Roma Capitale dovrà pronunciarsi sull’istanza presentata dalla società ricorrente entro il termine di 90 giorni (novanta) dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Ai sensi dell’art. 117, comma 3 cpa, per il caso di inadempimento del predetto obbligo, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà nei 90 giorni (novanta) successivi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda -, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna Roma Capitale a rifondere le spese di lite in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi €. 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Filippo Maria Tropiano Antonino Savo Amodio
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

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