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Piano di riequilibrio Comune

Privato
Venerdì, 12 Aprile, 2019 - 15:15

Tribunale Amministrativo Regionale per la Siciliasezione staccata di Catania (Sezione Prima), sentenza n. 680 del 2 aprile 2019, sul piano di riequilibrio finanziario di un Comune.

 

N. 00680/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00181/2018 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 181 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da 

Comune di Mazzarrone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Santi Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto n.200; 

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 

nei confronti

Garofalo Antonio, n. q. di Commissario Regionale ad Acta, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del Decreto Assessoriale n. 5 del 18 gennaio 2018, con cui l'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha nominato il Dott. Antonio Garofalo commissario ad acta per la dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Mazzarrone;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\11\2018:

del Decreto del “Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali – Ufficio Ispettivo Servizio 3” n. 324 del 05/11/2018, con cui è stata disposta la nomina del Dott. Antonio Garofalo quale Commissario ad acta per la dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Mazzarrone.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2019 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. - Con ricorso introduttivo il Comune di Mazzarone ha esposto quanto segue.

Con Decreto Assessoriale n. 300/S3 del 20 novembre 2015 il resistente Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica ha disposto la nomina di un Commissario ad acta presso il Comune di Mazzarrone per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015, cui il Comune non aveva provveduto nei termini di legge. A seguito di relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente circa le ragioni, a suo avviso, “impeditive” alla stesura del bilancio di previsione, su invito del Commissario, il Responsabile sottoponeva al Consiglio Comunale la proposta di dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 D. Lgs. 267/2000; la relativa trattazione, però, veniva rinviata, non ritenendo il Consiglio Comunale di condividere le ragioni poste a fondamento della detta proposta.

Con nota prot. n. 6379 del 10 maggio 2016 l’Assessorato sollecitava l’adozione della deliberazione di dissesto e, in conseguenza, con nota prot. 5750 del 20 maggio 2016 il Responsabile del Servizio Finanziario trasmetteva al Consiglio Comunale una nuova proposta di deliberazione.

Nella seduta del 9 giugno 2016 (deliberazione n. 21) il Consiglio Comunale, non ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’art. 244 D. Lgs. 267/2000 per la dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente, deliberava di non approvare la relativa proposta e manifestava l’intenzione di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis D. Lgs. 267/2000, dando mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla predisposizione del Piano. La determinazione assunta veniva precisata e ribadita con successiva deliberazione n. 24 dell’8 luglio 2016 e il Piano veniva approvato dal Consiglio Comunale in data 8 novembre 2016 con la deliberazione n. 32.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, chiamata ad esprimersi sull’approvazione del Piano, perveniva all’emanazione della Deliberazione n. 138 del 25 luglio 2017 con cui, rilevata la tardiva approvazione del Piano in parola rispetto al termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 243 bis, co. 5, D. Lgs. 267/2000, disponeva, previa sospensione degli adempimenti ex art. 243 quater, co. 7, D. Lgs. 267/2000 per il termine di 30 giorni dal deposito del deliberato, che, alla scadenza di detto termine, la deliberazione fosse trasmessa all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per gli adempimenti consequenziali “ossia la diffida e gli ulteriori adempimenti di cui all’art. 109 bis dell’O.R.EE.L.”.

L’Assessorato Regionale, rilevata la mancata deliberazione del dissesto da parte del Comune di Mazzarrone che, secondo lo stesso, avrebbe dovuto conseguire al deliberato della Corte dei Conti, segnalava il fatto alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti; contestualmente il Comune effettuava segnalazioni al Magistrato Istruttore dell’Ufficio di controllo circa la sopravvenuta approvazione del bilancio di previsione annuale (2015), pluriennale (2016-2018 e 2017-2019) e circa l’approvazione del conto consuntivo (2015 e 2016). Il predetto Magistrato, con nota del 10 gennaio 2018, rilevato che non era stata ancora attivata la procedura di dissesto finanziario dell’Ente e che “il Consiglio comunale ha proceduto, nel frattempo, all’approvazione dei documenti contabili fondamentali”, rimetteva gli atti al Presidente della Sezione di Controllo affinché sulla questione potesse pronunciarsi la Sezione.

