Decreto sul sisma: conversione con modifiche
Pubblico
Martedì, 11 Aprile, 2017 - 15:16
LEGGE 7 aprile 2017, n. 45
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
(17G00058)
(GU n.84 del 10-4-2017)
Vigente al: 11-4-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016 e del 2017, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2017, N. 8
All'articolo 1:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «n. 229» sono inserite le
seguenti: «di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016»;
alla lettera a), capoverso l-bis):
all'alinea, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 6,5 milioni»;
al numero 1), le parole: «pubblicata nella» sono sostituite
dalle seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla»;
al numero 2), le parole: «ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «a
professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi
professionali, di particolare e comprovata esperienza», dopo le
parole: «di cui all'articolo 34» sono inserite le seguenti: «del
presente decreto» e dopo le parole: «adottate ai sensi del comma 2»
sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al numero 3), dopo le parole: «coordinamento scientifico» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «al
numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «al numero 1)» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dalla
convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle
disponibilita' previste all'alinea della presente lettera»;
alla lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole:
«all'articolo 34» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il
numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138,
comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27
della legge 13 maggio 1999, n. 133";
b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
'4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui
al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000'".
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli
interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e
ai relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
1-quater. All'articolo 11, comma 1, alinea, del decreto-legge n.
189 del 2016, le parole: "gli Uffici speciali per la ricostruzione"
sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni, anche con il supporto
degli Uffici speciali per la ricostruzione".
1-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Mediante
apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalita' di
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia
di pianificazione e sviluppo territoriale"»;
al comma 2:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; nel programma delle infrastrutture ambientali e' compreso
il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonche' il
recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di
turismo lento nelle aree"»;
alla lettera a), dopo le parole: «oppure i Comuni» sono
inserite le seguenti: «, le unioni dei Comuni, le unioni montane» e
la parola: «interessate» e' sostituita dalla seguente: «interessati»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei
progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
programmazione urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti
dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del
presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad
uno o piu' degli operatori economici indicati all'articolo 46 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purche' iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto.
L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale,
dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste dai commi
3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in
possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a
quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque
professionisti iscritti nel predetto elenco speciale"»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle
attivita' economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del
comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, devono
essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svolgimento
dell'attivita'. In caso di indisponibilita' di un immobile idoneo
ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito del medesimo comune
risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze di
continuita' e di salvaguardia dell'attivita', la delocalizzazione
puo' essere effettuata in un altro comune, purche' vi sia l'assenso
del comune sede dell'attivita' economica e di quello ove la stessa e'
delocalizzata.
2-ter. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le
nuove funzionalita' del sistema informativo del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' per il miglioramento dei
servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori
colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirvi
la ripresa delle attivita' sociali ed economiche, e' autorizzata la
spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000 annui a
decorrere dall'anno 2018.
2-quater. All'onere di cui al comma 2-ter si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2-sexies. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare la continuita' del culto, i
proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di
cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente
agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene,
possono effettuare, secondo le modalita' stabilite nelle ordinanze
commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori
interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese
medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il
perseguimento delle medesime finalita' di messa in sicurezza e
riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi
anche di natura definitiva complessivamente piu' convenienti, dal
punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella
provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di
importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i
soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi
secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali,
previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti
strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e della valutazione di congruita' dei costi previsti
dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale
per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili
secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni
culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno
autorizzati tali interventi, e' individuato dal Commissario
straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei
programmi definiti secondo le modalita' previste dall'articolo 14,
comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi
della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque subordinato al
parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai
sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto".
2-septies. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di
demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprieta' privata, di
cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle
attivita' di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al
soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attivita'
necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento
dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi
sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28,
comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come
modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami,
in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficolta'
nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti
dalle modalita' ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di
procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa
comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti
internet istituzionali del comune, della provincia e della regione
interessati.
