Anac - Regolamento accesso civico generalizzato
Pubblico
Venerdì, 28 Dicembre, 2018 - 22:18
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 24 ottobre 2018
Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico,
all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti
dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della
legge n. 241/1990. (Delibera n. 1019). (18A08326)
(GU n.297 del 22-12-2018)
Parte I
Disposizioni comuni
IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni e
integrazioni, e il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in
legge 11 agosto 2014, n. 114, recante disposizioni in merito
all'istituzione dell'ANAC;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
e, in particolare, l'art. 4 ai sensi del quale le pubbliche
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita'
organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle
modalita' di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso
ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il
«regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il regolamento adottato dall'Autorita' il 31 maggio 2016,
concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorita'
ai sensi della legge, n. 241/1990;
Visto il regolamento adottato dall'Autorita' il 31 maggio 2016, in
materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di
copie e diritti di ricerca;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modifiche e integrazioni, recante il riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 5 disciplinante
l'accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni e l'art. 5-bis disciplinante le
esclusioni e i limiti allo stesso accesso civico, introdotto dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la propria determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 «Linee
guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle
esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2
del decreto legislativo n. 33/2013 art. 5-bis, comma 6, del decreto
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante «riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 2/2017 riguardante l'attuazione delle
norme sull'accesso civico generalizzato;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni e integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione
digitale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
novembre 2014, «Regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il
Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;
Visto il regolamento adottato dall'Autorita' l'8 marzo 2017,
concernente la disciplina dei contratti pubblici di servizi e
forniture stipulati dall'Autorita' nazionale anticorruzione;
Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per
la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato»;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del Consiglio
dell'autorita';
c) «ufficio unico» l'ufficio unico per l'accesso civico
generalizzato;
d) «ufficio responsabile del procedimento», l'ufficio che detiene
i dati e/o i documenti oggetto della richiesta di accesso;
e) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorita'
raggiungibile all'indirizzo: http://www.anticorruzione.it
f) «decreto trasparenza», il decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016,
n. 97;
g) «codice dei contratti pubblici», il decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
h) «posta elettronica certificata», sistema di comunicazione in
grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di
posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
i) «dato personale», il dato definito dall'art. 4, paragrafo 1,
n. 1, del regolamento (UE) 2016/679 come «qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile
("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che
puo' essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero
di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo
online o a uno o piu' elementi caratteristici della sua identita'
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale»;
j) «categorie particolari di dati personali», i dati definiti
dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 come «dati
personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonche' trattare dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona»;
k) «dati personali relativi a condanne penali e reati o a
connesse misure di sicurezza», dati di cui all'art. 10, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2016/679 e all'art. 2-octies del decreto
legislativo 196/2003;
l) «interessati» nell'ambito dell'accesso ai documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti i
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale e' chiesto l'accesso;
m) «controinteressati» nell'ambito dell'accesso ai documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti i
soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura
del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero
compromesso il loro diritto alla riservatezza;
n) «controinteressati» nell'ambito dell'accesso civico
generalizzato, i soggetti portatori degli interessi privati di cui
all'art. 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
o) «accesso civico», l'accesso ai documenti, dati e informazioni
oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto all'art. 5, comma
1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
p) «titolare del potere sostitutivo», il Segretario generale
dell'ANAC;
q) «accesso civico generalizzato», l'accesso previsto dall'art.
5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per
l'esercizio dell'accesso civico, inteso quale diritto di chiunque di
richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di obbligo di
pubblicazione da parte dell'Autorita', nei casi in cui sia stata
omessa la loro pubblicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del
decreto trasparenza.
2. Il presente regolamento disciplina, altresi', i criteri e le
modalita' per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato, ossia il
diritto di chiunque, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto
trasparenza di accedere a dati e documenti detenuti dall'Autorita',
ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione.