In pendenza del procedimento attivato presso la Corte dei Conti, l’Assessorato, in esecuzione alla deliberazione della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti n. 138 del 25 luglio 2017, provvedeva, con D.A. n. 5 del 18 gennaio 2018, alla nomina del Commissario ad acta per gli adempimenti necessari alla deliberazione di dissesto finanziario dell’Ente.

Il Comune di Mazzarrone ha proposto ricorso avverso tale decreto, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per il seguente motivo: “Falsa applicazione degli artt. 243 quater co. 7 d. Lgs. 267/2000 e 6, co. 2, d. Lgs. 149/2011 – Violazione dell’art. 244 d. Lgs. 267/2000 ed eccesso di potere sotto i profili della illogicità e dello sviamento d’interesse. Violazione dell’art. 58 della l. Reg. N. 26/1993 e falsa applicazione dell’art. 109 bis O.R.E.L.”; in particolare, ha dedotto che: a) conseguenza della tardiva deliberazione del piano di riequilibrio in questione non potrebbe essere automaticamente quella della dichiarazione di dissesto finanziario per la quale sarebbe imprescindibile, ai sensi dell’art.244 d.lgs. n.267/2000, l’accertamento preventivo dei presupposti di incapacità funzionale o decozione finanziaria previsti dalla legge, nel caso non effettuata né dal Comune né dall’organo regionale di controllo; b) da quanto esposto deriverebbe l’illegittimità del gravato provvedimento anche per eccesso di potere per sviamento; c) la deliberazione della Corte dei Conti – di cui l’atto impugnato assume di essere atto meramente consequenziale – non sembrerebbe disporre automaticamente la dichiarazione dello stato di dissesto, ordinando la trasmissione del deliberato all’Assessorato per gli adempimenti consequenziali “ossia la diffida e gli ulteriori adempimenti di cui all’art.109 bis dell’O.R.EE.LL. richiamato dal’art.58 della legge regionale 1 settembre 1993 n.26”; d) l’Assessorato non avrebbe provveduto alla previa diffida, facendo riferimento al “decorso infruttuoso del termine assegnato”, che, in realtà, non sarebbe stato fissato nel caso.

2. - Con decreto n. 101/2018 è stata respinta l’istanza di misura cautelare monocratica.

3. - Si è costituito l’Assessorato competente per resistere al giudizio.

4. - Con ordinanza n. 167 dell’8 marzo 2018, questo Tribunale ha disposto la sospensione del D.A. n. 5/18 di nomina del Commissario ad acta in considerazione “dell’attuale pendenza sulla questione di relativo procedimento innanzi alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Sezione Siciliana, giusta nota del 10 gennaio 2018 del magistrato istruttore”.

5. - Con deliberazione n. 141 del 07 giugno 2018, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ha confermato la precedente deliberazione n. 138. Avverso tale deliberazione, il Comune ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in speciale composizione, che hanno rigettato il gravame con dispositivo depositato il 10 ottobre 2018.

Preso atto di tale ultimo rigetto, il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali – Ufficio Ispettivo Servizio 3 con d.d.g. n. 324 del 05/11/2018 ha disposto la nomina del Dott. Antonio Garofalo quale Commissario ad acta a norma dell’art.109 bis O.R.E.L. per la dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Mazzarrone.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti il Comune di Mazzarrone ha impugnato anche tale decreto; ha dedotto, al riguardo, l’illegittimità di quest’ultimo provvedimento per i seguenti motivi: I- Violazione degli articoli 58 l. Reg. N. 26/1993, 109 bis O.R.E.L, 2 l. Reg. 10/2000 e falsa applicazione dell’art. 26 l. Reg. N. 44/91 – Incompetenza – Violazione del giudicato cautelare: a) il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato da organo incompetente ed in violazione al giudicato cautelare formatosi sulla ordinanza n.167 dell’8 marzo 2018; in particolare, l’atto avrebbe dovuto essere emanato dall’Assessore e non dal Dirigente e, comunque, l’ordinanza cautelare di sospensione sarebbe tuttora efficace;

II- Falsa applicazione degli artt. 243 quater co. 7 d. lgs. 267/2000 e 6, co. 2, d. lgs. 149/2011 – Violazione dell’art. 244 d. lgs. 267/2000 ed eccesso di potere sotto i profili della illogicità e dello sviamento d’interesse. Violazione dell’art. 58 della l. reg. n. 26/1993 e falsa applicazione dell’art. 109 bis O.R.E.L.: a) non potrebbe essere condiviso l’assunto circa l’ineluttabilità della dichiarazione di dissesto del Comune a prescindere da qualsiasi accertamento della configurabilità dei presupposti per il dissesto; b) sul piano procedurale, comunque, il provvedimento risulterebbe assunto in violazione dell’art.58 della l.r. n.26/1993.

