Decreto legge semplificazione
Pubblico
Venerdì, 28 Dicembre, 2018 - 22:24
DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione. (18G00163)
(GU n.290 del 14-12-2018)
Vigente al: 15-12-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
di semplificazione in materia di impresa e lavoro, per superare
situazioni di grave difficolta' nelle dinamiche dei rapporti di
mercato e con la pubblica amministrazione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni indifferibili con impatto rilevante per il superamento
di criticita' riscontrate nella realta' sociale, quali il
sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici di
medicina generale e di dirigenti scolastici;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare misure per imprimere ulteriore slancio alla modernizzazione
dell'azione pubblica e alla informatizzazione dei rapporti fra
cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 dicembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle
politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della giustizia,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per la pubblica amministrazione e
per gli affari europei;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici
delle pubbliche amministrazioni
1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di
euro 50.000.000, a valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo,
una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni
di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, sono
in difficolta' nella restituzione delle rate di finanziamenti gia'
contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di
crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 e'
rilasciata su finanziamenti gia' concessi alla PMI beneficiaria da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
non gia' coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca
sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o
intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data di
entrata in vigore del presente decreto, come risultante dalla
Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata
dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per
cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il
minore tra:
a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato
dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di
garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora,
maturati sino alla predetta data e
b) l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI
beneficiaria verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64.
4. La garanzia della sezione speciale e' subordinata alla
sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI
beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni,
per il rientro del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di
garanzia.
5. La garanzia della sezione speciale puo' essere escussa dalla
banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto,
da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di
rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia comporta in ogni
caso un rimborso non superiore all'80 per cento della perdita
registrata dalla banca o dall'intermediario. La garanzia della
sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto
pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di cui
alla lettera b) del comma 3.
6. La garanzia della sezione speciale e' concessa a fronte del
versamento alla medesima sezione, da parte della banca o
intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il
predetto premio di garanzia puo' essere posto a carico della PMI
beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo,
restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilita'
e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni e i
limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia
della sezione speciale, nonche' i casi di revoca della stessa. Lo
stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere sulle
risorse della sezione speciale e i parametri per definire il premio
in linea con i valori di mercato della garanzia.
8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 e'
condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea,
ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
Art. 2
Disciplina del termine per la restituzione
del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' rimborsato entro
trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi
aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2,
del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il
termine del 30 giugno 2019.
2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, il terzo periodo e' abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni
di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede mediante
versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31
dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla
Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di
tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno
sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo, e'
restituita nel corso del 2019.
Art. 3
Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo 15
e' abrogato.
Art. 4
Modifiche al codice di procedura civile in materia
di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori
della pubblica amministrazione
1. All'articolo 495 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un quinto» sono
sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;
b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «di quarantotto mesi»;
c) al quinto comma, le parole «oltre quindici giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».
2. Al terzo comma dell'articolo 560 del codice di procedura civile
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia, quando il
debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere
titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni
certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un
ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti
vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il
giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586,
dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra
il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della
pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di
cui al terzo periodo e' fatta menzione nell'avviso di cui
all'articolo 570.».
3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto disposto
dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza,
il creditore pignorante e i creditori gia' intervenuti ai sensi
dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal
creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale
e' indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede,
comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di
quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino
all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma
di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta
definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o
di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle
spese successive.».
4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si
applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5
Norme in materia di semplificazione
e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici
sotto soglia comunitaria
1. All'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che
l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o
affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o
persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre
sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e
alla gravita' della stessa;».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.
Art. 6
Disposizioni in merito alla tracciabilita'
dei dati ambientali inerenti rifiuti
1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non
sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,
n. 78.
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti
disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e
2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205;
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis,
secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I
contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente
versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena
operativita' di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti
organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli
articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006
garantiscono la tracciabilita' dei rifiuti effettuando gli
adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo
decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di
cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n.
152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal
decreto legislativo n. 205 del 2010.
Art. 7
Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria
1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo
sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una piu'
celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme
le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carceraria,
a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al
personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui
all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre
alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto articolo, sono
assegnate le seguenti funzioni:
a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e
la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso
governativo all'amministrazione penitenziaria, nonche' per la
realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di
servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della
capienza delle strutture esistenti;
b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di
cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di
esecuzione degli stessi in conformita' alla normativa vigente in
materia;
c) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o
di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei
alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali
sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione
per la realizzazione di strutture carcerarie.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi,
mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei
competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa.
3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente
articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli stessi, e' approvato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la
proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di
edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia
di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della
giustizia.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.
Art. 8
Piattaforme digitali
1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda
digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda
digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i
compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per
l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei
ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario
straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, sulla
base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente
del Consiglio dei ministri, e' costituita una societa' per azioni
interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e
modalita' individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale
sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie gia' assegnate
all'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma
di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Nello statuto della societa'
sono previste modalita' di vigilanza, anche ai fini della verifica
degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le
funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle
pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le
strutture della societa' di cui al comma 2, per assicurare la
capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso
la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 82 del 2005, nonche' lo sviluppo e l'implementazione
del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del
decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui
all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.
Le attivita' di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti
delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative per
l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre
2017, n. 217, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2019».
5. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.
217, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia
digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
adottate le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi
di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la
direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore del decreto
di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82
del 2005 e' abrogato.».
Art. 9
Disposizioni urgenti in materia
di formazione specifica in medicina generale
1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza
dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione
complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati
in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale,
iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale,
possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali,
rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione
e' in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso
del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo,
diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di
altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi
per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso
dell'attestato d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza sanitaria
territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione
specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di
rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria
regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere
limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i
corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione
oraria e l'organizzazione delle attivita' assistenziali non
pregiudichino la corretta partecipazione alle attivita' didattiche
previste per il completamento del corso di formazione specifica in
medicina generale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono
individuati i criteri di priorita' per l'inserimento nelle
graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione
specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione
degli incarichi convenzionali, nonche' le relative modalita' di
remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al
presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo
nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 10
Semplificazioni amministrative in materia
di istruzione scolastica, di universita', di ricerca
1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso
bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono
dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di
ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e
disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova e' disciplinato con i
decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito
per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.
2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero
del personale frequentante il corso di formazione previsto
dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
piu' necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo «La Buona
Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione
scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio
2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
Adeguamento dei fondi destinati al trattamento
economico accessorio del personale dipendente
della pubblica amministrazione
1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle
assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita'
finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il
personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a
copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le
assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali vigenti,
successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.
2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche con
riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto
riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 dicembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico e del lavoro e delle
politiche sociali
Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bonafede, Ministro della giustizia
Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Grillo, Ministro della salute
Bussetti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione
Savona, Ministro per gli affari
europei
Visto, il Guardasigilli: Bonafede