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STRADE PUBBLICHE : REQUISITI E RESPONSABILITA'

Pubblico
Martedì, 6 Giugno, 2017 - 16:53

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 12-01-2017, n. 316, sulle strade pubbliche e di uso pubblico - obblighi
 
La massima 
Come chiarito dalla giurisprudenza, anche di questo TAR (Cons. Stato 2 marzo 2001, n. 1155; Tar Campania, sez. VI, 3 marzo 2016, n. 4013), l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune e come tale non necessita di autonoma impugnazione.
Affinché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, devono sussistere tre presupposti:
a) il passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
b) la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze d'interesse generale;
c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile (Cons Stato 1155/2001 citato).
Alla luce del tuttora vigente (in forza dell'art. 1, comma 1 del Dlg 1 dicembre 2009, n. 179) art. 51, comma 1, della l. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F), "... la riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse...". Sicché per esse l'onere di loro manutenzione (e più in generale, dei lavori che le interessino) non è posto a carico del Comune, salvo quanto dipenda dalla costituzione di un consorzio o nei limiti d'una compartecipazione da parte di esso.
Fermo il principio vigente nell'ordinamento circa l'obbligo del soggetto cui la strada appartiene in materia di oneri manutentivi, non sussiste in capo al Comune la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione d'una strada vicinale privata. Invero, ai soli fini della definizione di "strada", ai sensi dell'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 285/1992 - come sopra ampiamente illustrato - rileva la destinazione all'uso pubblico d'una data superficie e non anche la sua proprietà (la quale può esser pubblica o privata: cfr., p. es., Cass., II, 25 giugno 2008 n. 17350); pertanto, al di là dei compiti di vigilanza e polizia spettanti al Comune su dette strade per ragioni di sicurezza collettiva, ai sensi dell'art. 14 del menzionato D.Lgs. n. 285 del 1992 (p.es., di polizia stradale, d'apposizione cartelli, di eseguire opere di ripristino a spese degli interessati, ecc.), non implicano anche l'obbligo di provvedere a quella manutenzione, facente carico in primo luogo ai proprietari interessati e, se del caso e nei limiti di cui all'art. 3 del D.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, anche al Comune.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2139 del 2010, proposto da:
G.S., B.C., rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Buonajuto C.F. (...) e Nicola Mainelli C.F. (...), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo De Luca in Napoli, via F. Giordani n. 42;
contro
Comune di San Sebastiano al Vesuvio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Barone C.F. (...), con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, p.zza Sannazzaro n. 71;
per l'annullamento:
1) del provvedimento prot. n. (...) del 29 gennaio 2010 del dirigente del Settore Assetto del Territorio del comune di Sebastiano al Vesuvio recante il diniego di rilascio di autorizzazione o permesso all'installazione di una sbarra di ferro all'ingresso della strada Masseria Monaco Aniello di proprietà dei ricorrenti;
2) ove necessario, della nota prot. n. (...) del 15 settembre 2009, comunicata il successivo 17, del dirigente del Settore Assetto del Territorio del comune di San Sebastiano al Vesuvio, recante il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241 del 1990.
3) della delibera di Consiglio comunale n. 185 del 13 settembre 1984, recante l'approvazione dello stradario comunale di San Sebastiano e disponente l'inserimento della strada privata Masseria Monaco Aniello nell'elenco delle strade pubbliche comunali di San Sebastiano al Vesuvio
4) della Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 15 gennaio 1988, recante l'approvazione della toponomastica di alcune strade inserite nello stradario comunale di San Sebastiano al Vesuvio e disponente l'inserimento nella toponomastica al n. 26 della strada privata Masseria Monaco Aniello.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Svolgimento del processo
 