6. - Con Decreto n. 730/2018, il Presidente ha disposto l’accoglimento della domanda di misura cautelare provvisoria, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.

7. - La Regione si è costituita per resistere ai motivi aggiunti.

8. - Con successiva ordinanza n. 815/2018, il Collegio ha disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare e, per l’effetto, la sospensione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.

9. - Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2019, il Collegio ha prospettato la possibile questione di parziale difetto di giurisdizione; il difensore di parte ricorrente ha specificato che con il ricorso non si contesta il deliberato della Corte dei Conti, bensì la legittimità del decreto con cui è stato nominato il Commissario ai fini della dichiarazione di dissesto; indi, a seguito della discussione delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. - La presente controversia verte sulla legittimità degli atti posti in essere dall’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e dal Dirigente Generale dell’Assessorato a seguito delle deliberazioni della Corte dei Conti che hanno dichiarato la mancata presentazione da parte del Comune di Mazzarrone del piano di riequilibrio pluriennale entro il termine di 90 giorni previsto dalla legge ai sensi dell’art.243-bis, co. 5, del t.u.e.l. e che hanno disposto le misure consequenziali.

2. – Preliminarmente, ai fini della giurisdizione, il Collegio osserva che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 13 marzo 2014, n.5805) ha chiarito che, se nell'ambito di applicazione della disposizione dell'art. 243 - quater TUEL, pur se testualmente riferita solo all'impugnazione delle delibere di approvazione o diniego del piano, rientrano, più in generale, “ le ulteriori doglianze prospettate nei confronti del suddetto provvedimento della sezione di controllo della Corte dei conti [con cui nel caso era stata accertata la sussistenza delle condizioni previste per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario senza dare corso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale], trattandosi di doglianze sempre afferenti alle modalità di esercizio di tale controllo e così indissolubilmente connesse con quella sopra specificamente richiamata …”, tuttavia “resta ferma, ovviamente, la giurisdizione del giudice amministrativo quanto all'impugnazione del provvedimento prefettizio, che sotto nessun profilo potrebbe essere fatto rientrare nella sfera giurisdizionale della Corte dei conti”.

In particolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando il ricorso non è volto ad impugnare alcun provvedimento della sezione regionale della Corte dei conti, ma i provvedimenti che, nella fase successiva all'intervento della Corte, sono stati emessi dal prefetto, dal commissario ad acta e dai competenti organi regionali; provvedimenti, questi, che certo presuppongono l’attività accertativa della sezione di controllo della Corte dei conti, ma la cui impugnazione dinanzi al giudice amministrativo è affidata, in via principale, a vizi propri o derivati degli atti amministrativi stessi, venendo censurato l'operare delle anzidette autorità amministrative (cfr. Corte di Cassazione S.U.n.16631 del 2014).

Nel caso, il Comune di Mazzarrone contesta – come anche specificato in udienza – non il deliberato della Corte dei Conti che ha accertato, in maniera definitiva, la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’art.243-bis, comma 5, del tuel, dandone notizia alla Regione per gli adempimenti conseguenti, bensì la legittimità dell’operato della Regione che avrebbe attivato la procedura commissariale volta alla dichiarazione del dissesto in assenza dei presupposti di legge – nel caso mai accertati – e in violazione all’art. 58 della l.r. n.26/1993.

Ne consegue la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale a decidere sulla legittimità (o meno) dell’intervento attivato dalla Regione tramite i decreti impugnati di cui si contestano vizi propri e derivati, fermi restando gli accertamenti di competenza della Corte dei Conti nei detti termini.

3. - Nel merito, il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo è in parte inammissibile e per il resto infondato per le ragioni che seguono.

