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Venerdì, 6 Marzo, 2015 - 01:00

LEGGE 4 marzo 2015, n. 20 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5  gennaio
2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio  di  imprese
di interesse strategico nazionale in crisi e per  lo  sviluppo  della
citta' e dell'area di Taranto. (15G00035) 
(GU n.53 del 5-3-2015)
  Vigente al: 6-3-2015   
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 5 gennaio  2015,  n.  1,  recante  disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area  di  Taranto,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente  legge,
munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita  nella  Raccolta
ufficiale degli atti normativi della  Repubblica  italiana. E'  fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 marzo 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico 
 
                            Galletti, Ministro dell'ambiente e  della
                            tutela del territorio e del mare 
 
                            Franceschini, Ministro dei beni  e  delle
                            attivita' culturali e del turismo 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2015, N. 1 
 
    All'articolo 1: 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 347,  dopo  il  comma
1-bis e' inserito il seguente: 
    "1-ter. Per le imprese che  gestiscono  almeno  uno  stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi  dell'articolo
1  del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,  n.  231,  e  che  sono
ammesse alla procedura di amministrazione  straordinaria  di  cui  al
presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione alla  procedura,
vantati da piccole e medie imprese individuate dalla  raccomandazione
2003/361/CE  della  Commissione,  del  6  maggio  2003,  relativi   a
prestazioni necessarie al risanamento ambientale,  alla  sicurezza  e
alla continuita' dell'attivita' degli impianti produttivi  essenziali
nonche' i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale,  alla
sicurezza e all'attuazione degli  interventi  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, sono  prededucibili  ai
sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
successive modificazioni"»; 
    al comma 4, capoverso 4-quater, al primo periodo, dopo la parola:
«rapidita'» sono inserite le seguenti:  «ed  efficienza»  e  dopo  il
secondo  periodo   e'   inserito   il   seguente:   «Il   commissario
straordinario  richiede  al  potenziale  affittuario  o   acquirente,
contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione  di
un piano industriale e finanziario nel quale devono  essere  indicati
gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative
modalita' di copertura, che si intendono effettuare per garantire  le
predette finalita' nonche' gli obiettivi strategici della  produzione
industriale degli stabilimenti del gruppo»; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-sexies e'
sostituito dal seguente: 
    "4-sexies. L'ammissione delle  imprese  di  cui  all'articolo  2,
comma  2,  secondo  periodo,  alla   procedura   di   amministrazione
straordinaria di cui al presente  decreto  e  lo  stato  economico  e
finanziario di  tali  imprese  non  comportano,  per  un  periodo  di
diciotto mesi dalla data di ammissione alla  procedura  prevista  dal
presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in
capo alle stesse,  delle  eventuali  autorizzazioni,  certificazioni,
licenze, concessioni o altri atti  o  titoli  per  l'esercizio  e  la
conduzione   delle   relative   attivita'   svolte   alla   data   di
sottoposizione delle stesse  alla  procedura  prevista  dal  presente
decreto. In caso di affitto o cessione di aziende e rami  di  aziende
ai sensi del presente  decreto,  le  autorizzazioni,  certificazioni,
licenze, concessioni o  altri  atti  o  titoli  sono  rispettivamente
trasferiti all'affittuario o all'acquirente"». 
    All'articolo 2: 
    al  comma  4,  primo  periodo,  la  parola:  «disponibilita'»  e'
sostituita dalla seguente: «comunicazione»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una  relazione
sullo stato di attuazione del piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo  2014
e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati»; 
    al comma 5, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il
31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80  per
cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella  data»  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel  rispetto  dei  termini
massimi gia' previsti dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge
n. 61»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli
di tutela della salute pubblica e una piu' efficace lotta ai  tumori,
con particolare riferimento alla lotta alle  malattie  infantili,  e'
autorizzata ad  effettuare  interventi  per  il  potenziamento  della
prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica
nella provincia di Taranto, nei limiti di spesa  di  0,5  milioni  di
euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2016. 
    6-ter. Ai maggiori oneri di  cui  al  comma  6-bis,  pari  a  0,5
milioni di euro per l'anno 2015 e a 4,5 milioni di  euro  per  l'anno
2016,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio»; 
    al comma 8, le parole: «, e l'articolo 22-quater,  comma  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» sono soppresse; 
    dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
    «8-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese,
come  definite  ai  sensi  della  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti  di
ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della  medesima  societa'
prima del deposito della  domanda  di  accertamento  dello  stato  di
insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, sono  sospesi  i  termini  dei  versamenti  di  tributi
erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di  entrata  in
vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto  e  il  15
settembre 2015; per lo  stesso  periodo  sono  sospese  le  procedure
esecutive e cautelari relative ai predetti  tributi.  La  sospensione
non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualita'  di
sostituti d'imposta, devono continuare ad  operare  e  versare.  Sono
altresi' sospesi  i  termini  relativi  ai  versamenti  derivanti  da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,  nonche'
dagli atti previsti dall'articolo  29  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, ancorche' scaduti prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate
per effetto della sospensione di cui al presente comma  sono  versate
in unica soluzione entro il 21 dicembre 2015. 