3. Il presente regolamento disciplina, inoltre, i criteri e le
modalita' per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi formati o detenuti dalla Autorita' ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di favorire la partecipazione
all'attivita' amministrativa e di assicurarne l'imparzialita' e la
trasparenza.
Parte II
Accesso civico
Art. 3
Accesso civico
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico
di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, gli interessati
presentano istanza al responsabile per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza (RPCT), ai sensi dell'art. 5, comma 3,
lettera d) del medesimo decreto, preferibilmente utilizzando, in caso
di invio mediante posta elettronica certificata (PEC), la casella
istituzionale di posta elettronica certificata indicata sul sito
dell'Autorita'.
2. Nel caso in cui nell'istanza non siano identificati i documenti,
le informazioni o i dati da pubblicare, il RPCT ne da' -
comunicazione all'istante che provvede al completamento della stessa.
In tal caso, il termine di conclusione del procedimento inizia a
decorrere dall'acquisizione dell'istanza all'ufficio protocollo
dell'Autorita'.
3. L'Autorita', verificata la sussistenza dell'obbligo di
pubblicazione, provvede, entro trenta giorni, a pubblicare sul sito
istituzionale i dati, i documenti o le informazioni richiesti. Il
RPCT entro lo stesso termine comunica all'interessato l'avvenuta
pubblicazione con l'indicazione del collegamento ipertestuale.
4. Ove i dati, i documenti o le informazioni richiesti risultino
gia' pubblicati, il RPCT indica al richiedente il collegamento
ipertestuale.
5. In caso di ritardo o mancata risposta, l'interessato puo'
ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, accertata la
sussistenza dell'obbligo di pubblicazione provvede ai sensi dei commi
2 e 3 entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.
Parte III
Accesso civico generalizzato
Art. 4
Legittimazione soggettiva
1. L'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non e'
sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente.
Art. 5
Presentazione dell'istanza
1. L'istanza di accesso civico generalizzato e' presentata
all'Autorita' nazionale anticorruzione-ufficio unico per l'accesso
civico generalizzato.
2. L'istanza puo' essere trasmessa dal soggetto interessato per via
telematica ed e' valida se:
a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica
qualificata il cui certificato e' rilasciato da un certificatore
qualificato;
b) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento
d'identita';
c) trasmessa dall'istante o dal dichiarante mediante la propria
casella di posta elettronica certificata cui e' allegata copia del
documento d'identita'.
3. L'istanza puo' essere validamente presentata anche a mezzo
posta, fax o direttamente presso l'ufficio protocollo dell'Autorita'.
Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve
essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, da
inserire nel fascicolo, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata
acquisita all'Ufficio protocollo dell'Autorita', ovvero nel giorno in
cui e' acquisita dallo stesso pervenendo a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno, ovvero mediante posta elettronica certificata
(PEC) all'indirizzo accessofoia@pec.anticorruzione.it dedicato
esclusivamente alle istanze di accesso civico generalizzato.
Art. 6
Contenuti dell'istanza
1. L'istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna
motivazione.
2. Per consentire all'Autorita' di fornire risposte tempestive,
nell'istanza devono essere indicati i dati e/o i documenti oggetto di
richiesta, avuto riguardo anche al periodo temporale al quale si
riferiscono.
Art. 7
Ufficio responsabile del procedimento
1. L'ufficio unico trasmette tempestivamente all'Ufficio
responsabile del procedimento l'istanza per la relativa istruttoria.
Qualora la richiesta riguardi dati e/o documenti detenuti da diversi
uffici, l'Ufficio unico trasmette la richiesta a detti uffici per la
relativa istruttoria.
2. Nel caso in cui l'istanza non sia presentata secondo quanto
previsto dall'art. 5, ovvero nella stessa non siano presenti gli
elementi di cui all'art. 6, l'ufficio responsabile del procedimento
ne da' comunicazione all'istante che provvede al completamento della
stessa. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento di
cui all'art. 9 inizia a decorrere dall'acquisizione dell'istanza
all'ufficio protocollo dell'Autorita'.