3.1. - Il Comune ritiene che il provvedimento di nomina del Commissario sarebbe illegittimo in quanto non coerente con la deliberazione della Corte dei conti, di cui pretenderebbe essere attuazione; inoltre, sarebbe volto al raggiungimento di finalità contrarie all’interesse pubblico ed affetto da eccesso di potere per sviamento; sarebbe, in particolare, paradossale che un Comune che ha avanzi di amministrazione e che ha sempre erogato tutti i servizi essenziali si trovi nella “obbligatorietà” di dovere dichiarare il dissesto, in spregio all’interesse pubblico; la nomina del Commissario sarebbe, inoltre, prematura, non essendo stata preventivamente inoltrata la diffida al Comune.

3.2. - Le censure non meritano accoglimento per le ragioni che seguono.

Intanto, la determina di nomina non si pone in contrasto con la deliberazione della Corte dei Conti n.138/2017, essendo piuttosto ad essa consequenziale. Infatti, la Corte con la detta deliberazione:

a) ha accertato la mancata osservanza del termine perentorio per l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art.243-bis, comma 5, tuel, da parte del consiglio comunale di Mazzarrone;

b) ha ritenuto che “La natura perentoria del termine implica quale conseguenza ineludibile ex lege l’applicazione dell’articolo 243 quater, comma 7, del tuel e l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio Comunale, da parte del Prefetto, di un termine non superiore ai 20 giorni per la dichiarazione di dissesto.

Per effetto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale del 16 luglio 2913 n.219, non risultando applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.149 del 2011, questa Sezione potrà pur tuttavia attivare, in presenza della definitività dell’accertamento della ricorrente a dei presupposti per la dichiarazione di dissesto, la procedura sostitutiva regolamentata dall’art. 109 bis dell’OREL.

Il richiamo a tale ultima disposizione consentirà a questa Sezione la trasmissione degli atti all’Assessorato regionale degli Enti locali e della Funzione Pubblica che sarà competente per i successivi atti provvedendo ad inoltrare apposita diffida e, eventualmente, al commissariamento dell’ente”;

c) ha disposto la sospensione degli adempimenti di cui all’art.243-quater, comma 7, del tuel per il termine di 30 giorni decorrenti dal deposito della deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle sezioni riunite in speciale composizione, fino ad intervenuta comunicazione dell’esito dell’impugnazione;

d) ha ordinato che, alla scadenza della sospensione succitata, la deliberazione venisse trasmessa all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica per gli adempimenti strettamente conseguenziali al presente deliberato ossia la diffida e gli ulteriori adempimenti di cui all’art.109 bis dell’O.R.EE.LL., richiamato dall’art.58 della legge regionale 1 settembre 1993 n.26.

Tale deliberazione non è stata impugnata, con conseguente definitività dell’accertamento e delle conseguenze connesse.

La definitività dell’accertamento risulta sottolineata anche dalla successiva deliberazione della Corte dei Conti n. 141 del 2018, a seguito di convocazione dell’adunanza collegiale per l’adozione dei provvedimenti necessari richiesta dal Magistrato istruttore della Corte dei Conti, in cui si fa, tra l’altro, presente che “il Comune di Mazzarrone non ha impugnato ex art. 243 quater, comma 5, TUEL la deliberazione n.138/2017/PRSP di questa Sezione. Invero, dopo che sono scaduti i termini per l’impugnazione, la definitività dell’accertamento preclude qualsivoglia facoltà di disposizione del piano, sotto forma sia di “riformulazione” che di “rimodulazione”; detta facoltà è del pari preclusa dal superamento dei termini perentori stabiliti dalla legge. In breve, il mancato o l’infruttuoso esperimento del gravame rende definitiva la delibera del controllo e consuma il potere dell’ente di modificare il piano e riformularne i contenuti (cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n.2/2018(QMIG)”; ha quindi confermato quanto già disposto con la deliberazione n.138 su citata.

Va, infine, dato atto che il ricorso proposto dal Comune di Mazzarrone per l’annullamento della deliberazione n. 141/2018 è stato rigettato, come risulta dal dispositivo del 10 ottobre 2018, depositato, da ultimo, dall’Avvocatura dello Stato.