    8-ter.  Al  fine  di  consentire  di  rimodulare  il   piano   di
ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per  le  piccole  e  medie
imprese   individuate   dalla   raccomandazione   2003/361/CE   della
Commissione, del 6 maggio 2003, che vantano crediti verso imprese che
gestiscono  almeno  uno   stabilimento   industriale   di   interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre  2012,  n.  231,  e  che  sono  ammesse  all'amministrazione
straordinaria  di  cui  al  decreto-legge  n.   347,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero   dello   sviluppo
economico, entro il termine previsto dal comma  246  dell'articolo  1
della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e  previo  accordo   con
l'Associazione  bancaria  italiana  e   con   le   associazioni   dei
rappresentanti delle imprese e  dei  consumatori,  concordano,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  tutte  le  misure
necessarie al fine di sospendere il pagamento  della  quota  capitale
delle rate per gli anni dal 2015 al 2017». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-bis. - (Sostegno alle imprese fornitrici di societa'  che
gestiscono  almeno  uno   stabilimento   industriale   di   interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n.  231,  e  che  siano  soggette  ad  amministrazione
straordinaria). - 1. Le risorse del Fondo di garanzia per le  piccole
e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a),  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 35.000.000,
sono destinate per sostenere l'accesso al  credito  delle  piccole  e
medie imprese che siano fornitrici di  beni  o  servizi  connessi  al
risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attivita'
di societa' che gestiscono almeno  uno  stabilimento  industriale  di
interesse  strategico  nazionale  ai  sensi   dell'articolo   1   del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre  2012,  n.  231,  e  che  siano  soggette  ad
amministrazione straordinaria, ovvero  creditrici,  per  le  medesime
causali, nei confronti di societa' rispondenti ai suddetti requisiti. 
    2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo delle  operazioni
finanziarie di cui al comma 1, le relative  richieste  devono  essere
corredate dall'attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario
di cui al decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato,  dal  commissario
della procedura di amministrazione straordinaria di cui  all'articolo
2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347, circa la sussistenza,  alla
data  della   richiesta   stessa,   della   condizione   dell'impresa
destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni o servizi
connessi al risanamento ambientale o  funzionali  alla  continuazione
dell'attivita' di societa' che  gestiscono  almeno  uno  stabilimento
industriale di interesse strategico di cui al comma  1  e  che  siano
soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrice  per  le
predette causali». 
    All'articolo 3: 
    il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
    «1. Nell'ambito della procedura di amministrazione  straordinaria
di cui al decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate,
subentrando nel procedimento gia' promosso ai sensi dell'articolo  1,
comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, nel testo vigente  prima
della data di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  A  seguito
dell'apertura  della  procedura  di  amministrazione   straordinaria,
l'organo commissariale e' autorizzato a  richiedere  che  l'autorita'
giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in
luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni
emesse dalla societa' in amministrazione  straordinaria.  Il  credito
derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e' prededucibile ai
sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
successive  modificazioni,   ma   subordinato   alla   soddisfazione,
nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli  altri  creditori
della  procedura  di  amministrazione   straordinaria   nonche'   dei
creditori privilegiati ai sensi dell'articolo  2751-bis,  numero  1),
del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi  dell'articolo
2412, sesto comma, del codice civile. Le obbligazioni sono  emesse  a
un tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato  sui
rapporti intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo  2
del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181.  Il  sequestro
penale sulle somme si converte in sequestro  delle  obbligazioni.  Le
obbligazioni di nuova  emissione  sono  nominative  e  devono  essere
intestate  al  Fondo  unico  giustizia  e,  per  esso,  ad  Equitalia
Giustizia S.p.A.  quale  gestore  ex  lege  del  predetto  Fondo.  Il
versamento  delle  somme  sequestrate  avviene   al   momento   della
sottoscrizione delle obbligazioni, in misura  pari  all'ammontare  di
queste ultime. Le attivita' poste in essere  da  Equitalia  Giustizia
S.p.A.  devono   svolgersi,   ai   sensi   dell'articolo   1,   comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base  delle  indicazioni
fornite dall'autorita' giudiziaria procedente.  Le  somme  rivenienti
dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio
dell'emittente destinato  in  via  esclusiva  all'attuazione  e  alla
realizzazione del piano delle misure  e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione  straordinaria
e, nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi  volti  alla
tutela della sicurezza e della salute, nonche'  di  ripristino  e  di
bonifica ambientale secondo le  modalita'  previste  dall'ordinamento
vigente. Al patrimonio si applicano  le  disposizioni  del  libro  V,
titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile. 
