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Campionatura del controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile

Pubblico
Mercoledì, 24 Aprile, 2019 - 11:30

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 gennaio 2019 

 

Campionatura del controllo successivo di regolarita' amministrativa e
contabile. (19A02392)

(GU n.84 del 9-4-2019)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il
regolamento di attuazione della predetta legge di contabilita';
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, recante il regolamento di semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili;
Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla
legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il
controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10
marzo 2004 con il quale e' stato previsto il «controllo a campione»
per i rendiconti di contabilita' ordinaria;
Visto il decreto Ministro dell'economia e delle finanze del 4
agosto 2005 con il quale e' stata estesa la facolta' del «controllo a
campione», di cui al predetto decreto del 10 marzo 2004, anche ai
rendiconti di contabilita' speciale dei capitoli concernenti le spese
di funzionamento;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di
contabilita' e finanza pubblica, e successive modificazioni e
integrazioni adottate con legge 7 aprile 2011, n. 39;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la
riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in
particolare l'art. 5, comma 2, lettera d) in materia di atti del
personale statale in servizio, sottoposti a controllo preventivo,
nonche' il capo II relativo agli atti sottoposti a controllo
successivo;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, che
ha apportato modifiche al sistema dei controlli di regolarita'
amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n.
29, che, tra l'altro, ha modificato l'art. 11 ed ha introdotto gli
articoli 13-bis e 14-bis del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il
quale prevede che il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b),
e c) del medesimo decreto legislativo, nonche' dei pagamenti di cui
alla lettera e-bis) dell'art. 11, comma 1, puo' essere esercitato
secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 2018,
n. 29 che ha sostituito l'art. 11, comma 5, del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123, prevedendo il controllo concomitante per
particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o
commissari straordinari o funzionari delegati, nonche' per i
pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis), del
medesimo art. 11, fermo restando l'obbligo di rendicontazione, da
svolgersi secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n.
29, che ha modificato il secondo periodo dell'art. 2, comma 2-octies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, introducendo la
nuova tipologia di «controllo contabile» , da svolgersi con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle sopracitate
disposizioni, anche al fine di razionalizzare e semplificare le
attivita' e le procedure del controllo di regolarita' amministrativa
e contabile, assicurando altresi' l'efficacia del controllo, secondo
quanto previsto dall'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Decreta:

Art. 1

Ambito applicativo

1. Il controllo successivo di regolarita' amministrativa e
contabile dei rendiconti di cui all'art. 11 del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123, comma 1, lettere a), b), c), dei pagamenti
delle competenze fisse ed accessorie al personale centrale e
periferico dello Stato di cui alla lettera e-bis), del medesimo art.
11, comma 1, nonche' dei rendiconti di cui all'art. 2, comma
2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' esercitato
dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie territoriali
dello Stato, che costituiscono il sistema delle ragionerie.
2. Il controllo successivo puo' essere esercitato secondo un
programma elaborato dagli uffici di cui al comma 1, sulla base dei
criteri definiti con il presente decreto.
3. Nulla e' innovato in materia di controllo preventivo di cui al
titolo II, capo I del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in
particolare per le tipologie di atti in materia di personale di cui
all'art. 5, comma 2, lettera d), assoggettati al controllo preventivo
come atti presupposto dei pagamenti delle competenze fisse ed
accessorie al personale statale in servizio, oggetto del presente
decreto.