2-octies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, le parole: ", mediante pubbliche consultazioni, nelle modalita'
del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica" sono soppresse».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «opere di urbanizzazione» sono
inserite le seguenti: «primaria e secondaria»;
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme
restando le modalita' di formazione e tenuta degli elenchi di
operatori economici stabilite dall'ANAC con le linee guida adottate
ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, il sorteggio di cui al presente comma puo' anche essere
effettuato nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito
alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o
negli elenchi prefettizi di cui al periodo precedente»;
al comma 3, dopo le parole: «n. 189 del 2016,» sono inserite le
seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre
2016,» e le parole: «comprensivo dei relativi costi» sono sostituite
dalle seguenti: «comprendente l'indicazione dei relativi costi»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I piani
di ricostruzione approvati dai sindaci dei Comuni del cratere sismico
diversi dall'Aquila possono altresi' comprendere interventi per la
riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa
in sicurezza del territorio e delle cavita', danneggiate o rese
instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il
miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e
complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere
ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati gia'
eseguiti"».
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "finiture interne ed
esterne" sono inserite le seguenti: "e gli impianti"»;
la lettera a) e' soppressa;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione
delle aree terremotate, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, destinate all'esecuzione di interventi per la
ricostruzione e la funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici
nonche' di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale
di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012,
appaltati a imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con
continuita' aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su
richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore,
direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in
opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza
della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa puo' essere
avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera,
informandone l'impresa appaltatrice.
1-ter. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli interventi di
ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili
ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di
ammissione al concordato con continuita' aziendale da parte delle
imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito
prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune
inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese
subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della
richiesta dell'impresa affidataria la stessa puo' essere avanzata
anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera,
informandone l'impresa affidataria.
1-quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al
fornitore con posa in opera di cui ai commi 1-bis e 1-ter possono
avere per oggetto solo prestazioni non contestate.
1-quinquies. L'importo dei fondi di cui al comma 1-bis e dei
contributi di cui al comma 1-ter da erogare a ciascuna delle imprese
subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera e' indicato nello
stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori.
L'erogazione e' condizionata al rispetto della normativa in merito
alla iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 5-bis
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
1-sexies. I contributi gia' concessi ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera c), del Protocollo d'intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4 ottobre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2012, non
sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative
rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il
beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero
dare in comodato l'unita' immobiliare oggetto del contributo a
soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi
sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi
beneficiari dei citati contributi, l'obbligo di locazione a canone
concordato ad altri soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 2,
del citato Protocollo d'intesa.
1-septies. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti,
per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli
importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e
connessi agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce
titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei
relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti
da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a
disposizioni diverse dalla presente.
1-octies. L'iscrizione a ruolo e' eseguita dai presidenti delle
regioni, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero, quali
soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento
dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa
erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al
comma 1-septies.
1-novies. Le somme relative a contributi corrisposti e non
dovuti, riscosse mediante ruolo ai sensi dei commi 1-septies e
1-octies, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del
trasferimento alle contabilita' speciali intestate ai presidenti
delle regioni.
1-decies. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione
dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' consentito
solo all'interno dello stesso comune.
1-undecies. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189
del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni 2016 e 2017";
b) le parole: "nel limite massimo di 10 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di 10
milioni di euro di cui almeno il 70 per cento e' riservato agli
interventi di cui al comma 1"».
All'articolo 5:
al comma 1, lettera b), capoverso:
al terzo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 30» sono
aggiunte le seguenti: «del presente decreto»;
al quarto periodo, le parole: «Anagrafe antimafia di cui
all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «Anagrafe antimafia
di cui al citato articolo 30»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'attivita' di progettazione relativa agli appalti di cui
al comma 1 puo' essere effettuata dal personale, assegnato alla
struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la
ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3,
del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della
professionalita' previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016 e' disciplinato anche lo svolgimento
dell'attivita' di progettazione da parte del personale, anche
dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa - Invitalia. Mediante apposita convenzione e'
altresi' disciplinato lo svolgimento da parte del personale della
societa' Fintecna Spa delle stesse attivita' di cui al periodo
precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativita', con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello
sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle attivita' di cui ai
periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo
113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nei
territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016,
nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o
siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi
sismici verificatisi dal mese di agosto 2016.
2-ter. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento
studentesco nella citta' di Teramo a causa degli eventi sismici, e'
assegnato all'Azienda per il diritto allo studio universitario di
Teramo un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per la
realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si
provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 134, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232».
All'articolo 6:
al comma 1:
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei
territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonche'
di garantire unitarieta' e omogeneita' nella gestione degli
interventi, e' istituito un organo a competenza intersettoriale
denominato 'Conferenza permanente', presieduto dal Commissario
straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante,
rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del
Comune territorialmente competenti"»;
alla lettera e), capoverso, dopo le parole: «parere
obbligatorio» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione».