    1-bis. All'articolo 1, comma 11-quinquies, del  decreto-legge  n.
61, al primo periodo, le parole:  ",  non  oltre  l'anno  2014"  sono
soppresse e le parole: "il giudice" sono sostituite  dalle  seguenti:
"l'autorita'  giudiziaria"  e,   all'ultimo   periodo,   la   parola:
"giurisdizionale" e' sostituita dalla seguente: "giudiziaria". 
    1-ter. L'organo  commissariale  di  ILVA  S.p.A,  al  fine  della
realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale,
nonche' di quelli  destinati  ad  interventi  a  favore  di  ricerca,
sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto  della
normativa dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a  contrarre
finanziamenti per un ammontare complessivo  fino  a  400  milioni  di
euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento
e' rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli
altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni.  La
garanzia dello Stato e' a prima richiesta, esplicita,  incondizionata
e irrevocabile. E' istituito nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  delle  garanzie
dello Stato concesse ai sensi della presente  disposizione,  con  una
dotazione iniziale di  150  milioni  di  euro  per  l'anno  2015.  E'
autorizzata, allo scopo, l'istituzione  di  un'apposita  contabilita'
speciale su cui confluiscono le predette risorse. Al relativo  onere,
pari a 150 milioni di euro per  l'anno  2015,  si  provvede  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto   residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui,
le occorrenti variazioni di bilancio»; 
    al comma 2, le parole: «, oltre alla titolarita'  della  o  delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 1, comma 11-quinquies,  del
decreto-legge n. 61, come modificato dal comma 1,» sono  soppresse  e
le parole: «e' altresi' titolare di altre contabilita' speciali» sono
sostituite dalle seguenti: «e' titolare di contabilita' speciali»; 
    al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «nonche',
con una relazione semestrale, alle Camere»; 
    al  comma  5,  al  primo  periodo,  le  parole:  «previo   parere
dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,» sono soppresse e il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «La liquidazione  e'  determinata
nell'importo di 156.000.000 di euro, ha carattere definitivo, non  e'
soggetta ad azione revocatoria e preclude ogni azione concernente  il
danno  ambientale   generatosi,   relativamente   agli   stabilimenti
produttivi ceduti dall'IRI in  sede  di  privatizzazione  della  ILVA
Laminati Piani (oggi  ILVA  S.p.A.),  antecedentemente  al  16  marzo
1995»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione  dei  rifiuti
radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel comune  di
Statte, in provincia di Taranto, sono destinati fino a dieci  milioni
di  euro  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale aperta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge
7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171. 
    5-ter. Qualora, per  effetto  dell'attuazione  del  comma  1,  si
determinino nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  ai
medesimi si fa fronte mediante una riduzione di  pari  importo  delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per  il  periodo  di
programmazione 2014-2020, indicate all'articolo  1,  comma  6,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal  fine,  il  CIPE,  con  propria
delibera,  individua  le  risorse  disponibili  sulla  programmazione
2014-2020,  eventualmente  riprogrammando  le  assegnazioni  che  non
abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti». 
    All'articolo 4: 
    al comma 1, capoverso 2, dopo il secondo periodo e'  inserito  il
seguente: «Sono altresi' approvate, a saldi invariati per la  finanza
pubblica, le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare   dal
sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  n.
61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  89  del
2013,  relative  alla  definizione  delle  misure  di   compensazione
ambientale» e,  al  terzo  periodo,  le  parole:  «sentiti  i  comuni
interessati, sono definite le misure di compensazione  ambientale  e»
sono sostituite dalle seguenti: «sono definite»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis.  Nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
nazionale  e  dell'Unione  europea,  l'attivita'  produttiva   e   le
attivita' di gestione di rifiuti autorizzate in  forza  del  presente
decreto devono rispettare i principi della direttiva  2008/98/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre  2008,  e,  in
particolare, la gerarchia delle modalita' di  gestione  dei  rifiuti,
secondo l'ordine di priorita' della prevenzione, del riutilizzo,  del
riciclaggio e del recupero. 
    2-ter. Al fine di favorire il preminente interesse al recupero di
rifiuti e materiali, nel rispetto dei principi definiti dalla  citata
direttiva 2008/98/CE, i residui della produzione  dell'impianto  ILVA
di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni
elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno  di  leghe  di
metalli  ferrosi  e  dai  successivi  trattamenti  di  affinazione  e
deferrizzazione delle stesse  classificate  con  codice  europeo  dei
rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono  essere  recuperati  per  la
formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito  di  rifiuti
sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o
per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al  test  di
cessione di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio
1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  ovvero  in  applicazione  della
disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, se piu'  favorevole.  In  questo
caso, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale
provvede ad accertare l'assenza di rischi di  contaminazione  per  la
falda e per la salute, ai  sensi  dell'articolo  177,  comma  4,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel termine di dodici mesi
dall'avvenuto recupero». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis. - (Anticipazioni  del  fondo  di  rotazione).  -  1.