3. L'Ufficio responsabile del procedimento cura l'istruttoria,
anche tenendo conto delle informazioni disponibili nel registro degli
accessi e risponde all'interessato, sentito l'ufficio unico che si
esprime al solo fine di assicurare la coerenza degli orientamenti
interpretativi dell'Autorita' e il rispetto dei limiti e delle
esclusioni previsti dalla normativa, in particolare, nei casi di
rifiuto o di differimento della richiesta.
4. Se i documenti e/o i dati richiesti sono gia' pubblicati sul
sito istituzionale dell'ANAC, l'ufficio responsabile del
procedimento, previa verifica con il RPCT dell'Autorita', comunica al
richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Art. 8
Diritti dei controinteressati
1. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'ufficio
responsabile del procedimento individua i soggetti controinteressati
ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto trasparenza, ai quali e'
data comunicazione dell'istanza, mediante invio con raccomandata con
avviso di ricevimento o tramite PEC.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla
richiesta di accesso a mezzo di posta elettronica certificata
all'indirizzo accessofoia@anticorruzione o con raccomandata con
avviso di ricevimento o consegna a mano presso l'ufficio protocollo
dell'ANAC. A tal fine i termini di conclusione del procedimento sono
sospesi.
Art. 9
Conclusione del procedimento
1. Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude, in
assenza di controinteressati, con provvedimento espresso e motivato
nel termine di trenta giorni dall'acquisizione dell'istanza
all'Ufficio protocollo dell'Autorita'.
2. In presenza di controinteressati, decorsi dieci giorni
dall'ultima data di ricezione della comunicazione ai
controinteressati, l'ufficio responsabile del procedimento, accertata
la ricezione delle comunicazioni inviate ai controinteressati e in
mancanza di opposizione di questi ultimi, provvede sulla richiesta di
accesso civico generalizzato.
3. Ove il controinteressato abbia espresso la propria opposizione e
l'ufficio responsabile del procedimento ritenga comunque di
accogliere la richiesta di accesso civico generalizzato, salvi i casi
di comprovata indifferibilita', l'ufficio ne da' comunicazione al
controinteressato e provvede a trasmettere i dati e i documenti
richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa
da parte del controinteressato. Entro lo stesso termine il
controinteressato puo' presentare istanza di riesame ai sensi
dell'art. 12.
Art. 10
Provvedimenti conclusivi del procedimento
1. Qualora l'istanza di accesso generalizzato sia accolta, alla
risposta sono allegati i dati e i documenti richiesti.
2. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico e'
gratuito. Ove richiesti in formato cartaceo, e' previsto il rimborso
del solo costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la
riproduzione su supporti materiali, secondo quanto indicato nel
regolamento dell'Autorita' del 31 maggio 2016 in materia di rimborso
dei costi di riproduzione per il rilascio di copie.
3. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del decreto trasparenza,
l'accesso civico generalizzato e' rifiutato nei casi di segreto di
Stato e negli altri casi di divieto di accesso o di divulgazione
previsti dalla legge. Per le altre ipotesi indicate al comma 3 del
medesimo decreto, occorre riferirsi alla disciplina di settore
laddove l'accesso sia subordinato al rispetto di specifiche
condizioni, modalita' o limiti ivi stabiliti.
4. L'accesso civico generalizzato e' rifiutato qualora il diniego
sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli
interessi pubblici e privati indicati nell'art. 5-bis, comma 1 e
comma 2, del decreto trasparenza.
5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi
pubblici e privati individuati nel comma 4 si applicano unicamente
per il periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione
alla natura del dato.
6. L'accesso civico generalizzato non puo' essere negato ove, per
la tutela degli interessi pubblici e privati di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 5-bis, sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
Art. 11
Casi da sottoporre al Consiglio
1. Ove l'ufficio unico, sentito nell'ambito della verifica di cui
all'art. 7, comma 3, si esprima in difformita' rispetto alla
decisione dell'ufficio responsabile del procedimento, ovvero nei casi
in cui le istanze di accesso civico generalizzato presentino profili
di elevata complessita' e/o di dubbia risoluzione, la risposta e'
formulata dall'ufficio responsabile del procedimento e sottoposta
tramite l'ufficio unico all'esame e all'approvazione del Consiglio
dell'Autorita'. In casi di urgenza la risposta e' approvata dal
Presidente, salva ratifica del Consiglio.