Ebbene, tanto premesso, ritiene il Collegio che la scelta difensiva del Comune – di impugnare gli atti amministrativi in epigrafe senza che sia stato tempestivamente ed autonomamente impugnato anche l’atto presupposto proveniente dalla sezione regionale della Corte dei Conti (la deliberazione n.138 del 2017) – rende inammissibile la domanda di annullamento del decreto assessoriale impugnato laddove con essa si intendono far valere vizi derivati dalla deliberazione della Corte dei conti (cfr. Cass. Sez. Unite, ord. n.16631 del 2014 su citata).

Invero, il Comune, qualora avesse inteso dolersi della congruità dell’istruttoria e del suo esito, avrebbe dovuto invocare apposita tutela dinanzi alla competente Corte dei Conti, facendo valere in quella sede le doglianze avverso la stessa mosse.

Né, a fortiori, il Comune potrebbe ricorrere al giudice amministrativo quando il termine di impugnazione delle deliberazioni contabili sia ormai vanamente spirato per far valere doglianze sostanzialmente riconducibili a quanto già accertato in via definitiva dalla Corte dei Conti.

Ciò posto, l’Assessorato non avrebbe potuto, nel caso, che limitarsi a porre in essere gli adempimenti conseguenziali, quali la diffida (nel caso di specie, ritualmente effettuata, come risultante dalla documentazione versata in atti dall’Assessorato resistente, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune) ed eventualmente la nomina di un Commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento.

Da quanto sopra ne consegue che la contestata nomina del commissario ad acta si pone come esecutiva e consequenziale rispetto alla delibera della competente sezione regionale della Corte dei Conti, che, accertata la mancata osservanza del termine perentorio per l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio comunale, ha ordinato che, allo scadere dei 30 giorni, la deliberazione fosse trasmessa per gli adempimenti strettamente conseguenziali all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica; ne consegue l’inammissibilità del ricorso per i profili già esaminati in maniera definitiva dalla Corte dei conti per quanto di sua pertinenza.

3.2. - Per altro verso si contesta da parte del Comune che il provvedimento di nomina del Commissario sia stato assunto in violazione dell’art.58 della l.r. n.26/1993 e in conflitto con la stessa deliberazione n.138 del 2017 della Corte dei Conti, mancando nel caso una previa diffida.

Tale censura si rivela infondata alla luce delle controdeduzioni dell’amministrazione resistente, risultando che, diversamente a quanto sostenuto dal Comune in ricorso, con nota prot. n.16539 dell’11 ottobre 2017 del Servizio 1 del Dipartimento regionale delle autonomie locali, agli atti, tutti gli organi comunali sono stati diffidati ad adempiere all’obbligo espresso dalla Corte dei Conti con la deliberazione n.138/2017 entro 30 giorni.

Di contro, a fronte di tale diffida, risulta un comportamento omissivo del Comune che giustifica l’intervento sostitutivo in questione.

3.3. - Il Collegio ritiene poi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il provvedimento impugnato non va interpretato nel senso che la dichiarazione di dissesto, da parte del Commissario, possa prescindere dall’accertamento delle condizioni economiche e finanziarie, ad essa propedeutico in base alla legge.

Ed infatti, nel provvedimento impugnato si legge che “il Commissario ad acta, preliminarmente, dovrà verificare se sia stata o meno predisposta, da parte dei Servizi-Finanziari dell’ente, la proposta per la deliberazione del dissesto finanziario in argomento. Acquisita la proposta, la stessa dovrà essere prontamente inviata all’Organo di Revisione Economico – Finanziaria, affinché quest’ultimo provveda a rendere, nei tempi più brevi, la prescritta relazione, ove la stessa non siastata ancora resa, di cui all’art.246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”; ed ancora il provvedimento prevede la convocazione del consiglio “Previo accertamento del regolare e completo corredo degli atti allegati alla proposta di deliberazione”; conclude che solo “allo spirare del termine assegnato, ove lo stesso sia decorso inutilmente, [il Commissario] approva la deliberazione relativa alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’ente, in sostituzione del Consiglio inadempiente”.

