Convertito in legge Decreto Genova - Legge 16 novembre 2018 n. 130
Pubblico
Martedì, 20 Novembre, 2018 - 18:15
LEGGE 16 novembre 2018, n. 130
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze. (18G00157)
(GU n.269 del 19-11-2018 - Suppl. Ordinario n. 55)
Vigente al: 20-11-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e
2017, il lavoro e le altre emergenze, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
28 SETTEMBRE 2018, N. 109
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «di seguito Commissario straordinario»
sono sostituite dalle seguenti: «di seguito nel presente capo:
"Commissario straordinario"»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture» sono
inserite le seguenti: «e dei trasporti» e le parole: «al doppio di»
sono sostituite dalla seguente: «a»;
al secondo periodo, le parole: «di cui 19 unita' di personale
non dirigenziale e una unita' di personale dirigenziale di livello
non generale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui una unita' di
livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unita' di
livello dirigenziale non generale e la restante quota di unita' di
personale non dirigenziale»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
che resta a carico della medesima»;
i periodi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: «Al
dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la
retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima
attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita'
sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con
provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore
al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di
livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute
la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori
economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita'
sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con
provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore
al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi
al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario.
Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale
possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o
consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica
amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e'
definito con provvedimento del Commissario straordinario. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario
straordinario»;
al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
al comma 5:
il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per la
demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in
discarica dei materiali di risulta, nonche' per la progettazione,
l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino
del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il
rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle
relative norme»;
al terzo periodo, le parole da: «Anche nelle more di tali
attivita'» fino a: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti:
«Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo,
il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel
possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate,
necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario
anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese»;
al comma 6:
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nella
determinazione di detto importo, il Commissario straordinario
comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto
ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis»;
al secondo periodo, le parole: «a quello di riferimento della
Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali» sono
sostituite dalle seguenti: «al tasso di rendimento dei buoni del
tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali»;
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «propedeutiche e» sono
soppresse e le parole da: «che non abbiano alcuna partecipazione»
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «diversi
dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da
societa' o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad
esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito
vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e,
comunque, giacche' non puo' escludersi che detto concessionario sia
responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del
rapporto concessorio»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni
attribuite dal presente decreto, puo' avvalersi e puo' stipulare
convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di
cui all'articolo 4, comma 2, del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
8-ter. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Misure per la tutela del diritto all'abitazione). - 1.
Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione
dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce
opera di pubblica utilita', il Commissario straordinario, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, puo' stipulare con i proprietari e
con gli usufruttuari delle unita' immobiliari oggetto delle ordinanze
di sgombero del sindaco della citta' di Genova, con gli effetti di
cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione
del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle
conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio
sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede
all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai
sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario
straordinario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui
proprietari a favore di istituti finanziari, ne' acquisisce alcun
gravame sull'unita' immobiliare ceduta.
2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione
sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione
degli stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 2.025,50
per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile,
delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa
accessoria per la ricollocazione abitativa, nonche', per ciascuna
unita' immobiliare, l'indennita' di cui alla legge della regione
Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali
di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l'indennita'
per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000.
3. Agli usufruttuari e' corrisposta, nel termine di cui al comma 2,
la quota delle indennita' di cui al medesimo comma 2 calcolata
utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017, con corrispondente
diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.
4. Le indennita' sono diminuite del 10 per cento in favore dei
soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione
volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del
verbale di immissione.
5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento
provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le
indennita' di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso
di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario
provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale
retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e' pronunciata
a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello
stesso.
Art. 1-ter (Interventi di messa in sicurezza e gestione delle
tratte autostradali). - 1. Per l'esecuzione delle attivita' di cui
all'articolo 1, il Commissario straordinario individua i tronchi
autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera
dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce la realizzazione
degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente
all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10
sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario
straordinario.
2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di
priorita' rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad
intraprendere le occorrenti attivita' di verifica e messa in
sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti
convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e
cavalcavia.
3. Fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare
ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumita' e
della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di
limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attivita' di cui
al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte
dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui
all'articolo 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie
stesse senza possibilita' di imputazione alle tariffe autostradali e
senza alcuna corrispondente revisione del piano economico
finanziario».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «la Regione Liguria» sono inserite le
seguenti: «, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione
degli enti del Servizio sanitario nazionale», dopo le parole: «Comune
di Genova» sono inserite le seguenti: «e le societa' controllate
dalle predette amministrazioni territoriali nonche' la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova», dopo le
parole: «con ordinanza» sono inserite le seguenti: «del Capo del
Dipartimento della protezione civile» e le parole: «fino a 250
unita'» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unita'»;
al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «il Commissario» e'
inserita la seguente: «delegato»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata ad assumere, per
gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato,
venti unita' di personale con funzioni di supporto operativo e
logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere
sulle risorse del bilancio dell'Autorita' medesima. Il Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, e' ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018 e di euro 500.000 per
l'anno 2019»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di
cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione
del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalita'
di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attivita' di recupero
dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a
seguito dell'evento».
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dall'anno d'imposta
in corso» sono inserite le seguenti: «alla data di entrata in vigore
del presente decreto»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48, comma
2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri
provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, possono
prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia
elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri
generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo
intercorrente tra l'ordinanza di inagibilita' o l'ordinanza sindacale
di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le
modalita' per la copertura delle esenzioni stesse attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo».
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Sostegno a favore delle imprese danneggiate in
conseguenza dell'evento). - 1. Alle imprese e ai liberi
professionisti aventi sede operativa all'interno della zona
delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282
del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto
2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo
del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018,
che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al
valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, e'
riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto
decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di
fatturato puo' essere dimostrato mediante dichiarazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture
contabili attinenti ai periodi di riferimento.
2. I criteri e le modalita' per l'erogazione delle somme, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti
dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto
2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale per l'emergenza, che e' all'uopo integrata, per
la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Sostegno a favore degli operatori economici
danneggiati in conseguenza dell'evento). - 1. Al fine di accelerare
le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito
dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che
ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con
l'ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre
2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il
Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo'
stipulare con i proprietari delle predette unita' immobiliari, con
gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
l'atto di cessione della proprieta'. Scaduto tale termine, il
Commissario provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine
emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della
documentazione catastale e procede all'immediata redazione del
verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi
gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, ne'
acquisisce alcun gravame sull'unita' immobiliare ceduta.
2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione e'
corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli
stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 1.300 per metro
quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che
tiene conto del valore venale dell'immobile.
3. Le indennita' sono diminuite del 10 per cento in favore dei
soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione
volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del
verbale di immissione.
4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento
provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le
indennita' di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso
di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario
provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale
retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e' pronunciata
a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello
stesso.
6. Per assicurare la ripresa delle attivita' economiche in
condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al
comma 1 e' corrisposta un'indennita' per ristorare la perdita delle
attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la
spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area
metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche,
organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il
concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via
sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennita' entro trenta
giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entita' e la
congruita' della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di
ammortamento.
7. Le indennita' di cui al presente articolo sono riconosciute al
netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da
altri soggetti pubblici o privati, nonche' delle altre agevolazioni
pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime
finalita' del presente articolo.
8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli
interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse
disponibili di cui al comma 9.
9. La contabilita' speciale di cui all'articolo 1, comma 8, e'
incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri
si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennita'
di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla
predetta contabilita' speciale di quota parte delle risorse gia'
programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto per il
finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018);
b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle
indennita' di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale
quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 45.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4-ter (Sostegno al reddito dei lavoratori). - 1. E' concessa,
ai sensi del comma 3, un'indennita' pari al trattamento massimo di
integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a
decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in
favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo,
impossibilitati o penalizzati a prestare l'attivita' lavorativa, in
tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti
da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree
del territorio della citta' metropolitana di Genova individuate con
provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e
il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e
per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o
che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa
e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a
causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta, ai sensi del
comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto
della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti
di Stato.
3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto
della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni
di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. La
regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei
beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
che provvede all'erogazione delle indennita'. Le domande sono
presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e
alla regione Liguria.
4. L'onere derivante dal presente articolo, pari a 11 milioni di
euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019, e' posto
a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2».