All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 9
e' inserito il seguente: 
    "9-bis. Ai fini della tempestiva  esecuzione  delle  sentenze  di
condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea  ai  sensi
dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, il fondo di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle  proprie
disponibilita',  gli  oneri  finanziari  derivanti   dalle   predette
sentenze, entro i  termini  di  scadenza  fissati  dalle  Istituzioni
europee. Il fondo di rotazione  provvede  al  reintegro  delle  somme
anticipate  mediante   rivalsa   a   carico   delle   amministrazioni
responsabili delle violazioni che hanno determinato  le  sentenze  di
condanna, sentite le stesse, anche con compensazione con  le  risorse
accreditate dall'Unione europea per il  finanziamento  di  interventi
comunitari  riguardanti  iniziative  a   titolarita'   delle   stesse
amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali"». 
    All'articolo 5: 
    al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «nonche'   da   un
rappresentante della Regione Puglia» sono sostituite dalle  seguenti:
«nonche'  da  tre  rappresentanti  della  regione  Puglia  e  da   un
rappresentante della camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Taranto»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Il Tavolo istituzionale  ha  il  compito  di  verificare,
decorsi dodici  mesi  dalla  data  di  sottoscrizione,  lo  stato  di
applicazione del CIS Taranto. 
    2-ter.  Il  CIS  Taranto  deve  contenere  il  Programma  per  le
bonifiche di cui all'articolo 6 e il Piano di interventi  nel  comune
di Taranto di cui all'articolo 8». 
    All'articolo 6: 
    al comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
Commissario  straordinario  per  la  bonifica,  ambientalizzazione  e
riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n.
129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e' incaricato  di
predisporre, tenendo conto delle  eventuali  indicazioni  del  Tavolo
istituzionale di cui all'articolo 5, un Programma di misure, a  medio
e   lungo   termine,   per   la   bonifica,   ambientalizzazione    e
riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata  ad  elevato
rischio di  crisi  ambientale,  volto  a  garantire,  ove  possibile,
mediante ricorso alle BAT (best available techniques) riconosciute  a
livello internazionale, il piu' alto  livello  di  sicurezza  per  le
persone e per l'ambiente»; 
    al comma 4, le  parole:  «legge  8  agosto  1990,  n.  241»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 7 agosto 1990, n. 241,»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Al fine di  ottimizzare  l'impiego  di  risorse  umane  e
finanziarie, nonche' di ridurre gli  effetti  occupazionali  negativi
connessi con il processo  di  riorganizzazione  dei  siti  produttivi
della   citta'   di   Taranto,    il    Commissario    straordinario,
nell'individuare i soggetti tenuti  all'attuazione  degli  interventi
previsti dall'articolo 5 e dal comma 2 del  presente  articolo,  puo'
definire  procedure  volte  a  favorire   l'impiego   di   lavoratori
provenienti  dai  bacini  di  crisi  delle  aziende   dei   complessi
industriali di Taranto gia' coinvolti in  programmi  di  integrazione
del reddito e sospensione dell'attivita' lavorativa.  Il  Commissario
straordinario adotta altresi' tutte le procedure necessarie  volte  a
ridurre gli eventuali effetti occupazionali  negativi  connessi  alla
riorganizzazione delle attivita' d'impresa, anche con  riferimento  a
tutti  i  siti  produttivi  del  gruppo   presenti   sul   territorio
nazionale». 
    All'articolo 7: 
    al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «nonche'
del sistema logistico portuale e retroportuale»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. L'Autorita' portuale di Taranto pubblica nel proprio sito
istituzionale tutte  le  autorizzazioni,  intese,  concerti,  pareri,
nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 2». 
    All'articolo 8: 
    al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «Il
Piano di interventi puo' prevedere  la  valorizzazione  di  eventuali
immobili  di  proprieta'  pubblica  meritevoli  di   salvaguardia   e
riqualificazione nonche' la realizzazione di opere di  urbanizzazione
primaria e secondaria, in particolare di centri culturali, ambulatori
polispecialistici   ed   aree   verdi   attrezzate   con    strutture
ludico-ricreative»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Il  comune  di  Taranto  pubblica   nel   proprio   sito
istituzionale tutte  le  autorizzazioni,  intese,  concerti,  pareri,
nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 1»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  Il  comune  di  Taranto  pubblica   nel   proprio   sito
istituzionale la pronuncia di compatibilita' ambientale prevista  dal
comma 2, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo  14  marzo
2013, n. 33»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis.  Il  comune  di  Taranto  pubblica   nel   proprio   sito
istituzionale il Piano e il progetto previsti dai commi  1  e  3,  ai
sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33». 
 

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