Art. 2

Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1,
lettera a), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123

1. Sono assoggettati al controllo successivo i rendiconti di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, relativi alle aperture di credito alimentate con fondi
di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di
contabilita' ordinaria o speciale, secondo un programma di controllo
che includa una percentuale non inferiore al 30% dei rendiconti per i
quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle
prescritte scadenze. I rendiconti presentati oltre i termini previsti
dall'art. 14 del decreto legislativo n. 123/2011 sono necessariamente
inclusi nei programmi di controllo e concorrono a costituire la
predetta percentuale.
2. I funzionari delegati rendono disponibili agli uffici di
controllo i rendiconti telematici con la documentazione
giustificativa delle spese; ove la rendicontazione non sia
dematerializzata, i funzionari delegati trasmettono agli uffici di
controllo unicamente i frontespizi dei rendiconti, trattenendo la
documentazione giustificativa delle spese da trasmettere qualora il
rendiconto sia inserito nel programma di controllo.
3. Al fine di individuare i rendiconti da includere nel programma
di controllo si tiene conto dei seguenti criteri:
a) rilevanza delle irregolarita' riscontrate nell'esame dei
rendiconti dei precedenti esercizi finanziari o in occasione delle
verifiche alla cassa ed alle scritture dei funzionari delegati di cui
agli articoli 29 e 58 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed
agli articoli 161 e 167 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) elevato importo complessivo delle somme gestite dal
funzionario delegato;
c) tipologia della spesa, posto che il controllo a campione puo'
essere esercitato solo sui rendiconti relativi ai capitoli di spese
di funzionamento.
4. L'Ufficio di controllo predispone il programma individuando i
funzionari delegati, i capitoli di spesa o le gestioni da
assoggettare al controllo, e lo comunica all'amministrazione titolare
della spesa e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale di finanza. Il programma puo' essere integrato
dall'ufficio di controllo con la medesima procedura.
5. Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti nei termini e con
le modalita' stabiliti dall'art. 14 del decreto legislativo n.
123/2011, verificando la regolarita' amministrativa e contabile degli
ordinativi secondari di spesa, nonche' dei pagamenti effettuati in
contanti previa emissione dei buoni di prelevamento, e la relativa
documentazione.
6. E' in facolta' degli uffici di controllo limitare l'esame di
dettaglio degli ordinativi secondari relativi alle spese di carattere
ricorrente e di funzionamento.
7. I frontespizi dei rendiconti non inclusi nel programma di
controllo sono registrati e discaricati con l'annotazione:
«Rendiconto non incluso nel programma di controllo» entro i termini
previsti dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011.
8. Sono necessariamente inclusi nel programma di controllo i
rendiconti di gestioni per i quali si e' verificata, nel corso del
relativo esercizio finanziario, la sostituzione del funzionario
delegato.
9. E' in facolta' degli uffici di controllo procedere anche
all'esame dei rendiconti inizialmente non inclusi nel programma di
controllo, previa comunicazione al funzionario delegato
dell'integrazione al programma, nel rispetto del termine previsto
dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011.
10. Sono assoggettati al controllo sistematico e generalizzato i
rendiconti delle spese di giustizia, dei fondi rotativi autorizzati
dalla legge e i rendiconti delle spese per il reintegro delle
disponibilita' dei fondi scorta di cui all'art. 13-ter del decreto
legislativo n. 123/2011.

Art. 3

Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1,
lettera b) decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123)

1. Il controllo successivo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma
1, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, resi
dai commissari delegati di protezione civile, titolari di
contabilita' speciale, o da ogni altro soggetto gestore e'
sistematico e generalizzato.
2. Si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del presente
decreto.

Art. 4

Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1,
lettera c) decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123

1. Il controllo successivo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma
1, lettera c) del decreto legislativo n. 123/2011, resi dai
funzionari delegati titolari di contabilita' speciale alimentata con
fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di
accordi di programma, ove sia competente un ufficio del sistema delle
ragionerie, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 11, e' sistematico
e generalizzato.
2. Si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del presente
decreto.

Art. 5

Controllo degli ordini collettivi di pagamento di cui all'art. 11,
comma 1, lettera e-bis, decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
e criteri per l'elaborazione del programma di controllo.

