DECRETO MILLEPROROGHE
Pubblico
Sabato, 2 Gennaio, 2016 - 01:00
DECRETO MILLEPROROGHE
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (15G00225)
(GU n.302 del 30-12-2015)
Vigente al: 30-12-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini di prossima scadenza al fine di garantire la
continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
c) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole: " 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2016".
3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "verificatesi nell'anno 2013",
sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2014" e le parole: "31
dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2016";
b) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 2,
comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31
dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
5. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2016".
6. All' articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2016".
7. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2016".
8. All'articolo 2223, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, le parole: "Fino all'anno 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino all'anno 2016".
9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
10. All'articolo 16-quater, comma 1, quarto periodo, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014 e 2015".
Art. 2
Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa
1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° luglio 2016".
2. All'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. In
attuazione del criterio di graduale introduzione del processo
telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla
sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali
amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione
delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata
agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto
previsto nel predetto decreto.".
Art. 3
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello
sviluppo economico
1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2016".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3,
convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo
il comma 3-bis e' inserito il seguente: "3-ter. Per esigenze di
sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 e'
prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre
2017. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
provvede:
a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio,
per quantita' massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e
con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio
stesso pari a 170.000 €/MW.";
b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime
utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli
oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la
struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di
trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonche'
applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno
delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema
elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012.".
Art. 4
Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri
dell'interno e della difesa
1. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma l-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo
2005, n. 26.
2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione
incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, e' completato entro sei mesi dalla data di
adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre
il 31 dicembre 2016.
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014,
n. 35, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2016".
4. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre
2016.
5. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, le parole: " 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2016".
6. All'articolo 1, comma 3, della legge 1º ottobre 2012, n. 177, le
parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
Art. 5
Proroga di termini in materia di distretti turistici
1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, le parole: "entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2016".
Art. 6
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della
salute
1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio
2015, n. 71, le parole: "sono rinnovati entro 8 mesi", sono
sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati entro 18 mesi".
2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: "Entro il 1°gennaio 2016", sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 1°gennaio 2017".
3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il
comma 16, e' sostituito dal seguente:
"16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza
ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15,
nonche' le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza
protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30
settembre 2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a
carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle
strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15,
valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla
data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruita' delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica".
4. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, quinto periodo, dopo le parole: "Per l'anno 2014", sono inserite
le seguenti: "e per l'anno 2015".
Art. 7
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,
n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"31 luglio 2016".
2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31
dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016";
b) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 2016".
3. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "31 luglio 2016".
4. Il termine di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato
dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 11,
e' prorogato al 31 luglio 2016.
5. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2016".
6. All'articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "31 luglio 2016".
7. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti:
" dal 1° gennaio 2017".
8. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". Restano fermi i termini di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
9. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more
della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo
2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di
programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,
e' prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia' previste, per il
periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non
oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative
Tabelle.".
10. All'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30
aprile 2016".
11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo
10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termine
previsto ai sensi del predetto articolo per l'aggiudicazione
provvisoria dei lavori e' prorogato al 29 febbraio 2016.
Art. 8
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016";
b) al comma 9-bis, le parole: " stabilito al 31 dicembre 2015" e
le parole: "sino al 31 dicembre 2015" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "stabilito al 31 dicembre 2016" e "
sino al 31 dicembre 2016".
2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi
dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio
2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo
all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre
2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4,
dell'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto
ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del
presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio
2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo
all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal
1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di
deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati
nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto".
3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2016".
Art. 9
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali
1. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino
al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30
giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione
riferite all'annualita' 2015 e alle precedenti,».
Art. 10
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2016".
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2016".
3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016".
4. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016".
5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "Sino al 31 dicembre 2016".
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: "e 2015" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015 e 2016".
7. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178, dopo le parole: "di previsione 2013, 2014 e 2015," sono
aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana,".
8. All'articolo 8, comma 30, terzo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
Art. 11
Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "
31 dicembre 2016".
2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016".
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.
6, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2016".
Art. 12
Credito d'imposta per promuovere la tracciabilita' delle vendite dei
giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita
della stampa quotidiana e periodica
1. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica,
previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.
103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il
credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale e'
obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,
e' prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta previsto al
medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente
riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle risorse stanziate per
tale finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dall'articolo 1,
comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e'
ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2016.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
de