Costi mutuo enti locali
Pubblico
Martedì, 23 Giugno, 2015 - 02:00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 giugno 2015
Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di
mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 1989, n. 144. (15A04829)
(GU n.142 del 22-6-2015)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni
urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di
finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144.
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto
decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina
periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre
modalita' applicabili ai mutui da concedere agli enti locali
territoriali, al fine di ottenere uniformita' di trattamento;
Visto il decreto del 3 aprile 2015, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, con cui sono state fissate le
condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
Ritenuta l'opportunita' di modificare le condizioni di cui al
predetto decreto ministeriale del 3 aprile 2015, fissando nuovi
livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato;
Decreta:
Art. 1
1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico
sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a
tasso variabile.
Art. 2
1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di
cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, e' determinato nelle seguenti
misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:
a) Fino a 10 anni: Interest Rate Swap 7Y + 0,90%;
b) Fino a 15 anni: Interest Rate Swap 10Y + 1,50%;
c) Fino a 20 anni: Interest Rate Swap 12Y + 1,70%;
d) Fino a 25 anni: Interest Rate Swap 15Y + 1,80%;
e) Oltre 25 anni: Interest Rate Swap 20Y + 2,30%.
2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR
a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente
la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina
ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.
Art. 3
1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di
cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, e' fissato nelle seguenti
misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:
a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,90%;
b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,50%;
c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,65%;
d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,80%;
e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,35%;
2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi e' rilevato due giorni lavorativi
antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi
alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.
Art. 4
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai
contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua
entrata in vigore.
Roma, 16 giugno 2015
Il Ministro: Padoan