1. Gli ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze
fisse ed accessorie al personale centrale e periferico dello Stato,
erogate con le modalita' di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono assoggettati al controllo successivo ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e-bis, del decreto legislativo
n. 123/2011, secondo il riparto delle competenze stabilito dall'art.
3 del medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini del controllo, le amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali, ottemperano a quanto stabilito dall'art. 11, comma 3-ter),
del decreto legislativo n. 123/2011, mediante la messa a disposizione
della rendicontazione riepilogativa dei pagamenti effettuati
nell'anno, come risultanti dai sistemi informatici. Tale riepilogo,
che ha funzione strumentale all'individuazione delle posizioni
stipendiali oggetto di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile, e' reso dall'amministrazione centrale o periferica che ha
disposto la spesa, ovvero dall'amministrazione centrale anche per
conto delle proprie articolazioni periferiche e deve contenere gli
elementi previsti dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto legislativo
n. 123/2011.
3. Sulla base dei dati resi disponibili ai sensi del comma 2, il
competente ufficio di controllo seleziona le tipologie di competenze
fisse e accessorie da controllare, distintamente per ciascuna
categoria di personale, secondo un programma che assicuri la
significativita' del campione controllato, il quale, in ogni caso,
non potra' essere inferiore ad una soglia minima di posizioni
stipendiali verificate, da stabilirsi, a cura dei medesimi uffici, in
relazione al numero dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio
finanziario ed alla rilevanza degli importi pagati, tenendo altresi'
conto delle risorse umane disponibili.
4. Sono assoggettati a controllo sistematico e generalizzato i
pagamenti degli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale a
titolo di remunerazione della retribuzione di risultato.
5. Sono, inoltre, assoggettati a controllo sistematico e
generalizzato i pagamenti emessi sulla base di provvedimenti riguardo
ai quali, in sede di controllo preventivo, sono state riscontrate
irregolarita' con maggiore frequenza, nonche' quelli che hanno
registrato rilevanti variazioni in corso d'anno.
6. Non sono inseriti nel programma di controllo successivo i
pagamenti derivanti dalle tipologie di atti gia' assoggettati a
controllo concomitante, ai sensi degli articoli 7 e 8.
7. In relazione alle tipologie di pagamento ed alle posizioni
stipendiali inserite nel programma di controllo, puo' essere
richiesto all'amministrazione che ha disposto la spesa ogni
documento, atto presupposto o chiarimento, ritenuti necessari, con
l'obbligo per l'amministrazione di corrispondere entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta.
8. Sulla base delle osservazioni ricevute, le amministrazioni
provvedono, se del caso, al recupero delle somme non dovute, dandone
notizia agli uffici di controllo, ovvero comunicano le motivazioni
per le quali ritengono di non conformarsi alle osservazioni di
regolarita' amministrativa e contabile.
9. E' in facolta' degli uffici di controllo procedere anche
all'esame dei pagamenti inizialmente non inclusi nei programmi di
controllo, previo aggiornamento del programma di controllo
precedentemente adottato.
10. Il procedimento di controllo e' disciplinato dall'art. 14-bis
del decreto legislativo n. 123/2011.

Art. 6

Controllo concomitante delle gestioni di commissari delegati o
commissari straordinari o funzionari delegati, di cui all'art. 11,
comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123.

1. Gli uffici di controllo possono svolgere controlli di tipo
concomitante, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123, per particolari tipologie di spese effettuate
da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari
delegati, di cui al comma 1, lettere a), b), c) del medesimo art. 11,
secondo i criteri e le modalita' stabilite nel presente decreto,
fermo restando l'obbligo di rendicontazione.
2. l'ufficio di controllo puo' predisporre un programma di
controllo concomitante annuale riguardante le gestioni di commissari
delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, di cui
all'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) del citato decreto
legislativo n. 123/2011 e lo trasmette al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza,
per il preventivo assenso.
3. Nel programma sono individuate le gestioni interessate al
controllo concomitante.
4. Ricevuto l'assenso, l'ufficio di controllo comunica al soggetto
gestore l'attivazione del controllo concomitante di cui all'art. 11,
comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
5. Il controllo concomitante viene effettuato prioritariamente in
relazione agli atti di particolare rilevanza e complessita', facenti
parte di gestioni non rendicontate alle scadenze prescritte, di
gestioni che in esercizi precedenti hanno presentato irregolarita' o
di gestioni relative alla realizzazione di specifici interventi o
progetti non conclusi nei termini prestabiliti.
6. Gli atti da sottoporre a controllo concomitante sono individuati
a seguito di apposita istruttoria esperita dagli uffici di controllo
presso i titolari delle gestioni assoggettate al controllo, intesa ad
acquisire copia della documentazione di spesa e degli atti
presupposto.
7. In esito al controllo concomitante, nei casi in cui siano
riscontrate irregolarita' amministrative e contabili, fermi restando
gli obblighi di segnalazione o denuncia ai competenti organi ove
siano ravvisati illeciti penali o ipotesi di danno erariale,
l'ufficio di controllo redige apposita relazione all'amministrazione
che ha messo a disposizione le risorse, all'amministrazione vigilante
e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale di finanza, nonche' alla competente sezione regionale della
Corte dei conti.