Art. 12
Richiesta di riesame
1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale
dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero
i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di
accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare
richiesta di riesame al RPCT dell'ANAC, che decide con provvedimento
motivato entro venti giorni dall'acquisizione all'Ufficio protocollo
dell'istanza, informandone il Consiglio.
2. Nei casi in cui il titolare dell'ufficio responsabile del
procedimento coincida con il RPCT dell'ANAC, sulla richiesta di
riesame provvede il segretario generale. In tali ipotesi, nei
provvedimenti adottati in prima istanza, l'ufficio responsabile del
procedimento indica al richiedente che all'istanza di riesame
provvede il segretario generale.
3. L'istanza di riesame viene presentata ai sensi dell'art. 5,
comma 1, 2, 3 e si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata
acquisita all'ufficio protocollo dell'Autorita', ovvero nel giorno in
cui e' acquisita dallo stesso pervenendo a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno, ovvero mediante posta elettronica certificata
(PEC) all'indirizzo accessofoia@pec.anticorruzione.it - dedicato
esclusivamente alle istanze di accesso civico generalizzato nei
confronti dell'ANAC.
4. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela della
protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma 7,
del decreto trasparenza.
5. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per
l'adozione del provvedimento da parte del RPCT e' sospeso fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore a dieci giorni, in conformita' all'art. 5, comma 7, del
decreto trasparenza.
Art. 13
Impugnazioni
1. Avverso la decisione dell'Autorita' o, in caso di richiesta di
riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente dell'accesso
civico generalizzato puo' proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio ai sensi dell'art. 116 del Codice
del processo amministrativo di cui al decreto legislativo, n.
104/2010.
Parte IV
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge, n. 241/1990
Art. 14
Principi generali in materia di accesso
1. L'accesso agli atti e ai provvedimenti formati dall'Autorita' o
dalla stessa stabilmente detenuti e' riconosciuto a tutti i soggetti
privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente
a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al
quale e' richiesto l'accesso.
2. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie
di documenti.
3. L'Autorita' non e' tenuta a elaborare dati in suo possesso al
fine di soddisfare la richiesta di accesso.
4. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale,
ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge, n. 241/1990.
Art. 15
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente dell'ufficio
competente per materia.
2. Il dirigente puo' individuare, all'interno dell'ufficio, un
funzionario, con il ruolo di responsabile dell'istruttoria,
competente per lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai singoli
procedimenti.
Art. 16
Accesso informale
1. Il diritto di accesso puo' essere esercitato in via informale
mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare
l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente o al
Segretario generale che individua l'ufficio competente ad evadere la
richiesta, qualora in base alla natura del documento richiesto non
sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti
l'esistenza di controinteressati e sia possibile l'accoglimento
immediato.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento a cui
chiede l'accesso, ovvero gli elementi che ne consentano
l'individuazione e comprovare l'interesse diretto, concreto ed
attuale connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria
identita' e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto
interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita' dal
responsabile del procedimento, e' accolta mediante indicazione della
pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento,
estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea.
4. Dell'avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di
copia viene conservata apposita annotazione.
5. Qualora l'ufficio competente o il Segretario generale, in base
al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di
controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta
formale di accesso.
Art. 17
Accesso formale
1. La richiesta di accesso formale puo' essere presentata di
persona all'Ufficio protocollo dell'Autorita', per via telematica
alla casella istituzionale di posta elettronica certificata indicata
sul sito dell'Autorita', per via postale, utilizzando l'apposito
modulo allegato al presente regolamento .