Riferiscono i ricorrenti, G.S. e B.C., di essere rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuaria di un appezzamento di terreno con annessa, limitrofa porzione di fabbricato rurale di estensione pari a circa mq 1.000, facente parte del fondo denominato Monaco Aniello, nel comune di San Sebastiano al Vesuvio, riportato in catasto terreni al Fl. 8, p.lla (...), avente accesso alla strada pubblica sia attraverso strada vicinale via Masseria Monaco Aiello sia, in relazione al versante meridionale dello stesso fondo, con la strada pubblica denominata via degli Astronauti.
A seguito dell'intervenuta esecuzione su parte di tale terreno costituente accesso alla Masseria Monaco Aiello di opere infrastrutturali, costituite dalla bitumatura e da posizione di collettore fognario nonché d'impianto d'illuminazione privata, realizzate a loro cura e spese, la strada di accesso, stante la posizione intermedia tra via degli Astronauti e la strada vicinale Monaco Aiello, ha rappresentato negli ultimi periodi e benché recante un tracciato notevolmente curvilineo, di ristrette dimensioni e larghezza, una via di fuga e scorciatoia per gli automobilisti estranei alla predetta proprietà privata, che volessero raggiungere la via degli Astronauti senza percorrere il tratto di strada pubblica che, a monte, ricongiunge la strada vicinale Monaco Aiello alla stessa via degli Astronauti.
I ricorrenti, assumendo il pericolo per l'incolumità dei residenti, privati e proprietari e comunque l'illiceità del passaggio di autoveicoli, appartenenti a soggetti estranei alla proprietà privata, hanno inoltrato in data 2 settembre 2009, al comune di San Sebastiano al Vesuvio, domanda prot. n. (...) per essere autorizzati ad installare una sbarra di ferro da posizione all'ingresso della proprietà privata dei ricorrenti, come localizzata all'ingresso di via Monaco Aiello, lato via degli Astronauti.
Con nota prot. n. (...) del 15 settembre 2009, recante il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241 del 1990 e successivamente con la nota prot. n. (...) del 29 gennaio 2010, notificato ai ricorrenti, il successivo 8 febbraio, l'amministrazione comunale ha respinto la domanda.
Per l'annullamento della suddetta nota, G.S. e B.C. hanno presentato l'odierno ricorso, notificato il 29 marzo 2010 e depositato il successivo 22.
Si è costituito il comune di San Sebastiano al Vesuvio che, con memoria, depositata il 7 luglio 2010 ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con atto, notificato il 15 aprile e depositato il successivo 19, parte ricorrente ha manifestato il permanere dell'interesse alla trattazione del ricorso.
In data 14 settembre 2016, ha quindi depositato relazione tecnica asseverata di parte.
Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2016, la causa è stata introitata per la decisione.
 