All'articolo 7:
al comma 1, la parola: «soppressa» e' sostituita dalla
seguente: «abrogata»;
al comma 2:
alla lettera a), capoverso, le parole: «, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della
presente disposizione,» sono soppresse;
alla lettera b):
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
dopo le parole: "ed ai siti di deposito temporaneo" sono inserite le
seguenti: ", ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5)
se le caratteristiche delle macerie lo consentono,"»;
al numero 2), dopo le parole: «ai materiali di cui al comma
4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole:
«del giorno e della data» sono sostituite dalle seguenti: «della
data»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti
commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse
architettonico, artistico e storico nonche' di quelli aventi valore
anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di
demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono
assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la
conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di
ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto
ministeriale di cui al comma 5"»;
alla lettera c), numero 1), dopo la parola: «, separazione»
sono inserite le seguenti: «, messa in riserva (R13)» e dopo le
parole: «frazione non recuperabile» e' inserito il seguente periodo:
«. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
alla lettera d), la parola: «straordinario» e' sostituita
dalla seguente: «straordinario,»;
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
"13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto
2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da
scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle
strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19
settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza
sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a
13-octies del presente articolo.
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali
di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le
concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1
dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i
valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla
tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla
specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione,
potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non
superiore a diciotto mesi, in siti di deposito intermedio,
preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello
di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di
sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il
produttore dei materiali di cui al comma 13-bis e' il comune del
territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore e' il
soggetto al quale il produttore puo' affidare detti materiali.
13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma 1
dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo
non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del
sottoprodotto.
13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali di cui al
comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter,
finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i
limiti indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto
delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite
dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale
ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del
presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del
loro utilizzo"»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di
cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016,
come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo,
e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis. (Interventi volti alla ripresa economica). - 1. Dopo
l'articolo 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 e' inserito il
seguente:
"Art. 20-bis. (Interventi volti alla ripresa economica). - 1. Al
fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore
turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del
commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e
dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi
antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli
allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 23
milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese
contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei
mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato
annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello
calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di
calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse
tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa
di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei
contributi provvedono i vice commissari.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
Art. 7-ter. (Modifica all'articolo 26 del decreto-legge n. 189
del 2016). - 1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189
del 2016, le parole: "per l'esercizio finanziario 2016" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli esercizi finanziari 2016 e 2017".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per
l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
All'articolo 8:
al comma 1, lettera c), le parole: «, o in data successiva,»
sono sostituite dalle seguenti: «o in data successiva».
All'articolo 9:
al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "In
ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere
avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di
legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le
imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei
lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne'
rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti
giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1
della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste
cariche societarie nelle stesse"».
Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis. (Indennita' di funzione). - 1. All'articolo 44 del
decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al
sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1,
del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in
cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa',
e' data facolta' di applicare l'indennita' di funzione prevista dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile
2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra
10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del
bilancio comunale"».
All'articolo 10:
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «all'allegato 1» sono
inserite le seguenti: «al decreto-legge n. 189 del 2016» e dopo le
parole: «all'allegato 2» sono inserite le seguenti: «al medesimo
decreto-legge»;
al comma 4, dopo le parole: «comma 3, lettera c),» e' inserita
la seguente: «del».
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis. (Disposizioni in materia di assistenza
farmaceutica). - 1. Le regioni colpite dagli eventi sismici degli
anni 2016 e 2017, al fine di superare eventuali criticita' connesse
alla distribuzione dei farmaci alla popolazione, con riferimento
particolare ai comuni sotto i 3.000 abitanti, predispongono, entro il
30 aprile 2017 e senza nuovi o maggiori oneri, un piano straordinario
di erogazione dei farmaci da presentare al Comitato paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-regioni 23 marzo
2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005, che si esprime entro il 15 maggio 2017. In
tale piano la regione illustra le modalita' organizzative per
garantire la puntuale e tempestiva distribuzione dei farmaci alla
popolazione anche prevedendo che i medicinali normalmente oggetto di
distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie locali possano
essere distribuiti temporaneamente dalle farmacie convenzionate, con
le modalita' e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali
stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per le
regioni in piano di rientro, tale piano e' oggetto di valutazione
nell'ambito dell'ordinario monitoraggio del piano di rientro stesso».