2. Nell'istanza l'interessato deve:
a) dimostrare la propria identita' e, quando occorre, i propri
poteri rappresentativi;
b) indicare gli elementi che consentono di individuare i
documenti amministrativi ai quali chiede di accedere;
c) specificare il proprio interesse diretto, concreto e attuale;
d) precisare le modalita' con cui intende esercitare il diritto
di accesso;
e) apporre data e sottoscrizione.
3. Il termine di trenta giorni previsto dalla legge, n. 241/1990
per il riscontro della richiesta, nel caso in cui la stessa sia
trasmessa a mezzo posta o presentata personalmente, decorre dalla
data di acquisizione all'ufficio protocollo dell'Autorita'.
4. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non
risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il
responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a darne
comunicazione al richiedente. In tale caso, il termine del
procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda
perfezionata ovvero completata.
Art. 18
Controinteressati
1. Il responsabile del procedimento, qualora individui soggetti
controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o al
contenuto di documenti connessi, invia agli stessi comunicazione
della richiesta di accesso.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche
per via telematica, alla richiesta di accesso. A tal fine i termini
di conclusione del procedimento sono sospesi.
3. Nel caso di documenti contenenti categorie particolari di dati
personali e dati personali relativi a condanne penali e reati o a
connesse misure di sicurezza, l'accesso e' consentito nei limiti in
cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dal
regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
Art. 19
Accoglimento e rifiuto della richiesta
1. Entro trenta giorni dall'acquisizione all'Ufficio protocollo
dell'istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il responsabile del
procedimento decide sull'istanza di accesso con provvedimento
motivato, dandone comunicazione al richiedente.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la domanda di
accesso si intende respinta.
3. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente
viene indicato il nominativo della persona e l'ufficio competente
presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici
giorni, lo stesso o persona da lui incaricata puo' prendere visione
ed eventualmente estrarre fotocopia dei documenti, l'orario durante
il quale puo' avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione
necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso.
4. L'accesso ai documenti non puo' essere negato ove sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento
dell'accesso sono ammessi i rimedi di cui all'art. 25 della legge, n.
241/1990.
Art. 20
Modalita' di accesso
1. Il diritto di accesso puo' venire esercitato di persona,
mediante consultazione del documento da parte del richiedente o del
delegato, alla presenza del responsabile del procedimento o di
persona dallo stesso incaricata. Il tempo di consultazione e'
adeguato alla natura e alla complessita' del documento.
2. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta
anche la facolta' di accedere agli altri documenti nello stesso
richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le
esclusioni indicate nel presente regolamento .
3. L'accesso ai documenti puo' essere limitato ad alcune parti,
quando ricorre l'esigenza di differire o escludere l'accesso alle
rimanenti parti dei documenti medesimi. Il responsabile del
procedimento o suo delegato provvede, altresi', a rendere non
intellegibili i dati personali non pertinenti e, se riguardanti
categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a
condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, non
indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di accesso agli
atti.
4. Non e' consentito asportare i documenti dal luogo presso cui
sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo.
5. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia degli
stessi e' subordinato al rimborso del costo di riproduzione e della
quota fissa di ricerca determinato dall'Autorita' e dell'imposta di
bollo, ove l'interessato richieda copia autenticata.
6. Qualora l'istanza sia pervenuta per via telematica, ovvero le
informazioni siano contenute in strumenti informatici, l'accesso agli
atti richiesti e' attuato, ove possibile, mediante l'invio dei
documenti informatici all'indirizzo di posta elettronica dal quale
proviene la richiesta, previa corresponsione della sola quota fissa
di ricerca.
Art. 21
Differimento dell'istanza di accesso
1. Il responsabile del procedimento puo' differire l'accesso ai
documenti amministrativi nei seguenti casi:
a) nella fase di predisposizione di atti e provvedimenti, anche
in relazione ad attivita' di vigilanza o ispettive, o alla
contestazione o applicazione di sanzioni, in relazione all'esigenza
di non pregiudicare l'attivita' dell'Autorita';
b) in conformita' alla vigente disciplina in materia di appalti
pubblici e in particolare all'art. 53 del decreto legislativo n.