All'articolo 5:
al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, con priorita' per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida
e a idrogeno»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «percorrenza di tratti
autostradali» sono inserite le seguenti: «e stradali» e dopo le
parole: «e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno
2018» sono aggiunte le seguenti: «, che sono trasferiti direttamente
alla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato»;
al secondo periodo, le parole: «, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti "de minimis"» sono soppresse;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte del comune
di Genova d'intesa con il Commissario delegato, di opere viarie di
collegamento o comunque inerenti alla mobilita', come individuate nel
piano strategico della mobilita' genovese, sono attribuite al comune
di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per
l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della
mobilita' sostenibile, anche attraverso l'individuazione di aree
utilizzabili quali parcheggi di interscambio, puo' essere concessa,
per la durata di trenta anni, a favore del comune di Genova, l'area
demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele,
conosciuta come "fascia di rispetto di Pra'". Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica»;
al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 106 del» sono inserite
le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le
parole: «18 aprile 2016, n. 50,» sono inserite le seguenti:
«all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove
applicabili,».
All'articolo 6:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «Per la realizzazione»
sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esecuzione»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «del Corpo» sono inserite le
seguenti: «delle capitanerie di porto»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Ai relativi» e' inserita
la seguente: «oneri».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli). - 1. Al fine di preservare la capacita' ricettiva
del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i
relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e' autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo
indeterminato, nel corso dell'anno 2019, 40 unita' di personale da
inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20
unita' di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva
della seconda area, da adibire ad attivita' di controllo, anche per
consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli
uffici doganali ai sensi del comma 4.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle
graduatorie vigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di
altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le
esigenze dell'Agenzia medesima. Qualora nelle suddette graduatorie
non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze,
l'Agenzia puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica,
per titoli ed esami, sulla base di criteri di pubblicita',
trasparenza e imparzialita', anche semplificati, anche in deroga a
quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacita'
assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018.
L'Agenzia, entro trenta giorni dall'assunzione del personale di cui
al comma 1, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i
dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere.
4. Per lo svolgimento dei controlli e delle formalita' inerenti
alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese,
e' consentita, su richiesta dell'Autorita' di sistema portuale del
Mar Ligure occidentale, previa approvazione del competente direttore
regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario
ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374. Dalle disposizioni del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: «Rivalta Scrivia,» sono inserite le
seguenti: «Arquata Scrivia,» e le parole: «Dinazzo e» sono sostituite
dalle seguenti: «Dinazzano, Milano Smistamento,»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
all'eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati al comma
1»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del
trasporto di merci su strada ad altre modalita' di trasporto, alle
imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio economico europeo,
costituite in forma di societa' di capitali, ivi comprese le societa'
cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che
commissionino o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018,
servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in
arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova e'
concesso, per l'anno 2018, il contributo previsto dall'articolo 1,
commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino alla
misura doppia rispetto all'importo stabilito dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14
luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, nel limite di 5 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-ter. Al fine di garantire l'operativita' portuale anche
attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento
ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su
strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, e' previsto, per
la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori
oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo
nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle
imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto
combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del
comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125.
Il contributo non e' cumulabile con altri contributi di sostegno
all'intermodalita' ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le
modalita' per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attivita' di
manovra derivanti, a parita' di infrastrutture ferroviarie portuali,
dall'incremento del numero dei treni completi con origine e
destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, e' riconosciuto al
concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta
giornaliera movimentata oltre le 10 unita'. Le modalita' di
rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro
800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno 2019, e agli
oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro 200.000 per l'anno
2018 e a euro 600.000 per l'anno 2019, si provvede a valere sulle
risorse del bilancio dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 1
milione di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno
2019.
2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi
nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «una zona franca» e' inserita la
seguente: «urbana»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «corrispondente periodo dell'anno 2017»
sono sostituite dalle seguenti: «valore mediano del corrispondente
periodo del triennio 2015-2017» e le parole: «dell'attivita'» sono
sostituite dalle seguenti: «delle proprie attivita'»;
alla lettera d), la parola: «urbana» e' soppressa;
al comma 5, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «10 milioni».
All'articolo 9:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'Autorita'
di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' assegnato un
contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2018.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si
provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli
interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23
dicembre 1997, n. 454, non utilizzate al termine del periodo di
operativita' delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti
bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la Banca nazionale del
lavoro S.p.a.»;
alla rubrica, le parole: «ricompresi nell'Autorita'» sono
sostituite dalle seguenti: «compresi nell'ambito dell'Autorita'».
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Semplificazione delle procedure di intervento
dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale). - 1.
Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con
propri provvedimenti, su proposta dell'Autorita' di sistema portuale
del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di
investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle
relative infrastrutture di accessibilita' e per il collegamento
intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la citta' di
Genova, da realizzare a cura della stessa Autorita' di sistema
portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del
provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui
all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi
comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorita' di
sistema portuale e da altri soggetti.
Art. 9-ter (Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).
- 1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura
del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la
continuita' delle operazioni portuali presso il porto di Genova,
compromessa dall'evento, l'autorizzazione attualmente in corso,
rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' prorogata per cinque anni.
2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorita' di sistema portuale
del Mar Ligure occidentale e' autorizzata a corrispondere al soggetto
fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di
euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno
2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di
Genova conseguenti all'evento. Tale contributo e' erogato dalla
stessa Autorita' di sistema portuale a fronte di avviamenti
integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati
avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della
tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia unica
lavoratori merci varie del porto di Genova nel primo semestre
dell'anno 2018.
3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal
contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto
operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, ai fini dell'indennita' di mancato avviamento (IMA)».
All'articolo 10:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla
competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo
regionale della Liguria»;
al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 1 del» sono inserite
le seguenti: «testo unico di cui al».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «primo comma, n. 5)» sono sostituite dalle
seguenti: «numero 5)».
All'articolo 12:
al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, di cui una, con competenze riferite in particolare ai
settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a
Genova»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «le relative risorse» sono
sostituite dalle seguenti: «le risorse»;
al secondo periodo, dopo le parole: «L'Agenzia» sono inserite
le seguenti: «e' dotata di personalita' giuridica e»;
al terzo periodo, le parole: «, vigilanza e controllo
strategico» sono sostituite dalle seguenti: «e vigilanza»;
al comma 3, dopo le parole: «agli articoli 2 e 3,» sono inserite
le seguenti: «comma 1,» e dopo le parole: «direttiva 2004/49/CE» sono
inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004,»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia
le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e
2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di
garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e
i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia
anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade
non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei
soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle
disposizioni impartite dall'Agenzia, nonche' i profili tariffari a
carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo
del servizio.
4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre
2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni, le valutazioni e
le verifiche funzionali di cui all'articolo 11" sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di
vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli
uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi
5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine l'Agenzia, con
proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto
costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i
contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' per l'autorizzazione
all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa
di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite
all'Agenzia ai sensi del presente comma.
4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari
autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza
delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali"»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «fermo restando quanto previsto
dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»
sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando l'applicazione
dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165»;
l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio dei
revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del
codice civile, in quanto applicabile»;
al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «le disposizioni del»
sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 11, primo periodo, la parola: «CCNL» e' sostituita dalle
seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»;
al comma 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui
all'articolo 14»;
al comma 19, primo periodo, le parole: «di cui ai commi 9 e 10»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 8 e 9»;
al comma 21, dopo le parole: «dell'articolo 1 del» sono inserite
le seguenti: «testo unico di cui al».
All'articolo 13:
al comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei
sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «del decreto legislativo n.
50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50»;
al comma 4, quarto periodo, le parole: «con BDAP» sono sostituite
dalle seguenti: «con la BDAP»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «intesa della Conferenza
unificata» sono sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di
Conferenza unificata»;
al comma 6, la parola: «operano» e' sostituita dalla seguente:
«esercitano»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7 del presente articolo,
al comma 2 dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "15
settembre 2019"»;
al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «delle opere stesse
e» sono inserite le seguenti: «la determinazione»;
al comma 10, le parole: «Per le spese derivanti dalle previsioni»
sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione delle disposizioni»
e dopo le parole: «dall'anno 2020» sono inserite le seguenti: «, alla
quale».
All'articolo 14:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «a quelle infrastrutture» sono
sostituite dalle seguenti: «alle infrastrutture» e le parole: «e che
presentano» sono sostituite dalle seguenti: «, che presentano»;
al secondo periodo, dopo le parole: «condizioni di sicurezza
delle infrastrutture stesse» sono aggiunte le seguenti: «anche
utilizzando il Building Information Modeling - BIM»;
al comma 2, le parole: «intesa con la Conferenza Unificata» sono
sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza unificata»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un
fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, da
destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza
delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di
Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte
di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in
sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le
modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017,
n. 205».