Art. 7

Criteri per l'elaborazione del programma di controllo concomitante
dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera
e-bis del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

1. L'ufficio di controllo puo' predisporre un programma di
controllo concomitante annuale ai sensi dell'art. 11, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dei pagamenti effettuati
ai sensi dello stesso art. 11, comma 1, lettera e-bis).
2. Il programma di controllo concomitante puo' essere predisposto
per i pagamenti derivanti dalle seguenti tipologie di atti:
a) liquidazione emolumenti corrisposti al personale non
dirigenziale a titolo di remunerazione della produttivita';
b) liquidazione compensi per lavoro straordinario;
c) liquidazione ore eccedenti al personale del comparto scuola;
d) comandi nell'ambito delle funzioni centrali;
e) sanzioni pecuniarie derivanti da procedimenti disciplinari;
f) decurtazioni stipendiali a vario titolo.
3. Il programma individua le tipologie di atti interessati al
controllo concomitante.
4. Nel programma sono inclusi i pagamenti e gli atti presupposto
relativi a tipologie di provvedimenti riguardo ai quali sono state
riscontrate irregolarita' nei precedenti esercizi. E' in facolta'
degli uffici di controllo procedere anche all'esame dei pagamenti
inizialmente non inclusi nei programmi di controllo, previo
aggiornamento del programma di controllo precedentemente adottato.
5. Il programma di controllo concomitante viene comunicato
all'Amministrazione contestualmente alla sua emanazione.

Art. 8

Modalita' di svolgimento del controllo concomitante dei pagamenti
effettuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e-bis), del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

1. Gli atti da sottoporre a controllo concomitante sono individuati
a seguito di apposita istruttoria presso l'amministrazione
controllata, intesa ad acquisire gli atti presupposto dei pagamenti
di cui all'art. 7, comma 2.
2. L'amministrazione fornisce, entro trenta giorni, ogni documento
o atto presupposto richiesto dall'ufficio di controllo.
3. Nel caso in cui i pagamenti assoggettati al controllo risultino
regolari, l'ufficio di controllo informa l'amministrazione
dell'avvenuto controllo con esito positivo.
4. Ove riscontri irregolarita' l'ufficio di controllo formula
osservazioni. Si applica la disposizione del comma 3 dell'art. 14-bis
del decreto legislativo n. 123/2011.
5. Sulla base delle osservazioni ricevute, le amministrazioni
titolari della spesa forniscono riscontro, ovvero comunicano le
motivazioni per le quali ritengono di non conformarsi alle
osservazioni di regolarita' amministrativa e contabile. Si applicano
le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14-bis del decreto
legislativo n. 123/2011.
6. Il controllo concomitante deve concludersi entro l'esercizio
finanziario di riferimento.

Art. 9

Controllo contabile dei rendiconti di cui all'art. 2, comma 2-octies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e modalita' di
svolgimento.

