Riassunzione giudizio interrotto
Pubblico
Mercoledì, 20 Aprile, 2016 - 02:00
Cass. civ. Sez. III, Sent., 04 febbraio 2016, n. 2174, sulla riassunzione del giudizio interrotto
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6938/2013 proposto da:
SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentata e difesa per legge;
- ricorrente -
contro
G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DEL CARAVAGGIO 14, presso lo studio dell'avvocato MARCOSIGNORI FEDERICO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALMIERI FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SECONDA UNIVERSITA' STUDI NAPOLI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 836/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l'08/03/2012, R.6.N. 1078/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. - Con sentenza del gennaio 2005, il Tribunale di Napoli accolse la domanda proposta da G.E.M. nei confronti della Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli e della Seconda Università degli Studi di Napoli e dichiarò che l'attore aveva diritto "a disporre del reperto anatomopatologico prelevatogli a seguito dell'intervento chirurgico al quale fu sottoposto in data 6.6.1988 per il tempo occorrente a far eseguire ulteriori analisi anatomopatologiche presso strutture di propria scelta", altresì condannando le parti convenute al risarcimento dei danni patiti dal G., quantificati nella misura di Euro 10.000,00, oltre interessi legali.
2. - Avverso tale decisione interponevano appello sia la Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli, che la Seconda Università degli Studi di Napoli, adducendo l'infondatezza della domanda attorea e la carenza di legittimazione passiva della Seconda Università.
2.1. - Si costituiva nel giudizio di appello G.E.M. che instava per la reiezione del gravame.
2.2. - All'udienza del 12 ottobre 2010 il processo veniva interrotto a seguito del decesso del G., dichiarato dal proprio procuratore.
2.3. - La Seconda Università degli Studi di Napoli provvedeva alla riassunzione del giudizio con ricorso depositato in data 21 ottobre 2010 e notificato il 3 febbraio 2011 all'Azienda Ospedaliera Universitaria, nonchè collettivamente ed impersonalmente agli "eredi del defunto dr. G.E.M. domiciliati presso l'ultimo domicilio del defunto in (OMISSIS)", altresì notificato il 18 febbraio 2011 agli "eredi del dr. G. E.M. presso l'ultimo domicilio eletto da quest'ultimo presso lo studio dell'avv. Francesco Palmieri".
Si costituiva, quindi, l'Azienda Ospedaliera della Seconda Università degli Studi di Napoli, nonchè G.L., quale coerede del figlio G.E.M., "eccependo preliminarmente la inesistenza della notifica dell'atto riassuntivo, in quanto effettuata oltre l'anno della morte impersonalmente e collettivamente agli eredi di G.E.M. deceduto sin dal (OMISSIS), con conseguente nullità del ricorso riassuntivo", concludendo, pertanto, "per la declaratoria della nullità della riassunzione per inesistenza assoluta della notifica con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado", altresì istando, in subordine, per la reiezione dell'appello.
2.4. - Con sentenza resa pubblica l'8 marzo 2012, la Corte di appello di Napoli dichiarava estinto il giudizio di appello, compensando interamente le spese del grado.
2.4.1. - La Corte territoriale reputava fondata, anzitutto, l'eccezione di inesistenza della notificazione effettuata (il 3 febbraio 2011) dalla Seconda Università degli Studi di Napoli oltre l'anno della morte di G.E.M. (avvenuta in data (OMISSIS)) impersonalmente e collettivamente ai suoi eredi ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ., osservando che il defunto aveva lasciato eredi soltanto i propri genitori, G.L. e P.L. (giacchè i fratelli del de cuius avevano rinunciato all'eredità in data 18 ottobre 2010).
Inesistenza della notificazione che sussisteva "ancorchè il ricorso sia stato depositato nel termine", nè essendo sanabile con la costituzione di un solo coerede "che intenda eccepire pregiudizialmente l'avvenuta estinzione del giudizio, come avvenuto nella fattispecie in esame".