Motivi della decisione
 
1.- I ricorrenti, con i due articolati motivi di ricorso, hanno dedotto le seguenti censure:
violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 19990, in relazione all'art. 2, comma 2, lett. d) ed f) D.Lgs. n. 285 del 1992; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, perplessità, carente motivazione, carenza assoluta di idonea, istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento.
1.1.- Deducono in particolare che il difetto di istruttoria preordinata ad acquisire ogni utile elemento in fatto ed in diritto, posto che ai fini dell'individuazione della natura pubblica di una strada, non sarebbe sufficiente il mero inserimento della stessa nell'elencazione di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 285 del 1992, che ha modificato l'art. 8 L. n. 126 del 1958.
Nel caso di specie, come rilevabile dall'allegata perizia tecnica asseverata, redatta nell'interesse dei ricorrenti, si evince che Via Masseria Monaco Aiello potrebbe costituire idoneo accesso e sarebbe ad esclusivo servizio delle sole unità immobiliari ricomprese nel fabbricato masseria Monaco Aiello, in quanto tracciato stradale costituito da un'unica carreggiata che, per la sua limitata larghezza, potrebbe essere percorsa solo da veicoli a senso unico, la cui velocità, peraltro, andrebbe notevolmente limitata, attesa la forma ad "U" del tracciato stradale, pena grave pericolo per l'incolumità dei residenti.
A ciò va aggiunto che, come da perizia asseverata di parte, l'ulteriore restringimento della carreggiata nel tratto finale del tracciato stradale, posto a ridosso di via Degli Astronauti, lato sud, finirebbe con l'attribuire a siffatta arteria viaria un ruolo del tutto marginale rispetto alla viabilità locale.
La natura privata dell'arteria stradale emergerebbe anche dal fatto che tutte le opere infrastrutturali connesse, quali il collettore fognario e l'illuminazione e bitumatura della stessa, sono state realizzate ad opera ed a spese dei ricorrenti.
1.2.- Sotto ulteriore profilo, i ricorrenti evidenziano l'illegittimità della stessa deliberazione consiliare n. 185 del 13 settembre 1984, recante l'approvazione dello stradario comunale di San Sebastiano al Vesuvio e disponente l'inserimento della strada privata Masseria Monaco Aiello nell'elenco delle strade pubbliche comunali, costituente unico presupposto del provvedimento negativo di autorizzazione o permesso.
Dalla perizia asseverata si rileverebbe al contrario l'insussistenza della destinazione ad uso pubblico della suindicata strada privata, attesa la carenza di un titolo valido a sorreggere l'uso pubblico ovvero la possibilità di ricondurre la stessa al demanio stradale comunale nonché l'inadeguatezza a soddisfare le esigenze di transito pubblico.
2.- Le censure di parte ricorrente non sono accoglibili ed il ricorso appare fondato.
2.1.- Come chiarito dalla giurisprudenza, anche di questo TAR (Cons. Stato 2 marzo 2001, n. 1155; Tar Campania, sez. VI, 3 marzo 2016, n. 4013), l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune e come tale non necessita di autonoma impugnazione.
Su questo punto, pertanto, pur condividendo le premesse delle argomentazioni di parte ricorrente, tuttavia, il Collegio ritiene di dovere pervenire a conclusioni del tutto opposte; fermo restando peraltro che la questione sulla sussistenza e delimitazione dei rispettivi diritti rientra nella giurisdizione del giudice civile (cfr. Cass. Ss.uu., 17/3/2010, n. 6406) e può essere conosciuta dal giudice amministrativo solo incidenter tantum, nella misura in cui è necessario per decidere la domanda di annullamento dell'atto impugnato.
2.2.- Affinché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, devono sussistere tre presupposti:
a) il passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
b) la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze d'interesse generale;
c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile (Cons Stato 1155/2001 citato).
2.3.- Come chiarito inoltre dalla Suprema Corte (Cass civ., sez. II, 9 novembre 2009, n. 23705), l'appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 cod. civ.. A tal fine non può considerarsi elemento da solo sufficiente, l'inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco, previsto dall'art. 8 della L. n. 126 del 1958, posta la sua natura meramente dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui all'art. 22 della L. n. 2248 del 1865, all. F) (in quella fattispecie, la Suprema Corte aveva confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ad una strada la natura comunale in forza di plurime circostanze e, segnatamente, della sua inclusione nelle mappe catastali, dalla classificazione come comunale da parte del Consiglio dell'ente territoriale, dall'attività di manutenzione effettuata dall'ente, dall'inclusione nella toponomastica cittadina con attribuzione di numerazione civica e, infine, dalla mancanza di elementi validi a sostegno del contrario assunto sulla natura privata della strada medesima).