Ne consegue che la dichiarazione di dissesto da parte del Commissario resta connotata da propri presupposti - da cui non può essere disancorata - e da autonomia funzionale, alla stregua della disciplina contenuta negli artt. 244 e ss. del T.U.E.L. (Tar Campania, sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1437). In effetti, nel provvedimento impugnato si fa espresso riferimento all’art.246, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000, che segnatamente ancora la deliberazione del dissesto alle ipotesi di cui all’art.244 e quindi ad un duplice momento valutativo delle cause che lo hanno determinato, richiedendo sia una valutazione di carattere generale, rientrante nella competenza del consiglio comunale (o, in sostituzione, del commissario), sia una valutazione di carattere specifica, contenuta in una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria – non essendo al fine sufficiente un mero parere -, che analizza le cause del dissesto.

Tale soluzione interpretativa appare coerente con gli artt. 109 bis o.r.e.l. e 58 l.r. n.26/1993 (che estende le disposizioni di cui all’art.109-bis o.r.e.l. “alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale di settore”), norme che fondano gli stessi provvedimenti impugnati e che vengono richiamate nelle presupposte deliberazioni della Corte dei conti. Dette norme che, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art.13 del d.lgs. n.149/2011, sono state ritenute dalla giurisprudenza (amministrativa e contabile), in assenza di una specifica normativa regionale in materia, applicabili in luogo dell’art. 6 dello stesso D.Lgs. (richiamato dall’art.243-quater, co. 7, del t.u.e.l.), non possono comunque essere disancorate alla ratio di quest’ultimo, il quale fa riferimento all’imprescindibilità di una valutazione sulla sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 244 tuel,

Tale soluzione appare, altresì, coerente con i criteri di buon andamento e proporzionalità dell’azione amministrativa e quindi con una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme su citate, in considerazione delle notevoli conseguenze socio-economiche locali connesse; di contro, non sarebbe proporzionata una automatica declaratoria del dissesto in presenza di un sistema normativo regionale, quale quello su richiamato (artt. 109-bis o.r.e.l. e 58 l.r. n.26/93), che ciò espressamente non prevede e che è volto a sopperire alla mancata tempestiva approvazione del piano di riequilibrio mediante una procedura sostitutiva latamente “sanzionatoria” dell’inerzia dell’ente comunale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, ord.268 del 2014), in luogo dell’art.6 del d.lgs. cit..

3.4. - Il ricorso introduttivo va, quindi, in parte dichiarato inammissibile e per il resto rigettato in quanto infondato.

4. - Quanto al ricorso per motivi aggiunti, con esso viene impugnato il decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle Autonomie e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali – Ufficio Ispettivo n.3 in epigrafe; con tale decreto, premesso il precedente D.A. n.5/2018 - sospeso dal T.A.R. nelle more della definizione del procedimento innanzi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti - e preso atto della deliberazione n.141/2018 della Corte nonché del rigetto del ricorso proposto dal Comune innanzi alle sezioni riunite della Corte de Conti, è stata disposta la nomina del commissario ad acta per la dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Mazzarrone.

4.1. - Il ricorso per motivi aggiunti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, dalle conclusioni di cui ai superiori paragrafi, consegue che, dall’eventuale accoglimento di tale ultimo ricorso (per motivi aggiunti), nessun vantaggio potrebbe derivare al Comune una volta accertata la legittimità del decreto assessoriale di nomina del commissario ad acta, impugnato con il ricorso introduttivo.

5. - Conclusivamente, l’impugnato decreto assessoriale di nomina del commissario è legittimo in quanto l’intervento sostitutivo della Regione si pone come necessitato a seguito della pronuncia della Corte dei Conti, che accerti in via definitiva il ritardo nella presentazione del piano in questione; d’altronde, gli artt. 109-bis o.r.e.l. e 58 l.r. n.26/93, che fondano il detto intervento sostitutivo, non escludono che il commissario accerti preventivamente i presupposti di cui agli artt.244 e segg. del d.lgs. n.267/2000, alla luce di quanto sopra esposto.

6. - Le spese di lite, in considerazione dell’oggettiva complessità della vicenda in esame e della novità dei temi trattati, possono essere, in via d’eccezione, compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

a) quanto al ricorso introduttivo, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo respinge, come in parte motiva;

b) quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giuseppina Alessandra Sidoti Pancrazio Maria Savasta

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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