Ciò in quanto la disposizione dell'art. 303 c.p.c., comma 2, è da reputarsi derogatoria sia del combinato disposto dell'art. 125 disp. att. c.p.c. (applicabile, per quanto compatibile, anche alla riassunzione a seguito di interruzione) e art. 163 c.p.c. - i quali prevedono la specifica individuazione della parte destinataria anche dell'atto di riassunzione -, sia dell'art. 139 c.p.c. e ss. - in relazione al luogo della notificazione di detto atto processuale -, conseguendone la nullità dell'atto di riassunzione e, per l'appunto, l'inesistenza della notificazione "per la mancata individuazione delle parti destinatarie di essa".
Di qui, pertanto, la "estinzione del processo, per il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 305, senza possibilità di rinnovazione della notifica" inesistente e, dunque, non sanabile a seguito della costituzione del solo coerede G.L., "che ha pregiudizialmente e sostanzialmente eccepito in definitiva l'avvenuta estinzione del giudizio", da dichiararsi ai sensi dell'art. 307 c.p.c., "con conseguente conferma della sentenza di primo grado".
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Seconda Università degli Studi di Napoli sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso G.L..
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata Azienda Ospedaliera della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Il G. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. - Con l'unico mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 160, 162, 291, 303 e 307 c.p.c., ed "erroneità della motivazione".
La Corte territoriale avrebbe dichiarato l'estinzione del giudizio unicamente in base alla ritenuta inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi di G.E.M., ai sensi dell'art. 303 c.p.c., comma 2, oltre l'anno dalla morte dell'attore, essendosi costituito nel giudizio di appello un solo erede - G. L. - "il quale si è limitato ad eccepire tale inesistenza".
La decisione contrasterebbe con gli artt. 160 e 161 c.p.c., dovendosi ritenere nulla e non già inesistente la notificazione cosi effettuata ad opera della Seconda Università degli Studi di Napoli, che ha provveduto a riassumere il giudizio in termini, con ricorso depositato il 21 ottobre 2010 (dopo nove giorni dalla dichiarazione di interruzione), cui è seguita la relativa notificazione "entro il termine fissato nell'ordinanza presidenziale sia nei confronti degli eredi del dr. G.E.M., sia presso il domicilio precedentemente eletto da quest'ultimo".
Si tratterebbe, dunque, di ipotesi di nullità della notificazione (come affermato da Cass. n. 9432 del 1998), là dove, poi, la giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello (Cass. n. 228 del 1994; Cass. n. 7275 del 1995; Cass. n. 3979 del 1998) avrebbe "affermato l'inesistenza della notificazione per effetto della costituzione dell'erede che abbia eccepito l'estinzione, deducendo esplicitamente la tardività della riassunzione", mentre nel caso di specie "l'unico erede costituitosi ( G.L.) si è limitato ad eccepire l'inesistenza della notificazione", a fronte, del resto, di una riassunzione tempestiva.
Peraltro, lo stesso G.L. si era costituito con il patrocinio dello stesso difensore (avv. Francesco Palmieri) al quale era stato notificato l'atto di riassunzione nel domicilio eletto, non potendosi ritenere inesistente, bensì nulla, la "notificazione dell'atto di riassunzione al codifensore della parte presso lo studio del domiciliatario", non essendo esso ed il luogo di notificazioni estranei "rispetto al destinatario della notificazione medesima".
In ogni caso, essendo stato il ricorso per riassunzione depositato in termini, nonostante la notificazione ai sensi dell'art. 303 c.p.c., comma 2, oltre l'anno dalla morte della parte, il giudice del gravame avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio ex art. 291 c.p.c..
2. - Il motivo è fondato.
2.1. - Come risulta dalla stessa sentenza impugnata - in consonanza con quanto allegato in ricorso - il giudizio di appello, instaurato a seguito di gravame della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell'Azienda Ospedaliera della Seconda Università degli Studi di Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del gennaio 2005 e nei confronti dell'appellato G.E.M., è stato interrotto a seguito di dichiarazione resa all'udienza del 12 ottobre 2010 dal difensore del G. circa il decesso del proprio assistito, avvenuto il (OMISSIS).
