Trasferimento immobili ASL
Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 11/07/2024) 22/07/2024, n. 20178, su trasferimento immobili ASL
MASSIMA
Le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 26 della L.R. 14 maggio 1997, n. 11, prevedono il trasferimento del patrimonio immobiliare delle USL e delle Aziende ospedaliere ai nuovi enti sanitari, ma tale trasferimento non si perfeziona automaticamente per effetto della norma stessa. È necessario un successivo provvedimento amministrativo o legislativo che costituisca titolo per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1. L'Agenzia delle entrate ricorre nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 Centro Molise in liquidazione, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest'ultima la C.t.r. ha rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Campobasso che aveva accolto il ricorso spiegato dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento, e le pedisseque cartelle di pagamento, con le quali l'Ufficio aveva recuperato maggiori imposte relative agli anni 2001 e 2002.
L'Ufficio, in particolare, contestava all'Azienda sanitaria l'omessa dichiarazione di redditi di fabbricati e l'omesso versamento delle relative imposte.
2. La C.t.r. riteneva che l'Azienda contribuente non fosse soggetta all'Ires per gli immobili presso i quali dispensava i propri servizi in quanto detti ultimi erano di proprietà, non della stessa, bensì di altri enti pubblici territoriali soggetti ad esenzione ex art. 5 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 60; rilevava che la Regione Molise, in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, aveva iniziato il processo di trasferimento di alcuni immobili completandolo solo dopo il periodo di imposta di riferimento. Aggiungeva che l'assunto secondo il quale il patrimonio delle Aziende Sanitarie fosse costituito anche dagli immobili "da trasferire" era priva di fondamento giuridico.
3. La controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, degli artt. 1, 22 e ss., 40, 88, comma 2, 102 t.u.i.r., degli artt. 65 e 66 L. 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 5 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dell'art. 26, comma, 4 legge reg. 14 maggio 1997, n. 11.
Premesso che l'esenzione di cui all'art. 5 D.P.R. n. 601 del 1973 non si applica alle Aziende sanitarie, che la disposizione non è suscettibile di interpretazione estensiva, che le Aziende sanitarie hanno personalità giuridica autonoma, osserva che il presupposto dell'obbligazione tributaria non è dato dall'effettivo trasferimento della proprietà degli immobili ma "dalla nozione del concetto di "appartenenza", riferito anche rispetto ai beni trasferiti o ancora da trasferire, che si specifica nella norma di cui all'art. 26 nel concetto di disponibilità ed utilizzazione effettiva".
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello sollevata dalla controricorrente.
Quest'ultima assume che l'Agenzia delle entrate non potrebbe valersi della sospensione del termine per impugnare previsto dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017 in quanto la medesima opererebbe solo a favore del contribuente. In via subordinata chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale.
L'interpretazione del controricorrente è contraria alla lettera della legge che prevede la sospensione del termine per impugnare senza alcuna distinzione tra le parti del giudizio. Deve escludersi, per altro, che la previsione di un termine simmetrico sia in violazione degli art. 3 e 97 Cost., ove solo si consideri, come già chiarito da questa Corte, che la ratio della normativa invocata è proprio quella di favorire al massimo l'accesso all'istituto della definizione agevolata, evitando il più possibile, in tale ottica, di contrarre i termini a difesa (Cfr. Cass. 20/03/2024, n. 7510). Trattasi, pertanto, di istituto del tutto in linea con i principi di buon andamento dell'Amministrazione e di tutela del diritto di difesa del contribuente.
3. Il motivo è infondato, in conformità all'orientamento di questa Corte, reso in analogo contenzioso, che si è consolidato in senso contrario alla tesi prospettata dall'Ufficio.
3.1. Ai sensi dell'art. 26 t.u.i.r. (nel testo applicabile ratione temporis), i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto, o altro diritte reale, per il periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto.
Il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta non è il possessore dei terreni o dei fabbricati, cioè colui che ne ha la disponibilità, in quanto tale, ma il possessore titolato ossia il possessore il cui potere di fatto sia basato sul diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Non ha fondamento l'assunto per cui gli immobili in questione, oggetto di tassazione, sarebbero divenuti già di proprietà dell'Azienda sanitaria per effetto del solo disposto dell'art. 5 D.Lgs. n. 502 del 1992, che ne avrebbe attuato un trasferimento ex lege dal Comune. Ai sensi di detta norma il patrimonio delle USL e delle Aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri Enti pubblici in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, i quali costituiscono titolo per la trascrizione.
La Corte ha chiarito che siffatta norma, dall'evidente natura programmatica e che determina per il futuro il patrimonio delle Aziende sanitarie, includendo nelle stesso anche gli immobili trasferiti o da trasferire, non solo non prevede espressamente l'automatico trasferimento della stessa ma, al contrario, ne disciplina il definitivo trasferimento attraverso future leggi o provvedimenti amministrativi, i quali, solo, costituiranno titolo per la trascrizione; in altre parole, come risulta dallo stesso tenore letterale della norma, per potersi ritenere perfezionato il trasferimento, è necessario l'intervento di una successiva legge o provvedimento amministrativo e solo successivamente si può procedere, per i conseguenti effetti, a trascrizione" (Cass. 31/03/2022, n. 10384, Cass. 06/08/2014, n. 17641 Cass. 16/04/2014, n. 8821).
E' pacifico che nel caso di specie, il processo di trasferimento all'Azienda degli immobili de quibus, in attuazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, si è compiuto solo nel 2010.
3.2. A nessuna diversa conclusione può giungersi in ragione dell'art. 26 legge reg. 14 maggio 1997, n. 11.
La disposizione per quanto interessa prevede: "1. All'entrata in vigore della presente legge, le ASL di cui alla L.R. 6 aprile 1979, n. 12, sono soppresse. 2. Le gestioni liquidatorie di cui alla L. 24 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, sono disciplinate con delibera della giunta regionale. 3. Le ASL di cui alla presente legge, allegato 1, subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalla ASL soppressa il cui ambito territoriale risulti in esso ricompreso.
4. Costituiscono elementi patrimoniali dell'ASL i beni immobili e i beni mobili registrati nonché gli altri beni mobili e le attrezzature già utilizzati o nella disponibilità delle ASL soppresse. Entro il 30 giugno 1997 le ASL provvederanno ad una ricognizione di tali elementi patrimoniali al fine di consentire alla Regione, con atto formale, di ufficializzare il diritto di proprietà. Tale provvedimento regionale costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari".
La legge reg. n. 11 del 1997 è attuativa del citato D.Lgs. n. 502 del 1992. L'art. 26 di quest'ultima, come chiarito da questa Corte, riguarda il passaggio di beni "utilizzati" dalle Asl soppresse o "nella disponibilità" delle Asl soppresse, alle Asl nuove. Da esso non discende affatto l'attribuzione a dette ultime della proprietà di beni non già in proprietà delle stesse (Cass. 31/03/2022, n. 10384).
4. Correttamente, pertanto la C.t.r., in linea con detti principi, a prescindere dall'effettivo godimento degli immobili in questione, ha ritenuto che negli anni in contestazione, non sussistesse il presupposto impositivo in quanto l'Azienda sanitaria non era ancora divenuta proprietaria degli immobili oggetto di tassazione.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 Centro Molise le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15 per cento, cap ed iva come per legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, l'11 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2024.