All'articolo 11:
al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. All'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
dopo il comma 2-quater sono aggiunti i seguenti:
"2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli
allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono
dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
alle autorita' competenti la mancata presentazione della
comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e
220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
182, limitatamente all'anno 2017, qualora a seguito degli eventi
sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino
piu' disponibili.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies,
per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione
del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori
colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine
previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e' prorogato al 31
dicembre 2017"»;
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), sono premesse le seguenti parole:
«all'alinea,» e le parole: «dicembre 2016,» sono sostituite dalle
seguenti: «dicembre 2016»;
al numero 2), la parola: «soppressa» e' sostituita dalla
seguente: «abrogata»;
alla lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, la parola:
«effettuata» e' sostituita dalla seguente: «effettuati»;
alla lettera c), le parole: «"e della radiotelevisione
pubblica" sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «", della
telefonia e della radiotelevisione pubblica" sono sostituite dalle
seguenti: "e della telefonia,"»;
dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) al comma 7, le parole: "dell'imposta di bollo per le
istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre
2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta di bollo e
dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti
presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017,
esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle
ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze,
dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali
per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente
decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti
della registrazione eseguita secondo le modalita' disciplinate dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di
registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente
periodo, gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8"»;
alla lettera e), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) le parole da: "con decreto" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi. Il versamento delle ritenute
non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo puo'
essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della
disponibilita' di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma
430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017,
ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica"»;
alla lettera f), capoverso, al primo e al secondo periodo, le
parole: «canone tv» sono sostituite dalle seguenti: «canone di
abbonamento alla televisione»;
dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) al comma 16, le parole: "28 febbraio 2017", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «, per ciascuna scadenza di
rimborso,» sono soppresse;
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e prevede che
gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano
riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «al presente articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi da 3 a 8»;
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2017", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "21 aprile 2017";
b) al comma 3, alinea, le parole: "31 maggio 2017" sono
sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2017";
c) dopo il comma 13-bis e' aggiunto il seguente:
"13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal
2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le
disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le
scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente
articolo"»;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai
fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del
citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel
caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale»;
al comma 11, dopo le parole: «300 milioni», «100 milioni» e «80
milioni», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «di euro»;
al comma 13:
all'alinea, dopo le parole: «e a 0,280» sono inserite le
seguenti: «milioni di euro annui»;
alla lettera a), dopo le parole: «e a 0,280 milioni di euro»
e' inserita la seguente: «annui»;
alla rubrica, dopo la parola: «tributari» sono aggiunte le
seguenti: «e ambientali».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. (Applicazione dell'addizionale al tributo di
conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni
colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017). - 1. Ai comuni
individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016,
dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, non si applica
l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti
in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 11-ter. (Piano di ammortamento dei mutui e dei
finanziamenti). - 1. Al fine di consentire di allungare il piano di
ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le
micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nei comuni
di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo
economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e previo accordo con
l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei
rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure
necessarie al fine di sospendere per dodici mesi il pagamento della
quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere
alla data del 24 agosto 2016».
All'articolo 13:
al comma 1, la parola: «interessate» e' sostituita dalla
seguente: «interessati»;
al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le
medesime ordinanze sono individuate, altresi', le modalita' di
riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle
risorse iscritte nelle contabilita' speciali previste dall'articolo
4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio,
dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate
da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile
secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di garantire il piu' elevato standard
professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di
consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della
protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno,
in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli
ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con
modalita' di formazione a distanza utilizzando gli strumenti piu'
idonei allo scopo.
4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede entro i limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente».
All'articolo 14:
al comma 1:
dopo le parole: «Marche e Umbria» sono inserite le seguenti:
«, sentiti i comuni interessati»;
dopo le parole: «nei rispettivi ambiti territoriali,» sono
inserite le seguenti: «prioritariamente nei comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 e nei
territori dei comuni con essi confinanti,»;
dopo le parole: «ad uso abitativo agibili» sono inserite le
seguenti: «o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto
previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale
di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del
contratto preliminare di vendita,»;
dopo le parole: «alle norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche» sono inserite le seguenti: «contenute nel decreto del
Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio
1996, o nei decreti ministeriali successivamente adottati in
materia»;
dopo le parole: «da destinare temporaneamente» sono inserite
le seguenti: «in comodato d'uso gratuito»;
le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113» sono
sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario n.