50/2016, durante lo svolgimento delle procedure di gara;
c) nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, fino
all'esaurimento dei relativi procedimenti ad eccezione degli
elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami
il candidato puo' richiedere, successivamente alla comunicazione
della valutazione dei titoli posseduti prima dell'effettuazione delle
prove orali, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione
dei titoli stessi;
d) nel caso di richieste di documenti contenenti dati personali
per i quali, in conformita' al codice in materia di protezione dei
dati personali, risulti necessario differire l'accesso per non
pregiudicare l'attivita' necessaria per far valere o difendere un
diritto in sede giurisdizionale;
e) nei casi di richieste di accesso a segnalazioni, atti o
esposti di soggetti privati o pubblici, di organizzazioni sindacali e
di categorie o altre associazioni, ad eccezione di quelli sottratti,
fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria.
Art. 22
Documenti esclusi dall'accesso per motivi
di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese
1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di
terzi, persone, gruppi, imprese e associazioni, sono sottratti
all'accesso, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 7 della legge
n. 241/1990:
a) la documentazione matricolare, i rapporti informativi, le note
caratteristiche, gli accertamenti medico-legali, i documenti relativi
alla salute o concernenti le condizioni psicofisiche, la
documentazione riguardante il trattamento economico individuale,
relativi al personale anche in quiescenza dell'Autorita';
b) la documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero
utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori
o cautelari, nonche' concernente procedure conciliative, arbitrali e
l'istruttoria di ricorsi amministrativi prodotti dal personale
dipendente;
c) i documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psico-attitudinale relative a terzi nell'ambito di
procedimenti selettivi;
d) la documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e
amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita
privata e della riservatezza;
e) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non
scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli
atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni
amministrative;
f) la documentazione relativa alla situazione finanziaria,
economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni,
ovvero contenente informazioni riservate di carattere commerciale,
industriale e finanziario, comunque utilizzata ai fini dell'attivita'
amministrativa.
2. Per quanto riguarda l'istanza di accesso a segnalazioni o
denunce di inadempimenti o violazioni nell'espletamento di attivita'
nei settori soggetti alla vigilanza dell'Autorita', qualora il
segnalante, controinteressato, motivi il proprio interesse a non
essere identificato, l'accesso e' escluso limitatamente alla parte
che consente l'identificazione del soggetto segnalante.
3. Sono in ogni caso sottratte all'accesso le segnalazioni ex art.
54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. L'identita' del dipendente e'
protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, fatte salve
la non opponibilita' dell'anonimato nei casi previsti dalla legge e
la configurabilita' della responsabilita' per calunnia o diffamazione
ai sensi delle disposizioni del codice penale e della responsabilita'
civile, nei casi di dolo o colpa grave.
Art. 23
Documenti esclusi dall'accesso per motivi inerenti
la sicurezza e le relazioni internazionali
1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, sono
esclusi dall'accesso, i documenti:
a) oggetto di segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre
1977, n. 801, o di altro segreto o divieto di divulgazione previsti
dall'art. 24 della legge n. 241/1990 e dall'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 o da altra
normativa vigente, anche in relazione ai rapporti dell'Autorita' con
organi costituzionali o di rilievo costituzionale o sottratti
all'accesso dalla pubblica amministrazione che li abbia formati;
b) concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati
a sede dell'Autorita';
c) concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di
sicurezza nell'ambito dell'Autorita' in occasione di visite ufficiali
di autorita' civili e militari o di incontri con rappresentanti
italiani o stranieri;
d) riguardanti i procedimenti finalizzati a garantire la
sicurezza del personale dell'Autorita'.