3.- Ciò chiarito, nel caso controverso, Via Masseria Monaco Aiello è una piccola strada vicinale esistente almeno dal 1956 la quale, pur essendo di proprietà privata, collega di fatto le terre coltivate del Comune di S. Giorgio a Cremano con il territorio del Comune di Ercolano, con transito nella parte posta di fronte alla Masseria Monaco Aiello, da cui prende il nome, e con doppio senso di circolazione.
3.1.- Circa l'uso pubblico indiscriminato depongono i seguenti fattori:
1) la strada è inclusa nei toponimi attribuiti alle piazze, vie, viali, vialetti e rampe dello stradario di San Sebastiano al Vesuvio, approvato con delibera consiliare n. 185 del 13 settembre 1984 e confermato dalla delibera consiliare n. 13 del 15 gennaio 1988, le quali, quantunque assumano carattere meramente dichiarativo e non costitutivo, valenza che il Collegio non mette in dubbio, dimostrano tuttavia, con presunzione iuris tantum, la presenza di un passaggio pubblico indifferenziato;
2) come chiarisce la stessa relazione tecnica asseverata di parte e come emerge dalle fotografie planimetriche della zona, nel 1956 via degli Astronauti, la strada comunale di collegamento, non esisteva ancora, sicché Via Masseria Monaco Aiello costituiva di fatto l'unico mezzo necessitato per consentire il collegamento tra le terre coltivate del Comune di S. Giorgio a Cremano ed il Comune di Ercolano.
3.2.- Quanto sopra, sebbene non sottragga la strada vicinale della qualifica di proprietà privata, non esclude ed anzi conferma che la stessa sia soggetta ad un'indifferenziata destinazione pubblica, risalente ad un tempo indeterminato ed, in quanto tale, fondante le premesse per costituire una servitù di uso pubblico.
La circostanza della destinazione pubblica non è smentita dai ricorrenti, i quali non solo non adducono alcun elemento di prova in senso contrario ma anzi finiscono col confermarla, tant'è che l'istanza rivolta al comune di apporre una sbarra di ferro all'ingresso di Via Monaco Aiello lato Via Astronauti ha come intento proprio quello di impedire la circolazione di veicoli indeterminati.
4.- Né può costituire circostanza significativa che si oppone all'esistenza della servitù pubblica di passaggio, il fatto che i ricorrenti si siano accollati le spese per realizzare talune opere (collettore fognario, illuminazione e bitumatura della strada a fini manutentivi) nonché, in negativo, l'assenza di una segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
4.1.- Le opere realizzate attestano soltanto che, a fronte dell'inadempienza dell'amministrazione comunale di attendere a determinati compiti ad essa parzialmente spettanti in virtù dell'uso pubblico indeterminato della strada, i proprietari si sono fatti carico in proprio di effettuarle.
D'altronde come chiarito dalla giurisprudenza (cfr., Cons. St., V, 23 maggio 2005 n. 2584; id., 19 aprile 2013 n. 2218, id., 21 settembre 2015, n. 4398) la destinazione delle strade vicinali ad un uso pubblico, indicata dal Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), implica necessariamente il loro coinvolgimento in un transito generalizzato e, dunque, a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze, il Comune può vantare sulle predette strade, ai sensi dell'art. 825 c.c., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa.
4.2.- Del pari, già alla luce del tuttora vigente (in forza dell'art. 1, comma 1 del Dlg 1 dicembre 2009, n. 179) art. 51, comma 1, della l. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F), "... la riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse...". Sicché per esse l'onere di loro manutenzione (e più in generale, dei lavori che le interessino) non è posto a carico del Comune, salvo quanto dipenda dalla costituzione di un consorzio o nei limiti d'una compartecipazione da parte di esso.
4.3.- A ciò fa eco la giurisprudenza civile (cfr., p. es., Cass. civ, III, 25 febbraio 2009 n. 4480), secondo cui, fermo il principio vigente nell'ordinamento circa l'obbligo del soggetto cui la strada appartiene in materia di oneri manutentivi, non sussiste in capo al Comune la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione d'una strada vicinale privata. Invero, ai soli fini della definizione di "strada", ai sensi dell'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 285/1992 - come sopra ampiamente illustrato - rileva la destinazione all'uso pubblico d'una data superficie e non anche la sua proprietà (la quale può esser pubblica o privata: cfr., p. es., Cass., II, 25 giugno 2008 n. 17350); pertanto, al di là dei compiti di vigilanza e polizia spettanti al Comune su dette strade per ragioni di sicurezza collettiva, ai sensi dell'art. 14 del menzionato D.Lgs. n. 285 del 1992 (p.es., di polizia stradale, d'apposizione cartelli, di eseguire opere di ripristino a spese degli interessati, ecc.), non implicano anche l'obbligo di provvedere a quella manutenzione, facente carico in primo luogo ai proprietari interessati e, se del caso e nei limiti di cui all'art. 3 del D.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, anche al Comune.
5.- Per quanto sopra il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi e 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Giuseppe Esposito, Consigliere
 

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