123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113»;
dopo le parole: «26 agosto 2016» sono inserite le seguenti:
«, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,»;
dopo le parole: «19 settembre 2016» sono aggiunte le
seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22
settembre 2016»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, non
si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita e il
contratto preliminare e' risolto di diritto, qualora il proprietario
non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, l'unita'
immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal periodo
precedente»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La regione pubblica e tiene aggiornato nel proprio sito
internet istituzionale l'elenco degli immobili acquistati ai sensi
del presente articolo»;
al comma 2, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 1»;
al comma 3, le parole: «di acquisizione,» sono sostituite dalle
seguenti: «di acquisizione» e dopo le parole: «sono sottoposte» sono
inserite le seguenti: «, ai soli fini dell'assunzione della spesa a
carico della gestione emergenziale,»;
al comma 4, dopo le parole: «residenziale pubblica dei Comuni»
sono inserite le seguenti: «o dell'ente regionale competente in
materia di edilizia residenziale pubblica».
All'articolo 15:
al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In favore delle imprese agricole danneggiate dalle
avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' del mese di gennaio
2017, e' previsto un contributo per la riduzione degli interessi
maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle
operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica nel
limite di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e
4-ter, pari a un milione di euro per l'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali».
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis. (Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli
eventi sismici). - 1. Le istanze di agevolazione a valere
sull'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono
esaminate prioritariamente.
2. I progetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifici accordi
di programma stipulati ai sensi della disciplina attuativa della
misura di cui al citato articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa -
Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel
cofinanziamento del programma e le eventuali altre amministrazioni
interessate».
All'articolo 16:
al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «derivanti dalla disposizione del comma 1».
All'articolo 17:
al comma 2, la parola: «Quando» e' sostituita dalla seguente:
«Se».
Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis. (Sospensione di termini in materia di sanita'). -
1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16
aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 non si
applicano, per i successivi trentasei mesi a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della
salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che intervenga sui singoli
provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere
favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato
decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al decreto del Ministro
della salute 29 luglio 2015».
All'articolo 18:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 3), dopo la parola: «Ferme» e' inserita la
seguente: «restando»;
dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi,
ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo
determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unita',
si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste,
anche agli enti parco nazionali il cui territorio e' compreso, in
tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2"»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la
ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a
carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle
risorse finanziarie previste dal precedente periodo e' effettuata con
provvedimento del Commissario straordinario.
1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti
previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria"»;
al comma 2, le parole: «di ulteriori 500.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'ulteriore importo di un milione di
euro»;
al comma 4:
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della
struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando,
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a
proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico
fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione;
b) qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a
quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle
sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a
carico esclusivo del Commissario straordinario.
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono
riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri nonche', in attesa di specifica disposizione
contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di
risultato, determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della
retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita'
connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione
professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e
della qualita' della prestazione individuale. Restano ferme le
previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e
c) del comma 7.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si
applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura
commissariale si provvede con le risorse della contabilita' speciale
prevista dall'articolo 4, comma 3";
a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: "nell'ambito della
contrattazione integrativa decentrata" sono sostituite dalle
seguenti: "nelle more della definizione di appositi accordi
nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata";
a-quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: "nell'ambito
della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento
fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei
risultati conseguiti su specifiche attivita' legate all'emergenza e
alla ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della
definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione
integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del
trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su
specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione,
determinati semestralmente dal Commissario straordinario"»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita' di
controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario
puo' stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di
finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3"»;
al comma 5:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1, le parole da: "e di 14,5 milioni di euro per
l'anno 2017" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
", di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per
l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di
tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unita' per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel
limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di
euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno
2018, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3"»;
alla lettera c):
al capoverso 3-quater, le parole: «comma 3-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis» e le parole: «in numero non
superiore a cinque» sono soppresse;
dopo il capoverso 3-sexies e' aggiunto il seguente:
«3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la
chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave
stato di allerta derivante da calamita' naturali di tipo sismico o
meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati
nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia
disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalita' che
consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei
propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile.
In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla
prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al
lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il
lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non
lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno,
salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi
retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a
fattispecie diverse»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, dopo le parole: "pari a 2,0 milioni di euro," sono
inserite le seguenti: "nonche' un contributo di 500.000 euro
finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici
territoriali per la ricostruzione,".