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Assunzione di personale presso il Ministero della
giustizia). - 1. Per far fronte alla necessita' di coprire le gravi
scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della
corte di appello di Genova nonche' per garantire il regolare
andamento dell'attivita' giudiziaria in ragione dell'incremento dei
procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero
della giustizia e' autorizzato ad assumere in via straordinaria,
nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo
di 50 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da
inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il personale
di cui al periodo precedente e' assunto, in deroga a quanto previsto
dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui all'articolo 4,
commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche
amministrazioni in corso di validita' alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto ovvero mediante
selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalita'
semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in
particolare, la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove
di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Il
personale di cui e' autorizzata l'assunzione ai sensi del presente
comma e' destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del
distretto della corte di appello di Genova e, tra questi, in via
prioritaria agli uffici giudiziari della citta' di Genova, presso i
quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque
anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata
la spesa di euro 1.968.980 per l'anno 2019 e di euro 2.002.776 annui
a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2017, n. 205».
All'articolo 16:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 37, comma 6, alinea, le parole: "Alle
attivita' di cui al comma 3 del presente articolo" sono sostituite
dalle seguenti: "All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio delle altre
competenze e alle altre attivita' attribuite dalla legge,";
a-ter) all'articolo 37, comma 6, lettera b), il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: "mediante un contributo versato dagli
operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi
operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita'
previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del
fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' svolte percepito
nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del
fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni di
contribuzione"»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'Autorita' di regolazione dei trasporti sono assegnate
ulteriori trenta unita' di personale di ruolo. L'Autorita' provvede
al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi
dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali
dell'Autorita' ancora in corso di validita', nel rispetto delle
previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse
individuati dall'Autorita' nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, acquisendo le occorrenti risorse ai sensi
dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1 del
presente articolo»;
al comma 2:
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
dopo le parole: "legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono aggiunte le
seguenti: ", nell'ambito delle risorse non impegnate del Fondo
medesimo"»;
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il medesimo
Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, e'
incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021
al 2025"».
Nel capo II, dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164). - 1. Il comma 9 dell'articolo 1 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' sostituito
dal seguente:
"9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8-bis del presente
articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario
AV/AC Palermo-Catania-Messina, nonche' agli interventi di
manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San
Michele sull'Adda di Paderno d'Adda"».
All'articolo 17:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «nella misura» sono sostituite
dalle seguenti: «in misura» e le parole: «n. 98 del 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018»;
al comma 3, dopo le parole: «piani di delocalizzazione e
trasformazione urbana» sono inserite le seguenti: «, finalizzati alla
riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla
tutela paesaggistica».
All'articolo 18:
al comma 1:
dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle
costruzioni interessate da interventi edilizi;
f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia
e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico,
sismico e idrogeologico»;
dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
«i-bis) provvede alle attivita' relative all'assistenza alla
popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza,
anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla
contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui
all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono
all'uopo trasferite sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
19».
All'articolo 20:
al comma 3, le parole: «Regolamento (UE) generale di esenzione n.
651/2014» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione,».
All'articolo 21:
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono
sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario n. 123 alla
Gazzetta Ufficiale»;
alla lettera b), dopo le parole: «registrato ai sensi del» sono
inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nessun contributo puo' essere concesso per gli immobili
danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito
dal giudice penale»;
al comma 7, dopo le parole: «articoli 46 e 47 del» sono inserite
le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 12, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50».
All'articolo 22:
al comma 1, lettera a), le parole: «in termini di resistenza»
sono sostituite dalle seguenti: «concernenti la resistenza».
All'articolo 23:
al comma 1, le parole: «e la valutazione economica» sono
sostituite dalle seguenti: «e attesti la valutazione economica»;
al comma 5:
alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 89 del»
sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
alla lettera c), le parole: «del decreto legislativo n. 50 del
2016» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
All'articolo 24:
al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con
allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione
del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia».
All'articolo 25:
al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui al presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo» e
le parole: «legge 23 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle
seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite
previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorita'
preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze
di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17
e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003»;
al comma 2, le parole: «conferenze dei servizi» sono sostituite
dalle seguenti: «conferenze di servizi» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Entro lo stesso termine, le autorita' competenti
provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
al comma 3, le parole: «di cui al presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Il contributo comunque non spetta per
la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del
condono».
All'articolo 26:
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 63,
comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 7, secondo periodo, la parola: «professionisti» e'
sostituita dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 46 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016».
All'articolo 27:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «Ministero dei beni e delle
attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i
beni e le attivita' culturali»;
alla lettera h), dopo le parole: «all'articolo 35 del» sono
inserite le seguenti: «codice di cui al».