1. L'ufficio competente al controllo contabile dei rendiconti di
cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, e' individuato secondo i criteri di riparto delle competenze
di controllo di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 123/2011,
in considerazione dell'amministrazione dello Stato che mette a
disposizione i fondi al Commissario di Governo e della sede del
medesimo.
2. Il controllo di regolarita' contabile sui rendiconti resi da
funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in
qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di
contabilita' speciali per la realizzazione di interventi, programmi e
progetti o per lo svolgimento di particolari attivita', di cui
all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, si svolge attraverso l'esame e la verifica delle risultanze
contabili esposte nel frontespizio del rendiconto con le
movimentazioni del conto di tesoreria e di ogni altro conto
eventualmente autorizzato, nel seguente dettaglio:
a) verifica della corrispondenza degli importi complessivi per
singola tipologia di entrata e di spesa con il totale generale e
verifica della quadratura con le somme riportate nei prospetti
analitici allegati;
b) verifica della corrispondenza tra la disponibilita' di cassa
al 31 dicembre, riportata nel frontespizio del rendiconto, ed il
saldo del conto di tesoreria o di altro conto bancario dedicato, alla
medesima data;
c) esame dei prospetti analitici allegati, verifica della
corrispondenza tra le operazioni di incasso e pagamento, con le
corrispondenti operazioni risultanti dagli estratti conto di
tesoreria e di ogni altro conto bancario o postale dedicato; verifica
della corretta imputazione delle predette operazioni di
incasso/pagamento alle pertinenti voci di entrata o di spesa.

Art. 10

Criteri per l'elaborazione del programma di controllo contabile dei
rendiconti di cui all'art. 9

1. La verifica di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), puo' essere
svolta secondo un programma elaborato dal competente ufficio di
controllo ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123.
2. Il programma di controllo e' definito con provvedimento del
direttore dell'Ufficio di controllo competente e deve essere
rappresentativo di ciascuna tipologia di entrata e di spesa nonche'
della loro significativita' in termini quantitativi, nell'ambito
dell'importo complessivo del rendiconto.
3. Il campione e' adottato sulla base dei seguenti criteri:
a) individuazione di fasce di importo per ogni tipologia di
entrata e di spesa con riferimento alle quali, in ragione della
maggiore rilevanza, deve essere prevista una maggiore percentuale di
atti da controllare, fermo restando il limite minimo di controllo di
un numero di operazioni che rappresentino almeno il 10 per cento
dell'ammontare delle entrate e delle spese di ciascuna tipologia e
deve rappresentare almeno il 25% delle spese complessivamente esposte
nel rendiconto;
b) individuazione per ogni tipologia di entrata o di spesa del
numero di operazioni da sottoporre a controllo, nel rispetto dei
criteri contenuti nella lettera a), con successiva estrazione casuale
tra le operazioni riportate in ciascun rendiconto;
4. Il programma controllo, adottato nel rispetto delle precedenti
disposizioni, e' comunicato ai funzionari, ai commissari delegati o
ai commissari di Governo responsabili delle spese, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, alla competente Sezione regionale della
Corte dei conti e, per conoscenza, al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.

Art. 11

Comunicazione degli esiti del controllo
contabile dei rendiconti di cui all'art. 9

1. In caso di superamento con esito positivo del controllo
contabile, l'ufficio di controllo rilascia il visto di regolarita'
contabile sul frontespizio del rendiconto.
2. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita', l'ufficio di
controllo invia al Commissario di Governo una nota di osservazione o
una richiesta di chiarimenti, alle quali il Commissario deve
rispondere nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. Qualora il Commissario di Governo non fornisca
riscontro alle richieste dell'ufficio di controllo o le
controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati,
il controllo si conclude con il mancato visto di regolarita'
contabile.
3. Gli esiti del controllo sono comunicati ai funzionari, ai
commissari delegati o ai commissari di Governo, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente
Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2, comma
2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 12

Disposizioni varie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati i decreti ministeriali del 10 marzo 2004 e del 4 agosto
2005 citati nelle premesse.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2019

Il Ministro: Tria

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
89

 

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