Il medesimo giudizio di appello è stato, quindi, riassunto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli con ricorso depositato il 21 ottobre 2010 e poi notificato il 3 febbraio 2011 (per quanto interessa) impersonalmente e collettivamente agli eredi del G. appellato, dunque oltre l'anno dalla morte della parte.
La Corte partenopea - pur osservando (p. 3 della sentenza di appello) che il ricorso per riassunzione fosse "stato depositato nel termine" (ossia entro il termine di sei mesi cui all'art. 305 c.p.c., nella formulazione applicabile rations temporis nella fattispecie) - ha dichiarato l'estinzione del giudizio di impugnazione sul presupposto che la notificazione, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., comma 2, eseguita oltre l'anno dalla morte della parte, fosse inesistente e, dunque, insanabile, cosi come fosse nullo l'atto in riassunzione per "mancata individuazione dei destinatari dell'atto" e anch'esso non suscettibile di sanatoria se non con la costituzione di tutti gli eredi (nella specie, non avvenuta, essendosi costituito in appello, per eccepire la tardività della riassunzione, un solo coerede).
2.2. - Tuttavia, cosi opinando, il giudice di secondo grado si è discostato dal principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ed enunciato anche in fattispecie concernenti l'applicazione del citato art. 303 c.p.c., comma 2: Cass., 20 maggio 2011, n. 11260, ma già in precedenza Cass., 3 gennaio 2001, n. 37), secondo cui, in tema di interruzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando l'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire.
Va, difatti, osservato che la disciplina della riassunzione a seguito di interruzione del processo si compendia nell'onere della parte interessata - in mancanza di prosecuzione ai sensi dell'art. 302 c.p.c. - di riassumere il processo, ossia, alla stregua di quanto disposto dall'art. 303 cod. proc. civ., di chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo, verificandosi altrimenti - in caso di mancata riassunzione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data in cui le parti abbiano avuto conoscenza dell'interruzione - l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 305 c.p.c..
Tali modalità procedimentali sono ben distinte da quelle generalmente previste per le ipotesi di riassunzione della causa (per le quali l'art. 125 disp. att. c.p.c., prescrive la notifica di una comparsa) e configurano l'assolvimento dell'onere di riassunzione in una mera vocatio judicis, da attuare mediante il deposito nella cancelleria del giudice precedentemente adito di un ricorso contenente la richiesta di fissazione dell'udienza (Cass., 20 marzo 2008, n. 7611; Cass., 6 maggio 2011, n. 10016).
Ne consegue che il termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., non svolge alcun ruolo nella successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, che è volta unicamente ad assicurare il corretto ripristino del contraddittorio ed il rispetto delle regole proprie della vocatio in jus, ivi compresa quella relativa alla regolarità della dichiarazione di contumacia (Cass., 29 luglio 2009, n. 17679).
Sicchè, il giudice, ove la notifica sia viziata o inesistente (Cass., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14854; Cass., 6 settembre 2007, n. 18713; Cass. n. 10016 del 2011, cit.), ovvero sia del tutto mancata (Cass., 15 aprile 2015, n. 7661) o, comunque, non sia stata correttamente compiuta in ragione di un'erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, deve ordinarne la rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo (Cass. n. 7611 del 2008, cit.).
Nè, peraltro, potrebbe avere rilievo la circostanza che il giudice abbia omesso di ripristinare il contraddittorio nei confronti del successore universale, non influendo ciò, "in alcun modo, sul perfezionamento della riassunzione del giudizio, la cui tempestività deve essere accertata, come suesposto, con riguardo alla data di deposito del ricorso per riassunzione nella cancelleria del giudice competente" (Cass., 24 settembre 2013, n. 21869).
2.3. - La Corte territoriale ha, dunque, errato a dichiarare l'estinzione del giudizio di appello senza disporre la rinnovazione, nel termine da essa fissato ex art. 291 c.p.c., della notificazione dell'atto di riassunzione - tempestivamente depositato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli - nei confronti degli eredi dell'appellato G.E.M..
3. - Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà provvedere in conformità al principio sopra enunciato, nonchè alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2015, Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2016