All'articolo 28:
al comma 1, primo periodo, le parole: «Camera di Commercio
agricoltura ed artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
al comma 2, le parole: «generale di esenzione» sono soppresse.
All'articolo 29:
al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 17»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Agli atti di competenza del Commissario straordinario si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229».
All'articolo 30:
al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 46 del» sono inserite
le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 4, le parole: «Ministero dei beni e delle attivita'
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le
attivita' culturali»;
al comma 6, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016» e, al primo periodo, le parole:
«cinque professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque
soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice».
All'articolo 31:
al comma 1, dopo la parola: «organizzative» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 7, lettera b), la parola: «commisurata» e' sostituita
dalla seguente: «commisurato».
All'articolo 32:
al comma 1, le parole: «calcolo ISEE» sono sostituite dalle
seguenti: «calcolo dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48, comma
2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri
provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, possono
prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia
elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri
generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo
intercorrente tra l'ordinanza di inagibilita' o l'ordinanza sindacale
di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le
modalita' per la copertura delle esenzioni stesse attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo»;
al comma 3, le parole: «Commissario per la ricostruzione» sono
sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario»;
al comma 4, le parole: «e i Comuni» sono sostituite dalle
seguenti: «; i comuni»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2019"».
All'articolo 34:
al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso.
All'articolo 37:
al comma 1:
prima della lettera a) e' inserita la seguente:
«0a) all'articolo 1, comma 5, terzo periodo, dopo le parole:
"apposita delega motivata" sono aggiunte le seguenti: ", oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate,
designato dall'ANCI regionale di riferimento"»;
alla lettera a), dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
«1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: "previa intesa
con" sono sostituite dalla seguente: "sentiti";
1-ter) al comma 4, primo periodo, dopo la parola:
"progettazione" sono inserite le seguenti: "e nella realizzazione"»;
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) all'articolo 6, comma 8, dopo la parola:
"amministrative," sono inserite le seguenti: "nonche' le spese per le
attivita' professionali svolte dagli amministratori di condominio e
le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra
proprietari per gestire interventi unitari,";
b-ter) all'articolo 14, comma 4, le parole: "dal Commissario
straordinario d'intesa con i vice commissari nel" sono sostituite
dalle seguenti: "dal Commissario straordinario, sentiti i vice
commissari nella"»;
alla lettera c), le parole: «e importo» sono sostituite dalle
seguenti: «e di importo» e dopo le parole: «all'articolo 35 del» sono
inserite le seguenti: «codice di cui al»;
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) all'articolo 15, comma 3-bis:
1) al primo periodo, le parole: "gli interventi" sono
sostituite dalle seguenti: "i lavori", la parola: "intervento" e'
sostituita dalla seguente: "lavoro" e le parole: "ai fini della
selezione dell'impresa esecutrice," sono soppresse;
2) le parole: "500.000 euro", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "600.000 euro";
c-ter) all'articolo 16, comma 3, lettera b), le parole: "approva
i progetti esecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "approva, ai
sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, i progetti";
c-quater) all'articolo 34:
1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, puo' essere
altresi' riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima
del 2 per cento, per le attivita' professionali di competenza degli
amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi
appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi
unitari";
2) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni
tecniche relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi
a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni
gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo
quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per
cento del compenso relativo alle attivita' professionali poste in
essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per
cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica
e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione
del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con
miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo
residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera
parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese
la relazione geologica e le indagini specialistiche, e' corrisposto
ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei
lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalita' di
pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo"»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, dopo le parole: "e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis
al decreto-legge n. 189 del 2016" sono inserite le seguenti: ",
nonche' ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli
di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis,"».
All'articolo 39:
al comma 6, le parole: «all'entrata in vigore» sono sostituite
dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore».
Nel capo IV, dopo l'articolo 39 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 39-bis (Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134). - 1. All'articolo 67-ter, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "In
considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, la
dotazione organica dei comuni interessati e' incrementata nella
misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018";
b) il quarto periodo e' soppresso.