5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma
5-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi
rifinanziamenti.
5-quater. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del
2016, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Alla cabina
di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i
Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in
casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale
munito di apposita delega motivata".
5-quinquies. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti
eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della
contabilita' speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le
risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della
rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le medesime finalita' di
assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici verificatisi
dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve
essere resa ai sensi del medesimo articolo 5, comma 5-bis, della
legge n. 225 del 1992».
Nel capo I, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 18-bis. (Realizzazione del progetto "Casa Italia"). - 1.
Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa
Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato
le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di
sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e
alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche' del
patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e
all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le
attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in
capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre
amministrazioni competenti in materia, e' istituito un apposito
dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.
2. Per garantire l'immediata operativita' del suddetto
dipartimento, fermi restando la dotazione organica del personale di
ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di
prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' incrementata di tre posizioni di livello generale e di
quattro posizioni di livello non generale. E' lasciata facolta' alla
Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a
quanto autorizzato a valere sulle attuali facolta' assunzionali, al
reclutamento nei propri ruoli di venti unita' di personale non
dirigenziale e di quattro unita' di personale dirigenziale di livello
non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale
puo' avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a
decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro
per l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18-ter. (Interventi urgenti a favore delle zone colpite
dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017). - 1.
Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle
attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del
comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda
decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della
relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 18-quater. (Credito d'imposta per investimenti nelle regioni
dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici). - 1. Nei Comuni
delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi
sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge n. 189 del 2016, il credito d'imposta di cui
all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, fino al 31 dicembre 2018 e' attribuito nella misura del 25 per
cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e
del 45 per cento per le piccole imprese.
2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e'
notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20
milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 18-quinquies. (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n.
189 del 2016). - 1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016,
il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
"10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a
privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data
del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni
di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con
riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e
prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due
anni dal completamento di detti interventi, e' dichiarato decaduto
dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite,
maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del
bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini stabiliti con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
10-bis. La concessione del contributo e' trascritta nei registri
immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione,
in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di
concessione, senza alcun'altra formalita'.
10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano:
a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario
acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso
di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi
sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei
Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con
riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;
b) laddove il trasferimento della proprieta' si verifichi
all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito
delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero
dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
10-quater. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 10-ter si
applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei
Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle
misure previste dal presente decreto".
Art. 18-sexies. (Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge
n. 189 del 2016). - 1. All'articolo 14-bis, comma 1, del
decreto-legge n. 189 del 2016, le parole da: "nonche' la valutazione
del fabbisogno finanziario" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "secondo procedure da stabilire con apposita
ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere
sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto
2016".
Art. 18-septies. (Nuove disposizioni in materia di Uffici
speciali per la ricostruzione). - 1. All'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge n. 189 del 2016 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ferme restando le disposizioni dei periodi precedenti, i
Comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo
svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei
titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio
speciale per la ricostruzione territorialmente competente e
assicurando il necessario coordinamento con l'attivita' di
quest'ultimo".
Art. 18-octies. (Misure in materia di riparazione del patrimonio
edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa). - 1.
All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica, ripristinabili con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati
alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016";
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
"3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli
immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i Presidenti delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualita' di vice
commissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno
abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata
in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili secondo la
procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati
non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da
ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente
di Regione, in qualita' di vice commissario, provvede a comunicare al
Commissario straordinario l'elenco degli immobili di cui al
precedente periodo.
3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli
enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale
pubblica, nonche' gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali
fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni
appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa
approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualita' di
vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico
delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto,
all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili
di loro proprieta'.
3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono,
con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e
nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli
interventi relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e
inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in
qualita' di vice commissari.
3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente
decreto, sono definite le procedure per la presentazione e
l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi
3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis) del
comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente
destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle
popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016".
Art. 18-novies. (Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n.
189 del 2016). - 1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n.
189 del 2016, dopo le parole: "dalla crisi sismica del 1997 e 1998"
sono inserite le seguenti: "e, in Umbria, del 2009".
Art. 18-decies. (Disposizioni relative ai movimenti franosi
verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge
n. 189 del 2016). - 1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante
delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi
verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli
allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con
gli eventi sismici di cui al presente decreto, si provvede con le
procedure di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, come
modificate dal presente decreto.