2. Sono, inoltre, esclusi dall'accesso i documenti dalla cui
divulgazione possa derivare una lesione alle relazioni
internazionali, con riferimento alle ipotesi previste dai trattati e
dalle relative leggi di attuazione, ed in particolare i documenti
inerenti ai rapporti tra l'Autorita' e le istituzioni dell'Unione
europea, nonche' tra l'Autorita' ed enti ed organismi di
organizzazioni internazionali o di altri Paesi, anche in occasione di
visite, dei quali non sia autorizzata o prevista la divulgazione.
Art. 24
Documenti esclusi dall'accesso per motivi di segretezza e
riservatezza dell'Autorita'
1. In relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto
d'ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi comunque
natura confidenziale o riservata, sono sottratte all'accesso, salvo
quanto previsto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, le
seguenti categorie di documenti:
a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra
elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto
di atti o provvedimenti ad eccezione delle parti che costituiscono
motivazione per relationem dell'atto o provvedimento, opportunamente
oscurate nel rispetto della normativa sulla riservatezza;
b) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e
la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano
presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Autorita'
e siano in questi ultimi richiamati;
c) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell'Autorita'
nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti rivolti alla
magistratura contabile e penale;
d) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti
atti, documenti ed informazioni sottratti all'accesso o di rilievo
puramente interno;
e) i documenti inerenti l'attivita' relativa all'informazione,
alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione
sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai
protocolli sindacali.
Art. 25
Accesso agli atti delle procedure di affidamento
e di esecuzione dei contratti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dal codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento per
gli accessi agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione
dei contratti pubblici e' il RUP della procedura di affidamento,
individuato ai sensi del regolamento dell'8 marzo 2017, per la
disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati
dall'Autorita' nazionale anticorruzione.
Parte V
Disposizioni finali
Art. 26
Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono
effettuate di regola mediante posta elettronica certificata.
2. Qualora i soggetti destinatari non dispongano di un indirizzo di
posta elettronica certificata, le comunicazioni possono essere
effettuate mediante:
a) posta elettronica, nel solo caso in cui il destinatario abbia
espressamente autorizzato tale forma di ricezione delle comunicazioni
e ad esclusione comunque della comunicazione del provvedimento finale
all'istante;
b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
c) consegna a mano contro ricevuta.
3. Le istanze di accesso civico, di accesso civico generalizzato e
di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n.
241/1990 sono presentate preferibilmente utilizzando i moduli
allegati al presente regolamento (Allegati 1-7) disponibili sul sito
istituzionale dell'ANAC.
Art. 27
Entrata in vigore e forme di pubblicita'
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'ANAC, nella
sezione «Amministrazione trasparente», ed entra in vigore quindici
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Art. 28
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o
detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
adottato dall'ANAC il 31 maggio 2016.
Approvato dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 1019
nell'adunanza del 24 ottobre 2018.
Roma, 24 ottobre 2018
Il Presidente: Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 dicembre
2018
Il segretario: Esposito
Accesso civico
Allegato n. 1 Modulo richiesta accesso civico al RPCT;
Allegato n. 2 Modulo richiesta accesso civico al titolare del
potere sostitutivo.
Accesso civico generalizzato
Allegato n. 3 Modulo richiesta accesso civico generalizzato;
Allegato n. 4 Modulo istanza di riesame accesso civico
generalizzato;
Allegato n. 5 Modulo opposizione del controinteressato;
Allegato n. 6 Modulo istanza di riesame del controinteressato.
Accesso ai sensi della legge n. 241/1990
Allegato n. 7 Modulo richiesta accesso ai documenti amministrativi
ai sensi della legge n. 241/1990.
Allegato 1
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
(ai sensi dell'art. 5, co. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
(ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA)
(ai sensi dell'art. 5, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA)
ISTANZA DI RIESAME
(ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
OPPOSIZIONE DEL CONTROINTERESSATO
ALLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA)
(ai sensi dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
RICHIESTA DI RIESAME PRESENTATA DAL CONTROINTERESSATO
IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA)
(per contestare l'accoglimento della richiesta di accesso,
ai sensi dell'art. 5, c. 9, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
e integrazioni)
Parte di provvedimento in formato grafico