Art. 39-ter (Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29
maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle
popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016). - 1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29
maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni
di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in
assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, o in difformita' da essi, e nelle ipotesi di
cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario
dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, puo'
presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo,
richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attivita'
in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1,
37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto
rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione
dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della
presentazione del progetto. E' fatto salvo, in ogni caso, il
pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma
4, il cui importo non puo' essere superiore a 5.164 euro e inferiore
a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento
comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato
per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello
precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. L'inizio dei lavori e' comunque subordinato al rilascio
dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche
nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente
misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia,
di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n.
21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica
e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte
relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova
applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate
da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati
emessi i relativi ordini di demolizione";
c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: "unitamente" sono
inserite le seguenti: "al permesso di costruire o";
d) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "e' rilasciata"
sono inserite le seguenti: "dal competente ufficio regionale o"».
La rubrica del capo IV e' sostituita dalla seguente: «Misure
urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni
2009, 2012, 2016 e 2017».
All'articolo 40:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, dal
Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le
autonomie» e le parole: «Conferenza delle Regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
alla lettera a), dopo le parole: «monitoraggio delle opere
pubbliche» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le risultanze
del monitoraggio dinamico di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3».
Dopo l'articolo 40 e' inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Interventi straordinari per il viadotto Sente). - 1.
Al solo fine di permettere la riapertura al traffico del viadotto
Sente e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 41, comma 1:
al primo periodo, le parole: «per i quali il limite e': ≤1.000
(mg/kg tal quale)» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le
policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per
i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico,
Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti:
idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA
elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS),
PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS),
Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg
SS), Arsenico 20 (mg/kg SS), Cromo totale 200 (mg/kg SS) e Cromo VI
2 (mg/kg SS). Per cio' che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL
viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno»;
al secondo periodo, dopo le parole: «della Commissione del 16
dicembre 2008» sono aggiunte le seguenti: «, come specificato nel
parere dell'Istituto superiore di sanita' protocollo n. 36565 del 5
luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni».
All'articolo 42:
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse
gia' destinate al piano straordinario di messa in sicurezza degli
edifici scolastici, le risorse disponibili, con esclusione delle
somme perente, di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 13
luglio 2015, n. 107, sono accertate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il
31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad altre
motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il
regolare svolgimento dell'attivita' didattica e la sicurezza delle
strutture».
Dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Scuole innovative e poli per l'infanzia). - 1.
All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 85
e' inserito il seguente:
"85-bis. Per gli interventi gia' individuati alla data di entrata
in vigore della presente disposizione sulla base del decreto di cui
al terzo periodo del comma 85, l'intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, puo' essere raggiunta
successivamente all'adozione dello stesso decreto, purche'
anteriormente all'avvio delle procedure di affidamento degli
interventi stessi".
2. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative
di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
e' autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, destinata al
pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
per la realizzazione delle scuole innovative.
3. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per
l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e' autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno
degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate al pagamento dei
canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione
dei nuovi poli per l'infanzia.
4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono anticipate
agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di
progettazione e successivamente scomputate dall'INAIL all'atto della
quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per
l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. L'anticipazione non
puo' superare il valore dell'area stimato dall'INAIL.
5. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, le parole: "da uno a tre" sono sostituite dalla seguente:
"gli"».
Dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente:
«Art. 43-bis (Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento
del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto
dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le
societa' sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione
straordinaria). - 1. Per gli anni 2020 e 2021, le societa' sottoposte
a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali
abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale
straordinaria negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 44,
previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono
esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento
di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della
riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del
contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno
2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa
complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai
fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza
mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo,
effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle
domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, e'
stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni
adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle
predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1,
dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».
Dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti:
«Art. 44-bis (Misure urgenti per assicurare la continuita'
operativa del Dipartimento della protezione civile). - 1. Al secondo
periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, le parole: "per una sola volta" sono sostituite dalle
seguenti: "per un massimo di due volte".
Art. 44-ter (Attivita' di valutazione dell'impatto e di censimento
dei danni). - 1. All'articolo 13 del codice della protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 2
e' inserito il seguente:
"2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui
all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, possono porre in essere attivita' connesse con la
valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e
alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi
emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche
mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al
comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme
associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo
comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti
agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti"».
All'articolo 45, comma 1:
alla lettera a), le parole: «a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a
1.448.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 950.000 euro per l'anno
2021 e a 1.048.000»;
alla lettera f), le parole: «a 20.450.000 euro per l'anno 2021, a
20.252.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 20.850.000 euro per
l'anno 2021, a 20.652.000».