Art. 18-undecies. (Introduzione dell'allegato 2-bis al
decreto-legge n. 189 del 2016). - 1. Tenuto conto dell'aggravarsi
delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data
successiva al 30 ottobre 2016 e della necessita' di applicare le
disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori
della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni ivi indicati negli
allegati 1 e 2, al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "allegati 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "allegati 1, 2 e 2-bis";
b) all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), le
parole: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di
cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle
seguenti: "alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di
cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai
Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";
c) all'articolo 9, comma 1, le parole: "alla data del 24 agosto
2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla
data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla
data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";
d) all'articolo 10, commi 1 e 2, le parole: "alla data del 24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero
alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla
data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";
e) all'articolo 44:
1) al comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del
presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i
Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla
data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis";
2) al comma 3, le parole: "dalla data di entrata in vigore
del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data
di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per
i Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti:
"dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di
cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato
2-bis";
f) e' aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, di cui all'allegato
A annesso al presente decreto.
2. Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo
decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si
intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis,
introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 29 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 6,1 milioni di
euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019».
All'articolo 19:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma
1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle
procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni,
e' autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi
dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi
previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali
vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci
incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in
deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili
per una sola volta e, comunque, cessano alla data dell'entrata in
servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa
copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2.
Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono
titolo ne' requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale
di cui al comma 1.
2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4,
del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello
svolgimento del concorso di cui al comma 1, puo' avvalersi della
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».
Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis. (Unita' cinofile). - 1. Per ciascuno degli anni
2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facolta' di
assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti
anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato ad
assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unita'
cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento
riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila
del predetto Corpo che risulti iscritto da almeno tre anni negli
appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni
di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermi restando il
conseguimento della prescritta certificazione operativa alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nonche' il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla
qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni,
sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneita', nonche'
modalita' abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le
assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le
modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165».
Nel capo II, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 20-bis. (Interventi urgenti per le verifiche di
vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici). - 1. Per le
verifiche di vulnerabilita' sismica degli immobili pubblici adibiti
ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2
nonche' per la progettazione degli eventuali interventi di
adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle
verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui
all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, assicurando la destinazione di
almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano
nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni
2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili dalla
societa' Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito
il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
disciplina le modalita' di attuazione e le procedure di accesso ai
finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali
provvedimenti di accertata inagibilita' degli edifici scolastici,
della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosita'
sismica nonche' dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia
scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilita'
sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono
pubblicati nella home page del sito internet dell'istituzione
scolastica che utilizza l'immobile.
2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione
e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione
nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle
zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di
vulnerabilita' sismica degli edifici e, ove necessario, della
progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico
dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli
edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche
di vulnerabilita' sismica di cui al comma 1 o gia' certificati da
precedenti verifiche di vulnerabilita' sismica sono inseriti nella
programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere
finanziati con le risorse annualmente disponibili della
programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano
disponibili.
4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso
scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2,
con priorita' per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1
e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a
verifica di vulnerabilita' sismica.
Art. 20-ter. (Disposizioni finanziarie). - 1. Al fine di
assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle
aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito
dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarieta'
di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal
regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea,
su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile, dispone le occorrenti
anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere
sulle disponibilita' finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma
1 si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione
europea a titolo di contributo del Fondo di solidarieta' per il sisma
del centro Italia».
All'articolo 21:
al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: "da parte
di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche
Amministrazioni regionali o locali interessate" sono sostituite dalle
seguenti: "da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e
Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche
amministrazioni"»;
al comma 2, dopo le parole: «47 milioni di euro,» sono inserite
le seguenti: «versato dalla Camera dei deputati e».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis. (Utilizzo di risorse stanziate in favore di
interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012). - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualita' di
Commissario delegato per la ricostruzione, puo' destinare fino a 205
milioni di euro per le finalita' di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".
Art. 21-ter. (Destinazione di risorse della quota dell'otto per
mille dell'IRPEF a diretta gestione statale). - 1. Le risorse della
quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei
redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla
conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e
di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito
degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del
2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998»;
e' aggiunto, in fine, il seguente allegato:
«Allegato A
(Art. 18-undecies)
"Allegato 2-bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma
del 18 gennaio 2017 (Art. 1)
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE)"».